TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4637 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1925/2016
RE BBLICA TANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa RA NZ MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1925/2016 promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Michele Clima e Roberto Trevia;
ATTRICE
contro
Controparte_1 in persona dell'amministratore unico rag. CP_2
,[...] rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Emilio Petruzzi;
CONVENUTA
OGGETTO: azione di risoluzione e risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.05.2025, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 01.02.2016, la società attrice ha agito al fine di ottenere la risoluzione del contratto concluso con la convenuta in data 15.10.2014 e avente ad oggetto la fornitura di 150.000 chilogrammi di "olive leccino", con le specifiche meglio indicate in atti, per grave inadempimento della Controparte_1 con conseguente condanna al risarcimento dei danni sofferti quantificati in € 61.854,52 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. A fondamento della propria pretesa, ha evidenziato il comportamento gravemente inadempiente della società convenuta, la quale, a fronte di un parziale adempimento, ha omesso la consegna delle forniture pattuite per il mese di dicembre 2014 e gennaio 2015, così arrecandole un grave pregiudizio economico per essere stata costretta ad acquistare altrove la merce necessaria e ad un prezzo superiore (per un esborso ulteriore di € 61.854,52).
2. Costituendosi con comparsa del 13.12.2016, la società Controparte_1 ha rappresentato che la campagna olivicola dell'anno 2014 è stata caratterizzata da un violento attacco della mosca olearia che ha dimezzato la produzione delle olive da tavola al Sud Italia, ragion per cui la stessa società attrice è stata costretta a rivolgersi alla regione CP_1 per approvvigionarsi, ottenendo solo
5.000 chilogrammi di olive, per poi rivolgersi all'estero per le altre varietà. Ha altresì contestato la domanda di risarcimento danni, rappresentando che la società attrice non ha specificato se trattasi del medesimo prodotto oggetto di fornitura ovvero se sia stato venduto ad un prezzo superiore a quello convenuto con la grande distribuzione. Ha, dunque, concluso per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto nonché per la declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura per impossibilità sopravvenuta, rilevabile d'ufficio.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, interrogatorio formale dei legali rappresentanti e prova testimoniale, è pervenuta all'udienza del
18.05.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In applicazione del principio della cd. "ragione più liquida", espressione di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzate dall'art. 111 Cost., il giudice può respingere la domanda e decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre,
-
allorquando, come nella specie, l'esito del giudizio non sarebbe in ogni caso favorevole per l'attore
(cfr. Cass., Sez. L, 19/08/2016, n. 17214; Cass., 28/05/2014, n. 12002; Cass. SS.UU, 08/05/2014, n.
9936).
2. Ciò detto, la domanda risarcitoria dev'essere respinta per difetto di prova in ordine al quantum.
3. Occorre, preliminarmente, dichiarare l'inadempimento di parte convenuta che non ha contestato la mancata consegna della residua merce e, seppur onerata, non ha fornito adeguata ed esaustiva prova in ordine alla opposta impossibilità sopravvenuta della prestazione, al fine di esonerarsi da responsabilità. La presunta situazione impeditiva è stata meramente allegata, ma non fatta oggetto di specifico accertamento probatorio. Parte convenuta ha rinunciato, infatti, all'escussione dei propri testi all'udienza del 03.11.2021 e nessuna valenza probatoria può rintracciarsi rispetto ai fatti oggetto di giudizio nel report del quantitativo di olive inviate da [...] Parte_2 leificio cooperativo Modugno per la trasformazione (cfr. documenti depositati con memoria ex art. 183 n.2 c.p.c.), essendo solo riportata la quantità complessiva di olive trasformate.
Lo stesso evento dell'attacco delle colture da parte della mosca olearia, nel periodo oggetto della fornitura, non può assurgere a c.d. "fatto notorio”, non necessitante di specifica prova.
Pur essendo noto l'impatto devastante che la mosca olearia, unitamente alle condizioni climatiche avverse, ha avuto sulla produzione olivicola in tutta Italia nell'anno 2014, c'è da dire anche che l'azione del suddetto parassita ha avuto una incidenza e una evoluzione differente, a seconda delle zone. Pertanto, la società convenuta avrebbe dovuto provare il quantitativo - della specifica tipologia di olive oggetto di fornitura - intaccato dal parassita e l'effettiva compromissione della produzione residua. Ciò anche in considerazione del fatto che il contratto con la società attrice era stato stipulato nell'ottobre 2014 e, quindi, con l'infestazione già in corso.
