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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 345/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 345/2021 R.G. e vertente tra
(C.F.-P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. GIANLUCA Parte_2
FAVA (C.F. CodiceFiscale_1 Email_1
-parte appellante- nei confronti di
(C.F. ), con gli avv.ti SALVATORE RIJLI Controparte_1 C.F._2
(C.F. e LUIGI ALIQUÒ (C.F.: CodiceFiscale_3 Email_2
CodiceFiscale_4 Email_3
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 18/2021, pubblicata in data 8.01.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 3602/2019 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 3602/2019 R.G.) e ivi in particolare proponendo opposizione ai ruoli esattoriali n. 0005390/2014 (relativo alla cartella n. 09420140001557736000), n. 0004040/2017 (relativo alla cartella n.
09420170017893939000), n. 0002460/2018 (relativo alla cartella n. 09420180016931671000)
e n. 002460/2018 (relativo alla cartella 09420180016931772000), di cui ha altresì chiesto la sospensione, eccependo, in particolare:
(1) la mancata notifica delle predette cartelle esattoriali;
(2) l'intervenuta prescrizione, inoltre, delle pretese sottese a uno dei ruoli opposti (i.e. il ruolo n. 0005390/2014).
I.1.2.- Con comparse datate 9.12.2019 e 22.02.2020 si è poi costituita la convenuta
, replicando alle avverse prospettazioni e in particolare Parte_2
contestando:
(A) l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, della stessa, considerando l'intervenuta notifica e la mancata maturazione del termine prescrizionale con riguardo alle cartelle opposte.
I.1.3.- Nell'ambito poi della successiva udienza cartolare del 21.05.2020 le parti hanno insistito nelle rispettive contestazioni e l'opponente ha in particolare eccepito, sotto diversi profili, l'invalidità delle notifiche ex adverso prodotte.
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I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 18/2021, pubblicata in data 8.01.2021), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto, in parte qua, l'opposizione e in particolare dichiarato la prescrizione del diritto all'esazione delle somme portate dalla cartella di pagamento n. 09420140001557736000
(sottesa all'estratto di ruolo n. 0005390/2014), dichiarando invece l'opposizione inammissibile quanto alle residue contestazioni;
(b) regolato le spese di lite fra le parti, compensandole per 1/2 e ponendole, per il residuo, a carico della parte opposta.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 345/2021) dall' , il quale ha ivi contestato l'accoglimento, pur solo in parte Parte_2 qua, dell'altrui domanda, contestando in particolare l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 139, comma IV, c.p.c., a suo avviso operata dal Tribunale di prime cure con riguardo alla cartella n. 09420140001557736000 (sottesa all'estratto di ruolo n. 0005390/2014).
I.2.2.- Con comparsa dell'1.10.2021 si è poi qui costituito il Controparte_1 contestando le prospettazioni dell'appellante e in particolare evidenziando:
(A) in via principale, l'infondatezza dell'altrui doglianza relativa al IV comma dell'art. 139
c.p.c.;
(B) in via gradata, la nullità della procedura notificatoria comunque ai sensi dei commi I e II dell'art. 139 c.p.c., come eccepito in prime cure, ivi non espressamente esaminato e qui riproposto dall'opponente.
I.2.3.- Con provvedimento del 7.10.2014, in difetto di istanze da previamente delibarsi, il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.06.2025.
I.2.4.- All'esito, infine, di tale udienza, con provvedimento del 13.06.2025, comunicato il
16.06.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
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(A) l'affidamento della difesa della parte appellante ad avvocato del libero foro risulta nel caso di specie legittima e ammissibile, non rientrandosi in ipotesi convenzionalmente riservata all'Avvocatura Erariale ai sensi dell'art.
3.3. del protocollo d'intesa del 24/09/2020 tra l' e l'Avvocatura dello Stato (non trattandosi di azione Parte_2
risarcitoria, revocatoria o di simulazione, né di sequestro conservativo, querela di falso, lite innanzi alla Corte di Cassazione ovvero di lite in cui sia parte un altro ente e quest'ultimo sia difeso dall'Avvocatura dello Stato) e risultando pacifico che “in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale, è consentito all'
[...]
di avvalersi” - “senza bisogno di allegare documenti”, “di fornire prove Controparte_2 al riguardo” e “senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4,
… R.D. n. 1611 del 1933” – “anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico” [cfr., ex multis, Cass. civ., 3/06/2024, n. 15365 e Cass. civ.,
8/01/2024, n. 601];
(B) il presente fascicolo, pur a seguito di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. comunicata in data 16.06.2025, è ritualmente passato in decisione nel settembre 2025, in quanto non soggetto, ratione materiae, alla c.d. sospensione feriale dei termini ex artt. 1 e 3 L.
n. 742/1969 e 92 ord. giud. [trattandosi di opposizione a estratti di ruolo e alle cartelle sottese
(v. supra, sub I.1.1., nonché qualificazione della sentenza di prime cure) ed essendo pacifico che nei casi, analoghi a quello di specie, di opposizione a cartella “invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo”, contestando in tal caso l'opponente “il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato” e dunque la sola “giustezza” o meno dell'eventuale
“esecuzione”, “senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato”, “non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali” (cfr., spec. in tema di opposizioni a cartelle conosciute tramite estratti di ruolo e da ultimo, Cass. civ., 2/04/2024, n. 8692, nonché Corte App. Catanzaro, 3/06/2025, n. 676 e Trib. Salerno, 10/12/2024, n. 5875, entrambe in Onelegale.it e ivi altresì citandosi “Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass.
9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013”);
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una
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rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), risultando il thema decidendum conseguentemente delimitato e circoscritto ai soli motivi di gravame e alle sole questioni puntualmente e specificamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza”, nonché mediante indicazione espressa (essendo ogni riproposizione “implicita”, pur in passato sostenuta – cfr. Cass. n.
13308/1999; Cass. n. 3094/1988; Cass. n. 5626/1985 -, da ritenersi ormai superata), specifica,
“chiara e precisa”, della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da nuovamente
“sottoporre” “alla decisione del giudice” (cfr., ex multis, Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802;
Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649; Cass. civ., 1/06/2023, n.
15529; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ.,
29/05/2017, n. 13468; Cass. civ., 11/01/2017, n. 413; Cass. civ., 11/05/2009, n. 10796; Cass. civ., 14/12/2005, n. 27570] e risultando ogni ulteriore questione [ivi compresa, nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti di ruolo n.
004040/2017 (cartella n. 09420170017893939000), n. 0002460/2018 (cartella n.
09420180016931671000) e n. 002460/2018 (cartella n. 09420180016931772000), non essendo intervenuto alcun espresso motivo di impugnazione, neanche incidentale, né alcuna specifica e tempestiva riproposizione di domande ed eccezioni a tal specifico riguardo (v. supra, sub I.
2.1. e sub I.2.2.)] divenuta ormai irretrattabile, poiché definitivamente passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da accogliersi, a ciò conseguendo la necessità di riformare, nei termini e per le ragioni qui di seguito indicate, la sentenza di prime cure.
V.- Giova muovere, a tal riguardo, dalla circostanza, pacifica, per cui la presente procedura pacificamente verte su un'opposizione avverso estratti di ruolo [trattandosi appunto di opposizione proposta “avverso e per l'annullamento” di alcuni “ruoli” (cfr. pagg.
1-2 dell'atto di opposizione di 1° grado)], accolta dal Tribunale di prime cure in parte qua e in particolare solo con riguardo all'estratto di ruolo n. 0005390/2014, relativo alla cartella n.
09420140001557736000 [unico profilo ancora sub iudice, risultando le ulteriori statuizioni -
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relative agli altri estratti e cartelle -, poiché non gravate, già passate in giudicato e divenute ormai irretrattabili (v. supra, sub III., punto (C))].
V.1.- A sostegno di ciò, nella sentenza appellata (cfr. pagg.
2-4 della pronuncia di prime cure)
e sulla scorta degli arresti giurisprudenziali ivi citati (fra cui, in particolare, Cass. civ., Sez. un., 2/10/2015, n. 19704; Cass. civ., 12/11/2019, n. 29294; Cass. civ., 18/02/2020, n. 3990), si sono poste le seguenti considerazioni:
(a) una tale opposizione, pur se rivolta avverso atto (estratto di ruolo) di cui è
“indiscutibil[e]” la “non impugnabilità” “in quanto tale” [trattandosi di un mero
“documento” “che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta”, con conseguente “assoluta mancanza di interesse (ex art. 100
c.p.c.)” al suo “annullamento giurisdizionale” (cfr. Cass., Sez. un., n. 19704/2015, cit.)], è da ritenersi tuttavia ammissibile “in funzione recuperatoria”, e dunque “solo” ove risulti l'“assenza o invalidità della notifica” della “cartella” prodromica e, al contempo, “si deducano fatti estintivi del credito”, come, tipicamente, la “prescrizione” [cfr. Cass. n.
29294/2019, cit., e Cass. n. 3990/2020, cit.], trattandosi di elementi entrambi necessari – in quanto “il fatto che il ricorrente lamenti … la mancata notifica delle cartelle di pagamento”
“è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione”, il cui interesse può ravvisarsi solo se tale contestazione sia “altresì funzionale all'eccezione di prescrizione”, considerando che “l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione” non deriva ex se dalla difettosa notifica, ma può “essere riconosciuto” “solo” se volto a “negare di essere debitore” e dunque ove si “fac[cia] valere”, in uno alla mancata o invalida notifica, anche “la prescrizione del credito” [cfr. Cass., Sez. un., n. 19704/2015, cit.; Cass. n. 29294/2019, cit.;
Cass. n. 3990/2020, cit.];
(b) “diversamente opinando”, “e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata” e a prescindere dalla sussistenza dell'interesse ad agire, “si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella”, svincolando così l'azione dall'interesse ex art. 100 c.p.c.
[cfr. pag. 3, 2° cpv., della pronuncia appellata, nonché Cass. n. 29294/2019, cit.];
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(c) nel caso di specie un tale interesse risultava sussistente, secondo il Tribunale di prime cure, con riguardo all'estratto di ruolo qui in esame (n. 0005390/2014, relativo alla cartella n.
