TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/09/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 11 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2030/2024 R.G. e vertente tra
cod. fisc. , nata il [...] a [...], n. q. di Parte_1 CodiceFiscale_1
erede legittimo di , nata a [...], il [...], c.f. Persona_1 C.F._2
e deceduta in Messina l'11.03.2023, elettivamente domiciliata presso lo studio legale
[...]
dell'avv. Giuseppe Trischitta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Oliviero Atzeni del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, proseguiva il giudizio con cui il de Parte_1
cuius – deceduta nelle more del procedimento di accertamento del suo stato invalidante – chiedeva al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 2564/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagno dalla domanda amministrativa, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambe le fasi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda e chiedendo Controparte_2
il rigetto del ricorso per l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo limitatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che condizioni cliniche di Persona_1
, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi
[...]
per il riconoscimento della provvidenza negata.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dalla consulente dott.ssa che ha escluso la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini Persona_2 dell'indennità di accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Persona_3
prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “BPCO CON INSUFFICIENZA
RESPIRATORIA IN SOGGETTO CON PREGRESSA INFEZIONE DA SARS-COV 2.
CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN SCARSO COMPENSO EMODINAMICO. IRC IIISTADIO
B. POLIARTOSI AD INCIDENZA FUNZIONALE.ESITI DI PROTESI BILATERALE
GINOCCHIA. STEATOSI LIEVE. IPERURICEMIA”. Alla luce della relazione del consulente legale si riscontra che la paziente è affetta da patologie invalidanti che l'hanno resa bisognevole di assistenza quotidiana, riconoscendo in suo favore il diritto al beneficio dell'indennità di natura economica a far data da gennaio 2023 e quindi successivamente alla domanda amministrativa.
Invero, ai fini del riconoscimento della predetta prestazione nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. viene in rilievo lo stato di invalidità totale e permanente nella misura del 100%, associato all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
3. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti in data successiva alla domanda amministrativa, per disporre la compensazione per metà delle spese di lite del presente giudizio e del giudizio di Atp.
La restante parte, come da dispositivo, è posta a carico dell' e liquidata secondo i CP_3 parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento (fase di merito ed Atp).
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto accerta e dichiara che , aveva diritto al Persona_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza gennaio 2023; - condanna l' alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 1347,50 per la presente CP_3
fase e € 584,25 per la fase Atp – già compensate - per compensi professionali, oltre iva e cpa, spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_3 del dott. in ragione dell'art. 152 disp.att.c.p.c.. Persona_3
Messina, 12 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando