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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/05/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Beatrice Siccardi Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 2257/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
18.7.2024 e posta in deliberazione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 350 bis cpc - svoltasi in modalità cartolare - del 16.4.2025
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Francesco Mocci e Anna Bettoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Europa, n. 13,
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura CP_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo, sito in Foggia, via Lustro, n. 29,
Appellato
pagina 1 di 9 Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, riformare, con riferimento ai capi qui impugnati, la sentenza n. 6164/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 13519/2024, depositata in data 18 giugno 2024, notificata in pari data e, per l'effetto, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire atteso che il contratto è estinto;
In via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dal signor in quanto infondate, in fatto e in CP_1
diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare il signor al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA di CP_1
entrambi i gradi di giudizio;
- condannare il signor e/o il procuratore costituito alla restituzione di quanto pagato CP_1
da per spese di lite e spese vive liquidate in Sentenza. Pt_1
Per CP_1
Tutto ciò premesso e ritenuto l'appellato, come in atti ed a mezzo del sottoscritto difensore
CHIEDE
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
CONCLUSIONI
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
pagina 2 di 9 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 8.4.2024 (e ritualmente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza), il sig. ha convenuto in giudizio CP_1
dinanzi al Tribunale di Milano domandando l'accertamento della Parte_1
nullità del contratto di finanziamento con emissione di carta di credito revolving stipulato con la convenuta e del conseguente diritto alla restituzione delle somme ricevute in prestito con applicazione degli interessi al tasso legale in luogo di quello convenzionalmente pattuito.
A tal fine il ricorrente ha esposto che:
- in data 24.9.2007 aveva sottoscritto con un contratto di finanziamento per Pt_1
l'acquisto di un mobile e, contestualmente, gli era stata concessa l'apertura di una linea di credito con emissione di una carta di credito cd. revolving;
- tale contratto sarebbe nullo in quanto collocato sul mercato attraverso il rivenditore del mobile ( , come tale non appartenente alla categoria degli agenti in attività CP_2
finanziaria (con conseguente violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 e dell'art. 2 Regolamento Mef n.
485/2001);
- sussisterebbe inoltre la nullità, per indeterminatezza, della clausola concernente gli interessi relativi alla linea di credito, perché il tasso è stato fissato tra una percentuale minima (13%) e una massima (21%). si è ritualmente costituita in giudizio (7.6.2024), eccependo in via preliminare Pt_1
(i) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
(ii) l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito;
(iii) la carenza di interesse ad agire;
pagina 3 di 9 (iv) la prescrizione del credito e contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree.
Con sentenza n. 6164 resa e pubblicata il 18 giugno 2024, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità della clausola relativa al tasso di interesse del contratto di finanziamento con carta di credito revolving stipulato tra le parti e ha dichiarato applicabile a detto rapporto il tasso legale ex art. 1284 c.c.
Ha poi condannato parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite.
In particolare, il primo giudice:
- ha rigettato l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione, atteso che la controversia non riguarda un contratto bancario, né dal punto di vista oggettivo (non rientrando tra quelli disciplinati nel libro
IV, titolo III, capo XVII del c.c.), né sotto il profilo soggettivo (non essendo Parte_1
un Istituto di credito);
[...]
- ha respinto l'eccezione di inammissibilità per divieto di frazionamento, rilevando che parte ricorrente aveva proposto una domanda di accertamento di nullità legittima e che, solo in caso di successiva azione per la ripetizione dell'indebito basata sulle stesse circostanze di fatto, si sarebbe configurato un effettivo frazionamento della domanda;
- ha altresì rigettato l'eccezione di carenza di interesse ad agire, osservando che la parte che stipula un contratto ha sempre interesse all'accertamento della nullità di una clausola, anche se non svolge una contestuale domanda restitutoria;
- ha dichiarato non luogo a provvedere sull'eccezione di prescrizione, evidenziando che nel presente giudizio non era stata svolta alcuna domanda di ripetizione delle somme da parte del ricorrente;
- nel merito, ha ritenuto fondata la domanda di nullità per indeterminatezza del tasso, rilevando che il contratto si limitava a prevedere il limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti avrebbero concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né quale delle parti avrebbe avuto il pagina 4 di 9 potere di procedere a tale quantificazione, con conseguente violazione tanto dell'art. 1321 c.c., quanto dell'art. 1346 c.c.;
- infine, premesso che il ricorrente è pacificamente un consumatore, ha rilevato che la clausola determinativa degli interessi sarebbe altresì nulla ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. n), Cod. del Consumo, perché essa attribuisce al professionista il potere di determinare unilateralmente il prezzo del servizio al momento della consegna del bene (id est, la carta di credito revolving).