09420140001557736000), avendo la parte fatto valere sia l'invalidità della notifica di tale cartella [cfr. pagg. 2-3, punto 1), dell'atto di opposizione], sia l'exceptio praescriptionis [cfr. pag. 3, punto 2), dell'atto di opposizione] e ritenendo tali eccezioni entrambe fondate [in quanto la notifica della cartella, avvenuta nelle forme ex art. 139, comma IV, c.c. (consegna al vicino), doveva, ad avviso del Tribunale di 1° grado, “considerarsi nulla” per difetto di produzione dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata (“in atti non vi è prova dell'avviso ex art. 139 che avrebbe dovuto ricevere l'opponente”) e non vi era poi “prova di alcun atto interruttivo della prescrizione validamente notificato all'opponente nel quinquennio successivo all'anno di riferimento del credito (anno 2010)”, con la conseguenza che “la fattispecie estintiva del credito”, ivi eccepita, doveva “ritenersi perfezionata” (cfr. pagg.
3-4 della sentenza appellata)].
V.2.- Ciò detto, occorre poi osservare che è necessario qui rigorosamente attenersi a tali coordinate – e dunque a valutare l'ammissibilità o meno dell'opposizione all'estratto di ruolo in base alla proposizione e fondatezza delle eccezioni di invalidità della notifica della cartella e di prescrizione del credito (v. supra, sub V.1.) – a prescindere dalla sopravvenienza normativa intervenuta sul tema dell'opposizione agli estratti a ruolo [comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto dall'art. 3bis del D.L. n. 146/2021 (disposizione inserita in sede di conversione nella L. n. 215/2021)] e che ha specificamente “plasma[to]”, in un tal caso, “l'interesse ad agire”, prevedendo la diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo solo se, oltre al difetto di notifica della cartella, risulti altresì dimostrato “lo specifico pregiudizio ivi contemplato” – e.g. perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A. o mancata partecipazione a un appalto [cfr. Cass. civ., Sez. un., 6/09/2022, n. 26283].
A tal riguardo occorre infatti osservare che:
(1) la questione dell'ammissibilità dell'opposizione proposta è stata nel caso di specie espressamente e specificamente esaminata e definita, in 1° grado, nei termini innanzi compendiati [cfr. pagg.
2-3 della sentenza appellata];
(2) tali statuizioni non sono state oggetto, in questa sede, di alcuna contestazione o impugnativa, anche incidentale e gradata, da alcuna delle parti [v. supra, sub I.
2.1. e sub
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I.2.2.], con la conseguenza che pure tale norma, i.e. “l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021)” “non può incidere sul giudicato già formatosi” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 6/03/2025, n. 6064; Cass. civ., 8/01/2025, n. 292;
Cass. civ., 25/09/2024, n. 25639; Cass. civ., 14/02/2023, n. 4448; Cass. civ., 8/02/2023, n.
3812];
(3) a ciò evidentemente poi “non osta” neanche l'“applicabilità” di tale “ius superveniens”
(art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973) “anche nei giudizi pendenti”: è pacifico, infatti, che l'applicabilità “anche nei giudizi pendenti”, con la conseguente possibilità operatività nel corso del giudizio (“fasi di merito” e “giudizio di legittimità”), in ogni caso “trova il suo limite nell'espresso giudicato interno”, e dunque solo se si tratti di “questione” non esaminata e “rimasta assorbita” e sulla quale pertanto “il giudicato interno non può dirsi formato”; al contrario, ove tale profilo risulti espressamente delibato e su esso sia intervenuta esplicita
“statuizione” non “oggetto di impugnazione” [come appunto nel caso di specie: v. supra, sub
(1) e (2), in questo paragrafo], è evidente che su quest'ultima si è formato il giudicato, essendo divenuta irretrattabile [v. supra, sub III., punto (C)] e che pertanto anche “lo ius superveniens” - i.e. “il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis” – “non scalfisce le relative statuizioni, né assume rilievo diretto sulla controversia de qua”, atteso che in tal caso
“il tema … dell'ammissibilità dell'opposizione, e quindi del bisogno di tutela giurisdizionale
(id est, dell'interesse ad agire), non può essere “plasmato” dalla norma sopravvenuta”: “in caso contrario”, del resto, “si finirebbe col riconoscere ad essa - che non è norma di interpretazione autentica, visto che non assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (come chiarisce Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022) - un attributo, l'idoneità a superare il giudicato, che non connota, per vero, neppure tali norme” [cfr. Cass. n. 6064/2025, cit.; Cass.
n. 292/2025, cit.; Cass. n. 25639/2024, cit.; Cass. n. 4448/2023, cit.; Cass. n. 3812/2023, cit.];
(4) l'inoperatività della norma sopravvenuta, giova inoltre precisare, non comporta una libera e incondizionata proponibilità dell'opposizione diretta avverso l'estratto di ruolo, ma esclusivamente la verifica dell'interesse sotteso alla luce dei parametri precedenti: se la nuova disposizione ha infatti “plasma[to]” e “conformato” l'interesse, indicando la necessità di provare, in uno all'invalidità della notifica, anche lo “specifico pregiudizio ivi contemplato”
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per dimostrare il proprio “bisogno di tutela”, non v'è dubbio che “anche nella prospettiva dell'orientamento” precedente a tale novum normativo “l'ammissibilità dell'impugnazione” era subordinata alla prova del “bisogno di tutela”, e dunque, pur non venendo in rilievo i
“casi” di pregiudizio, “tassativi e non esemplificativi”, stabiliti dall'art. 12, comma 4 bis,
D.P.R. n. 602/1973 [cfr. Cass., Sez. un., n. 26283/2022, cit.], già prima della novella e “anche nella prospettiva dell'orientamento così maturato”, “ai fini dell'immediata giustiziabilità del ruolo e/o della cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata non e[ra] … sufficiente” “il fatto in sé dell'invalidità o dell'omissione della notificazione” della “cartella”,
“ma” occorreva altresì verificare se ciò “incide[sse] sul merito della controversia, ai fini della prescrizione”, conseguendo proprio da quest'ultima l'interesse della parte a proporre “azione di accertamento negativo” per “negare di essere debitore” [cfr. Cass., Sez. un., n.
26283/2022, cit., nonché Cass., Sez. un., n. 19704/2015, cit.; Cass. n. 29294/2019, cit.; Cass.
n. 3990/2020, cit.].
VI.- Tanto precisato [anche in ordine al perimetro del thema decidendum e alle coordinate cui qui attenersi (v. supra, sub III.-V.2.)] e muovendo alle deduzioni in questa sede sviluppate, giova osservare che:
(A) la parte appellante ( ha contestato l'accoglimento Pt_2 Parte_2 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo n. 0005390/2014 (relativo alla cartella n.
09420140001557736000), sussistendo “la prova della notifica della suddetta cartella” e risultando erronea la declaratoria di “prescrizione del credito sotteso” [cfr. pagg.
2-3 dell'atto di appello, nonché spec. le “conclusioni” a pag. 3];
(B) la parte appellata ( ha dedotto che la notifica non potesse ritenersi Controparte_1 perfezionata per le ragioni indicate in prime cure (“mancata produzione dell'avviso”) e in ogni caso per i vizi qui “gradatamente” riproposti (“notifica” “effettuata in mani del vicino di casa” senza attestazione dell'“impossibilità di notificare alle persone indicate prioritariamente dal comma I e II dell'art. 139 c.p.c.”), non formulando ulteriori deduzioni e concludendo poi con la sola richiesta di voler “dichiarare inammissibile e/o infondato e comunque rigettare l'appello proposto … per le ragioni declinate in narrativa” e
“gradatamente”, “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello”, “dichiarare la nullità della notifica della cartella di pagamento per violazione dell'art. 139 I, II e III comma c.p.c.”
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[cfr. pagg.
3-5 della comparsa di costituzione dell'1.10.2021, nonché spec. le “conclusioni” a pag. 5].
VII.- Così compendiate le rispettive posizioni, è evidente che occorra partire dal passaggio della sentenza, già menzionato e qui gravato, in cui si è ritenuto che la notifica della cartella, avvenuta nelle forme ex art. 139, comma IV, c.c. (consegna al vicino), dovesse “considerarsi nulla” per difetto di produzione dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata (“in atti non vi è prova dell'avviso ex art. 139 che avrebbe dovuto ricevere l'opponente”) [v. pagg.
3-4 della sentenza appellata].
VII.1.- E tuttavia, diversamente da quanto statuito in prime cure, come evidenziato dall'appellante [v. pagg.
2-3 dell'atto di gravame] e ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità [v. infra], non v'è dubbio che:
(1) nel caso di notifica al vicino “la produzione dell'avviso di ricevimento” della
“raccomandata”, “contenente l'avviso della avvenuta notificazione”, non è “necessaria” – e ciò perché, “nell'ipotesi di notifica dell'atto … al portiere o al vicino (ex art. 139 c.p.c.)”,
“non è necessario” che “la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell'atto alle persone suddette” “sia fatta con avviso di ricevimento” e non è dunque “necessario” che l'istante provveda alla “produzione dell'avviso di ricevimento” (cfr. Cass. civ., 22/05/2015, n. 10554, ove peraltro si dà “risposta” “negativa” proprio alla “questione” del carattere “necessario” della “produzione dell'avviso di ricevimento” nel caso di “notifica dell'atto” “ex art. 139 c.p.c.” “avvenuta nelle mani del portiere” o del vicino);
(2) la “disciplina” della raccomandata di cui all'art. 139, comma IV, c.p.c. e dell'art. 60
D.P.R. n. 600/1973 (contenente la Comunicazione di Avvenuta Notifica, in acronimo
C.A.N.), infatti e come noto, “si differenzia nettamente” da quella “dell'art. 140 c.p.c.” ovvero “della L. n. 890/1982, art. 8” (contenente, invece, la Comunicazione di Avvenuto
Deposito, in acronimo C.A.D.): se infatti nella notifica prodromica a quest'ultima (CAD)
“non si realizza alcuna consegna” [bensì “solo il deposito dell'atto notificando” “presso la
Casa comunale” (art. 140 c.p.c.) ovvero “presso l'ufficio postale” (art. 8 della L. n.
