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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 41849/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 41849/2020 promossa da: con l'avv. MASSIMILIANO DESALVI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
e con l'avv. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ADRIANA MORELLI
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Il sig. ut supra rappresentato e difeso, in proprio e per conto dei propri figli Parte_1
minorenni, formula le seguenti
CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis
− in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella Controparte_3
pagina 1 di 8 causazione materiale del sinistro e dei conseguenti danni arrecati all'attore ed ai di lui figli e, per l'effetto, condannare in solido tra di loro tutti i convenuti e la Compagnia assicurativa al pagamento in favore del sig. a titolo di risarcimento danni della somma di € 307.538,00 o Pt_1
della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, accertata anche in via equitativa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
− in via istruttoria: chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze esposte in narrativa, con riserva di migliore ed idonea capitolazione e di richiesta di CTU;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della fase stragiudiziale.
In via istruttoria, in accoglimento dell'istanza ex art. 177 c.p.c. depositata il 16/12/2022, si chiede la revoca integrale, ovvero la modifica, dell'ordinanza istruttoria del 6/12/2022, disponendo l'ammissione integrale delle richieste istruttorie formulate nell'interesse di parte attrice in memoria ex art. 183, VI c.
n. 2, c.p.c., ovvero in denegata ipotesi l'ammissione almeno dei quesiti sub 13, 1, 5, 6, 3, 4, 9, 10 e 11.”
Per le parti convenute:
“La difesa dei convenuti, richiamate le eccezioni, contestazioni e domande svolte nei precedenti scritti difensivi, precisa le seguenti
C o n c l u s i o n i
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
In via principale, previe le declaratorie del caso, anche in merito alla concorrente responsabilità del dante causa dell'attore per il verificarsi dell'evento di danno ex art. 1227 c.c., di inammissibilità della domanda nuova relativa alle spese legali della fase stragiudiziale e comunque l'infondatezza della avversa pretesa e previe le altre declaratorie del caso in rito e nel merito DICHIARARE congrua e satisfattiva la somma di € 90.000,00 offerta e pagata da a favore di e CP_1 Parte_1 conseguentemente RESPINGERE ogni avversa domanda proposta dall'attore anche per conto dei minori , e nei confronti dei convenuti e, in ogni caso, MANDARE Per_1 Per_2 Persona_3
ASSOLTI la la ed il Signor da ogni Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
avversa domanda e pretesa.
Vinte le spese.
In via subordinata e salvo gravame, previa ogni statuizione sulla responsabilità dell'incidente e sulla causa della morte di liquidare il danno dell'attore nei limiti del giusto, del provato e del Persona_4
legittimamente richiesto e tenuto conto della responsabilità di ex art. 1227 c.c.; liquidare il Persona_4
danno nei limiti della percentuale di responsabilità eventualmente ritenuta a carico del convenuto e in ogni caso limitare l'eventuale obbligazione da porre a carico della sola Controparte_3 CP_1
entro la quota di responsabilità di e nei limiti della quota di danno riferibile all'incidente
[...] CP_3
pagina 2 di 8 per cui è causa, esclusa la quota di danno riferibile alle pregresse patologie cui il Sig. era Persona_4 già sofferente, e in ogni caso dedotte le somme già pagate da a favore dell'attore, come CP_1
sopra indicate, previa rivalutazione delle somme stesse e maggiorazione degli interessi dal giorno del pagamento.
Respinta comunque ogni diversa e maggior pretesa dell'attore a qualsiasi titolo avanzata e comunque respinta ogni domanda nei confronti della e di . Controparte_2 Controparte_3
Vinte o quantomeno compensate le spese.
In via istruttoria, in accoglimento dell'istanza ex art. 177 c.p.c. di integrazione del quesito al CTU, depositata il 5.1.2023, si chiede che venga disposto un supplemento di CTU per l'accertamento delle cause della morte del Sig. distinguendo quanto eventualmente riferibile alle lesioni Persona_4 riportate nell'incidente stradale per cui è causa e quanto riferibile alle patologie di cui era Persona_4 già sofferente.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e affermando di essere il figlio di che in data
[...] Controparte_3 Persona_4
18/11/2018 quest'ultimo era stato investito dal veicolo condotto da ed Controparte_3
assicurato con e che era la società Controparte_1 Controparte_2 utilizzatrice del veicolo;
che a seguito del sinistro in data 6/12/2018 il padre dell'odierno attore era deceduto;
e che in relazione al danno derivato dal sinistro con esito mortale, l'attore aveva ricevuto dalla compagnia assicuratrice odierna convenuta la somma di Euro 90.000,00, trattenuta in acconto;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei maggiori danni lamentati.
e costituitisi in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
giudizio, hanno contrastato le domande attoree.
