TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 67
TAR
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2015
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TAR
Ordinanza presidenziale 16 aprile 2025
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TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene fondato il ricorso, evidenziando che il problema della falesia è noto da decenni e che l'ordinanza sindacale non ha adeguatamente accertato la provenienza del materiale caduto né la disponibilità delle aree interessate da parte dei ricorrenti. Si sottolinea che gli strumenti ordinari di intervento sarebbero stati più appropriati e che l'ordinanza non era concretamente eseguibile dai destinatari.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    L'accoglimento del ricorso introduttivo comporta l'accoglimento anche dei motivi aggiunti che deducono l'illegittimità derivata della nota impugnata.

  • Accolto
    Illegittimità derivata e vizi propri

    L'accoglimento del ricorso introduttivo e la conseguente declaratoria di illegittimità dell'ordinanza sindacale comportano l'accoglimento dei motivi aggiunti, inclusa la censura di illegittimità derivata della delibera comunale. Il giudice sottolinea la necessità di una rinnovata istruttoria per determinare il riparto di competenze e oneri economici.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    L'accoglimento dei motivi aggiunti comporta l'annullamento anche del documento istruttorio presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 67
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 67
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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