Difatti, l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione dev'essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e ovviamente imprevedibile.
4. Il contratto può dirsi, in ogni caso, risolto di diritto in ragione del mancato adempimento della convenuta a seguito della diffida ad adempiere inviata da parte attrice con pec del 14.01.2015.
5. Ciò detto, parte attrice non ha comunque provato il quantum del risarcimento preteso.
Invero, il creditore avrebbe diritto al risarcimento del danno parametrato al surplus di prezzo pagato per ottenere merce della medesima tipologia di quella non consegnata dal danneggiante, risultando risarcibile solo il pregiudizio che sia conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente e non anche quello direttamente riconducibile a scelte autonome del creditore, che abbia ad esempio optato per un bene di qualità superiore. In altri termini, allorché il creditore chieda il risarcimento del danno, inteso quale esborso ulteriore sostenuto, rispetto a quanto concordato col debitore inadempiente, ha l'onere di provare che la merce acquistata ad un prezzo superiore sia della stessa tipologia e quantità di quella non ricevuta dal danneggiante o allegare e provare le ragioni per cui non sia stato possibile trovare altrove la medesima merce.
Nel caso di specie la sola documentazione allegata, rappresentata dalle fatture di acquisto del prodotto da altre aziende olivicole, anche estere, non contiene le specifiche delle olive acquistate. Ne consegue che il maggior prezzo applicato potrebbe anche essere ancorato alla diversa qualità delle olive. In particolare, lì dove si ricava una parziale corrispondenza della merce (ossia olive leccino in salamoia acquistate dall'azienda pugliese La UP di SC (Le) e dall'azienda Delicatezza della
Riviera in prov. di Imperia) è indicato un calibro rispettivamente di 17-18 e di 15, il primo addirittura superiore rispetto a quelli convenuti con l'azienda Controparte_3 (di 13, 14, 15 e 16 mm) e ciò giustificherebbe il prezzo superiore di € 2,00/kg. Analogamente giustificato è il prezzo di
€1,96/kg per le olive di calibro 15 dell'azienda ligure, sol considerando che nell'importo pattuito con l'azienda convenuta di €1,28/kg sono ricomprese anche olive di calibro inferiore di 13 e 14 mm.
Non deve sfuggire, in tale considerazione, anche il dato temporale di approvvigionamento della merce da terzi fornitori, avvenuto oltre cinque mesi dopo la data corrispondente all'ultima consegna prevista nel contratto stipulato con la convenuta (gennaio 2015, sulla base delle tre consegne mensili).
e interessando, per ciò stesso, anche il raccolto dell'anno 2015, come risulta da alcune fatture (all. 10
e 13). Tale lasso di tempo mal si concilia con l'urgenza di rimediare alla mancata consegna della merce, per far fronte alle richieste della clientela, anche considerando il fatto che già a metà gennaio
2015, come documentato dalla stessa parte attrice, la convenuta aveva comunicato l'impossibilità di adempiere.
Per giunta non sono stati depositati da parte attrice bilanci comparativi, al fine di verificare l'effettiva perdita subita, a causa dell'inadempimento di controparte.