890/1982)] e dunque è solo la predetta “comunicazione di avvenuto deposito” a poter
“garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto
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notificando” al “destinatario”, altrimenti “del tutto ignaro dalla notifica” [essendo dunque prevista una raccomandata con avviso di ricevimento e “la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data”, “appunto” ed “esclusivamente”, “mediante la produzione giudiziale” di tale “avviso di ricevimento”, poiché “indefettibile prova” del
“perfezionamento della procedura notificatoria”], “diversamente”, nei casi di CAN, vi è invece sia la “consegna dell'atto notificando”, sia la “ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario”, non trattandosi di atto
“depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario” (Casa comunale o
Ufficio postale), ma, al contrario, di atto consegnato a “persona” a lui “vicina” e in particolare presso “persone” – il portiere o il vicino – “che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine” (essendo “a contatto con il destinatario” e dunque potendosi ritenere, “secondo una ragionevole previsione”, che
“consegneranno l'atto al destinatario”), a ciò conseguendo sia che la “procedura notificatoria” già “si perfeziona con tale consegna” “al portiere” o al vicino “ed alla data di essa” consegna (“e non con il successivo invio della raccomandata di cui all'art. 139 c.p.c.”), sia che in tal caso basta una raccomandata semplice e non occorre l'avviso di ricevimento
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 15/04/2021, n. 10012, nonché, ex aliis, Cass. 27/01/2022, n. 2377;
Cass. 30/01/2020, n. 2229; Cass. civ., 20/03/2019, n. 7892; Cass. civ.,, Sez. un., 31/07/2017,
n. 18992; Cass. civ., 10/10/2017, n. 23765; Cass. civ., 6/09/2017, n. 20863; Cass. n.
10554/2015, cit.; Cass. civ., 13/05/2003, n. 7349; Cass. civ., 20/09/1997, n. 9329; Cass. civ.,
26/01/1988, n. 665];
(3) poiché in tale ultimo caso (CAN) è senz'altro “sufficiente”, pertanto, la mera “spedizione della raccomandata informativa semplice”, è pacifico che non occorra produrre alcun avviso di ricevimento e che tale (semplice) spedizione possa essere senz'altro dimostrata dalla “parte interessata a far valere la ritualità della notifica” anche solo “producendo”, in uno all'“attestazione dell'ufficiale giudiziario o dell'agente notificatore di aver inviato una raccomandata”, “l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale” e
“recante la data ed il timbro” di quest'ultimo [cfr., nonché arg. ex Cass. civ., 3/09/2024, n.
23653; Cass. civ., 19/07/2019, n. 19547; Cass. civ., 8/01/2019, n. 232; Cass. civ., 4/06/2018,
n. 14163; Cass. n. 10554/2015, cit.].
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VII.2.- A fronte di ciò, trattandosi nel caso di specie di C.A.N. (e non di C.A.D.), è evidente che non occorresse dare “prova dell'avviso” di ricevimento (come ritenuto in prime cure – cfr. pag. 4, 1° cpv., della sentenza appellata), essendo del tutto sufficiente produrre, come qui avvenuto, l'“attestazione dell'agente notificatore di aver inviato una raccomandata” [“Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” (cfr. pag. 1 del “referto di notifica” della cartella n. 09420140001557736000, riprodotto sub all. 4 fasc. 1° grado dell'odierna appellante)] e “l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta)”, “rilasciato dall'ufficio postale” e
“recante la data ed il timbro” di quest'ultimo [giusto “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 cpc” (cfr. pagg.
3-4 del predetto all. 4 fasc. 1° grado dell'odierna appellante, rilasciato da “ ”, CP_3 timbrato da quest'ultima - cfr. il “bollo dell'ufficio accettante” del “14.04.14” a pag. 4 dell'allegato - nonché espressamente riportante proprio la raccomandata “tipo” “139” avente n. “689061777151” e spedita al “ , residente in “Reggio Calabria”, Controparte_1
“RC”, il “14/04/2014” - cfr. la 4° riga sempre a pag. 4 del menzionato allegato)].
VII.3.- Quanto poi alle conseguenze dell'erroneità della statuizione di prime cure riguardo alla notifica della cartella n. 09420140001557736000 [fondandosi la stessa sull'asserita necessità di produzione dell'avviso di ricevimento (cfr. pag. 4, 1° cpv., della pronuncia di 1° grado), pur trattandosi di C.A.N. e di produzione pertanto qui “non” “necessari[a]” (v. supra, sub VII.1.-VII.2.)], è evidente che, come espressamente prospettato e richiesto dalla parte appellante [avendo essa concluso per “riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui accoglie l'opposizione dichiarando la prescrizione del credito sotteso” (pag. 3 dell'atto di gravame)], da ciò ne discende l'automatica caducazione anche del capo di accoglimento dell'eccezione di prescrizione [cfr. pag. 4, 2° e 3° cpv., della sentenza di prime cure, nonché], considerando che:
(A) si tratta di capi evidentemente connessi, fondandosi tale ultimo accoglimento proprio sul presupposto della mancanza di valida notifica della cartella e pertanto sul ravvisato difetto di atti interruttivi infra-quinquennali [cfr. pag. 4, 1°-3° cpv., della pronuncia appellata];
(B) nel caso di “capi della domanda strettamente connessi” (“nel senso che vi è un capo, principale, dal cui accoglimento deriva la sorte degli altri capi, da esso dipendenti”),
“l'impugnazione della parte principale”, “se accolta”, “comporta l'automatico e necessario
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venir meno d[elle] altre parti”, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. (“norma”, peraltro, “che dà riconoscimento giuridico ad un criterio logico”, essendo evidente che “se cade la parte principale di una decisione, cadono anche le parti consequenziali”, ossia
“quelle parti che, venendo meno il fondamento, non potrebbero reggersi da sole”) e alla conseguente operatività del criterio “simul stabunt simul cadent” (in virtù del quale è pacifico che, nel caso di “capi collegati da un nesso di dipendenza”, una volta “caduto il capo principale”, “il capo conseguenzialmente dipendente vien meno perché non può reggersi da solo” e dunque “subisce l'effetto espansivo interno della riforma derivante dall'accoglimento del gravame principale”), da ciò chiaramente conseguendo, in definitiva, che, “qualora due o più parti di una sentenza siano collegate da un nesso di dipendenza”, “l'accoglimento dell'impugnazione mirata sulla parte principale comporta la caducazione anche della parte dipendente” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 27/10/2016, n. 21691 e Cass. civ., Sez. un.,
4/12/2024, n. 31136].
VII.4.- Caducazione, quest'ultima, poi del tutto dirimente e idonea ad esaurire l'intera materia del contendere, poiché integralmente assorbente delle complessive deduzioni proposte, anche
“gradatamente”, ex adverso.
VII.4.1.- A tal riguardo occorre infatti osservare che, come innanzi evidenziato [v. supra, sub
I.2.2., punto (B), nonché supra, sub VI., punto (B)]sub I.2.2., punto (B)], la parte appellata si
è qui limitata a riproporre la sola quaestio dell'invalidità della notifica della cartella n.
09420140001557736000 [riproponendo il profilo del mancato rispetto della successione preferenziale dei consegnatari di cui all'art. 139 c.p.c. (cfr. pagg.
4-5 della comparsa dell'1.10.2021, nonché già pag. 2, 1° cpv., delle note scritte del 15.05.2020)], senza tuttavia riproporre anche la propria originaria eccezione di prescrizione [cfr. comparsa dell'1.10.2021, nonché note scritte in vista della 1° udienza e depositate il 27.09.2024].
VII.4.2.- A fronte di ciò non v'è dubbio che il difetto di riproposizione di tale ultima exceptio evidentemente ne impedisce lo scrutinio in questa sede, considerando che:
(1) “i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni”, come noto, “solo se ed in quanto esse siano riproposte”, essendo pacifico che, per le “domande ed eccezioni” invece non “riproposte”, il difetto di rituale “(re)introduzione” nel “giudizio di impugnazione” “ne
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preclude ogni ulteriore esame” [cfr., ex multis, Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit., nonché, in motiv., Cass. civ., 10/03/2021, n. 6762];
(2) l'eccezione de qua non è stata ritualmente riproposta secondo i già rammentati [v. supra, sub III., punto (C)] criteri sia di tempestività (dovendo essere realizzata “con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza”), sia di specificità, “non essendo al riguardo sufficiente” né la mera richiesta di “rigetto del gravame avverso la sentenza impugnata”, né “un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” e occorrendo invece l'indicazione “chiara e precisa”, qui pacificamente non compiuta con riguardo all'eccezione di prescrizione [cfr. comparsa dell'1.10.2021, nonché note scritte del 27.09.2024], della “determinata e particolare eccezione” o “questione” che si intende nuovamente “sottoporre” “alla decisione del giudice”, in tal caso “di appello” (cfr., ex aliis, Cass. n. 28802/2024, cit.; Cass. n. 25117/2024, cit.; Cass. n. 33649/2023, cit.; Cass.
n. 15529/2023, cit.; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. n. 20520/2018, cit.; Cass. n.
413/2017, cit.; Cass. n. 13468/2017, cit.; Cass. n. 10796/2009, cit.; Cass. n. 27570/2005, cit.);
(3) la riproposizione “chiara e precisa” di tale “determinata e particolare eccezione” era poi qui evidentemente necessaria, atteso che:
(i) l'exceptio praescriptionis costituisce eccezione in senso stretto, sottratta a ogni rilievo officioso (art. 2938 c.c.) e in cui “la manifestazione della volontà della parte” (e dunque anche la riproposizione ex art. 346 c.p.c.) è “strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie” [avendo la parte in tal caso piena disponibilità non solo del fatto, ma anche “degli effetti” e dunque, “per conseguire il risultato difensivo, non basta[ndo] …
l'allegazione del fatto, ma occorre[ndo] … il compimento di un apposito atto di manifestazione di volontà in tale senso”, in quanto “l'allegazione è condizione necessaria, ma non sufficiente, per dar loro rilevanza ai fini della decisione, richiedendosi altresì l'espressa istanza della parte” e la “manifestazione di volontà dell'interessato” (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
3/02/1998, n. 1099, nonché Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392 e Cass. civ., Sez. un., 13/06/2019 n.