Con atto di citazione notificato in data 18.7.2024, ha proposto appello avverso tale Pt_1
sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui:
1. ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2. ha respinto l'eccezione di divieto di frazionamento e carenza di interesse ad agire;
3. ha accertato la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi.
La causa è stata iscritta sub r.g. 2257/2024 e la prima udienza fissata in data 26.3.2025.
Il sig. si è costituito nel presente grado di giudizio (5.11.2024), contestando CP_1
ammissibilità e fondatezza del gravame avverso e chiedendone, dunque, il rigetto.
Alla prima udienza (26.3.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione avanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 16.4.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 8.4.2025).
Fruiti i termini concessi, all'esito della fissata udienza (svoltasi, su accordo delle parti, in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.), la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e suscettibile di accoglimento, sulla scorta del principio della
“ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 della
Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta pagina 5 di 9 di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis, Cass. civ. n. 363/2019).
Nel caso in esame, la Corte ritiene che la domanda di nullità avanzata nel presente giudizio dal sig. debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad CP_1
agire, con conseguente accoglimento del secondo motivo di gravame ed assorbimento degli ulteriori motivi di appello articolati da Pt_1
Infatti, posto che l'odierna appellante ha fornito prova documentale dell'insussistenza di una posizione debitoria del (cfr. doc. 3 primo grado da cui risulta che CP_1 Pt_1
effettivamente la carta revolving risulta inattiva da ottobre 2022), l'odierno appellato non aveva alcun interesse da corrispondere (al tasso contrattuale) prima della proposizione della domanda di nullità (8.4.2024) e, parimenti, non ha tuttora alcun interesse (al tasso legale) da corrispondere ad a seguito della eventuale declaratoria di nullità del contratto Pt_1
chiesta nel presente giudizio.
Resterebbe l'ipotesi di una azione giudiziale del da introdurre successivamente CP_1
alla eventuale declaratoria di nullità, azione intesa a ottenere la restituzione dell'indebito rappresentato dalla differenza tra gli interessi già versati in passato al (maggior) tasso richiesto da e quelli dovuti al (minor) tasso legale. Pt_1
Ma si tratterebbe di domanda proposta in violazione del divieto di frazionamento, che, a fronte dell'eccezione già sollevata da appare destinata a un inevitabile rigetto, Pt_1
trattandosi di domanda che già poteva svolgersi in questa sede e per la quale non sarebbe quindi ravvisabile alcun interesse, concreto e tutelabile, alla sua formulazione ripartita
(cfr. Cass. S.U. 7299/20251; Cass. S.U. n. 23726 del 2007; Cass. S.U. nn. 4090 e 4091 del 2017). 1 “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si pagina 6 di 9 Da un lato, quindi, la provata inesistenza di una posizione debitoria – attuale e futura – dell'appellato nei confronti di e, dall'altro lato, il principio del divieto del Pt_1
frazionamento della domanda – con riguardo a ipotizzabili indebiti pregressi – inducono a escludere la sussistenza, in capo al , di un interesse giuridicamente rilevante, CP_1
tale da sostenere una domanda di nullità del contratto, in quanto intesa al riconoscimento del diritto alla restituzione di somme – previa applicazione di interessi al tasso legale in luogo di quello contrattuale – che, in verità, per le ragioni esposte, non possono essere restituite.
Tale conclusione si impone alla luce del principio secondo cui l'interesse ad agire deve consistere non già nella mera astratta possibilità di far valere un diritto, ma nella concreta utilità che l'attore - odierno appellato - possa trarre dalla pronuncia richiesta (v.
Cass. 12733/2024). E, nel caso in esame, la proposta domanda di nullità è priva di utilità concreta, difettando di ricadute pratiche nella sfera patrimoniale del signor e CP_1
quindi della necessaria strumentalità alla rimozione di una lesione giuridica effettiva.
Di qui l'inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Quanto alle spese del processo, esse seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della parte appellata.