6. Per le ragioni suesposte, non risultando affatto provata la domanda risarcitoria proposta, la stessa merita il rigetto. 4. Le spese vanno poste a carico di parte attrice, secondo il principio di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati nei minimi per le sole fasi istruttoria e decisionale, attesa la scarna attività istruttoria svolta e il mancato deposito da parte della convenuta degli scritti conclusivi (scaglione di riferimento da €52.001 a
€260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa RA NZ
MA, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara risolto di diritto il contratto di fornitura stipulato il 15.10.2014 tra Parte_3
[...] e Controparte_3
2. Rigetta la domanda risarcitoria;
in persona del 1.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore
3. Condanna Parte_3
in persona del l.r.p.t., liquidate nella misura complessiva di di Controparte_4
€9.142,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 18.12.2025
Il Giudice
RA NZ MA
RE BBLICA TANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa RA NZ MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1925/2016 promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Michele Clima e Roberto Trevia;
ATTRICE
contro
Controparte_1 in persona dell'amministratore unico rag. CP_2
,[...] rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Emilio Petruzzi;
CONVENUTA
OGGETTO: azione di risoluzione e risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.05.2025, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 01.02.2016, la società attrice ha agito al fine di ottenere la risoluzione del contratto concluso con la convenuta in data 15.10.2014 e avente ad oggetto la fornitura di 150.000 chilogrammi di "olive leccino", con le specifiche meglio indicate in atti, per grave inadempimento della Controparte_1 con conseguente condanna al risarcimento dei danni sofferti quantificati in € 61.854,52 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. A fondamento della propria pretesa, ha evidenziato il comportamento gravemente inadempiente della società convenuta, la quale, a fronte di un parziale adempimento, ha omesso la consegna delle forniture pattuite per il mese di dicembre 2014 e gennaio 2015, così arrecandole un grave pregiudizio economico per essere stata costretta ad acquistare altrove la merce necessaria e ad un prezzo superiore (per un esborso ulteriore di € 61.854,52).
2. Costituendosi con comparsa del 13.12.2016, la società Controparte_1 ha rappresentato che la campagna olivicola dell'anno 2014 è stata caratterizzata da un violento attacco della mosca olearia che ha dimezzato la produzione delle olive da tavola al Sud Italia, ragion per cui la stessa società attrice è stata costretta a rivolgersi alla regione CP_1 per approvvigionarsi, ottenendo solo
5.000 chilogrammi di olive, per poi rivolgersi all'estero per le altre varietà. Ha altresì contestato la domanda di risarcimento danni, rappresentando che la società attrice non ha specificato se trattasi del medesimo prodotto oggetto di fornitura ovvero se sia stato venduto ad un prezzo superiore a quello convenuto con la grande distribuzione. Ha, dunque, concluso per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto nonché per la declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura per impossibilità sopravvenuta, rilevabile d'ufficio.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, interrogatorio formale dei legali rappresentanti e prova testimoniale, è pervenuta all'udienza del
18.05.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In applicazione del principio della cd. "ragione più liquida", espressione di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzate dall'art. 111 Cost., il giudice può respingere la domanda e decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre,
-
allorquando, come nella specie, l'esito del giudizio non sarebbe in ogni caso favorevole per l'attore
(cfr. Cass., Sez. L, 19/08/2016, n. 17214; Cass., 28/05/2014, n. 12002; Cass. SS.UU, 08/05/2014, n.
9936).
2. Ciò detto, la domanda risarcitoria dev'essere respinta per difetto di prova in ordine al quantum.
3. Occorre, preliminarmente, dichiarare l'inadempimento di parte convenuta che non ha contestato la mancata consegna della residua merce e, seppur onerata, non ha fornito adeguata ed esaustiva prova in ordine alla opposta impossibilità sopravvenuta della prestazione, al fine di esonerarsi da responsabilità. La presunta situazione impeditiva è stata meramente allegata, ma non fatta oggetto di specifico accertamento probatorio. Parte convenuta ha rinunciato, infatti, all'escussione dei propri testi all'udienza del 03.11.2021 e nessuna valenza probatoria può rintracciarsi rispetto ai fatti oggetto di giudizio nel report del quantitativo di olive inviate da [...] Parte_2 leificio cooperativo Modugno per la trasformazione (cfr. documenti depositati con memoria ex art. 183 n.2 c.p.c.), essendo solo riportata la quantità complessiva di olive trasformate.
Lo stesso evento dell'attacco delle colture da parte della mosca olearia, nel periodo oggetto della fornitura, non può assurgere a c.d. "fatto notorio”, non necessitante di specifica prova.
Pur essendo noto l'impatto devastante che la mosca olearia, unitamente alle condizioni climatiche avverse, ha avuto sulla produzione olivicola in tutta Italia nell'anno 2014, c'è da dire anche che l'azione del suddetto parassita ha avuto una incidenza e una evoluzione differente, a seconda delle zone. Pertanto, la società convenuta avrebbe dovuto provare il quantitativo - della specifica tipologia di olive oggetto di fornitura - intaccato dal parassita e l'effettiva compromissione della produzione residua. Ciò anche in considerazione del fatto che il contratto con la società attrice era stato stipulato nell'ottobre 2014 e, quindi, con l'infestazione già in corso.
