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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NI RT CI Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. EP De IO Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1046 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MOCCIARO
AN
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, nella qualità di successore di , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. BONGIORNO GIROLAMO
Appellata e appellante incidentale
Oggetto: Contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 504/2020 del 31 gennaio 2020, il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. Parte_1 1457/2016, chiesto ed ottenuto da per il pagamento Controparte_2
di € 506.003,15, oltre agli interessi convenzionali e spese, in ragione di saldo debitorio relativo a contratto di finanziamento, ceduto, nelle more dell'opposizione, a
[...]
Specificamente, il Giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo e ha CP_3
condannato al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della minor somma di € 505.315,16 senza interessi di mora. CP_3
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 17 luglio 2020,
, dolendosi della statuizione per diverse ragioni e Parte_1
riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, ha contestato il gravame, a sua volta proponendo Controparte_3
appello incidentale chiedendo la condanna della controparte al pagamento dell'originaria somma ingiunta oltre interessi di mora.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante principale, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2025, le parti hanno così concluso: appellante: “con provvedimento del 6.12.2024, comunicato tramite pec il 23.6.2025, il sig.
Presidente ha disposto la trattazione scritta di tutte le udienze dell'anno 2025, ai sensi di legge. 1) L'odierna appellante, pertanto, insiste nei propri motivi di appello, deduce la infondatezza delle difese di controparte, nonché la inammissibilità e la infondatezza dell'appello incidentale. 2) Chiede che la causa venga posta in decisione, con
l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusionali”; appellata e appellante incidentale: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
nel merito, con qualsiasi statuizione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza di primo grado n. 504/2020 resa dal Tribunale di Palermo nelle date
20/31.1.2020; in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , con CP_3
qualsiasi statuizione, riformare la sentenza n. 504/2020 del Tribunale di Palermo nella parte in cui ha dichiarato la “usurarietà originaria dei tassi di mora”; per l'effetto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 condannare anche al pagamento degli interessi di mora Parte_1
come calcolati dal Consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado e pari a complessivi euro 57.473,75 al 29.3.2016 (di cui euro 34.907,65 sulle rate arretrate sino al
7.4.2015 ed euro 22.566,10 sul capitale e sulle rate scadute dal 7.4.2015 al 29.3.2016), oltre interessi successivi fino al soddisfo da calcolarsi sia sul capitale a scadere che sulle rate arretrate;
in subordine in ogni caso condannare al pagamento degli interessi Pt_1
corrispettivi sia sulle rate scadute che sul capitale a scadere, dalle singole scadenze e fino al soddisfo, con interessi sugli interessi dalla domanda giudiziale e con capitalizzazione semestrale ex art.1283 c.c.; confermare la condanna di al pagamento di quanto Pt_1
dovuto per rate scadute e capitale a scadere per complessivi euro 505.31516 alla data del
7.4.2015, o comunque condannare al pagamento del diverso importo che Pt_1
risulterà dovuto;
condannare al pagamento delle spese Parte_1
legali di entrambi i gradi del giudizio. Salvo ogni altro diritto e ragione di credito.”.
Indi, con ordinanza dell'11 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del gravame principale sollevata dall'appellata, poiché detto consta di argomentazioni che, risultando sufficientemente articolate, superano il vaglio di ammissibilità prescritto dall'art. 342 c.p.c., contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma richiesta.
Venendo al merito, i due motivi di appello proposti da Parte_1
possono essere trattati congiuntamente poiché entrambi vertono
[...]
sull'usurarietà dei tassi previsti nel contratto di finanziamento stipulato in data 31 maggio
2007.
In particolare, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'escludere che detto contratto prevedesse dei tassi usurari, alla luce di una valutazione cumulativa, in forza del principio c.d. onnicomprensivo o di sommatoria, degli interessi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 corrispettivi, compensativi e moratori.
Ebbene, queste censure non possono trovare accoglimento, alla luce delle seguenti sintetiche considerazioni.
Vale innanzitutto evidenziare che viene in rilievo mutuo dell'importo di € 600.000,00 con garanzia ipotecaria e con piano di ammortamento c.d. “alla francese” - ossia articolato in rate periodiche (nella specie trentasei trimestrali) di importo comprensivo di una quota di capitale e di una quota decrescente di interessi - della durata di nove anni e tassi compensativi e di mora variabili.