Tali spese, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'impegno in concreto profuso, la Corte ritiene congruo liquidare secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) e, dunque, per il primo grado in € 1.453,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio ed € 602,00 per la fase introduttiva;
nulla per le fasi istruttoria e decisionale che non si sono svolte, dal momento che il primo giudice ha pronunciato la decisione all'esito della prima udienza del 18.6.2024) e per il presente grado in € 4.277,00 (di cui euro 804,00 per anticipazioni ed euro 3.473,00 per compensi: euro 1.029 per la fase di studio;
euro 709,00 per la fase introduttiva;
euro 1.735 per la fase decisionale,
traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.” pagina 7 di 9 nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta) e così complessivamente in € 5.730,00 oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
Infine, le spese del giudizio di primo grado - che ha provveduto a versare al Pt_1
difensore dell'appellato in esecuzione della sentenza impugnata (cfr. doc. C appello - Pt_1
devono essere integralmente restituite all'odierna appellante - nell'importo complessivo di euro 3.692,33, oltre interessi legali dalla data del pagamento (8.7.2024) alla restituzione effettiva2 - dal sig. Pt_2
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 6164 resa e pubblicata in data 18.6.2024 e, in riforma della stessa, dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di nullità del contratto formulata dal sig. ; CP_1
2) condanna il sig. a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del CP_1
giudizio che liquida in complessivi € 5.730,00, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge;
3) condanna altresì parte appellata alla restituzione dell'importo complessivo di euro
3.692,33, versato da in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali Pt_1
dalla data del pagamento - 8.7.2024 - all'effettiva restituzione.
Milano, 16 aprile 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. 9171/2018: “La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Cass. Sez. I, sentenza 5 agosto 2005, n. 16559; Cass., Sez. I, sentenza 18 settembre 1995, n. 9863)” 3 Giova osservare che, nonostante il difensore del sig. abbia dichiarato di essere antistatario nel CP_1 precedente grado di giudizio, il Tribunale - sul presupposto del mancato pagamento del contributo unificato - non ha disposto la distrazione delle spese richiesta. Pertanto, va condannato alla restituzione delle spese di lite versate da il sig. personalmente. Pt_1 CP_1 pagina 8 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Beatrice Siccardi Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 2257/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
18.7.2024 e posta in deliberazione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 350 bis cpc - svoltasi in modalità cartolare - del 16.4.2025
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Francesco Mocci e Anna Bettoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Europa, n. 13,
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura CP_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo, sito in Foggia, via Lustro, n. 29,
Appellato
pagina 1 di 9 Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, riformare, con riferimento ai capi qui impugnati, la sentenza n. 6164/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 13519/2024, depositata in data 18 giugno 2024, notificata in pari data e, per l'effetto, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire atteso che il contratto è estinto;
In via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dal signor in quanto infondate, in fatto e in CP_1
diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare il signor al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA di CP_1
entrambi i gradi di giudizio;
- condannare il signor e/o il procuratore costituito alla restituzione di quanto pagato CP_1
da per spese di lite e spese vive liquidate in Sentenza. Pt_1
Per CP_1
Tutto ciò premesso e ritenuto l'appellato, come in atti ed a mezzo del sottoscritto difensore
CHIEDE
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
CONCLUSIONI
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
pagina 2 di 9 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 8.4.2024 (e ritualmente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza), il sig. ha convenuto in giudizio CP_1
dinanzi al Tribunale di Milano domandando l'accertamento della Parte_1
nullità del contratto di finanziamento con emissione di carta di credito revolving stipulato con la convenuta e del conseguente diritto alla restituzione delle somme ricevute in prestito con applicazione degli interessi al tasso legale in luogo di quello convenzionalmente pattuito.
A tal fine il ricorrente ha esposto che:
- in data 24.9.2007 aveva sottoscritto con un contratto di finanziamento per Pt_1
l'acquisto di un mobile e, contestualmente, gli era stata concessa l'apertura di una linea di credito con emissione di una carta di credito cd. revolving;
- tale contratto sarebbe nullo in quanto collocato sul mercato attraverso il rivenditore del mobile ( , come tale non appartenente alla categoria degli agenti in attività CP_2
finanziaria (con conseguente violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 e dell'art. 2 Regolamento Mef n.
