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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/11/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/86
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) entrambi residenti in [...] C.F._2 Unite 33, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Ierardi (C.F. del C.F._3 Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati nel di lui studio, in 50018 Scandicci (FI), Via G. Donizetti 52,
ATTORI
rapp.to avv.to CONTUMACE Parte_3 P.IVA_1
avv.to Controparte_1
CONVENUTO
on sede legale e direzione in Bologna Via Stalingrado n. Controparte_2
45, in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. munito dei poteri di CP_3 rappresentanza legale in forza di procura speciale del 26.05.2020 in autentica Notaio dott. Per_1 di Bologna, ai nn. 93925/10524 di rep./fasc, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Bruno
[...] OL ( ) con studio in Firenze alla Via Guelfa, 1 C.F._4
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: voglia il Tribunale accertare e dichiarare la responsabilità, se del caso ai sensi degli artt. 1227 e/o 2054 c.c., della signora conducente del veicolo intestato a nel sinistro Parte_4 Parte_3 per cui è causa e meglio descritto in narrativa;
per l'effetto condannare la società convenuta a
Pagina 1 risarcire i signori e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 Parte_2 alle cose e fisici, rispettivamente riportati nel sinistro in esame, come meglio indicati, descritti e quantificati in narrativa o comunque nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in base alla misura della responsabilità accertata;
oltre interessi dal dì del fatto al saldo e rivalutazione di legge per i danni fisici. Con piena vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Nell'interesse del convenuto : Controparte_4 respingere le domande attrici così come formulate perché infondate in fatto e in diritto e comunque perché indimostrate. Con vittoria delle spese di lite
Nell'interesse dell'interveniente : CP_2 rigetto della domanda, in subordine concorso di colpa vinte le spese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Gli attori in atto di citazione hanno esposto che 1) Il giorno 5 ottobre 2020, alle ore 07:40 circa, in Firenze, la signora si trovava alla guida del motociclo Honda SH targato DT53411, Parte_2 intestato a padre della ragazza, ed assicurato , polizza n. 30/171086537. Parte_1 CP_2 A bordo del motociclo si trovava altresì trasportata la signora . Persona_2
2) La signora percorreva la via Chiantigiana con direzione dall'Ugolino verso Firenze. Alla Pt_1 guida del proprio motociclo, l'odierna attrice effettuava, il sorpasso a sinistra dei veicoli presenti in coda nella stessa direzione di marcia. 3) Giunta nei pressi dell'intersezione con la via di San Martino, la signora proseguiva la propria manovra, superando da sinistra il veicolo ED Pt_1 GLA targato FK090LC, di proprietà della società condotto dalla signora Parte_3 Parte_4 ed assicurato con la compagnia ), polizza n, 55734177; quest'ultima, a CP_5 Controparte_6 sua volta, contestualmente, avviava manovra di svolta a sinistra per immettersi nella via di San Martino, venendo in urto con il motociclo condotto dall'attrice.
Ha dedotto che dopo l'impatto avvenuto tra la parte anteriore destra dello scooter e la fiancata sinistra del ED, la subiva gravi lesioni con postumi permanenti al 22% e un danno anche Pt_1 estetico significativo al volto, subiva la perdita di un organo quale la milza rimossa con intervento di splenectomia subito dopo il sinistro, con conseguente alterazione permanente della sideremia. Ha dedotto che non può più svolgere l'attività di danza artistica per cui era stata anche campionessa italiana, e ciò nemmeno a livello amatoriale, e dunque ha chiesto anche la massima personalizzazione del danno, proprio per la specificità del caso caratterizzato da un significativo danno dinamico relazionale e biologico estetico, allegando la relazione della dott.ssa Per_3
Sull'an ha allegato la responsabilità esclusiva o comunque concorrente della che conduceva Pt_4 l'auto ED, la quale aveva violato l'art. 154 codice della strada, svoltando a sinistra e tagliando la strada alla che sopraggiungeva da tergo, non rispettato il precetto di evitare di iniziare la Pt_1 svolta fino a che non fosse passato lo scooter, ed in ogni caso ha dedotto che la svolta a sinistra non era nemmeno consentita per la presenza di striscia continua tra le due corsie opposte di marcia in quel punto in cui la strada giungeva all'altezza di via San Martino, come emerge dal fatto che la striscia continua seppure non ben tratteggiata era percepibile come tale in quanto difettava l'intervallo di un metro tra una striscia e l'altra richiesto dall'art. 138 cds nei casi di striscia discontinua e dunque era ben percepibile il divieto di svolta a sinistra per la Pt_4
Ha dedotto che invece i vigili intervenuti sul posto mentre avevano sanzionato la ai sensi Pt_1 dell'art. 148 cds per aver sorpassato in area di incrocio, non avevano sanzionato la che pure Pt_4 andava sanzionata per violazione dell'art. 154 cds.
