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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5154/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239000581634000 109393,41 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6871/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 9 giugno 2025 e depositato il 1° luglio 2025, il sig. La Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2023 9000581634000, con la quale l'Agente della NE richiedeva il pagamento di somme relative a tre cartelle esattoriali per tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP) per gli anni d'imposta 2001, 2002 e 2003. Il ricorrente ha asserito che l'atto impugnato gli sarebbe stato notificato in data 21 aprile 2025.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti e, nel merito, ha dedotto plurimi vizi, tra cui:
Inesistenza giuridica della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche per mancanza della relazione di notificazione e di altri elementi essenziali.
Nullità della notifica a mezzo PEC, qualora effettuata, per utilizzo di un indirizzo non presente nei pubblici elenchi (IPA, ReGIndE, Inipec).
Violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 per omessa rituale notifica degli atti prodromici.
Nullità dell'atto impugnato per omessa sottoscrizione del soggetto deputato e mancanza di delega.
Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina e l'Agente della
NE, depositando le proprie controdeduzioni. In via pregiudiziale, le parti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l'intimazione di pagamento impugnata era stata regolarmente notificata al ricorrente in data 6 aprile 2023, e non il 21 aprile 2025 come asserito da controparte.
Essendo il ricorso stato notificato solo il 9 giugno 2025, esso risulterebbe depositato ben oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Hanno inoltre richiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è altresì costituito il Comune di Messina, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le pretese creditorie oggetto dell'intimazione di pagamento e delle relative cartelle sottese sono di natura esclusivamente erariale e non riguardano in alcun modo tributi comunali. Ha pertanto richiesto la propria estromissione dal giudizio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
All'udienza del 18 novembre 2025, come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve esaminare, in via preliminare e assorbente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalle parti resistenti. Tale eccezione è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato". Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza comporta, per costante giurisprudenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate
- NE ha documentato in atti che l'intimazione di pagamento n. 295 2023 9000581634000 è stata regolarmente notificata al sig. La Nominativo_1 in data 6 aprile 2023. A fronte di tale produzione documentale, l'affermazione del ricorrente, secondo cui la notifica sarebbe avvenuta in data 21 aprile 2025, è rimasta del tutto sfornita di prova. L'onere di provare la tempestività dell'impugnazione, e quindi la data di notifica dell'atto che consenta il rispetto del termine di 60 giorni, grava sul ricorrente, onere che nella fattispecie non è stato in alcun modo assolto
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato alle parti resistenti solo in data 9 giugno 2025, ovvero oltre due anni dopo il perfezionamento della notifica dell'atto impugnato. Il termine di 60 giorni risulta, pertanto, ampiamente e irrimediabilmente superato.
La tardività del ricorso ne determina l'inammissibilità, con conseguente preclusione dell'esame di ogni altra questione dedotta, sia di rito che di merito. La declaratoria di inammissibilità, infatti, assorbe e rende superfluo l'esame dei motivi di impugnazione relativi ai vizi dell'atto impugnato e degli atti presupposti, quali la prescrizione del credito, l'omessa notifica delle cartelle o la carenza di motivazione.
Accertata l'inammissibilità del ricorso, il Collegio deve altresì pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Messina. Anche tale eccezione è palesemente fondata.
Dall'esame dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento in essa richiamate, emerge con chiarezza che le pretese creditorie si riferiscono esclusivamente a tributi erariali (IRAP, IVA, IRPEF) e ai relativi accessori Nessuna delle partite debitorie riguarda tributi di competenza del Comune di Messina.
Pertanto, l'ente locale è stato erroneamente evocato in giudizio e deve essere estromesso dal presente procedimento.
Infine, per quanto concerne la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'Agenzia delle Entrate, questa Corte la ritiene meritevole di accoglimento.
La proposizione di un ricorso a distanza di oltre due anni dalla notifica dell'atto, unitamente all'indicazione di una data di notifica palesemente infondata ed inverosimile (21/04/2025, data futura rispetto alla notifica del ricorso stesso), denota una condotta processuale connotata da colpa grave e da un evidente abuso dello strumento processuale, finalizzato unicamente a dilazionare la pretesa esecutiva, ivi compresa l'Amministrazione comunale, la cui chiamata in causa si è rivelata del tutto ingiustificata. Tale comportamento ha costretto le Amministrazioni resistenti a costituirsi in giudizio per difendere le proprie ragioni, con un ingiustificato dispendio di risorse. Si ritiene equo, pertanto, liquidare a titolo di risarcimento del danno un importo pari al compenso liquidato per le spese di lite e cioè, €.5.000,00.
Quanto alle spese giudiziali che seguono la soccombenza del ricorrente, esse sono liquidate in €.5.000,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite oltre oneri accessori di legge. La Corte definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così decide
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese come da motivazione.
