Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 144/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 144/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 207/2021 pubblicata il 24/03/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 2280/16 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto- mutuo fondiario
TRA
(C.F. Parte_1
, P.IVA_1
(cf. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GIARRUSSO TIZIANA, elettivamente domiciliato in VIA ELENA, 54 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTI
E
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. LITTERIO DEOSDEDIO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2
SCARLATTI A. 67 NAPOLI presso il difensore
APPELLATA
(partita IVA ) CP_2 P.IVA_3 in nome e per conto di Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. Avv. Alessia De Ambrosiis elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Trento e Trieste n. 29/31.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/3/24 tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. GIARRUSSO TIZIANA “nel riportarsi integralmente al proprio atto di appello nonché alle censure relative alle palesi nullità di cui risulta affetta la sentenza di Primo Grado, impugna tutte le avverse difese, in quanto oltre che infondate in fatto e in diritto, in nulla
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto notificato il 17.11.2016, la Parte_2 [...]
e hanno proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 TE notificato il 8.11.2016, con il quale veniva intimato alla nonché ai Sigg. Parte_4 [...]
e di pagare la somma di Euro 185,354,00 da parte della Parte_1 TE
, per il contratto di mutuo fondiario del 5.6.2009; gli Controparte_1 opponenti eccepivano: la nullità del precetto per omessa allegazione del titolo esecutivo;
l'indeterminatezza dell'importo precettato per avere il creditore indicato soltanto l'importo globale;
l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, che determina un fenomeno di anatocismo nel piano di ammortamento, con difformità tra l'interesse pattuito e tasso applicato;
l'usurarietà del tasso di interesse pattuito.
Gli opponenti concludevano chiedendo la dichiarazione di nullità del precetto opposto nonché delle clausole relative agli interessi;
la nullità parziale del contratto di mutuo, con azzeramento degli interessi pattuiti e condanna della convenuta a restituire gli interessi pagati dalla società opponente.
Si costituiva la Controparte_4 eccependo l'inammissibilità della opposizione;
chiedeva il rigetto dell'opposizione con
[...] condanna degli opponenti al pagamento della somma precettata.
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 207/2021, pubblicata il 24/03/2021, rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Quanto alla contestazione relativa alla mancata notificazione del titolo il Tribunale rilevava che nella specie si trattava di un credito derivante da mutuo fondiario, motivo per cui si applicano le norme del TULB, che facoltizzano la Banca a notificare il solo precetto;
erano infondate le doglianze relative all'illegittimità del metodo di ammortamento alla francese e al superamento del tasso soglia;
non solo non era stato prodotto alcun riscontro contabile dal quale si evincesse l'applicazione in concreto di interessi superiori a quelli pattuiti ed eccedenti i limiti dell'usura, ma non era stato neppure indicato il tasso di interesse praticato in concreto dalla banca ed il tasso soglia di riferimento, né erano stati allegati i decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso;
la consulenza tecnica d'ufficio non era un mezzo istruttorio in senso proprio ed era quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni;
la prospettazione dell'opponente sulla usurarietà si fondava principalmente sulla sommatoria dei tassi moratori e corrispettivi , operazione assolutamente errata (cfr. Cassazione n. 17447 del 28 giugno 2019 secondo cui gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non era corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori.