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze: di carattere generico, valutativo e in parte non allegate in atti assertivi (cap. 1, 2, 5, 6) di carattere generico e valutativo (cap. 3, 4, 9, 10, 11), non allegate in atti assertivi, generiche e valutative (cap. 7,
8), di carattere generico, valutativo e documentale (cap. 12, 13); ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di accertare lo stato di lucida coscienza della vittima prima del decesso.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- dalla relazione di incidente stradale prodotta in atti emerge che:
o che la strada luogo dell'incidente era una “carreggiata a senso unico di marcia”;
pagina 3 di 8 o conducente dell'autovettura, ha dichiarato alla Polizia locale Controparte_3 intervenuta sul luogo del sinistro che si trovava “in sosta”, che era sua “intenzione manovrare in retromarcia di qualche metro”, al fine di avvicinarsi ad un civico della via
“per attività di carico e scarico merci” e che era “indietreggiato di circa una decina di metri” quando un ragazzo gli diceva che dietro il mezzo c'era un pedone a terra;
inoltre il conducente dell'autovettura ha dichiarato alla Polizia Locale di non aver udito “alcuno rumore di urto”;
o , indicato quale “teste”, ha dichiarato alla Polizia Locale di aver Testimone_1 udito “delle grida di donna che dicevano “Si fermi ha investito un uomo””, di essere corso “in direzione delle grida”, di avere visto a terra sulla carreggiata “un uomo in posizione supina”, “sotto un'autovettura”, e di essersi diretto “verso la portiera lato guida intimando al conducente di fermarsi”;
o , “escusso a sommarie informazioni testimoniali”, ha dichiarato che al Testimone_2 momento dell'incidente in oggetto si trovava all'interno di un “parco pubblico” quando aveva notato “in carreggiata” un veicolo “procedere in retromarcia” e di avere udito
“delle urla di alcune signore” le quali “proferivano “Attento” “attento che lo metti sotto””, e che “subito dopo” aveva udito “un suono secco come d'urto” e che si era avvicinato alla carreggiata dove aveva visto “una persona anziana sotto la parte posteriore” del predetto veicolo;
o nei confronti di era stata contestata la violazione di quanto Controparte_3 disposto dall'art. 154 comma 1 del codice della strada, in quanto “nell'effettuare la manovra di retromarcia investiva” Persona_4
o “l'attraversamento pedonale più prossimo alla zona teatro dell'evento dista circa 87 metri”;
- le parti convenute hanno allegato nella comparsa di risposta che “effettuava Persona_4
l'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali” distanti “meno di 100 metri”; la parte attorea non ha specificamente contestato tale allegazione entro la scadenza del termine che determina il maturare delle preclusioni assertive ed il mancato assolvimento dell'onere di specifica contestazione comporta che in relazione alla predetta circostanza allegata dalle parti convenute opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite;
- considerato che dagli elementi sopra indicati emerge che il conducente del veicolo al momento del sinistro stava compiendo una manovra di retromarcia in una strada a senso unico al fine di pagina 4 di 8 avvicinarsi contromano ad un punto in cui effettuare attività di carico e scarico di merci e che il conducente non solo non si era accorto della presenza del pedone (benché quest'ultimo fosse visibile, secondo quanto si ricava dalle dichiarazioni rese da alla Polizia Testimone_2
Locale), ma non si era neppure accorto dell'urto (come si ricava dalle dichiarazioni rese da alla Polizia Locale e come dichiarato a quest'ultima dallo stesso Testimone_1 conducente del veicolo), la causa dell'investimento appare riconducibile in misura maggioritaria al comportamento del conducente dell'autovettura, la cui guida appare connotata da grave imprudenza, sì che il comportamento del pedone -che pure risulta connotato da colpa, avendo quest'ultimo impegnato la carreggiata al di fuori dell'attraversamento pedonale che distava meno di 100 metri, come risulta dalla relazione di sinistro e come è pacifico tra le parti- appare caratterizzato da un'efficienza causale di minore rilevanza nella produzione dell'evento; ne consegue che in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro appare sussistere un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura del 20% in capo a e Persona_4 nella misura dell'80% in capo a Controparte_3
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato che “nel corso del ricovero ospedaliero, durato complessivamente 18 (diciotto) giorni”, “ha mostrato contatti con il mondo circostante e uno stato di vigilanza Persona_4 compatibile con la percezione del suo stato di malattia” per “7 (sette) giorni”;
- il caso di specie riguarda le conseguenze di un sinistro dall'esito mortale, non l'incidenza di postumi permanenti su pregresse patologie dell'infortunato, ed il danno non patrimoniale subito dall'attore, sia sotto il profilo della sofferenza interiore sia sotto il profilo dinamico-relazionale, consiste nel danno patito per la perdita del rapporto parentale con il proprio padre;
ciò posto, la quantificazione del danno va effettuata in base alle Tabelle a punti dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024, tenendo conto dell'insussistenza all'epoca del sinistro della convivenza tra l'attore ed il proprio padre, come emerge dall'atto di citazione;