Contrariamente a quanto addotto dall'appellante, gli interessi moratori hanno una diversa natura rispetto agli interessi corrispettivi. Ciò esclude la cumulabilità dei tassi pattuiti rispettivamente per gli interessi moratori e per quelli corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, ord. n.
14214/2022).
Invero, gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto. È di conseguenza da escludere sommatoria dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi (ove dovesse venire in rilievo ritardo nel pagamento) unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati, se imputabili a capitale. Pertanto, diversa valutazione va fatta per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare e alla luce dei rilievi dell'appellante, va evidenziato che le previsioni normative di cui all'art. 644 cod. pen. e art. 1815 cod. civ. non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Semmai, occorre osservare che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, per quanto si va a precisare, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si addizionano agli interessi corrispettivi. E quindi, anche nell'eventualità in cui, come nel caso di specie, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo comunque si sostituisce al primo. In definitiva, il primo rappresenta il corrispettivo del prestito, il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.
È però innegabile, che, in concreto, entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 cod. civ. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno, mentre per il debitore sarebbe impossibile offrire una prova contraria.
Pertanto, anche gli interessi di mora assolvono a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820, co. 2, c.c.
Ne discende, dunque, la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione (cfr. sul punto Cass. civ., SS.UU.,
n. 19597/2020).
Alla luce di quanto osservato, deve evidenziarsi che l'unico contratto di finanziamento prevede due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in via alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario (che si risolve in un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio).
Vale poi evidenziare che, su questi aspetti, recente è l'arresto della richiamata Cassazione
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 civile SS.UU. 18/09/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermata appunto sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando (per quanto qui di interesse) le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito che «la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. […] Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista». E ancora «invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta
l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito
(cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.”.
In altri termini, l'esigenza primaria sottesa alla disciplina dell'usura consiste nel non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore. Dunque, il tasso di interesse è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando sono pattuiti i costi complessivi del credito, lo stesso non potrà dirsi immune dal controllo, quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito con conseguente applicazione degli interessi moratori.
Da tali considerazioni discende la conferma all'assunto secondo cui l'usurarietà del tasso di mora va valutata in modo autonomo e indipendente rispetto a quella del tasso corrispettivo.
Inoltre, occorre chiarire anche un ulteriore aspetto, ossia che la valutazione di usurarietà deve essere limitata temporalmente al momento genetico del contratto, o delle singole pattuizioni che riguardano gli interessi (laddove, come nel caso di specie, viene in rilievo un mutuo a tasso variabile).
Infatti, a fronte delle oscillazioni interpretative che caratterizzavano il panorama giurisprudenziale, è stata emanata la legge di interpretazione autentica, col D.L. n.
394/2000, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24, il cui articolo 1 stabilisce che: “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Tale dettato normativo ha cristallizzato, dunque, l'irrilevanza giuridica della usura c.d. sopravvenuta all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, così come specificato successivamente anche dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017.
Tornando al caso di specie, deve rilevarsi che, nel corso del giudizio di primo grado, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile. Il consulente, rispondendo con relazione
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, ha condotto un'attenta analisi per verificare il superamento o meno del tasso di usura, applicando correttamente i criteri indicati dalla normativa (e tenendo conto dei criteri regolamentari) e, conseguentemente, ha escluso che si fosse in presenza di una violazione della relativa disciplina con riferimento ai singoli tassi di interesse previsti, tenendo in considerazione tutti i costi connessi all'erogazione del credito (con esclusione della commissione per rimborso anticipato, della commissione prevista nel caso di decadenza del termine e di risoluzione del contratto in quanto non applicate).