La e proponevano Parte_2 Parte_1 appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il 23/4/21 e iscritta a ruolo il 29/4/21, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1.Accogliere l'appello promosso dalla in persona del legale Parte_2 rapp.te p.t., nonché del sig. , con conseguente riforma integrale della Parte_1 sentenza impugnata disponendone la nullità e/o annullabilità in merito all'omessa indicazione delle parti in sentenza e in relazione all'omessa motivazione. NEL MERITO “In via subordinata, ovvero nella denegata ipotesi di non accoglimento dei primi motivi di censura, da considerarsi assorbenti ogni altra successiva doglianza e, in ogni caso, riformare la sentenza impugnata alla
Pag. 2 a 7 luce delle ragioni e richieste formulate in narrativa, si chiede: ; “Dichiarare usurari gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo di mutuo fondiario del 5.06.2009 Rep. n.23431 Racc. n. 11120, per effetto della somma degli interessi corrispettivi pattuiti in aggiunta agli interessi di mora, anch'essi pattuiti, in quanto eccedenti il tasso soglia pubblicato dal Ministero del Tesoro ai sensi della Legge 108 del 7 marzo 1996;
2) Dichiarare ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, del codice civile, la nullità parziale del contratto di mutuo de quo, intestato alla in persona del Parte_5 legale rapp.te, nella parte relativa alla clausola che prevede la pattuizione usuraria degli interessi di mora poiché contraria a norma imperativa;
3) Dichiarare, per effetto dell'art. 1815, 2° comma, del codice civile, non dovuti gli interessi pattuiti nel contratto de quo, in quanto usurari ai sensi della Legge del 7 marzo 1996 e, per l'effetto,
4) Condannare la , Controparte_5 all'azzeramento degli interessi pattuiti per effetto della nullità parziale della clausola e conseguentemente,
5) Condannare la convenuta alla restituzione degli interessi pagati dalla società attrice dalla I° rata fino alla rata pagata al momento della nomina del CTU o comunque in caso di conclusione del contratto di mutuo, fino all'ultima rata;
6) Condannare la convenuta, per effetto della nullità parziale del contratto di CP_1 finanziamento de quo, in relazione alla clausola che prevede la pattuizione degli interessi usurari, a percepire il solo capitale residuo così come indicato, rata per rata, nella quota capitale di ciascuna rata calcolata nel piano di ammortamento di cui al mutuo di cui è causa escludendo gli interessi”;
7) Condannare l'istituto bancario al rimborso degli interessi legali sulle somme degli illegittimamente durante l'ammortamento; In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva la Controparte_1 hiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente giudizio.
[...]
Con ordinanza del 31/1/22 veniva rigettata la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata e veniva disposta CTU per la verifica dell'eventuale superamento, con esclusivo riferimento al momento della stipula del contratto, del tasso-soglia di cui alla l. n. 108/1996 secondo le indicazioni di Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18/09/2020, n. 19597; con comparsa depositata il 23/2/22 interveniva in giudizio la in nome e per CP_2 conto della quest'ultima cessionaria del credito della Controparte_3 [...]
, rilevando il proprio difetto di legittimazione in ordine a domande Controparte_6 restitutorie.
Con comparsa depositata il 13/7/22 si costituiva la a mezzo di nuovo CP_2 procuratore, riportandosi integralmente a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dalla cedente.
Con ordinanza del 21/3/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti
Pag. 3 a 7 della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva;
tanto ad eccezione dei motivi di cui ai punti 7.1. e 7.2., di cui si dirà appresso.
3. I motivi di appello sono i seguenti:
-Nullità della sentenza per omessa indicazione delle parti del giudizio;
-Nullità della sentenza -Omessa motivazione ex art. 112;
-Vizio di motivazione – Motivazione Apparente;
-Motivazione generica e non attinente al caso concreto;
4. Con il primo motivo di appello si contesta che nella intestazione della sentenza impugnata è stato omesso il nominativo di , garante nel contratto di mutuo TE fondiario, deducendo che da tale omissione deriverebbe la nullità dell'intera sentenza.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che l'omessa o inesatta indicazione delle parti e dei loro difensori, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non dà luogo a nullità se dal contesto dell'atto è possibile individuare il soggetto in modo inequivoco ( C. 7242/2001) e se l'omissione non ha causato una reale violazione del principio del contraddittorio ( C. 2869/1999).
Orbene, ritiene la Corte che, da una parte, dallo stesso contesto dell'atto è possibile individuare il soggetto, tenuto conto del fatto che la causa riguarda l'opposizione al precetto notificato anche al garante e la citazione riguarda la contestazione del contratto di mutuo fondiario nel quale viene pure menzionato il garante , dall'altra, nessuna violazione TE del principio del contraddittorio può derivare dall'emissione della sentenza, successiva al deposito delle comparse conclusionali;
l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti.
Va peraltro rilevato che gli appellanti non hanno affermato che è stata fatta questione in primo grado in ordine alla titolarità della qualità di opponente da parte di TE ; infine va rilevato che, a norma dell'art. 157 co. 1, non si tratta di nullità che può essere
[...] pronunciata di ufficio, non disponendo la legge nulla al riguardo;
ai sensi dell'art. 157 co. 2 cpc solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto; nella fattispecie la nullità è stata opposta dalla società e da , che non sono le parti Parte_1 interessate dalla nullità ( non ha inteso proporre appello); è appena il TE caso di rilevare che ove pure sia configurabile la nullità, questa potrebbe tuttalpiù riguardare la sola posizione di e giammai quella degli odierni appellanti, nei confronti TE dei quali non vi è alcun dubbio in relazione alla regolarità dell'indicazione dei nominativi.
