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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/07/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Pia Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2527 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato il [...] in [...], New York, Stati Uniti Parte_1
D'America C.F. ; C.F._1
, nata in data [...] a [...], New York, Stati Uniti Controparte_1
D'America C.F. ; C.F._2
, nata in data [...] a [...], New York, Stati Uniti Controparte_2
D'America C.F. ; C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Giampà e Marco Mazzeschi, presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. C.F. Email_1
C.F._4
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_3 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana Persona_1 nata a [...], il [...] ed emigrata negli Stati Uniti d'America.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che contraeva matrimonio con Persona_1 Per_2
a Rogliano (CS) in data 16/03/1929 e dalla loro unione nasceva il
[...] Persona_3
24/12/1929 in Long Branch, New Jersey, Stati Uniti D'America. acquisiva la Persona_2 cittadinanza americana in data 1° marzo 1926, ovvero prima della nascita della figlia Persona_3 avvenuta nel 1929, mentre si naturalizzava cittadina americana in data 7 marzo
[...] Persona_1
1938 ovvero dopo la nascita della figlia.
(altrimenti conosciuta come ), in data 9 settembre 1951 a New Persona_3 Parte_2
York, Stati Uniti D'America contraeva matrimonio con , dalla cui unione nasceva Persona_4
l'odierno ricorrente in data 10 maggio 1954 nel Queens, New York, Stati Parte_1
Uniti D'America.
, in data 25 maggio 1985 a Katonah, Contea di Westchester, Stati Uniti Parte_1
D'America contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano le odierne Persona_5 ricorrenti in data 24 agosto 1987 a New York City, New York, Stati Uniti Controparte_1
D'America e in data 17 ottobre 1989 a New York City, New York, Stati Uniti Controparte_2
D'America; unione successivamente scioltasi, come risulta dal decreto di divorzio, in data 2 settembre
1999, emesso dal Tribunale della Contea di New York, USA. contraeva un Parte_1 secondo matrimonio a Venezia in data 15 settembre 2000 con Persona_6
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza e ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, nel merito disporre la compensazione delle spese in caso di riconoscimento della cittadinanza.
Il P.M. in sede nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio. pagina 2 di 6 In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Atteso che nel caso di specie parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni in udienza e dunque non si è rilevato alcun accordo sulla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'avvocatura, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale richiamato, considerato che non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, l'eccezione deve essere disattesa.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava degli odierni ricorrenti era originaria di IG RO (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata negli Stati Uniti d'America.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Nel caso di specie perse la cittadinanza italiana volontariamente in un momento Parte_3 successivo alla nascita della figlia, tramite naturalizzazione in data 7 marzo 1938. La figlia Persona_7 nasceva infatti nel 1929 in costanza del matrimonio tra e (Stati
[...] Persona_1 Persona_2
Uniti d'America) ed acquisiva alla nascita automaticamente la cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna, ed infatti dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
pagina 3 di 6 Chiaro, infatti, l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Pertanto, , essendo nata prima del 1938 (data di naturalizzazione della madre) da Persona_3 madre di cittadinanza italiana, acquisiva anche la cittadinanza italiana jure sanguinis.
La circostanza si evince chiaramente dalla documentazione prodotta e la trasmissione della cittadinanza alla nascita trova conferma nella disciplina contenuta nella legge italiana n. 555 del 1912.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 di tale normativa, infatti, emerge in maniera inconfutabile che il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero.
Deve essere, infatti, posto necessariamente in luce l'inciso che subordina la perdita della cittadinanza da parte del minore all'acquisto di una cittadinanza straniera da parte di quest'ultimo mentre nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore del minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio.
Chiara sul punto la Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del «in virtù della Controparte_3 contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912 n.
555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello Stato di emigrazione
(ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». Continua poi la Circolare specificando che a seguito di Corte Cost. n. 30/1983 «pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna» (ora anche per i nati antecedentemente - Cass. Civ. 4466/2009).
Sul punto il Consiglio di Stato con parere n. 1820/1975 del 24.10.1975 ha stabilito che “l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio minorenne, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta senz'altro pagina 4 di 6 la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minorenne, e ciò, appunto ad evitare per quest'ultimo la situazione di apolidia”.