15895)];
(ii) il pregresso accoglimento in prime cure non consentiva l'esonero da tale onere, invero precipuamente gravante proprio sulla parte “rimasta totalmente vittoriosa nel merito” e per l'eventualità, qui realizzatasi, di accoglimento delle altrui doglianze – accoglimento,
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quest'ultimo, poi evidentemente idoneo a privare di ogni efficacia tanto la statuizione di accoglimento dell'exceptio praescriptionis (poiché superata dall'accoglimento dell'altrui gravame e dal conseguente “effetto espansivo interno” sui capi connessi della pronuncia
(effetto espansivo che peraltro pacificamente “non comporta”, né “implica”, “un effetto devolutivo allargato” o “la devoluzione automatica al giudice d'appello” delle questioni sottese, ove non ritualmente riproposte), quanto la stessa primigenia “questione” di
“prescrizione” (poiché fatta sì previamente valere, ma “sulla base di una circostanza fattuale diversa” e sulla base di un presupposto rivelatosi tuttavia “errato”, trattandosi di questione differente e pertanto, poiché non esaminata dal giudice di prime cure nei suoi – corretti – termini, da riproporsi ex art. 346 c.p.c.), con la conseguenza che, a fronte di un sovvertimento del complessivo quadro giuridico-fattuale sotteso non ritualmente contrastato ex adverso
[anche mediante una riproposizione condizionata all'“esito” dell'“accoglimento”
“dell'appello principale”, il cui carattere quantomeno “prefigurabile” è tale da “rend[ere]”
“attuale l'interesse” a una tale subordinata argomentazione] e di una “questione” di
“prescrizione” che “non risulta essere stata riproposta” “in appello” [cfr. ancora comparsa dell'1.10.2021, nonché note scritte del 27.09.2024)], è evidente che ciò ne preclude ogni possibilità di ulteriore vaglio e scrutinio in sede di gravame [cfr. ancora Cass., Sez. un., n.
31136/2024, cit., e Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit., nonché spec. Cass. civ., 18/03/2021, n.
7592 (ove si è appunta cassata la sentenza d'appello che, erroneamente, aveva “ugualmente accolto l'eccezione di prescrizione”, pur ivi “non” “riproposta”, “sulla base di una circostanza fattuale diversa da quella posta a base della decisione” di prime cure)].
VII.4.3.- A fronte di ciò, e dunque della mancata specifica riproposizione, in uno all'invalidità della notifica della cartella, anche dell'eccezione di prescrizione [con difetto di reintroduzione che, in virtù del meccanismo decadenziale ex art. 346 c.p.c., ne “preclude ogni ulteriore esame” (v. supra, sub VII.4.2.)], è poi evidente che ciò integralmente assorba le questioni fatte “gradatamente” valere dalla parte appellata, atteso che:
(A) come pacifico e già innanzi evidenziato, la mera contestazione del difetto di notifica “non
è … sufficiente” “ai fini dell'immediata giustiziabilità del ruolo e/o della cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata”, essendo invero pacifico, già “nella prospettiva dell'orientamento” antecedente all'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973 [al
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quale qui attenersi: v. supra, sub V.2.], che non basti “il fatto in sé dell'invalidità o dell'omissione della notificazione della cartella” a integrare “l'interesse ad agire” necessario a sorreggere “un'azione di mero accertamento”: un tale “interesse”, infatti, può essere
“ravvisato” solo se, in uno a tale difetto di notifica - ex se, ripetesi, “non … sufficiente”
(neanche a “vizia[re] la cartella”, “non” trattandosi di “elemento costitutivo dell'atto”) -, si
“fac[cia] valere” anche “la prescrizione del credito” e tale contestazione risulti “funzionale all'eccezione di prescrizione” [essendo solo quest'ultima, del resto, che “può incidere sul merito della controversia”, “ridonda[ndo] sulla stessa sussistenza della pretesa”, e dunque consente di “negare di essere debitore”, ciò valendo a integrare “l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione: v. supra, sub V.1., punto (a), nonché Cass., Sez. un., n.
26283/2022, cit., richiamando il principio espresso, ex aliis, da Cass. civ., Sez. un., 8/03/2022,
n. 7514, Cass. civ., Sez. un., 17/12/2021, n. 40543 e Cass. civ., 29/09/2021, n. 26310];
(B) non risultando tale exceptio praescriptionis tuttavia qui scrutinabile [in virtù dell'intervenuta decadenza ex art. 346 c.p.c. (v. supra, sub VII.4.1.-VII.4.2.)], è evidente che ciò si riverberi e precluda anche la scrutinabilità delle deduzioni riproposte dall'appellato in ordine alla validità della notifica della cartella, poiché non sostenuta da alcun interesse tale da giustificarne la delibazione [in ossequio al generale principio, derivante dall'art. 100 c.p.c. e dall'art. 24 Cost., per cui un'istanza può ritenersi suscettibile di scrutinio solo nel caso di
“utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento” e che pertanto il “difetto di interesse” “importa per il giudice l'astensione da una decisione di merito” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 11/12/2020, n. 28307; Cass. civ., 5/02/2020, n. 2670; Cass., 12/04/2013, n. 8934;
Cass. civ., 4/05/2012, n. 6770; Cass. civ., 27/01/2012, n. 1236; Cass. civ., 8/07/2010, n.
16150; Cass. civ., 25/06/2010, n. 15353; Cass. civ., Sez. un., 28/09/2000, n. 1048)] – e ciò considerando che tali deduzioni sul procedimento notificatorio, ove pur fondate, non risultando funzionali ad un'eccezione prescrizionale, non potrebbero in ogni caso “incidere sul merito della controversia”, “ridondare sulla stessa sussistenza della pretesa” e condurre il contribuente a “negare di essere debitore”, trattandosi di contestazioni inidonee, di per sé sole,
a consentire l'immediata giustiziabilità del ruolo e a sorreggere l'azione di mero accertamento
[v. supra, sub (A), in questo paragrafo].
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VII.5.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, considerando la pacifica fondatezza delle doglianze proposte dalla parte appellante [v. supra, sub VII.-
VII.2.] e il carattere del tutto assorbente di tale accoglimento, in virtù sia dell'effetto espansivo interno sia della limitata riproposizione fatta valere ex adverso [v. supra, sub
VII.3.-VII.4.3.], è evidente che ciò imponga, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi,
l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di prime cure, con definitiva declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in 1° grado, oltre che nei confronti degli altri estratti di ruoli e cartelle sottese, anche avverso l'estratto di ruolo n. 0005390/2014
(cartella n. 09420140001557736000).
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, a cui provvedersi in relazione all'intera procedura [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione a tal riguardo emessa in prime cure – essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata”
“sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ.,
13/06/2024, n. 16526)], sussistono nel caso di specie complessivi presupposti tali da giustificarne la compensazione, considerando, al contempo:
(A) l'assorbimento delle questioni riproposte in via gradata dalla parte appellata [con conseguente preclusione di ogni specifico vaglio di fondatezza a tal riguardo, non apparendo poi le predette questioni, pur se in alcun modo delibabili per le ragioni tecnico-giuridiche appena indicate (v. supra, sub VII.4.-VII.4.3.), manifestamente infondate e/o meramente pretestuose], nonché il “composito panorama” regolatorio sotteso alle questioni qui globalmente esaminate [cfr. Cass., Sez. un., n. 26283/2022, cit.], già al centro di articolati
“contrasti giurisprudenziali” [come rilevato anche in prime cure (v. pag. 7 della sentenza di
1° grado)] e oggetto, per tale ragione, di diversi interventi, nomofilattici [cfr. ancora Cass.,
Sez. un., n. 26283/2022, cit., nonché già Cass., Sez. un., n. 197042/10/2015, cit.] e normativi
[art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973], anche nel corso del giudizio [essendosi peraltro specificamente evidenziato, proprio con riguardo a tale ultima sopravvenienza legislativa, che anche nel caso di “esclusione”, in virtù del “giudicato formatosi”, “di una diretta
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applicabilità della norma sopravvenuta” (come nella fattispecie qui in esame: v. supra, sub
V.2.), ciò “non significa, però, che la disposizione … non possa avere una sua indiretta rilevanza sulla decisione relativa alle spese del giudizio” e giustificare, in particolare, la
“decisione di compensazione dei costi della lite” (cfr. Cass. n. 6064/2025, cit., e Cass. n.
3812/2023, cit.)];
(B) la sussistenza, a fronte di ciò, di complessivi presupposti idonei a giustificare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella formulazione qui ratione temporis vigente
[altresì considerando Corte Cost., 19/04/2018, n. 77 (intervento costituzionale operante ex tunc e dunque pacificamente applicabile anche alle fattispecie anteriori – v. Cass. civ.
21/06/2022, n. 20049), ove si è ribadito che le “ipotesi tipizzate” dalla norma “hanno carattere” solo “paradigmatico” e “svolgono una funzione parametrica ed esplicativa” (cfr.
Corte Cost. n. 77/2018, cit.), essendo del resto pacifico che la compensazione è criterio di regolazione di per sé “non limitata ad ipotesi tassativamente previste” e da adottarsi ogniqualvolta ricorrano, come nel caso di specie, “elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” (cfr. Cass. civ., 26/07/2021, n. 21400; Cass. civ.,
7/08/2019, n. 21157; Cass. civ., 4/04/2018, n. 8397; Cass. civ., Sez. un., 22/02/2012, n. 2572, nonché Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061 – altresì richiamante diverse pronunce della
Corte Costituzionale: ord. n. 117/1999, sent. n. 222/1985, sent. n. 196/1982)], e dunque per disporre la compensazione delle spese in misura integrale [non necessitando la misura della compensazione, come noto e del resto, alcuno specifico aggravio motivazionale – cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 345/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 18/2021, pubblicata in data 8.01.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 3602/2019 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello formulato da e per l'effetto, in Parte_2
parziale RIFORMA della sentenza impugnata, DICHIARA INAMMISSIBILE
l'opposizione proposta in 1° grado, oltre che avverso gli estratti di ruolo n.
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004040/2017 (cartella n. 09420170017893939000), n. 0002460/2018 (cartella n.
09420180016931671000) e n. 002460/2018 (cartella n. 09420180016931772000), anche avverso l'estratto di ruolo n. 0005390/2014 (cartella n.