5. Con il secondo motivo si contesta che il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi riferimento alla conferma dell'atto di precetto e alla somma a cui presumibilmente la Parte_2
– dovessero essere condannati, omettendo il
[...] Parte_1 provvedimento indispensabile per la soluzione del caso.
Il motivo è del tutto infondato.
Il tribunale ha fatto espresso riferimento al precetto notificato in data 8/11/2016 e al contratto di mutuo fondiario;
ha esaminato le doglianze degli opponenti e all'esito della motivazione espressa ha rigettato l'opposizione; non si comprende quale omissione di provvedimento indispensabile per la soluzione del caso possa essere configurata nella fattispecie, tenuto conto del fatto che, con il rigetto dell'opposizione, è stata accertata la sussistenza del diritto della parte creditrice a procedere ad esecuzione.
6. Con il terzo motivo “Motivazione apparente” si contesta la mancata ammissione della CTU contabile;
il motivo è assorbito dall'avvenuta ammissione della CTU in sede di appello.
Pag. 4 a 7 Al riguardo va rilevato che il giudice del merito, al fine della prova della illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, in caso di mancata produzione dei Decreti Ministeriali da parte del deducente, come nella fattispecie, può sempre acquisirne conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti, la richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione
o attraverso una CTU tecnico-contabile (Cassazione del 13 maggio 2020, n. 8883).
7.1. Con il quarto motivo “Motivazione generica e non attinente al caso concreto” si contesta che il mutuo fondiario non potrebbe essere qualificato come titolo esecutivo ex art. 474 co.1 n.2 cpc;
parte appellante assume che, benché la somma sia stata dichiarata come erogata e quietanzata, essa era stata costituita, presso la banca, in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata;
vi sarebbe mancanza di traditio, in quanto la somma non era disponibile per il mutuatario.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Va rilevato che la contestazione relativa al fatto che la somma sia stata depositata in banca quale deposito cauzionale è relativa a fatto nuovo, dedotto per la prima volta in appello, come tale inammissibile;
del resto nessun dubbio vi è che nella fattispecie venga in esame un contratto di mutuo fondiario con contestuale quietanza, come si evince dalla stessa intestazione del contratto pubblico, costituente titolo esecutivo;
all'art. 1 si legge che “il mutuatario dichiara di aver ricevuto dalla banca la predetta somma e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto”.
La Cassazione ha rilevato che “La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica “traditio” del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo” (Corte di Cassazione, Sez. VI, con ordinanza n. 38884 del 7 dicembre 2021); a maggior ragione nel caso concreto, per il fatto che l'atto di quietanza è contenuto nello stesso contratto pubblico di mutuo fondiario.
7.2. Si contesta inoltre la “Difformità fra il tasso di interesse pattuito nel contratto e tasso di interesse effettivamente applicato alla francese / Piano di ammortamento”; l'appellante ha fatto riferimento a giurisprudenza di merito, senza nulla specificamente contestare riguardo alla motivazione adottata dal Tribunale e alle concrete difformità asseritamente riscontrabili nel caso concreto.
Il motivo come dedotto è inammissibile.
Va peraltro pienamente confermata la motivazione espressa nella sentenza impugnata, che ha esaminato in modo del tutto esaustivo le contestazioni sollevate dagli opponenti, attinenti al piando di ammortamento cd “alla francese”; va inoltre evidenziato che la Cassazione con pronuncia a sezioni unite, pronuncia da cui non vi è motivo di dissentire (sent. n. 15130 del 29/05/2024), ha escluso che il contratto di mutuo bancario con modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e con regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., il contratto di mutuo risultando conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c., quando include una chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
la Corte ha anche escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti: la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello "all'italiana" non costituisce pertanto un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, in quanto la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, ma dipende dalla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale.
7.3. Si contesta inoltre la “Nullità della clausola degli interessi convenuti nel contratto di cui
Pag. 5 a 7 è causa per pattuizione usuraria- applicazione dell'art. 1815 c.c., II comma”; l'interesse corrispettivo e quello di mora stabilito nei mutui dovevano essere sommati ai fini della determinazione del tasso usura;
il contratto di mutuo stipulato dalla Parte_2
prevedeva un tasso usuario pari a 8.37%; per effetto della nullità ab origine della pattuizione
[...] usuraria della clausola degli interessi, la aveva diritto in via Parte_5 principale, al recupero dell'intera somma corrisposta a titolo di interessi.