Difatti, nella consulenza si legge che: «il tasso di interesse corrispettivo alla data della pattuizione (31 maggio 2007) risultava pari al 5,40% come indicato all'art. 2, lettera d) del contratto, e confermato nell'allegato documento di sintesi. Detto tasso, ai sensi dello stesso art. 2, era soggetto a variazione - dal 1 ottobre 2007 e di trimestre in trimestre per ogni trimestre successivo, decorrente rispettivamente dall'uno gennaio, dall'uno aprile, dall'uno luglio e dall'uno ottobre di ogni anno - con interessi da calcolare ad un tasso pari alla media aritmetica, aumentata di 1,40 punti, e arrotondata allo 0,05 superiore, dei dati giornalieri relativi al tasso Euribor a tre mesi rilevato con valuta nei giorni del mese che precede il trimestre oggetto di calcolo degli stessi interessi. Il CTU ha ricalcolato, con riferimento al contratto e al piano di ammortamento, il tasso di interesse corrispettivo per ogni trimestre di applicazione e lo ha posto a confronto con il tasso applicato dall'Istituto bancario rilevando delle minime differenze solo per alcuni trimestri […. Il tasso di interesse di mora - regolato sempre all'art. 2 del contratto, alla lettera g), è stato fissato in misura pari al tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi via via rilevato e pubblicato ai sensi della legge 108/1996 relativamente alla categoria di operazioni con garanzia ipotecaria e tasso variabile aumentato del 50% e arrotondato allo 0,05 inferiore. Il CTU ha, quindi, rilevato, con riferimento al contratto, il tasso di interesse di mora alla data della pattuizione, nella misura pari al 7,95 %, nonché i tassi di mora applicabili per i trimestri successivi come da allegato 4) prospetto tassi di mora […].
Il CTU ha proceduto alla verifica del rispetto del tasso soglia, tenendo conto di tutti gli
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 oneri e le spese collegati all'erogazione del credito, sia con riferimento al tasso corrispettivo che con riferimento al tasso di mora, autonomamente considerati, ed ha rilevato, con riferimento ad entrambi, che non vi è stato superamento del tasso soglia, né alla data della pattuizione, né successivamente, tenuto conto delle variazioni trimestralmente subite dai tassi applicati dalla nonché dal tasso soglia relativo al CP_4
periodo di riferimento […]».
Conclusivamente l'esperto, facendo corretta ed accurata applicazione dei criteri derivanti dai principi prima richiamati, ha determinato il debito residuo a carico della mutuataria nella misura di euro 505.315,16, importo ottenuto dalla somma del quantum dovuto a titolo di capitale residuo pari ad € 200.000,16 e di quello dovuto a titolo di rate arretrate pari a €
305.315,00.
In definitiva, quanto sin qui esposto impone di disattendere l'appello proposto da
, considerato che la verifica in ordine all'eventuale Parte_1
usurarietà dei tassi previsti è stata correttamente condotta e compiuta dal CTU, valutando autonomamente e indipendentemente gli uni dagli altri, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori. All'esito dell'accertamento tecnico, il CTU ha escluso la sussistenza di una violazione della disciplina antiusura sia con riferimento agli interessi corrispettivi (ai quali sono state sommate tutte le spese connesse all'erogazione del credito), che con riferimento a quelli moratori. Ne discende, dunque, l'infondatezza del motivo in esame.
Ammissibile e fondato risulta, invece, l'appello incidentale proposto da CP_3
[...]
Innanzitutto ammissibile: sebbene l'appellante principale ritenga che l'appello incidentale tardivo sia inammissibile avendo ad oggetto un capo autonomo della sentenza di primo grado, deve rilevarsi che, in conformità della ratio dell'art. 334 c.p.c. – che risiede nel rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti della decadenza dal diritto di impugnazione o della propria acquiescenza – le parti contro le quali
è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 dell'art. 331 c.p.c. possono proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse è trascorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, contro qualsiasi statuizione della stessa che abbia deciso la controversia in senso a loro sfavorevole ed anche quando si tratti di capi autonomi della pronuncia impugnata, non risultando, neppure dalla lettera della disposizione normativa, alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Cass. civ., SS. UU., n. 652/1998; Cass. civ., Sez. III, n. 25848/2014; Cass. civ., Sez. III, ord.
n. 26139/2022; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15100/2024).
Pertanto, anche a voler considerare l'autonomia del capo impugnato, è da escludere l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo.
Venendo al merito, l'appellante incidentale adduce l'erronea declaratoria di usurarietà originaria del tasso di mora previsto dal contratto di mutuo con conseguente nullità ex art. 1344 c.c. della relativa clausola.
Il primo giudice ha ritenuto che la suddetta clausola, sebbene non comportasse un superamento del tasso soglia così come verificato dal CTU, fosse affetta da nullità di cui all'art. 1344 cod. civ. rientrando nel novero delle c.d. clausole di salvaguardia tese ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari. Conseguentemente, il mutuatario è stato condannato a corrispondere l'ammontare del debito residuo pari ad € 505.315,16, di cui €
200.000,00 dovuti a titolo di capitale residuo ed € 305.315,00 a titolo di rate scadute e non pagate prima della decadenza dal beneficio del termine, escludendo gli interessi moratori.