485/2001);
- sussisterebbe inoltre la nullità, per indeterminatezza, della clausola concernente gli interessi relativi alla linea di credito, perché il tasso è stato fissato tra una percentuale minima (13%) e una massima (21%). si è ritualmente costituita in giudizio (7.6.2024), eccependo in via preliminare Pt_1
(i) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
(ii) l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito;
(iii) la carenza di interesse ad agire;
pagina 3 di 9 (iv) la prescrizione del credito e contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree.
Con sentenza n. 6164 resa e pubblicata il 18 giugno 2024, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità della clausola relativa al tasso di interesse del contratto di finanziamento con carta di credito revolving stipulato tra le parti e ha dichiarato applicabile a detto rapporto il tasso legale ex art. 1284 c.c.
Ha poi condannato parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite.
In particolare, il primo giudice:
- ha rigettato l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione, atteso che la controversia non riguarda un contratto bancario, né dal punto di vista oggettivo (non rientrando tra quelli disciplinati nel libro
IV, titolo III, capo XVII del c.c.), né sotto il profilo soggettivo (non essendo Parte_1
un Istituto di credito);
[...]
- ha respinto l'eccezione di inammissibilità per divieto di frazionamento, rilevando che parte ricorrente aveva proposto una domanda di accertamento di nullità legittima e che, solo in caso di successiva azione per la ripetizione dell'indebito basata sulle stesse circostanze di fatto, si sarebbe configurato un effettivo frazionamento della domanda;
- ha altresì rigettato l'eccezione di carenza di interesse ad agire, osservando che la parte che stipula un contratto ha sempre interesse all'accertamento della nullità di una clausola, anche se non svolge una contestuale domanda restitutoria;
- ha dichiarato non luogo a provvedere sull'eccezione di prescrizione, evidenziando che nel presente giudizio non era stata svolta alcuna domanda di ripetizione delle somme da parte del ricorrente;
- nel merito, ha ritenuto fondata la domanda di nullità per indeterminatezza del tasso, rilevando che il contratto si limitava a prevedere il limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti avrebbero concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né quale delle parti avrebbe avuto il pagina 4 di 9 potere di procedere a tale quantificazione, con conseguente violazione tanto dell'art. 1321 c.c., quanto dell'art. 1346 c.c.;
- infine, premesso che il ricorrente è pacificamente un consumatore, ha rilevato che la clausola determinativa degli interessi sarebbe altresì nulla ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. n), Cod. del Consumo, perché essa attribuisce al professionista il potere di determinare unilateralmente il prezzo del servizio al momento della consegna del bene (id est, la carta di credito revolving).
Con atto di citazione notificato in data 18.7.2024, ha proposto appello avverso tale Pt_1
sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui:
1. ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2. ha respinto l'eccezione di divieto di frazionamento e carenza di interesse ad agire;
3. ha accertato la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi.
La causa è stata iscritta sub r.g. 2257/2024 e la prima udienza fissata in data 26.3.2025.
Il sig. si è costituito nel presente grado di giudizio (5.11.2024), contestando CP_1
ammissibilità e fondatezza del gravame avverso e chiedendone, dunque, il rigetto.
Alla prima udienza (26.3.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione avanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 16.4.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 8.4.2025).
Fruiti i termini concessi, all'esito della fissata udienza (svoltasi, su accordo delle parti, in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.), la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e suscettibile di accoglimento, sulla scorta del principio della
“ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 della
Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta pagina 5 di 9 di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis, Cass. civ. n. 363/2019).
Nel caso in esame, la Corte ritiene che la domanda di nullità avanzata nel presente giudizio dal sig. debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad CP_1
agire, con conseguente accoglimento del secondo motivo di gravame ed assorbimento degli ulteriori motivi di appello articolati da Pt_1
Infatti, posto che l'odierna appellante ha fornito prova documentale dell'insussistenza di una posizione debitoria del (cfr. doc. 3 primo grado da cui risulta che CP_1 Pt_1
effettivamente la carta revolving risulta inattiva da ottobre 2022), l'odierno appellato non aveva alcun interesse da corrispondere (al tasso contrattuale) prima della proposizione della domanda di nullità (8.4.2024) e, parimenti, non ha tuttora alcun interesse (al tasso legale) da corrispondere ad a seguito della eventuale declaratoria di nullità del contratto Pt_1
chiesta nel presente giudizio.