Mentre quindi la precedente normativa del 1901 non riconosceva la cittadinanza italiana al figlio di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite di età, la Legge n. 555 del 1912 stabiliva che nel caso di intervenuta naturalizzazione straniera da parte del padre, il figlio, se all'epoca minorenne conservava la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di italiano.
L'art. 12 della L. 13.06.1912 n. 555 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina prevista dall'art. 7 vale a dire a quanti, nati all'estero da genitore italiano, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli.
Il figlio nato negli Stati Uniti d'America è automaticamente in possesso della cittadinanza statunitense
(iure soli) e pertanto conserva la cittadinanza italiana, anche nel caso in cui il genitore che trasmette la cittadinanza italiana acquisisca successivamente alla nascita del figlio la cittadinanza americana. In altre parole, il genitore ex italiano non poteva certamente estendere la cittadinanza statunitense acquisita per naturalizzazione al figlio minorenne in quanto questi la deteneva già alla nascita.
, essendo nata sul suolo americano acquisiva la cittadinanza americana iure soli. Persona_3
Essendo nata da madre italiana acquisiva, altresì, la cittadinanza italiana iure sanguinis e per tutte le ragioni sopra esposte non la perdeva nel 1938, anno in cui la madre decideva di naturalizzarsi cittadina americana: nel caso di specie, infatti, venendo a mancare il requisito di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, nata il [...] ha acquisito la cittadinanza americana per Persona_3 ius soli, prima che la madre si naturalizzasse cittadina americana ed ha ritenuto la Persona_1 cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis per via materna anche dopo la naturalizzazione della madre.
Posto che è cittadina italiana fin dalla nascita anche i suoi discendenti sono Persona_7 conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita.
Per ultimo occorre evidenziare che la sentenza n. 4466/2009 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e pertanto tutelabile in sede giurisdizionale in ogni tempo se la sua illegittima privazione perduri anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale;
che pertanto lo status civitatis dev'essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1.1.1948 e ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. pagina 5 di 6 Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Pia Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2527 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato il [...] in [...], New York, Stati Uniti Parte_1
D'America C.F. ; C.F._1
, nata in data [...] a [...], New York, Stati Uniti Controparte_1
D'America C.F. ; C.F._2
, nata in data [...] a [...], New York, Stati Uniti Controparte_2
D'America C.F. ; C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Giampà e Marco Mazzeschi, presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. C.F. Email_1
C.F._4
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_3 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana Persona_1 nata a [...], il [...] ed emigrata negli Stati Uniti d'America.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che contraeva matrimonio con Persona_1 Per_2
a Rogliano (CS) in data 16/03/1929 e dalla loro unione nasceva il
[...] Persona_3
24/12/1929 in Long Branch, New Jersey, Stati Uniti D'America. acquisiva la Persona_2 cittadinanza americana in data 1° marzo 1926, ovvero prima della nascita della figlia Persona_3 avvenuta nel 1929, mentre si naturalizzava cittadina americana in data 7 marzo
[...] Persona_1
1938 ovvero dopo la nascita della figlia.
(altrimenti conosciuta come ), in data 9 settembre 1951 a New Persona_3 Parte_2
York, Stati Uniti D'America contraeva matrimonio con , dalla cui unione nasceva Persona_4
l'odierno ricorrente in data 10 maggio 1954 nel Queens, New York, Stati Parte_1
Uniti D'America.
, in data 25 maggio 1985 a Katonah, Contea di Westchester, Stati Uniti Parte_1
D'America contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano le odierne Persona_5 ricorrenti in data 24 agosto 1987 a New York City, New York, Stati Uniti Controparte_1
D'America e in data 17 ottobre 1989 a New York City, New York, Stati Uniti Controparte_2
D'America; unione successivamente scioltasi, come risulta dal decreto di divorzio, in data 2 settembre
1999, emesso dal Tribunale della Contea di New York, USA. contraeva un Parte_1 secondo matrimonio a Venezia in data 15 settembre 2000 con Persona_6
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza e ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, nel merito disporre la compensazione delle spese in caso di riconoscimento della cittadinanza.