ciò posto, tenuto conto dell'età di l momento del fatto (46 anni), dell'età del padre deceduto Parte_1
(78 anni) e dell'insussistenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del defunto, appare equo liquidare il danno non patrimoniale patito da per la perdita del Parte_1
rapporto parentale nella misura di Euro 187.728,00;
- con riferimento alla pretesa relativa al danno non patrimoniale lamentato iure successionis dall'attore occorre operare la seguente distinzione:
pagina 5 di 8 o in relazione al periodo di 7 giorni in cui l'infortunato -secondo quanto accertato dal
CTU- “ha mostrato contatti con il mondo circostante e uno stato di vigilanza compatibile con la percezione del suo stato di malattia”, appare plausibile che -in considerazione della gravità dell'evento occorso e delle relative lesioni- la consapevolezza in capo all'infortunato del proprio stato di malattia fosse accompagnato dalla percezione dell'imminente spegnersi della propria vita e perciò dalla relativa sofferenza;
in relazione a tale periodo occorre dunque procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale secondo i criteri di cui alla Tabella dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2024: sulla base di tali parametri tale danno va liquidato in Euro 39.881,00;
o in relazione al restante periodo di 11 giorni -caratterizzato dall'assenza in capo all'infortunato di “lucidità”, intesa in senso “clinico”, come “funzionamento” della
“attenzione al tempo presente”, secondo quanto precisato dal CTU- può riconoscersi solo il danno biologico temporaneo che -sulla base della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024- si liquida in Euro 924,00;
- la sommatoria degli importi relativi al danno non patrimoniale ammonta ad Euro 228.533,00;
- considerato che, alla luce di quanto complessivamente emergente dagli atti assertivi attorei, il riferimento alle “spese” contenuto nell'atto di citazione deve ritenersi comprensivo anche delle spese legali stragiudiziali, queste ultime devono riconoscersi quale voce di danno patrimoniale risarcibile in favore della parte attorea, e la relativa liquidazione, ai sensi del DM 55/14 nel testo applicabile ratione temporis, vista l'attività documentata in atti, appare congrua nella misura di
Euro 2.160,00;
- nulla può essere riconosciuto in favore dei nipoti di in quanto, posta la nozione di Persona_4
comune esperienza che la vita futura dei nipoti, in conseguenza del naturale avvicendarsi delle generazioni, non può fare affidamento sul protrarsi di una duratura relazione con i nonni, nel caso di specie non è emerso che la perdita del nonno abbia comportato per i nipoti Persona_4
un permanente ed effettivo sconvolgimento delle loro abitudini di vita;
ferma l'assorbente circostanza dell'insussistenza nel caso di specie -per le ragioni anzidette- del diritto dei nipoti al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ulteriore elemento ostativo al riconoscimento di somme in favore dei nipoti è costituito dalla circostanza che sul punto il figlio del defunto ha chiesto la condanna delle parti convenute al pagamento in proprio favore di somme relative a diritti pretesi in relazione ai nipoti del defunto;
pagina 6 di 8 - la sommatoria dell'importo di Euro 228.533,00 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 2.160,00 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile in favore di he ammonta ad Euro 230.693,00; Parte_1
- stante la sussistenza in capo a di un concorso di colpa nella causazione del sinistro Persona_4
in misura del 20%, dal summenzionato importo di Euro 230.693,00 va detratta la percentuale del 20%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 184.554,40;
- dal suddetto importo di Euro 184.554,40 deve essere detratto l'importo di Euro 90.000,00 che la parte attorea ha allegato di avere ricevuto dalla compagnia assicuratrice odierna convenuta e di aver trattenuto in acconto sulla maggior somma richiesta;
- il valore del danno ed il versamento dell'acconto devono essere resi omogenei devalutando la somma complessiva alla data dell'evento di danno;
gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma via via rivalutata dalla data dell'evento di danno alla data dell'acconto (23/7/2019, v. la data dell'assegno di cui doc. 4 delle produzioni delle parti convenute); quindi deve essere detratto l'acconto e l'importo ottenuto dalla detrazione deve essere rivalutato dalla data dell'acconto fino alla data della liquidazione, con applicazione degli interessi compensativi nella misura sopra indicata sulla somma via via rivalutata sino alla data della liquidazione;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 184.554,40, oltre accessori come sopra indicato, dedotto l'importo di Euro 90.000,00, secondo i criteri sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 1.241,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
184.554,40, oltre accessori come indicato in motivazione, dedotto l'importo di Euro 90.000,00, secondo i criteri indicati in motivazione;
pagina 7 di 8 2. condanna le parti convenute alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 1.241,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 09/04/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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