Così deciso in Messina,lì 18.11.2025
Il Presidente Relatore
IC NT
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5154/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239000581634000 109393,41 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6871/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 9 giugno 2025 e depositato il 1° luglio 2025, il sig. La Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2023 9000581634000, con la quale l'Agente della NE richiedeva il pagamento di somme relative a tre cartelle esattoriali per tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP) per gli anni d'imposta 2001, 2002 e 2003. Il ricorrente ha asserito che l'atto impugnato gli sarebbe stato notificato in data 21 aprile 2025.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti e, nel merito, ha dedotto plurimi vizi, tra cui:
Inesistenza giuridica della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche per mancanza della relazione di notificazione e di altri elementi essenziali.
Nullità della notifica a mezzo PEC, qualora effettuata, per utilizzo di un indirizzo non presente nei pubblici elenchi (IPA, ReGIndE, Inipec).
Violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 per omessa rituale notifica degli atti prodromici.
Nullità dell'atto impugnato per omessa sottoscrizione del soggetto deputato e mancanza di delega.
Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina e l'Agente della
NE, depositando le proprie controdeduzioni. In via pregiudiziale, le parti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l'intimazione di pagamento impugnata era stata regolarmente notificata al ricorrente in data 6 aprile 2023, e non il 21 aprile 2025 come asserito da controparte.
Essendo il ricorso stato notificato solo il 9 giugno 2025, esso risulterebbe depositato ben oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Hanno inoltre richiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è altresì costituito il Comune di Messina, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le pretese creditorie oggetto dell'intimazione di pagamento e delle relative cartelle sottese sono di natura esclusivamente erariale e non riguardano in alcun modo tributi comunali. Ha pertanto richiesto la propria estromissione dal giudizio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
All'udienza del 18 novembre 2025, come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve esaminare, in via preliminare e assorbente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalle parti resistenti. Tale eccezione è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato". Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza comporta, per costante giurisprudenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate
- NE ha documentato in atti che l'intimazione di pagamento n. 295 2023 9000581634000 è stata regolarmente notificata al sig. La Nominativo_1 in data 6 aprile 2023. A fronte di tale produzione documentale, l'affermazione del ricorrente, secondo cui la notifica sarebbe avvenuta in data 21 aprile 2025, è rimasta del tutto sfornita di prova. L'onere di provare la tempestività dell'impugnazione, e quindi la data di notifica dell'atto che consenta il rispetto del termine di 60 giorni, grava sul ricorrente, onere che nella fattispecie non è stato in alcun modo assolto
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato alle parti resistenti solo in data 9 giugno 2025, ovvero oltre due anni dopo il perfezionamento della notifica dell'atto impugnato. Il termine di 60 giorni risulta, pertanto, ampiamente e irrimediabilmente superato.
La tardività del ricorso ne determina l'inammissibilità, con conseguente preclusione dell'esame di ogni altra questione dedotta, sia di rito che di merito. La declaratoria di inammissibilità, infatti, assorbe e rende superfluo l'esame dei motivi di impugnazione relativi ai vizi dell'atto impugnato e degli atti presupposti, quali la prescrizione del credito, l'omessa notifica delle cartelle o la carenza di motivazione.
Accertata l'inammissibilità del ricorso, il Collegio deve altresì pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Messina. Anche tale eccezione è palesemente fondata.
Dall'esame dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento in essa richiamate, emerge con chiarezza che le pretese creditorie si riferiscono esclusivamente a tributi erariali (IRAP, IVA, IRPEF) e ai relativi accessori Nessuna delle partite debitorie riguarda tributi di competenza del Comune di Messina.
Pertanto, l'ente locale è stato erroneamente evocato in giudizio e deve essere estromesso dal presente procedimento.
Infine, per quanto concerne la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'Agenzia delle Entrate, questa Corte la ritiene meritevole di accoglimento.
La proposizione di un ricorso a distanza di oltre due anni dalla notifica dell'atto, unitamente all'indicazione di una data di notifica palesemente infondata ed inverosimile (21/04/2025, data futura rispetto alla notifica del ricorso stesso), denota una condotta processuale connotata da colpa grave e da un evidente abuso dello strumento processuale, finalizzato unicamente a dilazionare la pretesa esecutiva, ivi compresa l'Amministrazione comunale, la cui chiamata in causa si è rivelata del tutto ingiustificata. Tale comportamento ha costretto le Amministrazioni resistenti a costituirsi in giudizio per difendere le proprie ragioni, con un ingiustificato dispendio di risorse. Si ritiene equo, pertanto, liquidare a titolo di risarcimento del danno un importo pari al compenso liquidato per le spese di lite e cioè, €.5.000,00.
Quanto alle spese giudiziali che seguono la soccombenza del ricorrente, esse sono liquidate in €.5.000,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite oltre oneri accessori di legge. La Corte definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così decide
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese come da motivazione.
Così deciso in Messina,lì 18.11.2025
Il Presidente Relatore
IC NT