Il P.M. in sede nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio. pagina 2 di 6 In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Atteso che nel caso di specie parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni in udienza e dunque non si è rilevato alcun accordo sulla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'avvocatura, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale richiamato, considerato che non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, l'eccezione deve essere disattesa.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava degli odierni ricorrenti era originaria di IG RO (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata negli Stati Uniti d'America.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Nel caso di specie perse la cittadinanza italiana volontariamente in un momento Parte_3 successivo alla nascita della figlia, tramite naturalizzazione in data 7 marzo 1938. La figlia Persona_7 nasceva infatti nel 1929 in costanza del matrimonio tra e (Stati
[...] Persona_1 Persona_2
Uniti d'America) ed acquisiva alla nascita automaticamente la cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna, ed infatti dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
pagina 3 di 6 Chiaro, infatti, l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Pertanto, , essendo nata prima del 1938 (data di naturalizzazione della madre) da Persona_3 madre di cittadinanza italiana, acquisiva anche la cittadinanza italiana jure sanguinis.
La circostanza si evince chiaramente dalla documentazione prodotta e la trasmissione della cittadinanza alla nascita trova conferma nella disciplina contenuta nella legge italiana n. 555 del 1912.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 di tale normativa, infatti, emerge in maniera inconfutabile che il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero.
Deve essere, infatti, posto necessariamente in luce l'inciso che subordina la perdita della cittadinanza da parte del minore all'acquisto di una cittadinanza straniera da parte di quest'ultimo mentre nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore del minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio.
Chiara sul punto la Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del «in virtù della Controparte_3 contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912 n.
555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello Stato di emigrazione
(ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». Continua poi la Circolare specificando che a seguito di Corte Cost. n. 30/1983 «pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna» (ora anche per i nati antecedentemente - Cass. Civ. 4466/2009).
Sul punto il Consiglio di Stato con parere n. 1820/1975 del 24.10.1975 ha stabilito che “l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio minorenne, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta senz'altro pagina 4 di 6 la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minorenne, e ciò, appunto ad evitare per quest'ultimo la situazione di apolidia”.
Mentre quindi la precedente normativa del 1901 non riconosceva la cittadinanza italiana al figlio di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite di età, la Legge n. 555 del 1912 stabiliva che nel caso di intervenuta naturalizzazione straniera da parte del padre, il figlio, se all'epoca minorenne conservava la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di italiano.
L'art. 12 della L. 13.06.1912 n. 555 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina prevista dall'art. 7 vale a dire a quanti, nati all'estero da genitore italiano, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli.
Il figlio nato negli Stati Uniti d'America è automaticamente in possesso della cittadinanza statunitense
(iure soli) e pertanto conserva la cittadinanza italiana, anche nel caso in cui il genitore che trasmette la cittadinanza italiana acquisisca successivamente alla nascita del figlio la cittadinanza americana. In altre parole, il genitore ex italiano non poteva certamente estendere la cittadinanza statunitense acquisita per naturalizzazione al figlio minorenne in quanto questi la deteneva già alla nascita.
, essendo nata sul suolo americano acquisiva la cittadinanza americana iure soli. Persona_3
Essendo nata da madre italiana acquisiva, altresì, la cittadinanza italiana iure sanguinis e per tutte le ragioni sopra esposte non la perdeva nel 1938, anno in cui la madre decideva di naturalizzarsi cittadina americana: nel caso di specie, infatti, venendo a mancare il requisito di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, nata il [...] ha acquisito la cittadinanza americana per Persona_3 ius soli, prima che la madre si naturalizzasse cittadina americana ed ha ritenuto la Persona_1 cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis per via materna anche dopo la naturalizzazione della madre.
Posto che è cittadina italiana fin dalla nascita anche i suoi discendenti sono Persona_7 conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita.
Per ultimo occorre evidenziare che la sentenza n. 4466/2009 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e pertanto tutelabile in sede giurisdizionale in ogni tempo se la sua illegittima privazione perduri anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale;
che pertanto lo status civitatis dev'essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1.1.1948 e ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. pagina 5 di 6 Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
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