Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Barcellona P.G.
ORDINANZA
Il presidente
Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 1424/2024;
Visto il ricorso proposto da:
- Parte_1
nei confronti di:
- ; Controparte_1
perchè sia disposto accertamento tecnico preventivo, finalizzato alla composizione della lite, consistente in valutazione del danno biologico subito a causa di incidente;
sentite le parti;
Rilevato che l'udienza si è svolta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc;
rilevato che la procedura in esame può essere attivata indipendentemente dalle condizioni di urgenza, purchè abbia ad oggetto l'accertamento e la relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito;
ritenuto che
condizione per l'adozione della procedura invocata deve essere individuata nella non contestazione del presupposto di fatto, su cui l'accertamento tecnico si fonda;
Rilevato in particolare che, secondo un orientamento più restrittivo, presupposto per l'applica- bilità dell'istituto non cautelare previsto dall'art. 696 cod. proc. civ. è quello che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate in- tenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando – con valuta- zione da compiersi in concreto ex ante – altre questioni controverse, sicché il ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. non è ammissibile laddove le parti, controvertendo in primis sull'effettiva sussistenza dell'obbligazione o sull'individuazione del soggetto alla stessa eventualmente tenuto, condizionano la decisione della causa di merito alla soluzione di questioni giuridiche complesse o all'accertamen- to di fatti che esulino dall'ambito di indagini di natura tecnica;
Ritenuto in ogni caso che, anche a non volere aderire a tale orientamento restrittivo ed a rite- nere che la consulenza preventiva in discorso ben possa essere disposta anche a fronte di contesta- zioni circa l'an della pretesa, purché la stessa sia comunque volta ad acquisire elementi tecnici di fatto in sé risolutivi ai fini non solo della quantificazione, ma, altresì, dell'accertamento del credito derivante dall'inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte, dovendo, quindi, in defini-
Presidenza
tiva considerarsi una «materia del contendere» tale che l'indagine tecnica sollecitata sulla stessa sia astrattamente idonea a comporre la lite, in quanto il fatto storico è pacifico e non vi sono altre que- stioni, all'infuori di quella concernente il profilo “tecnico” della responsabilità;
Ritenuto che nel caso di specie, le contestazioni sollevate dalla società assicuratrice esulano rispetto all'oggetto della controversia, riguardando in particolare clausola di operatività della poliz- za o criteri di liquidazione che esulano dalla mera esecuzione di una consulenza tecnica;
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato;
Rilevato che sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese;
visti gli artt. 696 bis, 694 e 695 c.p.c.
p.q.m.
rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Barcellona P.G., 14/03/2025
il presidente (Antonino Orifici)
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