Articolo 7 della Legge 19 ottobre 1998, n. 366
Articolo 6Articolo 8
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7 novembre 1998
Art. 7. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, e' emanato un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.
Entrata in vigore il 7 novembre 1998
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