09420140001557736000);
2) DISPONE l'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 9 settembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 345/2021 R.G. e vertente tra
(C.F.-P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. GIANLUCA Parte_2
FAVA (C.F. CodiceFiscale_1 Email_1
-parte appellante- nei confronti di
(C.F. ), con gli avv.ti SALVATORE RIJLI Controparte_1 C.F._2
(C.F. e LUIGI ALIQUÒ (C.F.: CodiceFiscale_3 Email_2
CodiceFiscale_4 Email_3
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 18/2021, pubblicata in data 8.01.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 3602/2019 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 3602/2019 R.G.) e ivi in particolare proponendo opposizione ai ruoli esattoriali n. 0005390/2014 (relativo alla cartella n. 09420140001557736000), n. 0004040/2017 (relativo alla cartella n.
09420170017893939000), n. 0002460/2018 (relativo alla cartella n. 09420180016931671000)
e n. 002460/2018 (relativo alla cartella 09420180016931772000), di cui ha altresì chiesto la sospensione, eccependo, in particolare:
(1) la mancata notifica delle predette cartelle esattoriali;
(2) l'intervenuta prescrizione, inoltre, delle pretese sottese a uno dei ruoli opposti (i.e. il ruolo n. 0005390/2014).
I.1.2.- Con comparse datate 9.12.2019 e 22.02.2020 si è poi costituita la convenuta
, replicando alle avverse prospettazioni e in particolare Parte_2
contestando:
(A) l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, della stessa, considerando l'intervenuta notifica e la mancata maturazione del termine prescrizionale con riguardo alle cartelle opposte.
I.1.3.- Nell'ambito poi della successiva udienza cartolare del 21.05.2020 le parti hanno insistito nelle rispettive contestazioni e l'opponente ha in particolare eccepito, sotto diversi profili, l'invalidità delle notifiche ex adverso prodotte.
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I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 18/2021, pubblicata in data 8.01.2021), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto, in parte qua, l'opposizione e in particolare dichiarato la prescrizione del diritto all'esazione delle somme portate dalla cartella di pagamento n. 09420140001557736000
(sottesa all'estratto di ruolo n. 0005390/2014), dichiarando invece l'opposizione inammissibile quanto alle residue contestazioni;
(b) regolato le spese di lite fra le parti, compensandole per 1/2 e ponendole, per il residuo, a carico della parte opposta.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 345/2021) dall' , il quale ha ivi contestato l'accoglimento, pur solo in parte Parte_2 qua, dell'altrui domanda, contestando in particolare l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 139, comma IV, c.p.c., a suo avviso operata dal Tribunale di prime cure con riguardo alla cartella n. 09420140001557736000 (sottesa all'estratto di ruolo n. 0005390/2014).
I.2.2.- Con comparsa dell'1.10.2021 si è poi qui costituito il Controparte_1 contestando le prospettazioni dell'appellante e in particolare evidenziando:
(A) in via principale, l'infondatezza dell'altrui doglianza relativa al IV comma dell'art. 139
c.p.c.;
(B) in via gradata, la nullità della procedura notificatoria comunque ai sensi dei commi I e II dell'art. 139 c.p.c., come eccepito in prime cure, ivi non espressamente esaminato e qui riproposto dall'opponente.
I.2.3.- Con provvedimento del 7.10.2014, in difetto di istanze da previamente delibarsi, il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.06.2025.
I.2.4.- All'esito, infine, di tale udienza, con provvedimento del 13.06.2025, comunicato il
16.06.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
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(A) l'affidamento della difesa della parte appellante ad avvocato del libero foro risulta nel caso di specie legittima e ammissibile, non rientrandosi in ipotesi convenzionalmente riservata all'Avvocatura Erariale ai sensi dell'art.
3.3. del protocollo d'intesa del 24/09/2020 tra l' e l'Avvocatura dello Stato (non trattandosi di azione Parte_2
risarcitoria, revocatoria o di simulazione, né di sequestro conservativo, querela di falso, lite innanzi alla Corte di Cassazione ovvero di lite in cui sia parte un altro ente e quest'ultimo sia difeso dall'Avvocatura dello Stato) e risultando pacifico che “in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale, è consentito all'
[...]
di avvalersi” - “senza bisogno di allegare documenti”, “di fornire prove Controparte_2 al riguardo” e “senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4,
… R.D. n. 1611 del 1933” – “anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico” [cfr., ex multis, Cass. civ., 3/06/2024, n. 15365 e Cass. civ.,
8/01/2024, n. 601];
(B) il presente fascicolo, pur a seguito di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. comunicata in data 16.06.2025, è ritualmente passato in decisione nel settembre 2025, in quanto non soggetto, ratione materiae, alla c.d. sospensione feriale dei termini ex artt. 1 e 3 L.
n. 742/1969 e 92 ord. giud. [trattandosi di opposizione a estratti di ruolo e alle cartelle sottese
(v. supra, sub I.1.1., nonché qualificazione della sentenza di prime cure) ed essendo pacifico che nei casi, analoghi a quello di specie, di opposizione a cartella “invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo”, contestando in tal caso l'opponente “il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato” e dunque la sola “giustezza” o meno dell'eventuale
“esecuzione”, “senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato”, “non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali” (cfr., spec. in tema di opposizioni a cartelle conosciute tramite estratti di ruolo e da ultimo, Cass. civ., 2/04/2024, n. 8692, nonché Corte App. Catanzaro, 3/06/2025, n. 676 e Trib. Salerno, 10/12/2024, n. 5875, entrambe in Onelegale.it e ivi altresì citandosi “Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass.
9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013”);
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una
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rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), risultando il thema decidendum conseguentemente delimitato e circoscritto ai soli motivi di gravame e alle sole questioni puntualmente e specificamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza”, nonché mediante indicazione espressa (essendo ogni riproposizione “implicita”, pur in passato sostenuta – cfr. Cass. n.
13308/1999; Cass. n. 3094/1988; Cass. n. 5626/1985 -, da ritenersi ormai superata), specifica,
“chiara e precisa”, della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da nuovamente
“sottoporre” “alla decisione del giudice” (cfr., ex multis, Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802;
Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649; Cass. civ., 1/06/2023, n.
15529; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ.,
29/05/2017, n. 13468; Cass. civ., 11/01/2017, n. 413; Cass. civ., 11/05/2009, n. 10796; Cass. civ., 14/12/2005, n. 27570] e risultando ogni ulteriore questione [ivi compresa, nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti di ruolo n.
004040/2017 (cartella n. 09420170017893939000), n. 0002460/2018 (cartella n.
09420180016931671000) e n. 002460/2018 (cartella n. 09420180016931772000), non essendo intervenuto alcun espresso motivo di impugnazione, neanche incidentale, né alcuna specifica e tempestiva riproposizione di domande ed eccezioni a tal specifico riguardo (v. supra, sub I.
2.1. e sub I.2.2.)] divenuta ormai irretrattabile, poiché definitivamente passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da accogliersi, a ciò conseguendo la necessità di riformare, nei termini e per le ragioni qui di seguito indicate, la sentenza di prime cure.
V.- Giova muovere, a tal riguardo, dalla circostanza, pacifica, per cui la presente procedura pacificamente verte su un'opposizione avverso estratti di ruolo [trattandosi appunto di opposizione proposta “avverso e per l'annullamento” di alcuni “ruoli” (cfr. pagg.
1-2 dell'atto di opposizione di 1° grado)], accolta dal Tribunale di prime cure in parte qua e in particolare solo con riguardo all'estratto di ruolo n. 0005390/2014, relativo alla cartella n.
09420140001557736000 [unico profilo ancora sub iudice, risultando le ulteriori statuizioni -
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relative agli altri estratti e cartelle -, poiché non gravate, già passate in giudicato e divenute ormai irretrattabili (v. supra, sub III., punto (C))].
V.1.- A sostegno di ciò, nella sentenza appellata (cfr. pagg.
2-4 della pronuncia di prime cure)
e sulla scorta degli arresti giurisprudenziali ivi citati (fra cui, in particolare, Cass. civ., Sez. un., 2/10/2015, n. 19704; Cass. civ., 12/11/2019, n. 29294; Cass. civ., 18/02/2020, n. 3990), si sono poste le seguenti considerazioni:
(a) una tale opposizione, pur se rivolta avverso atto (estratto di ruolo) di cui è
“indiscutibil[e]” la “non impugnabilità” “in quanto tale” [trattandosi di un mero
“documento” “che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta”, con conseguente “assoluta mancanza di interesse (ex art. 100
c.p.c.)” al suo “annullamento giurisdizionale” (cfr. Cass., Sez. un., n. 19704/2015, cit.)], è da ritenersi tuttavia ammissibile “in funzione recuperatoria”, e dunque “solo” ove risulti l'“assenza o invalidità della notifica” della “cartella” prodromica e, al contempo, “si deducano fatti estintivi del credito”, come, tipicamente, la “prescrizione” [cfr. Cass. n.
29294/2019, cit., e Cass. n. 3990/2020, cit.], trattandosi di elementi entrambi necessari – in quanto “il fatto che il ricorrente lamenti … la mancata notifica delle cartelle di pagamento”
“è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione”, il cui interesse può ravvisarsi solo se tale contestazione sia “altresì funzionale all'eccezione di prescrizione”, considerando che “l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione” non deriva ex se dalla difettosa notifica, ma può “essere riconosciuto” “solo” se volto a “negare di essere debitore” e dunque ove si “fac[cia] valere”, in uno alla mancata o invalida notifica, anche “la prescrizione del credito” [cfr. Cass., Sez. un., n. 19704/2015, cit.; Cass. n. 29294/2019, cit.;
Cass. n. 3990/2020, cit.];
(b) “diversamente opinando”, “e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata” e a prescindere dalla sussistenza dell'interesse ad agire, “si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella”, svincolando così l'azione dall'interesse ex art. 100 c.p.c.
[cfr. pag. 3, 2° cpv., della pronuncia appellata, nonché Cass. n. 29294/2019, cit.];
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(c) nel caso di specie un tale interesse risultava sussistente, secondo il Tribunale di prime cure, con riguardo all'estratto di ruolo qui in esame (n. 0005390/2014, relativo alla cartella n.