Ebbene, nel caso di specie si discuteva solo della sussistenza di un'eventuale usura genetica con riferimento agli interessi moratori, la quale è stata espressamente esclusa dal consulente tecnico d'ufficio.
Il consulente ha sottolineato, infatti, che “il tasso di interesse di mora alla data della pattuizione (31/5/2007) era il 7,95% e verificato che, laddove si registrino ritardi nei pagamenti, il contratto non prevede l'aggravio di ulteriori oneri oltre gli interessi di mora
(se non le spese di ciascun sollecito successivo al primo non quantificabili in quanto solo eventuali e come tali non definite nella data e nell'importo), il costo del credito effettivamente posto a carico del cliente in relazione al ritardo nel pagamento, e quindi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 all'interesse di mora autonomamente considerato, è pari al 7,95% e non supera la soglia
d'usura del 7,965 % alla data della pattuizione. […] Il CTU precisa che i tassi di mora contrattualmente convenuti, così come variati nel corso del tempo, autonomamente considerati, non hanno mai superato la soglia d'usura.”.
Quanto indicato esclude, pertanto, in radice che in tale sede possa fare ingresso la cd. clausola di salvaguardia menzionata dal Tribunale. Devesi precisare che la clausola di salvaguardia giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla legge n. 108 del 1996, art. 2 comma 4. Detta, assicurando che gli interessi non superino mai la soglia dell'usura c.d. “oggettiva”, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Tale clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative, poiché è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto di ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari (Cass. civ., Sez. I, n. 13144/2023). In sintesi, rappresenta una clausola priva di carattere elusivo, poiché non salva e né può salvare l'usura cd. originaria.
Si tratta, semmai, di clausola che è destinata ad operare nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, ma quel che qui rileva è il momento genetico ai fini della verifica dell'usurarietà, che, come è stato già più volte ribadito, è stata esclusa con riferimento al tasso pattuito per gli interessi moratori.
Pertanto, la clausola che prevede il tasso degli interessi moratori non configura (e né potrebbe configurare) una clausola di salvaguardia, per cui non può in alcun modo essere tacciata di nullità ai sensi dell'art. 1344 cod. civ, non essendo elusiva del divieto di pattuire interessi usurari.
In definitiva, ferma oramai la revoca del decreto ingiuntivo (il decreto ingiuntivo revocato
è definitivamente eliminato dall'ordinamento: cfr. Cassazione civile sez. VI 6/9/2017 n.
20868), dovrà corrispondere il debito residuo pari ad Parte_1
euro 505.315,16, (costituito da euro 200.000,16 a titolo di capitale residuo e da euro
305.315,00 a titolo di rate arretrate, così come indicato dall'esperto in sede di consulenza
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 tecnica), oltre agli interessi moratori decorrenti dalla data di emissione del decreto ingiuntivo e fino a loro integrale soddisfo: in questi termini va conclusivamente riformata la statuizione di prime cure.
Tutti gli altri motivi proposti in subordine dall'appellante incidentale risultano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
In ultimo, con riguardo alle spese processuali, la riforma della sentenza gravata e la complessiva soccombenza che ne deriva impongono che le spese di entrambi i gradi di giudizio (comprese quelle per la fase monitoria, nonché quelle di CTU) vengano poste a carico di , con la liquidazione indicata in dispositivo Parte_1
(che tiene conto del valore della causa, degli incombenti istruttori espletati e prima ancora della fase monitoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , con atto di citazione Parte_1
notificato in data 17 luglio 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 504 del 31 gennaio 2020; in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e, in riforma di Controparte_3
detta sentenza, condanna al pagamento, in favore di Parte_1
di euro 505.315,16, oltre interessi di mora dalla data di emissione Controparte_3
del decreto ingiuntivo fino al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio in favore di e le liquida in complessivi Controparte_3
€ 17.270 per compensi (€ 11.170,00 per il primo grado), oltre esborsi anticipati (per fase monitoria, I grado e presente grado), e ancora oltre C.P.A., IVA come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014 per tutti i giudizi;
pone le spese della CTU, liquidate come da decreto del Tribunale in atti, definitivamente a carico di IN Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 LIQUIDAZIONE.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello principale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 novembre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
EP De IO NI RT CI
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NI RT CI Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. EP De IO Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1046 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MOCCIARO
AN
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, nella qualità di successore di , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. BONGIORNO GIROLAMO
Appellata e appellante incidentale
Oggetto: Contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 504/2020 del 31 gennaio 2020, il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. Parte_1 1457/2016, chiesto ed ottenuto da per il pagamento Controparte_2
di € 506.003,15, oltre agli interessi convenzionali e spese, in ragione di saldo debitorio relativo a contratto di finanziamento, ceduto, nelle more dell'opposizione, a
[...]