Difatti, l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione dev'essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e ovviamente imprevedibile.
4. Il contratto può dirsi, in ogni caso, risolto di diritto in ragione del mancato adempimento della convenuta a seguito della diffida ad adempiere inviata da parte attrice con pec del 14.01.2015.
5. Ciò detto, parte attrice non ha comunque provato il quantum del risarcimento preteso.
Invero, il creditore avrebbe diritto al risarcimento del danno parametrato al surplus di prezzo pagato per ottenere merce della medesima tipologia di quella non consegnata dal danneggiante, risultando risarcibile solo il pregiudizio che sia conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente e non anche quello direttamente riconducibile a scelte autonome del creditore, che abbia ad esempio optato per un bene di qualità superiore. In altri termini, allorché il creditore chieda il risarcimento del danno, inteso quale esborso ulteriore sostenuto, rispetto a quanto concordato col debitore inadempiente, ha l'onere di provare che la merce acquistata ad un prezzo superiore sia della stessa tipologia e quantità di quella non ricevuta dal danneggiante o allegare e provare le ragioni per cui non sia stato possibile trovare altrove la medesima merce.
Nel caso di specie la sola documentazione allegata, rappresentata dalle fatture di acquisto del prodotto da altre aziende olivicole, anche estere, non contiene le specifiche delle olive acquistate. Ne consegue che il maggior prezzo applicato potrebbe anche essere ancorato alla diversa qualità delle olive. In particolare, lì dove si ricava una parziale corrispondenza della merce (ossia olive leccino in salamoia acquistate dall'azienda pugliese La UP di SC (Le) e dall'azienda Delicatezza della
Riviera in prov. di Imperia) è indicato un calibro rispettivamente di 17-18 e di 15, il primo addirittura superiore rispetto a quelli convenuti con l'azienda Controparte_3 (di 13, 14, 15 e 16 mm) e ciò giustificherebbe il prezzo superiore di € 2,00/kg. Analogamente giustificato è il prezzo di
€1,96/kg per le olive di calibro 15 dell'azienda ligure, sol considerando che nell'importo pattuito con l'azienda convenuta di €1,28/kg sono ricomprese anche olive di calibro inferiore di 13 e 14 mm.
Non deve sfuggire, in tale considerazione, anche il dato temporale di approvvigionamento della merce da terzi fornitori, avvenuto oltre cinque mesi dopo la data corrispondente all'ultima consegna prevista nel contratto stipulato con la convenuta (gennaio 2015, sulla base delle tre consegne mensili).
e interessando, per ciò stesso, anche il raccolto dell'anno 2015, come risulta da alcune fatture (all. 10
e 13). Tale lasso di tempo mal si concilia con l'urgenza di rimediare alla mancata consegna della merce, per far fronte alle richieste della clientela, anche considerando il fatto che già a metà gennaio
2015, come documentato dalla stessa parte attrice, la convenuta aveva comunicato l'impossibilità di adempiere.
Per giunta non sono stati depositati da parte attrice bilanci comparativi, al fine di verificare l'effettiva perdita subita, a causa dell'inadempimento di controparte.
6. Per le ragioni suesposte, non risultando affatto provata la domanda risarcitoria proposta, la stessa merita il rigetto. 4. Le spese vanno poste a carico di parte attrice, secondo il principio di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati nei minimi per le sole fasi istruttoria e decisionale, attesa la scarna attività istruttoria svolta e il mancato deposito da parte della convenuta degli scritti conclusivi (scaglione di riferimento da €52.001 a
€260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa RA NZ
MA, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara risolto di diritto il contratto di fornitura stipulato il 15.10.2014 tra Parte_3
[...] e Controparte_3
2. Rigetta la domanda risarcitoria;
in persona del 1.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore
3. Condanna Parte_3
in persona del l.r.p.t., liquidate nella misura complessiva di di Controparte_4
€9.142,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 18.12.2025
Il Giudice
RA NZ MA