09420140001557736000), avendo la parte fatto valere sia l'invalidità della notifica di tale cartella [cfr. pagg. 2-3, punto 1), dell'atto di opposizione], sia l'exceptio praescriptionis [cfr. pag. 3, punto 2), dell'atto di opposizione] e ritenendo tali eccezioni entrambe fondate [in quanto la notifica della cartella, avvenuta nelle forme ex art. 139, comma IV, c.c. (consegna al vicino), doveva, ad avviso del Tribunale di 1° grado, “considerarsi nulla” per difetto di produzione dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata (“in atti non vi è prova dell'avviso ex art. 139 che avrebbe dovuto ricevere l'opponente”) e non vi era poi “prova di alcun atto interruttivo della prescrizione validamente notificato all'opponente nel quinquennio successivo all'anno di riferimento del credito (anno 2010)”, con la conseguenza che “la fattispecie estintiva del credito”, ivi eccepita, doveva “ritenersi perfezionata” (cfr. pagg.
3-4 della sentenza appellata)].
V.2.- Ciò detto, occorre poi osservare che è necessario qui rigorosamente attenersi a tali coordinate – e dunque a valutare l'ammissibilità o meno dell'opposizione all'estratto di ruolo in base alla proposizione e fondatezza delle eccezioni di invalidità della notifica della cartella e di prescrizione del credito (v. supra, sub V.1.) – a prescindere dalla sopravvenienza normativa intervenuta sul tema dell'opposizione agli estratti a ruolo [comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto dall'art. 3bis del D.L. n. 146/2021 (disposizione inserita in sede di conversione nella L. n. 215/2021)] e che ha specificamente “plasma[to]”, in un tal caso, “l'interesse ad agire”, prevedendo la diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo solo se, oltre al difetto di notifica della cartella, risulti altresì dimostrato “lo specifico pregiudizio ivi contemplato” – e.g. perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A. o mancata partecipazione a un appalto [cfr. Cass. civ., Sez. un., 6/09/2022, n. 26283].
A tal riguardo occorre infatti osservare che:
(1) la questione dell'ammissibilità dell'opposizione proposta è stata nel caso di specie espressamente e specificamente esaminata e definita, in 1° grado, nei termini innanzi compendiati [cfr. pagg.
2-3 della sentenza appellata];
(2) tali statuizioni non sono state oggetto, in questa sede, di alcuna contestazione o impugnativa, anche incidentale e gradata, da alcuna delle parti [v. supra, sub I.
2.1. e sub
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I.2.2.], con la conseguenza che pure tale norma, i.e. “l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021)” “non può incidere sul giudicato già formatosi” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 6/03/2025, n. 6064; Cass. civ., 8/01/2025, n. 292;
Cass. civ., 25/09/2024, n. 25639; Cass. civ., 14/02/2023, n. 4448; Cass. civ., 8/02/2023, n.
3812];
(3) a ciò evidentemente poi “non osta” neanche l'“applicabilità” di tale “ius superveniens”
(art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973) “anche nei giudizi pendenti”: è pacifico, infatti, che l'applicabilità “anche nei giudizi pendenti”, con la conseguente possibilità operatività nel corso del giudizio (“fasi di merito” e “giudizio di legittimità”), in ogni caso “trova il suo limite nell'espresso giudicato interno”, e dunque solo se si tratti di “questione” non esaminata e “rimasta assorbita” e sulla quale pertanto “il giudicato interno non può dirsi formato”; al contrario, ove tale profilo risulti espressamente delibato e su esso sia intervenuta esplicita
“statuizione” non “oggetto di impugnazione” [come appunto nel caso di specie: v. supra, sub
(1) e (2), in questo paragrafo], è evidente che su quest'ultima si è formato il giudicato, essendo divenuta irretrattabile [v. supra, sub III., punto (C)] e che pertanto anche “lo ius superveniens” - i.e. “il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis” – “non scalfisce le relative statuizioni, né assume rilievo diretto sulla controversia de qua”, atteso che in tal caso
“il tema … dell'ammissibilità dell'opposizione, e quindi del bisogno di tutela giurisdizionale
(id est, dell'interesse ad agire), non può essere “plasmato” dalla norma sopravvenuta”: “in caso contrario”, del resto, “si finirebbe col riconoscere ad essa - che non è norma di interpretazione autentica, visto che non assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (come chiarisce Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022) - un attributo, l'idoneità a superare il giudicato, che non connota, per vero, neppure tali norme” [cfr. Cass. n. 6064/2025, cit.; Cass.
n. 292/2025, cit.; Cass. n. 25639/2024, cit.; Cass. n. 4448/2023, cit.; Cass. n. 3812/2023, cit.];
(4) l'inoperatività della norma sopravvenuta, giova inoltre precisare, non comporta una libera e incondizionata proponibilità dell'opposizione diretta avverso l'estratto di ruolo, ma esclusivamente la verifica dell'interesse sotteso alla luce dei parametri precedenti: se la nuova disposizione ha infatti “plasma[to]” e “conformato” l'interesse, indicando la necessità di provare, in uno all'invalidità della notifica, anche lo “specifico pregiudizio ivi contemplato”
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per dimostrare il proprio “bisogno di tutela”, non v'è dubbio che “anche nella prospettiva dell'orientamento” precedente a tale novum normativo “l'ammissibilità dell'impugnazione” era subordinata alla prova del “bisogno di tutela”, e dunque, pur non venendo in rilievo i
“casi” di pregiudizio, “tassativi e non esemplificativi”, stabiliti dall'art. 12, comma 4 bis,
D.P.R. n. 602/1973 [cfr. Cass., Sez. un., n. 26283/2022, cit.], già prima della novella e “anche nella prospettiva dell'orientamento così maturato”, “ai fini dell'immediata giustiziabilità del ruolo e/o della cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata non e[ra] … sufficiente” “il fatto in sé dell'invalidità o dell'omissione della notificazione” della “cartella”,
“ma” occorreva altresì verificare se ciò “incide[sse] sul merito della controversia, ai fini della prescrizione”, conseguendo proprio da quest'ultima l'interesse della parte a proporre “azione di accertamento negativo” per “negare di essere debitore” [cfr. Cass., Sez. un., n.
26283/2022, cit., nonché Cass., Sez. un., n. 19704/2015, cit.; Cass. n. 29294/2019, cit.; Cass.
n. 3990/2020, cit.].
VI.- Tanto precisato [anche in ordine al perimetro del thema decidendum e alle coordinate cui qui attenersi (v. supra, sub III.-V.2.)] e muovendo alle deduzioni in questa sede sviluppate, giova osservare che:
(A) la parte appellante ( ha contestato l'accoglimento Pt_2 Parte_2 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo n. 0005390/2014 (relativo alla cartella n.
09420140001557736000), sussistendo “la prova della notifica della suddetta cartella” e risultando erronea la declaratoria di “prescrizione del credito sotteso” [cfr. pagg.
2-3 dell'atto di appello, nonché spec. le “conclusioni” a pag. 3];
(B) la parte appellata ( ha dedotto che la notifica non potesse ritenersi Controparte_1 perfezionata per le ragioni indicate in prime cure (“mancata produzione dell'avviso”) e in ogni caso per i vizi qui “gradatamente” riproposti (“notifica” “effettuata in mani del vicino di casa” senza attestazione dell'“impossibilità di notificare alle persone indicate prioritariamente dal comma I e II dell'art. 139 c.p.c.”), non formulando ulteriori deduzioni e concludendo poi con la sola richiesta di voler “dichiarare inammissibile e/o infondato e comunque rigettare l'appello proposto … per le ragioni declinate in narrativa” e
“gradatamente”, “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello”, “dichiarare la nullità della notifica della cartella di pagamento per violazione dell'art. 139 I, II e III comma c.p.c.”
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[cfr. pagg.
3-5 della comparsa di costituzione dell'1.10.2021, nonché spec. le “conclusioni” a pag. 5].
VII.- Così compendiate le rispettive posizioni, è evidente che occorra partire dal passaggio della sentenza, già menzionato e qui gravato, in cui si è ritenuto che la notifica della cartella, avvenuta nelle forme ex art. 139, comma IV, c.c. (consegna al vicino), dovesse “considerarsi nulla” per difetto di produzione dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata (“in atti non vi è prova dell'avviso ex art. 139 che avrebbe dovuto ricevere l'opponente”) [v. pagg.
3-4 della sentenza appellata].
VII.1.- E tuttavia, diversamente da quanto statuito in prime cure, come evidenziato dall'appellante [v. pagg.
2-3 dell'atto di gravame] e ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità [v. infra], non v'è dubbio che:
(1) nel caso di notifica al vicino “la produzione dell'avviso di ricevimento” della
“raccomandata”, “contenente l'avviso della avvenuta notificazione”, non è “necessaria” – e ciò perché, “nell'ipotesi di notifica dell'atto … al portiere o al vicino (ex art. 139 c.p.c.)”,
“non è necessario” che “la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell'atto alle persone suddette” “sia fatta con avviso di ricevimento” e non è dunque “necessario” che l'istante provveda alla “produzione dell'avviso di ricevimento” (cfr. Cass. civ., 22/05/2015, n. 10554, ove peraltro si dà “risposta” “negativa” proprio alla “questione” del carattere “necessario” della “produzione dell'avviso di ricevimento” nel caso di “notifica dell'atto” “ex art. 139 c.p.c.” “avvenuta nelle mani del portiere” o del vicino);
(2) la “disciplina” della raccomandata di cui all'art. 139, comma IV, c.p.c. e dell'art. 60
D.P.R. n. 600/1973 (contenente la Comunicazione di Avvenuta Notifica, in acronimo
C.A.N.), infatti e come noto, “si differenzia nettamente” da quella “dell'art. 140 c.p.c.” ovvero “della L. n. 890/1982, art. 8” (contenente, invece, la Comunicazione di Avvenuto
Deposito, in acronimo C.A.D.): se infatti nella notifica prodromica a quest'ultima (CAD)
“non si realizza alcuna consegna” [bensì “solo il deposito dell'atto notificando” “presso la
Casa comunale” (art. 140 c.p.c.) ovvero “presso l'ufficio postale” (art. 8 della L. n.