Specificamente, il Giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo e ha CP_3
condannato al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della minor somma di € 505.315,16 senza interessi di mora. CP_3
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 17 luglio 2020,
, dolendosi della statuizione per diverse ragioni e Parte_1
riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, ha contestato il gravame, a sua volta proponendo Controparte_3
appello incidentale chiedendo la condanna della controparte al pagamento dell'originaria somma ingiunta oltre interessi di mora.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante principale, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2025, le parti hanno così concluso: appellante: “con provvedimento del 6.12.2024, comunicato tramite pec il 23.6.2025, il sig.
Presidente ha disposto la trattazione scritta di tutte le udienze dell'anno 2025, ai sensi di legge. 1) L'odierna appellante, pertanto, insiste nei propri motivi di appello, deduce la infondatezza delle difese di controparte, nonché la inammissibilità e la infondatezza dell'appello incidentale. 2) Chiede che la causa venga posta in decisione, con
l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusionali”; appellata e appellante incidentale: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
nel merito, con qualsiasi statuizione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza di primo grado n. 504/2020 resa dal Tribunale di Palermo nelle date
20/31.1.2020; in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , con CP_3
qualsiasi statuizione, riformare la sentenza n. 504/2020 del Tribunale di Palermo nella parte in cui ha dichiarato la “usurarietà originaria dei tassi di mora”; per l'effetto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 condannare anche al pagamento degli interessi di mora Parte_1
come calcolati dal Consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado e pari a complessivi euro 57.473,75 al 29.3.2016 (di cui euro 34.907,65 sulle rate arretrate sino al
7.4.2015 ed euro 22.566,10 sul capitale e sulle rate scadute dal 7.4.2015 al 29.3.2016), oltre interessi successivi fino al soddisfo da calcolarsi sia sul capitale a scadere che sulle rate arretrate;
in subordine in ogni caso condannare al pagamento degli interessi Pt_1
corrispettivi sia sulle rate scadute che sul capitale a scadere, dalle singole scadenze e fino al soddisfo, con interessi sugli interessi dalla domanda giudiziale e con capitalizzazione semestrale ex art.1283 c.c.; confermare la condanna di al pagamento di quanto Pt_1
dovuto per rate scadute e capitale a scadere per complessivi euro 505.31516 alla data del
7.4.2015, o comunque condannare al pagamento del diverso importo che Pt_1
risulterà dovuto;
condannare al pagamento delle spese Parte_1
legali di entrambi i gradi del giudizio. Salvo ogni altro diritto e ragione di credito.”.
Indi, con ordinanza dell'11 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del gravame principale sollevata dall'appellata, poiché detto consta di argomentazioni che, risultando sufficientemente articolate, superano il vaglio di ammissibilità prescritto dall'art. 342 c.p.c., contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma richiesta.
Venendo al merito, i due motivi di appello proposti da Parte_1
possono essere trattati congiuntamente poiché entrambi vertono
[...]
sull'usurarietà dei tassi previsti nel contratto di finanziamento stipulato in data 31 maggio
2007.
In particolare, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'escludere che detto contratto prevedesse dei tassi usurari, alla luce di una valutazione cumulativa, in forza del principio c.d. onnicomprensivo o di sommatoria, degli interessi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 corrispettivi, compensativi e moratori.
Ebbene, queste censure non possono trovare accoglimento, alla luce delle seguenti sintetiche considerazioni.
Vale innanzitutto evidenziare che viene in rilievo mutuo dell'importo di € 600.000,00 con garanzia ipotecaria e con piano di ammortamento c.d. “alla francese” - ossia articolato in rate periodiche (nella specie trentasei trimestrali) di importo comprensivo di una quota di capitale e di una quota decrescente di interessi - della durata di nove anni e tassi compensativi e di mora variabili.