Hanno dedotto che in ogni caso il giudice di Pace investito della legittimità della sanzione ad essi irrogata ai sensi dell'art. 148 c.d.s. aveva annullato detta sanzione in quanto aveva proprio escluso
Pagina 2 che la stesse effettuando un sorpasso in area di incrocio, e ciò proprio per il fatto che ha Pt_1 riconosciuto che la striscia fosse continua all'altezza della via San martino e dunque non vi fosse affatto alcun crocevia con possibile svolta a sinistra della ED. Ergo, ritenendo la striscia continua ha escluso che la stesse effettuando un sorpasso vietato in area di incrocio. Pt_1
Ha allegato la presenza di cartellonistica anche verticale che non consentiva di ritenere la sussistenza di un crocevia nel punto in cui la stava effettuando il sorpasso. Pt_1
Ha dunque concluso che la responsabilità del sinistro sia da scriversi alla che poneva in essere Pt_4 una svolta non consentita a sinistra, senza nemmeno verificare che non stesse sopraggiungendo nessun veicolo da tergo, in subordine ha dedotto un suo concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c.
La assicuratrice dell'auto ED ha contestato che il sinistro si fosse verificato su CP_1 strada rettilinea con visibilità dello scooter da parte della osservando che invece si trattava di Pt_4 strada a doppia curva dove la iniziò la serie di spericolati sorpassi proprio in tratto di strada Pt_1 con curve volgenti che, ovviamente, limitavano del tutto la visuale. Ha dedotto che ciò è stato confermato dai testi escussi in causa e che dunque hanno messo in luce l'atteggiamento spericolato della che laddove non vi era alcuna visibilità effettuava il sorpasso, anche oltrepassando la Pt_1 linea di mezzeria, e sostenendo che in quel punto all'altezza dell'incrocio tra via Chiantigiana e via san Martino la striscia di demarcazione delle due corsie era discontinua e la manovra di svolta a sinistra compiuta dalla era consentita. Ciò è stato anche riportato nel verbale della polizia Pt_4 municipale ed era oggetto di percezione sensoriale e conoscenza diretta degli agenti e fa fede fino a querela di falso.
Ha sottolineato che ove fosse stata davvero vietata la manovra di svolta a sinistra come sostenuto da controparte, all'intersezione tra la Via Chiantigiana e la Via San Martino sarebbe stato presente il segnale tondo su sfondo blu contenente l'indicazione di direzione obbligata a diritto, così come prescritto dall'art. 39 Codice della Strada.
E' tuttavia circostanza pacifica che nessun segnale di obbligo, né tantomeno di divieto, era presente, così come lo è tuttora, a tale intersezione e ciò comprova ulteriormente la liceità della manovra svolta dalla conducente della ED.
Ha concluso che la manovra della fu talmente imprevedibile e violatoria delle più elementari Pt_1 norme di diligenza e prudenza da porsi quale unico fattore causalmente rilevante ai fini della verificazione del sinistro e le dichiarazioni dei testi oculari sono la riprova di quanto sopra;
- la conducente della ED iniziò manovra CONSENTITA di svolta in sinistra uniformando la propria condotta a quanto prescritto dal Codice della Strada;
anche in questo caso le dichiarazioni dei testi oculari sono univoche in tal senso ed il verbale della Polizia Municipale è altrettanto chiaro.