Resterebbe l'ipotesi di una azione giudiziale del da introdurre successivamente CP_1
alla eventuale declaratoria di nullità, azione intesa a ottenere la restituzione dell'indebito rappresentato dalla differenza tra gli interessi già versati in passato al (maggior) tasso richiesto da e quelli dovuti al (minor) tasso legale. Pt_1
Ma si tratterebbe di domanda proposta in violazione del divieto di frazionamento, che, a fronte dell'eccezione già sollevata da appare destinata a un inevitabile rigetto, Pt_1
trattandosi di domanda che già poteva svolgersi in questa sede e per la quale non sarebbe quindi ravvisabile alcun interesse, concreto e tutelabile, alla sua formulazione ripartita
(cfr. Cass. S.U. 7299/20251; Cass. S.U. n. 23726 del 2007; Cass. S.U. nn. 4090 e 4091 del 2017). 1 “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si pagina 6 di 9 Da un lato, quindi, la provata inesistenza di una posizione debitoria – attuale e futura – dell'appellato nei confronti di e, dall'altro lato, il principio del divieto del Pt_1
frazionamento della domanda – con riguardo a ipotizzabili indebiti pregressi – inducono a escludere la sussistenza, in capo al , di un interesse giuridicamente rilevante, CP_1
tale da sostenere una domanda di nullità del contratto, in quanto intesa al riconoscimento del diritto alla restituzione di somme – previa applicazione di interessi al tasso legale in luogo di quello contrattuale – che, in verità, per le ragioni esposte, non possono essere restituite.
Tale conclusione si impone alla luce del principio secondo cui l'interesse ad agire deve consistere non già nella mera astratta possibilità di far valere un diritto, ma nella concreta utilità che l'attore - odierno appellato - possa trarre dalla pronuncia richiesta (v.
Cass. 12733/2024). E, nel caso in esame, la proposta domanda di nullità è priva di utilità concreta, difettando di ricadute pratiche nella sfera patrimoniale del signor e CP_1
quindi della necessaria strumentalità alla rimozione di una lesione giuridica effettiva.
Di qui l'inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Quanto alle spese del processo, esse seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della parte appellata.
Tali spese, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'impegno in concreto profuso, la Corte ritiene congruo liquidare secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) e, dunque, per il primo grado in € 1.453,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio ed € 602,00 per la fase introduttiva;
nulla per le fasi istruttoria e decisionale che non si sono svolte, dal momento che il primo giudice ha pronunciato la decisione all'esito della prima udienza del 18.6.2024) e per il presente grado in € 4.277,00 (di cui euro 804,00 per anticipazioni ed euro 3.473,00 per compensi: euro 1.029 per la fase di studio;
euro 709,00 per la fase introduttiva;
euro 1.735 per la fase decisionale,
traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.” pagina 7 di 9 nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta) e così complessivamente in € 5.730,00 oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
Infine, le spese del giudizio di primo grado - che ha provveduto a versare al Pt_1
difensore dell'appellato in esecuzione della sentenza impugnata (cfr. doc. C appello - Pt_1
devono essere integralmente restituite all'odierna appellante - nell'importo complessivo di euro 3.692,33, oltre interessi legali dalla data del pagamento (8.7.2024) alla restituzione effettiva2 - dal sig. Pt_2
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 6164 resa e pubblicata in data 18.6.2024 e, in riforma della stessa, dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di nullità del contratto formulata dal sig. ; CP_1
2) condanna il sig. a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del CP_1
giudizio che liquida in complessivi € 5.730,00, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge;
3) condanna altresì parte appellata alla restituzione dell'importo complessivo di euro
3.692,33, versato da in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali Pt_1
dalla data del pagamento - 8.7.2024 - all'effettiva restituzione.
Milano, 16 aprile 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. 9171/2018: “La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Cass. Sez. I, sentenza 5 agosto 2005, n. 16559; Cass., Sez. I, sentenza 18 settembre 1995, n. 9863)” 3 Giova osservare che, nonostante il difensore del sig. abbia dichiarato di essere antistatario nel CP_1 precedente grado di giudizio, il Tribunale - sul presupposto del mancato pagamento del contributo unificato - non ha disposto la distrazione delle spese richiesta. Pertanto, va condannato alla restituzione delle spese di lite versate da il sig. personalmente. Pt_1 CP_1 pagina 8 di 9