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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1612/2024 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); CP_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. Lucrezia Rispoli, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Fisciano (SA), alla via Adamo Fortunato, n.8 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo congiunto depositato telematicamente il 20.11.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio il 21.12.2006 nel Comune di Nocera
Superiore, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
118, parte II, serie A, anno 2006; che dall'unione coniugale è nato il figlio Per_1
(l'11.8.2007); che, a causa delle incompatibilità caratteriali, nel corso degli anni, il rapporto tra i coniugi si è progressivamente deteriorato ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 3.6.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 21.11.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta 1 depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso cumulativo congiunto, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso cumulative congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) sposatisi C.F._1 CP_1 C.F._2
il 21.12.2006 nel Comune di Nocera Superiore atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 118, parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni di cui al ricorso cumulativo, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Nocera Superiore per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
Spese di lite irripetibili.
2 Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1612/2024 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); CP_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. Lucrezia Rispoli, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Fisciano (SA), alla via Adamo Fortunato, n.8 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo congiunto depositato telematicamente il 20.11.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio il 21.12.2006 nel Comune di Nocera
Superiore, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
118, parte II, serie A, anno 2006; che dall'unione coniugale è nato il figlio Per_1
(l'11.8.2007); che, a causa delle incompatibilità caratteriali, nel corso degli anni, il rapporto tra i coniugi si è progressivamente deteriorato ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 3.6.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 21.11.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta 1 depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso cumulativo congiunto, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso cumulative congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) sposatisi C.F._1 CP_1 C.F._2
il 21.12.2006 nel Comune di Nocera Superiore atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 118, parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni di cui al ricorso cumulativo, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Nocera Superiore per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
Spese di lite irripetibili.
2 Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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