Ha rilevato che l'obbligo a carico del conducente che intende svoltare a sinistra deve intendersi circoscritto AL MOMENTO SPAZIO-TEMPORALE CHE PRECEDE LA MANOVRA DI SVOLTA. Nel caso che qui interessa, abbiamo già sopra osservato come la manovra di svolta era già ampiamente iniziata, tanto che la ED aveva già imboccato la Via San Martino e che, al contempo, lo scooter condotto dalla non era visibile in precedenza stante la presenza di una Pt_1 doppia curva. Anche in questo caso, non si vede davvero come si possa ritenere censurabile la manovra di svolta a sinistra effettuata dalla conducente della ED (in maniera prudente e diligente come riferito dai testi oculari) quando controparte ha pacificamente riconosciuto di aver scientemente effettuato una serie di sorpassi contromano, in strada con larghezza di carreggiata limitata e ove vige limite di velocità di 40 km/h.
Si è costituita nell'interesse della convenuta , quale CP_2 Controparte_7 assicuratore del veicolo ED tg. FK090LC in virtù del mandato irrevocabile di rappresentanza eccependo che la una volta cominciata la manovra di svolta a sinistra era Pt_4 dispensata dall'effettuare ulteriori controlli atteso che non poteva più distrarre la sua attenzione dal suo campo visivo. Ciò che conta è il fatto che quando la niziò la manovra di svolta non vi fosse Pt_4
Pagina 3 alcun veicolo che sopraggiungeva e dunque l'obbligo di controllo da tergo va assolto esclusivamente prima di iniziare la manovra di svolta e non anche durante. La presenza delle curve e la spericolatezza della sono state la causa dello scontro e dunque ha concluso per il rigetto della domanda in Pt_1 subordine per l'accertamento di colpa concorsuale.
La causa è stata spedita a sentenza l'8 maggio 2025 senza ctu per la decisione sull'an.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori è risultata infondata. Dalle risultanze effettuate nell'immediatezza dai vigili e dalla descrizione dei luoghi e dalle dichiarazioni dei testimoni oculari e particolarmente del conducente dell'autobus che stava in posizione elevata e precedeva il ED, una curva prima per poi sbucare nel tratto che precedeva la seconda curva, emerge che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva della che aveva effettuato manovre spericolate di sorpasso su strada stretta dove Pt_1 dice un teste “si passava precisi” come si vede anche dalle foto allegate, strada anche bagnata, con limite di velocità a 40 km orari, e senza visibilità per la presenza di una doppia curva, e dove, superata la prima curva c'era anche l'intersezione della via San Martino.
Dunque mentre il sig. autista dell'autobus ha dichiarato nell'immediatezza di essere stato CP_8 superato dallo scooter condotto dalla con a bordo due ragazze percependo immediatamente Pt_1 il pericolo della guida della che sorpassava in quella strada stretta e a doppia curva anche Pt_1 invadendo l'opposta corsia di marcia, e sbucando in un tratto caratterizzato anche da presenza di intersezione, e tenendosi il teste ben staccato poi dal ED che lo precedeva superata la prima curva, poteva verificare, appunto all'uscita dalla prima curva che quelle ragazze che lo avevano poco prima pericolosamente superato in quelle condizioni di strada stretta e a doppia curva con intersezioni si trovavano a terra dopo l'impatto col ED.
Il ha dunque dato atto della pericolosità della manovra della che superava da sinistra CP_8 Pt_1 le auto che stavano davanti a lui e anche il bus condotto dal , incuranti del pericolo di una CP_8 strada stretta a doppia curva e con intersezione a sinistra di via San Martino.