Contrariamente a quanto addotto dall'appellante, gli interessi moratori hanno una diversa natura rispetto agli interessi corrispettivi. Ciò esclude la cumulabilità dei tassi pattuiti rispettivamente per gli interessi moratori e per quelli corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, ord. n.
14214/2022).
Invero, gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto. È di conseguenza da escludere sommatoria dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi (ove dovesse venire in rilievo ritardo nel pagamento) unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati, se imputabili a capitale. Pertanto, diversa valutazione va fatta per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare e alla luce dei rilievi dell'appellante, va evidenziato che le previsioni normative di cui all'art. 644 cod. pen. e art. 1815 cod. civ. non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Semmai, occorre osservare che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, per quanto si va a precisare, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si addizionano agli interessi corrispettivi. E quindi, anche nell'eventualità in cui, come nel caso di specie, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo comunque si sostituisce al primo. In definitiva, il primo rappresenta il corrispettivo del prestito, il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.
È però innegabile, che, in concreto, entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 cod. civ. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno, mentre per il debitore sarebbe impossibile offrire una prova contraria.
Pertanto, anche gli interessi di mora assolvono a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820, co. 2, c.c.
Ne discende, dunque, la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione (cfr. sul punto Cass. civ., SS.UU.,
n. 19597/2020).
Alla luce di quanto osservato, deve evidenziarsi che l'unico contratto di finanziamento prevede due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in via alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario (che si risolve in un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio).
Vale poi evidenziare che, su questi aspetti, recente è l'arresto della richiamata Cassazione
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 civile SS.UU. 18/09/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermata appunto sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando (per quanto qui di interesse) le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito che «la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. […] Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista». E ancora «invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta
l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito
(cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.”.
In altri termini, l'esigenza primaria sottesa alla disciplina dell'usura consiste nel non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore. Dunque, il tasso di interesse è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando sono pattuiti i costi complessivi del credito, lo stesso non potrà dirsi immune dal controllo, quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito con conseguente applicazione degli interessi moratori.
Da tali considerazioni discende la conferma all'assunto secondo cui l'usurarietà del tasso di mora va valutata in modo autonomo e indipendente rispetto a quella del tasso corrispettivo.
Inoltre, occorre chiarire anche un ulteriore aspetto, ossia che la valutazione di usurarietà deve essere limitata temporalmente al momento genetico del contratto, o delle singole pattuizioni che riguardano gli interessi (laddove, come nel caso di specie, viene in rilievo un mutuo a tasso variabile).
Infatti, a fronte delle oscillazioni interpretative che caratterizzavano il panorama giurisprudenziale, è stata emanata la legge di interpretazione autentica, col D.L. n.
394/2000, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24, il cui articolo 1 stabilisce che: “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Tale dettato normativo ha cristallizzato, dunque, l'irrilevanza giuridica della usura c.d. sopravvenuta all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, così come specificato successivamente anche dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017.
Tornando al caso di specie, deve rilevarsi che, nel corso del giudizio di primo grado, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile. Il consulente, rispondendo con relazione
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, ha condotto un'attenta analisi per verificare il superamento o meno del tasso di usura, applicando correttamente i criteri indicati dalla normativa (e tenendo conto dei criteri regolamentari) e, conseguentemente, ha escluso che si fosse in presenza di una violazione della relativa disciplina con riferimento ai singoli tassi di interesse previsti, tenendo in considerazione tutti i costi connessi all'erogazione del credito (con esclusione della commissione per rimborso anticipato, della commissione prevista nel caso di decadenza del termine e di risoluzione del contratto in quanto non applicate).