Il motivo è infondato.
Il consulente tecnico, nominato nel presente grado di giudizio su richiesta della stessa parte appellante, nella relazione dell'11.07.2022, testualmente conclude affermando “1) Il tasso-soglia di cui alla legge n. 108/1996, secondo le indicazioni date dalla Cassazione Civile a sezioni unite con la sentenza del 18/09/2020, n. 19597, con riferimento alla data di stipula del contratto non risulta superato”.
Il consulente ha accertato che al momento della stipula del contratto (rectius alla data di Pa scadenza della prima rata – 31/07/2009) il tasso effettivo calcolato, in riferimento all' , è risultato essere pari a 3,17%; il tasso soglia per la categoria mutui a tasso variabile in vigore al tempo della stipula del contratto di mutuo oggetto di verifica era del 6,87%, così determinato (TEG 4,58 X 1,5 = 6,87%); il consulente ha accertato che anche per le rate successive, in nessun caso l'ISC è risultato superiore al tasso soglia.
Quanto agli interessi moratori, il consulente ha effettuato il calcolo secondo i criteri di cui alla pronuncia della Cassazione SSUU n. 19597 del 18 settembre 2020; il per il periodo CP_7 01/04/2009 – 30/06/2009, arco temporale in cui ricade la stipula del contratto di mutuo di cui è causa (05-06-2009), per i contratti di mutuo a tasso variabile, è pari al 4,58%; ha applicato la formula indicata dalla Cassazione, ottenendo un tasso soglia pari al 10,02% - Tasso soglia usura = (4,58 + 2,1) x 1,5 = 10,02; il tasso di mora previsto nel contratto, pari al 6,916% al momento della stipula, è risultato essere inferiore al tasso soglia usura sopra indicato nella misura del 10,02%; anche per le rate successive alla prima i tassi di mora non hanno mai superato il tasso soglia usura.
La relazione del consulente non è stata oggetto di osservazioni delle parti;
parte appellante, nella comparsa conclusionale, ha del tutto omesso qualsiasi deduzione in relazione all'esito della CTU espletata, che deve essere integralmente recepita nelle conclusioni, basate su elementi di fatto incontrovertibili.
Ne consegue che il motivo deve essere rigettato.
8. La contestazione di parte intervenuta, relativa al difetto di legittimazione è assorbita.
9. Gli appellanti, integralmente soccombenti, vanno condannati, in solido, a rimborsare alla
, le spese del Controparte_1 presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14, in ragione del valore della causa e dell'attività di studio, introduttiva e di trattazione, con compensi medi.
Gli appellanti vanno inoltre condannati in solido a rimborsare alla intervenuta CP_2
le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in
[...] ragione del valore della causa e dell'attività di studio, introduttiva e di decisione, con compensi compresi tra valore minimo e medio.
Le spese di ctu, come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico degli appellanti in solido.
10. Va disposta infine, attesa la palese pretestuosità dell'appello proposto, nonostante l'evidenza della correttezza delle motivazioni della sentenza impugnata, avuto riguardo alla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, l'applicazione della condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c., determinazione che può essere emessa di ufficio.
Gli appellanti in solido, dunque, vanno condannati ex art. 96, comma 3°, c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, tenuto conto del comportamento tenuto, che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Pag. 6 a 7 Ciò premesso, in ordine alla quantificazione si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", che non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2012, n. 21570); la Corte reputa equo liquidare a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., la somma pari a quella liquidata per spese di lite in favore della cessionaria, oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione al saldo.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e da Parte_1 Parte_1
, avverso la sentenza n. 207/2021 pubblicata il 24/03/2021 dal Tribunale di
[...] Campobasso, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna e Parte_1
in solido al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 8.775,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-condanna e Parte_1
, in solido al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_2 spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- spese di CTU a carico degli appellanti in solido;
- condanna e Parte_1
, in solido, al pagamento, in favore della ai sensi Parte_1 CP_2 dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., della somma di € 7.500,00, oltre interessi come precisato in motivazione;
-dichiara che a carico deli appellanti in solido sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 30/01/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 7 a 7