Il teste ha dichiarato che quel cartello verticale rappresentato dalla foto 15 prodotta dalla CP_8 parte attrice e che non prevede alcuna intersezione con via San Martino, e dunque il divieto di svolta a sinistra non si riferisce a quel punto in cui era avvenuto il sinistro , dato che via San Martino ha due punti di intersezione con la via Chiantigiana;
dunque quel cartello non prova affatto che la svolta a sinistra del ED fosse vietata, ciò che trova conferma nella percezione sensoriale che ne ebbero i vigili intervenuti subito dopo, che non sanzionarono infatti la e che scrissero che in quel Pt_5 tratto c'era un punto di intersezione verso la via San Martino. Questa ricostruzione è conforme anche alle dichiarazioni del teste ing. dirigente della viabilità il quale ha dichiarato che la svolta Tes_1 era consentita sia pure dando atto della mancanza di chiarezza delle strisce.
In ogni caso le violazioni della ossia il sorpasso su una strada a doppia curva stretta e bagnata, Pt_1 a doppio senso di marcia, con impegno della corsia di marcia opposta e con asfalto bagnato, hanno creato quella condizione di pericolo che si è poi concretizzato con la impossibilità di evitare l'impatto con l'auto che aveva già abbondantemente iniziato la manovra di svolta, avendo i vigili rinvenuto i mezzi nella posizione di quiete post urto e dove emerge dallo schizzo che l'auto non aveva affatto tagliato la strada allo scooter ma aveva già effettuato buona parte della svolta. In verità la Pt_1 comparendo improvvisamente dopo la prima curva con una guida spericolata come riferito dai testi e soprattutto dal teste che si trovava in una posizione privilegiata e elevata, non era poi riuscita CP_8 a governare il mezzo per evitare l'impatto con un'auto che aveva intrapreso già da prima una legittima manovra di svolta a sinistra.
Per questi motivi
deve ritenersi che la responsabilità del sinistro sia tutta della che non solo Pt_1 aveva superato in area di intersezione ma che aveva assunto una condotta pericolosa anche sotto altri profili, poco prima dell'impatto, superando un bus in una strada molto stretta e poi anche l'altra auto che precedeva il ED, così sbordando nella corsia opposta di marcia, su asfalto bagnato e in un
Pagina 4 punto in cui non era presente alcun cartello che vietasse la svolta a sinistra verso san Martino in quello specifico punto con strisce a terra che non rappresentavano una striscia continua e divieto di svolta, conformemente all'assenza del cartello verticale in quel punto, presente invece nell'altro punto di immissione da via San Martino a via Chiantigiana di cui alla foto 15.
Per questi motivi
nessuna responsabilità puo' essere ascritta alla he aveva il diritto di svoltare Pt_4 a sinistra, per assenza di divieto su cartello verticale ed essendo emerso che quello era proprio l'unico punto in cui ci si poteva immettere su via San Martino da via Ghibellina, mentre l'altro punto riprodotto dalla foto 15 rappresenta il punto in cui da via San Martino ci si poteva immettere in via Chiantigiana, con un regolare cartello verticale su via Chiantigiana di divieto di svolta a sinistra (doc. 15). È
Nessuno dei testi ha riferito di comportamenti imprudenti della che anzi ha dimostrato di aver Pt_5 tenuto una velocità consona allo sato dei luoghi, di aver azionato la freccia e di aver intrapreso la svolta a sinistra in un punto consentito senza che in quel momento fosse presente lo scooter nel suo campo visivo. Null'altro deve pretendersi dalla per effettuare la manovra consentita. Pt_5
Si cita per tutte Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30070 del 13/10/2022 “Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo”.
Quindi mentre il si era tenuto ben distaccato da quell'area di intersezione avendo visto anche CP_8 la freccia azionata dal ED per la svolta a sinistra, la a bordo dello scooter superava a Pt_1 sinistra in doppia curva comparendo dunque all'improvviso dietro il ED ma quando questo aveva già intrapreso la manovra di svolta.
La domanda è dunque risultata infondata e va rigettata, con condanna degli attori al rimborso delle spese di lite in favore di CP_1
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
• Rigetta la domanda;
• condanna gli attori a rimborsare alla le spese del giudizio che si liquidano in euro CP_1 2500,00 per onorari oltre accessori di legge.
Così deciso il 23.11.2025.
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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