Difatti, nella consulenza si legge che: «il tasso di interesse corrispettivo alla data della pattuizione (31 maggio 2007) risultava pari al 5,40% come indicato all'art. 2, lettera d) del contratto, e confermato nell'allegato documento di sintesi. Detto tasso, ai sensi dello stesso art. 2, era soggetto a variazione - dal 1 ottobre 2007 e di trimestre in trimestre per ogni trimestre successivo, decorrente rispettivamente dall'uno gennaio, dall'uno aprile, dall'uno luglio e dall'uno ottobre di ogni anno - con interessi da calcolare ad un tasso pari alla media aritmetica, aumentata di 1,40 punti, e arrotondata allo 0,05 superiore, dei dati giornalieri relativi al tasso Euribor a tre mesi rilevato con valuta nei giorni del mese che precede il trimestre oggetto di calcolo degli stessi interessi. Il CTU ha ricalcolato, con riferimento al contratto e al piano di ammortamento, il tasso di interesse corrispettivo per ogni trimestre di applicazione e lo ha posto a confronto con il tasso applicato dall'Istituto bancario rilevando delle minime differenze solo per alcuni trimestri […. Il tasso di interesse di mora - regolato sempre all'art. 2 del contratto, alla lettera g), è stato fissato in misura pari al tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi via via rilevato e pubblicato ai sensi della legge 108/1996 relativamente alla categoria di operazioni con garanzia ipotecaria e tasso variabile aumentato del 50% e arrotondato allo 0,05 inferiore. Il CTU ha, quindi, rilevato, con riferimento al contratto, il tasso di interesse di mora alla data della pattuizione, nella misura pari al 7,95 %, nonché i tassi di mora applicabili per i trimestri successivi come da allegato 4) prospetto tassi di mora […].
Il CTU ha proceduto alla verifica del rispetto del tasso soglia, tenendo conto di tutti gli
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 oneri e le spese collegati all'erogazione del credito, sia con riferimento al tasso corrispettivo che con riferimento al tasso di mora, autonomamente considerati, ed ha rilevato, con riferimento ad entrambi, che non vi è stato superamento del tasso soglia, né alla data della pattuizione, né successivamente, tenuto conto delle variazioni trimestralmente subite dai tassi applicati dalla nonché dal tasso soglia relativo al CP_4
periodo di riferimento […]».
Conclusivamente l'esperto, facendo corretta ed accurata applicazione dei criteri derivanti dai principi prima richiamati, ha determinato il debito residuo a carico della mutuataria nella misura di euro 505.315,16, importo ottenuto dalla somma del quantum dovuto a titolo di capitale residuo pari ad € 200.000,16 e di quello dovuto a titolo di rate arretrate pari a €
305.315,00.
In definitiva, quanto sin qui esposto impone di disattendere l'appello proposto da
, considerato che la verifica in ordine all'eventuale Parte_1
usurarietà dei tassi previsti è stata correttamente condotta e compiuta dal CTU, valutando autonomamente e indipendentemente gli uni dagli altri, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori. All'esito dell'accertamento tecnico, il CTU ha escluso la sussistenza di una violazione della disciplina antiusura sia con riferimento agli interessi corrispettivi (ai quali sono state sommate tutte le spese connesse all'erogazione del credito), che con riferimento a quelli moratori. Ne discende, dunque, l'infondatezza del motivo in esame.
Ammissibile e fondato risulta, invece, l'appello incidentale proposto da CP_3
[...]
Innanzitutto ammissibile: sebbene l'appellante principale ritenga che l'appello incidentale tardivo sia inammissibile avendo ad oggetto un capo autonomo della sentenza di primo grado, deve rilevarsi che, in conformità della ratio dell'art. 334 c.p.c. – che risiede nel rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti della decadenza dal diritto di impugnazione o della propria acquiescenza – le parti contro le quali
è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 dell'art. 331 c.p.c. possono proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse è trascorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, contro qualsiasi statuizione della stessa che abbia deciso la controversia in senso a loro sfavorevole ed anche quando si tratti di capi autonomi della pronuncia impugnata, non risultando, neppure dalla lettera della disposizione normativa, alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Cass. civ., SS. UU., n. 652/1998; Cass. civ., Sez. III, n. 25848/2014; Cass. civ., Sez. III, ord.
n. 26139/2022; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15100/2024).
Pertanto, anche a voler considerare l'autonomia del capo impugnato, è da escludere l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo.
Venendo al merito, l'appellante incidentale adduce l'erronea declaratoria di usurarietà originaria del tasso di mora previsto dal contratto di mutuo con conseguente nullità ex art. 1344 c.c. della relativa clausola.
Il primo giudice ha ritenuto che la suddetta clausola, sebbene non comportasse un superamento del tasso soglia così come verificato dal CTU, fosse affetta da nullità di cui all'art. 1344 cod. civ. rientrando nel novero delle c.d. clausole di salvaguardia tese ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari. Conseguentemente, il mutuatario è stato condannato a corrispondere l'ammontare del debito residuo pari ad € 505.315,16, di cui €
200.000,00 dovuti a titolo di capitale residuo ed € 305.315,00 a titolo di rate scadute e non pagate prima della decadenza dal beneficio del termine, escludendo gli interessi moratori.