890/1982)] e dunque è solo la predetta “comunicazione di avvenuto deposito” a poter
“garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto
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notificando” al “destinatario”, altrimenti “del tutto ignaro dalla notifica” [essendo dunque prevista una raccomandata con avviso di ricevimento e “la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data”, “appunto” ed “esclusivamente”, “mediante la produzione giudiziale” di tale “avviso di ricevimento”, poiché “indefettibile prova” del
“perfezionamento della procedura notificatoria”], “diversamente”, nei casi di CAN, vi è invece sia la “consegna dell'atto notificando”, sia la “ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario”, non trattandosi di atto
“depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario” (Casa comunale o
Ufficio postale), ma, al contrario, di atto consegnato a “persona” a lui “vicina” e in particolare presso “persone” – il portiere o il vicino – “che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine” (essendo “a contatto con il destinatario” e dunque potendosi ritenere, “secondo una ragionevole previsione”, che
“consegneranno l'atto al destinatario”), a ciò conseguendo sia che la “procedura notificatoria” già “si perfeziona con tale consegna” “al portiere” o al vicino “ed alla data di essa” consegna (“e non con il successivo invio della raccomandata di cui all'art. 139 c.p.c.”), sia che in tal caso basta una raccomandata semplice e non occorre l'avviso di ricevimento
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 15/04/2021, n. 10012, nonché, ex aliis, Cass. 27/01/2022, n. 2377;
Cass. 30/01/2020, n. 2229; Cass. civ., 20/03/2019, n. 7892; Cass. civ.,, Sez. un., 31/07/2017,
n. 18992; Cass. civ., 10/10/2017, n. 23765; Cass. civ., 6/09/2017, n. 20863; Cass. n.
10554/2015, cit.; Cass. civ., 13/05/2003, n. 7349; Cass. civ., 20/09/1997, n. 9329; Cass. civ.,
26/01/1988, n. 665];
(3) poiché in tale ultimo caso (CAN) è senz'altro “sufficiente”, pertanto, la mera “spedizione della raccomandata informativa semplice”, è pacifico che non occorra produrre alcun avviso di ricevimento e che tale (semplice) spedizione possa essere senz'altro dimostrata dalla “parte interessata a far valere la ritualità della notifica” anche solo “producendo”, in uno all'“attestazione dell'ufficiale giudiziario o dell'agente notificatore di aver inviato una raccomandata”, “l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale” e
“recante la data ed il timbro” di quest'ultimo [cfr., nonché arg. ex Cass. civ., 3/09/2024, n.
23653; Cass. civ., 19/07/2019, n. 19547; Cass. civ., 8/01/2019, n. 232; Cass. civ., 4/06/2018,
n. 14163; Cass. n. 10554/2015, cit.].
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VII.2.- A fronte di ciò, trattandosi nel caso di specie di C.A.N. (e non di C.A.D.), è evidente che non occorresse dare “prova dell'avviso” di ricevimento (come ritenuto in prime cure – cfr. pag. 4, 1° cpv., della sentenza appellata), essendo del tutto sufficiente produrre, come qui avvenuto, l'“attestazione dell'agente notificatore di aver inviato una raccomandata” [“Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” (cfr. pag. 1 del “referto di notifica” della cartella n. 09420140001557736000, riprodotto sub all. 4 fasc. 1° grado dell'odierna appellante)] e “l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta)”, “rilasciato dall'ufficio postale” e
“recante la data ed il timbro” di quest'ultimo [giusto “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 cpc” (cfr. pagg.
3-4 del predetto all. 4 fasc. 1° grado dell'odierna appellante, rilasciato da “ ”, CP_3 timbrato da quest'ultima - cfr. il “bollo dell'ufficio accettante” del “14.04.14” a pag. 4 dell'allegato - nonché espressamente riportante proprio la raccomandata “tipo” “139” avente n. “689061777151” e spedita al “ , residente in “Reggio Calabria”, Controparte_1
“RC”, il “14/04/2014” - cfr. la 4° riga sempre a pag. 4 del menzionato allegato)].
VII.3.- Quanto poi alle conseguenze dell'erroneità della statuizione di prime cure riguardo alla notifica della cartella n. 09420140001557736000 [fondandosi la stessa sull'asserita necessità di produzione dell'avviso di ricevimento (cfr. pag. 4, 1° cpv., della pronuncia di 1° grado), pur trattandosi di C.A.N. e di produzione pertanto qui “non” “necessari[a]” (v. supra, sub VII.1.-VII.2.)], è evidente che, come espressamente prospettato e richiesto dalla parte appellante [avendo essa concluso per “riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui accoglie l'opposizione dichiarando la prescrizione del credito sotteso” (pag. 3 dell'atto di gravame)], da ciò ne discende l'automatica caducazione anche del capo di accoglimento dell'eccezione di prescrizione [cfr. pag. 4, 2° e 3° cpv., della sentenza di prime cure, nonché], considerando che:
(A) si tratta di capi evidentemente connessi, fondandosi tale ultimo accoglimento proprio sul presupposto della mancanza di valida notifica della cartella e pertanto sul ravvisato difetto di atti interruttivi infra-quinquennali [cfr. pag. 4, 1°-3° cpv., della pronuncia appellata];
(B) nel caso di “capi della domanda strettamente connessi” (“nel senso che vi è un capo, principale, dal cui accoglimento deriva la sorte degli altri capi, da esso dipendenti”),
“l'impugnazione della parte principale”, “se accolta”, “comporta l'automatico e necessario
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venir meno d[elle] altre parti”, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. (“norma”, peraltro, “che dà riconoscimento giuridico ad un criterio logico”, essendo evidente che “se cade la parte principale di una decisione, cadono anche le parti consequenziali”, ossia
“quelle parti che, venendo meno il fondamento, non potrebbero reggersi da sole”) e alla conseguente operatività del criterio “simul stabunt simul cadent” (in virtù del quale è pacifico che, nel caso di “capi collegati da un nesso di dipendenza”, una volta “caduto il capo principale”, “il capo conseguenzialmente dipendente vien meno perché non può reggersi da solo” e dunque “subisce l'effetto espansivo interno della riforma derivante dall'accoglimento del gravame principale”), da ciò chiaramente conseguendo, in definitiva, che, “qualora due o più parti di una sentenza siano collegate da un nesso di dipendenza”, “l'accoglimento dell'impugnazione mirata sulla parte principale comporta la caducazione anche della parte dipendente” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 27/10/2016, n. 21691 e Cass. civ., Sez. un.,
4/12/2024, n. 31136].
VII.4.- Caducazione, quest'ultima, poi del tutto dirimente e idonea ad esaurire l'intera materia del contendere, poiché integralmente assorbente delle complessive deduzioni proposte, anche
“gradatamente”, ex adverso.
VII.4.1.- A tal riguardo occorre infatti osservare che, come innanzi evidenziato [v. supra, sub
I.2.2., punto (B), nonché supra, sub VI., punto (B)]sub I.2.2., punto (B)], la parte appellata si
è qui limitata a riproporre la sola quaestio dell'invalidità della notifica della cartella n.
09420140001557736000 [riproponendo il profilo del mancato rispetto della successione preferenziale dei consegnatari di cui all'art. 139 c.p.c. (cfr. pagg.
4-5 della comparsa dell'1.10.2021, nonché già pag. 2, 1° cpv., delle note scritte del 15.05.2020)], senza tuttavia riproporre anche la propria originaria eccezione di prescrizione [cfr. comparsa dell'1.10.2021, nonché note scritte in vista della 1° udienza e depositate il 27.09.2024].
VII.4.2.- A fronte di ciò non v'è dubbio che il difetto di riproposizione di tale ultima exceptio evidentemente ne impedisce lo scrutinio in questa sede, considerando che:
(1) “i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni”, come noto, “solo se ed in quanto esse siano riproposte”, essendo pacifico che, per le “domande ed eccezioni” invece non “riproposte”, il difetto di rituale “(re)introduzione” nel “giudizio di impugnazione” “ne
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preclude ogni ulteriore esame” [cfr., ex multis, Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit., nonché, in motiv., Cass. civ., 10/03/2021, n. 6762];
(2) l'eccezione de qua non è stata ritualmente riproposta secondo i già rammentati [v. supra, sub III., punto (C)] criteri sia di tempestività (dovendo essere realizzata “con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza”), sia di specificità, “non essendo al riguardo sufficiente” né la mera richiesta di “rigetto del gravame avverso la sentenza impugnata”, né “un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” e occorrendo invece l'indicazione “chiara e precisa”, qui pacificamente non compiuta con riguardo all'eccezione di prescrizione [cfr. comparsa dell'1.10.2021, nonché note scritte del 27.09.2024], della “determinata e particolare eccezione” o “questione” che si intende nuovamente “sottoporre” “alla decisione del giudice”, in tal caso “di appello” (cfr., ex aliis, Cass. n. 28802/2024, cit.; Cass. n. 25117/2024, cit.; Cass. n. 33649/2023, cit.; Cass.
n. 15529/2023, cit.; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. n. 20520/2018, cit.; Cass. n.
413/2017, cit.; Cass. n. 13468/2017, cit.; Cass. n. 10796/2009, cit.; Cass. n. 27570/2005, cit.);
(3) la riproposizione “chiara e precisa” di tale “determinata e particolare eccezione” era poi qui evidentemente necessaria, atteso che:
(i) l'exceptio praescriptionis costituisce eccezione in senso stretto, sottratta a ogni rilievo officioso (art. 2938 c.c.) e in cui “la manifestazione della volontà della parte” (e dunque anche la riproposizione ex art. 346 c.p.c.) è “strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie” [avendo la parte in tal caso piena disponibilità non solo del fatto, ma anche “degli effetti” e dunque, “per conseguire il risultato difensivo, non basta[ndo] …
l'allegazione del fatto, ma occorre[ndo] … il compimento di un apposito atto di manifestazione di volontà in tale senso”, in quanto “l'allegazione è condizione necessaria, ma non sufficiente, per dar loro rilevanza ai fini della decisione, richiedendosi altresì l'espressa istanza della parte” e la “manifestazione di volontà dell'interessato” (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
3/02/1998, n. 1099, nonché Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392 e Cass. civ., Sez. un., 13/06/2019 n.
