Articolo 1 della Legge 19 maggio 1954, n. 322
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10 luglio 1954
Art. 1. Articolo unico.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a bandire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale del ruolo di gruppo B dell'Azienda stessa.
Ai detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata Amministrazione, purche' siano forniti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione al gruppo B, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'eta'.
I concorrenti risultanti idonei al concorso, di cui ai commi precedenti, saranno collocati in ruolo con decorrenza dal primo giorno successivo a quello dell'approvazione della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 10 luglio 1954