Ebbene, nel caso di specie si discuteva solo della sussistenza di un'eventuale usura genetica con riferimento agli interessi moratori, la quale è stata espressamente esclusa dal consulente tecnico d'ufficio.
Il consulente ha sottolineato, infatti, che “il tasso di interesse di mora alla data della pattuizione (31/5/2007) era il 7,95% e verificato che, laddove si registrino ritardi nei pagamenti, il contratto non prevede l'aggravio di ulteriori oneri oltre gli interessi di mora
(se non le spese di ciascun sollecito successivo al primo non quantificabili in quanto solo eventuali e come tali non definite nella data e nell'importo), il costo del credito effettivamente posto a carico del cliente in relazione al ritardo nel pagamento, e quindi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 all'interesse di mora autonomamente considerato, è pari al 7,95% e non supera la soglia
d'usura del 7,965 % alla data della pattuizione. […] Il CTU precisa che i tassi di mora contrattualmente convenuti, così come variati nel corso del tempo, autonomamente considerati, non hanno mai superato la soglia d'usura.”.
Quanto indicato esclude, pertanto, in radice che in tale sede possa fare ingresso la cd. clausola di salvaguardia menzionata dal Tribunale. Devesi precisare che la clausola di salvaguardia giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla legge n. 108 del 1996, art. 2 comma 4. Detta, assicurando che gli interessi non superino mai la soglia dell'usura c.d. “oggettiva”, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Tale clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative, poiché è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto di ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari (Cass. civ., Sez. I, n. 13144/2023). In sintesi, rappresenta una clausola priva di carattere elusivo, poiché non salva e né può salvare l'usura cd. originaria.
Si tratta, semmai, di clausola che è destinata ad operare nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, ma quel che qui rileva è il momento genetico ai fini della verifica dell'usurarietà, che, come è stato già più volte ribadito, è stata esclusa con riferimento al tasso pattuito per gli interessi moratori.
Pertanto, la clausola che prevede il tasso degli interessi moratori non configura (e né potrebbe configurare) una clausola di salvaguardia, per cui non può in alcun modo essere tacciata di nullità ai sensi dell'art. 1344 cod. civ, non essendo elusiva del divieto di pattuire interessi usurari.
In definitiva, ferma oramai la revoca del decreto ingiuntivo (il decreto ingiuntivo revocato
è definitivamente eliminato dall'ordinamento: cfr. Cassazione civile sez. VI 6/9/2017 n.
20868), dovrà corrispondere il debito residuo pari ad Parte_1
euro 505.315,16, (costituito da euro 200.000,16 a titolo di capitale residuo e da euro
305.315,00 a titolo di rate arretrate, così come indicato dall'esperto in sede di consulenza
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 tecnica), oltre agli interessi moratori decorrenti dalla data di emissione del decreto ingiuntivo e fino a loro integrale soddisfo: in questi termini va conclusivamente riformata la statuizione di prime cure.
Tutti gli altri motivi proposti in subordine dall'appellante incidentale risultano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
In ultimo, con riguardo alle spese processuali, la riforma della sentenza gravata e la complessiva soccombenza che ne deriva impongono che le spese di entrambi i gradi di giudizio (comprese quelle per la fase monitoria, nonché quelle di CTU) vengano poste a carico di , con la liquidazione indicata in dispositivo Parte_1
(che tiene conto del valore della causa, degli incombenti istruttori espletati e prima ancora della fase monitoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , con atto di citazione Parte_1
notificato in data 17 luglio 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 504 del 31 gennaio 2020; in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e, in riforma di Controparte_3
detta sentenza, condanna al pagamento, in favore di Parte_1
di euro 505.315,16, oltre interessi di mora dalla data di emissione Controparte_3
del decreto ingiuntivo fino al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio in favore di e le liquida in complessivi Controparte_3
€ 17.270 per compensi (€ 11.170,00 per il primo grado), oltre esborsi anticipati (per fase monitoria, I grado e presente grado), e ancora oltre C.P.A., IVA come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014 per tutti i giudizi;
pone le spese della CTU, liquidate come da decreto del Tribunale in atti, definitivamente a carico di IN Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 LIQUIDAZIONE.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello principale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 novembre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
EP De IO NI RT CI
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13