15895)];
(ii) il pregresso accoglimento in prime cure non consentiva l'esonero da tale onere, invero precipuamente gravante proprio sulla parte “rimasta totalmente vittoriosa nel merito” e per l'eventualità, qui realizzatasi, di accoglimento delle altrui doglianze – accoglimento,
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quest'ultimo, poi evidentemente idoneo a privare di ogni efficacia tanto la statuizione di accoglimento dell'exceptio praescriptionis (poiché superata dall'accoglimento dell'altrui gravame e dal conseguente “effetto espansivo interno” sui capi connessi della pronuncia
(effetto espansivo che peraltro pacificamente “non comporta”, né “implica”, “un effetto devolutivo allargato” o “la devoluzione automatica al giudice d'appello” delle questioni sottese, ove non ritualmente riproposte), quanto la stessa primigenia “questione” di
“prescrizione” (poiché fatta sì previamente valere, ma “sulla base di una circostanza fattuale diversa” e sulla base di un presupposto rivelatosi tuttavia “errato”, trattandosi di questione differente e pertanto, poiché non esaminata dal giudice di prime cure nei suoi – corretti – termini, da riproporsi ex art. 346 c.p.c.), con la conseguenza che, a fronte di un sovvertimento del complessivo quadro giuridico-fattuale sotteso non ritualmente contrastato ex adverso
[anche mediante una riproposizione condizionata all'“esito” dell'“accoglimento”
“dell'appello principale”, il cui carattere quantomeno “prefigurabile” è tale da “rend[ere]”
“attuale l'interesse” a una tale subordinata argomentazione] e di una “questione” di
“prescrizione” che “non risulta essere stata riproposta” “in appello” [cfr. ancora comparsa dell'1.10.2021, nonché note scritte del 27.09.2024)], è evidente che ciò ne preclude ogni possibilità di ulteriore vaglio e scrutinio in sede di gravame [cfr. ancora Cass., Sez. un., n.
31136/2024, cit., e Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit., nonché spec. Cass. civ., 18/03/2021, n.
7592 (ove si è appunta cassata la sentenza d'appello che, erroneamente, aveva “ugualmente accolto l'eccezione di prescrizione”, pur ivi “non” “riproposta”, “sulla base di una circostanza fattuale diversa da quella posta a base della decisione” di prime cure)].
VII.4.3.- A fronte di ciò, e dunque della mancata specifica riproposizione, in uno all'invalidità della notifica della cartella, anche dell'eccezione di prescrizione [con difetto di reintroduzione che, in virtù del meccanismo decadenziale ex art. 346 c.p.c., ne “preclude ogni ulteriore esame” (v. supra, sub VII.4.2.)], è poi evidente che ciò integralmente assorba le questioni fatte “gradatamente” valere dalla parte appellata, atteso che:
(A) come pacifico e già innanzi evidenziato, la mera contestazione del difetto di notifica “non
è … sufficiente” “ai fini dell'immediata giustiziabilità del ruolo e/o della cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata”, essendo invero pacifico, già “nella prospettiva dell'orientamento” antecedente all'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973 [al
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quale qui attenersi: v. supra, sub V.2.], che non basti “il fatto in sé dell'invalidità o dell'omissione della notificazione della cartella” a integrare “l'interesse ad agire” necessario a sorreggere “un'azione di mero accertamento”: un tale “interesse”, infatti, può essere
“ravvisato” solo se, in uno a tale difetto di notifica - ex se, ripetesi, “non … sufficiente”
(neanche a “vizia[re] la cartella”, “non” trattandosi di “elemento costitutivo dell'atto”) -, si
“fac[cia] valere” anche “la prescrizione del credito” e tale contestazione risulti “funzionale all'eccezione di prescrizione” [essendo solo quest'ultima, del resto, che “può incidere sul merito della controversia”, “ridonda[ndo] sulla stessa sussistenza della pretesa”, e dunque consente di “negare di essere debitore”, ciò valendo a integrare “l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione: v. supra, sub V.1., punto (a), nonché Cass., Sez. un., n.
26283/2022, cit., richiamando il principio espresso, ex aliis, da Cass. civ., Sez. un., 8/03/2022,
n. 7514, Cass. civ., Sez. un., 17/12/2021, n. 40543 e Cass. civ., 29/09/2021, n. 26310];
(B) non risultando tale exceptio praescriptionis tuttavia qui scrutinabile [in virtù dell'intervenuta decadenza ex art. 346 c.p.c. (v. supra, sub VII.4.1.-VII.4.2.)], è evidente che ciò si riverberi e precluda anche la scrutinabilità delle deduzioni riproposte dall'appellato in ordine alla validità della notifica della cartella, poiché non sostenuta da alcun interesse tale da giustificarne la delibazione [in ossequio al generale principio, derivante dall'art. 100 c.p.c. e dall'art. 24 Cost., per cui un'istanza può ritenersi suscettibile di scrutinio solo nel caso di
“utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento” e che pertanto il “difetto di interesse” “importa per il giudice l'astensione da una decisione di merito” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 11/12/2020, n. 28307; Cass. civ., 5/02/2020, n. 2670; Cass., 12/04/2013, n. 8934;
Cass. civ., 4/05/2012, n. 6770; Cass. civ., 27/01/2012, n. 1236; Cass. civ., 8/07/2010, n.
16150; Cass. civ., 25/06/2010, n. 15353; Cass. civ., Sez. un., 28/09/2000, n. 1048)] – e ciò considerando che tali deduzioni sul procedimento notificatorio, ove pur fondate, non risultando funzionali ad un'eccezione prescrizionale, non potrebbero in ogni caso “incidere sul merito della controversia”, “ridondare sulla stessa sussistenza della pretesa” e condurre il contribuente a “negare di essere debitore”, trattandosi di contestazioni inidonee, di per sé sole,
a consentire l'immediata giustiziabilità del ruolo e a sorreggere l'azione di mero accertamento
[v. supra, sub (A), in questo paragrafo].
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VII.5.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, considerando la pacifica fondatezza delle doglianze proposte dalla parte appellante [v. supra, sub VII.-
VII.2.] e il carattere del tutto assorbente di tale accoglimento, in virtù sia dell'effetto espansivo interno sia della limitata riproposizione fatta valere ex adverso [v. supra, sub
VII.3.-VII.4.3.], è evidente che ciò imponga, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi,
l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di prime cure, con definitiva declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in 1° grado, oltre che nei confronti degli altri estratti di ruoli e cartelle sottese, anche avverso l'estratto di ruolo n. 0005390/2014
(cartella n. 09420140001557736000).
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, a cui provvedersi in relazione all'intera procedura [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione a tal riguardo emessa in prime cure – essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata”
“sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ.,
13/06/2024, n. 16526)], sussistono nel caso di specie complessivi presupposti tali da giustificarne la compensazione, considerando, al contempo:
(A) l'assorbimento delle questioni riproposte in via gradata dalla parte appellata [con conseguente preclusione di ogni specifico vaglio di fondatezza a tal riguardo, non apparendo poi le predette questioni, pur se in alcun modo delibabili per le ragioni tecnico-giuridiche appena indicate (v. supra, sub VII.4.-VII.4.3.), manifestamente infondate e/o meramente pretestuose], nonché il “composito panorama” regolatorio sotteso alle questioni qui globalmente esaminate [cfr. Cass., Sez. un., n. 26283/2022, cit.], già al centro di articolati
“contrasti giurisprudenziali” [come rilevato anche in prime cure (v. pag. 7 della sentenza di
1° grado)] e oggetto, per tale ragione, di diversi interventi, nomofilattici [cfr. ancora Cass.,
Sez. un., n. 26283/2022, cit., nonché già Cass., Sez. un., n. 197042/10/2015, cit.] e normativi
[art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973], anche nel corso del giudizio [essendosi peraltro specificamente evidenziato, proprio con riguardo a tale ultima sopravvenienza legislativa, che anche nel caso di “esclusione”, in virtù del “giudicato formatosi”, “di una diretta
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applicabilità della norma sopravvenuta” (come nella fattispecie qui in esame: v. supra, sub
V.2.), ciò “non significa, però, che la disposizione … non possa avere una sua indiretta rilevanza sulla decisione relativa alle spese del giudizio” e giustificare, in particolare, la
“decisione di compensazione dei costi della lite” (cfr. Cass. n. 6064/2025, cit., e Cass. n.
3812/2023, cit.)];
(B) la sussistenza, a fronte di ciò, di complessivi presupposti idonei a giustificare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella formulazione qui ratione temporis vigente
[altresì considerando Corte Cost., 19/04/2018, n. 77 (intervento costituzionale operante ex tunc e dunque pacificamente applicabile anche alle fattispecie anteriori – v. Cass. civ.
21/06/2022, n. 20049), ove si è ribadito che le “ipotesi tipizzate” dalla norma “hanno carattere” solo “paradigmatico” e “svolgono una funzione parametrica ed esplicativa” (cfr.
Corte Cost. n. 77/2018, cit.), essendo del resto pacifico che la compensazione è criterio di regolazione di per sé “non limitata ad ipotesi tassativamente previste” e da adottarsi ogniqualvolta ricorrano, come nel caso di specie, “elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” (cfr. Cass. civ., 26/07/2021, n. 21400; Cass. civ.,
7/08/2019, n. 21157; Cass. civ., 4/04/2018, n. 8397; Cass. civ., Sez. un., 22/02/2012, n. 2572, nonché Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061 – altresì richiamante diverse pronunce della
Corte Costituzionale: ord. n. 117/1999, sent. n. 222/1985, sent. n. 196/1982)], e dunque per disporre la compensazione delle spese in misura integrale [non necessitando la misura della compensazione, come noto e del resto, alcuno specifico aggravio motivazionale – cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 345/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 18/2021, pubblicata in data 8.01.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 3602/2019 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello formulato da e per l'effetto, in Parte_2
parziale RIFORMA della sentenza impugnata, DICHIARA INAMMISSIBILE
l'opposizione proposta in 1° grado, oltre che avverso gli estratti di ruolo n.
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004040/2017 (cartella n. 09420170017893939000), n. 0002460/2018 (cartella n.
09420180016931671000) e n. 002460/2018 (cartella n. 09420180016931772000), anche avverso l'estratto di ruolo n. 0005390/2014 (cartella n.
09420140001557736000);
2) DISPONE l'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 9 settembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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