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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 543/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 377/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 4500/2024, est. dott.ssa Julie Martini, discussa all'udienza collegiale del 17/06/2025 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI OL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA MARCONA, 78 20129 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. VIVIAN CRISTIANA ed elettivamente domiciliato presso gli UFFICI dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE in VIA SAVARE', 1 20122 Milano
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adìta, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro n. 4500/2024 emessa in data 15.10.2024, depositata e pubblicata in cancelleria in data 5.12.2024 e non notificata, accogliere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che si riportano qui di seguito: ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI e richiesta di pagamento somme notificato al ricorrente in data 26.10.2023 e del provvedimento di rigetto del ricorso adottato dal Comitato Provinciale con delibera del 26.2.2024; ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente
[1] nulla deve al resistente a titolo di Controparte_1 restituzione di indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge;
conseguentemente, per l'effetto CONDANNARE il resistente , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ad annullare e/o disapplicare i suddetti provvedimenti e l'indebito contestato oggetto del presente giudizio. Con favore di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “PIACCIA ALLA CORTE D'APPELLO reiectis adversis: Ad integrale conferma della sentenza di primo grado, rigettare l'appello e per l'effetto, rigettare il ricorso proposto in primo grado in quanto infondato e privo di prova. Spese, diritti ed onorari di causa di secondo grado interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo l'11.04.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 4500/24 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO ha respinto la domanda con la quale aveva chiesto che venisse dichiarata l'infondatezza della pretesa dell' volta a ottenere la restituzione CP_1 dell'indennità di disoccupazione NASPI percepita dal 01.03.2018 al 04.04.2019 pari a Euro 10.325,43.
A sostegno della domanda aveva dedotto di essere stato Parte_1 licenziato a per motivo oggettivo;
di aver presentato Controparte_2 domanda di disoccupazione NASpI in data 27.01.2017; che l accoglieva la CP_1 domanda il 16.03.2017, con decorrenza dal 23.04.2017 e durata di 728 giorni;
di aver percepito l'indennità NASpI sino al 04.04.2019; che il 13.02.2018 aveva costituito come socio unico la società dalla quale non riceveva CP_3 alcuna somma a titolo di Amministratore o per lo svolgimento di altre cariche sociali;
che il 26.10.2023 aveva ricevuto dall'Ente previdenziale un provvedimento di "Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI", con contestuale richiesta di restituzione della somma di Euro 10.325,43 con la seguente motivazione: "E' stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge"; di aver presentato ricorso amministrativo in data 17.01.2024 chiedendone l'annullamento; che l'Ente con provvedimento del 26.02.2024 aveva respinto il ricorso con la seguente motivazione: "la Circolare
n. 94 del 2015 punto 2.10.b in caso di svolgimento di attività lavorativa in CP_1 forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASPI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività; nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASPI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in
[2] argomento; non avendo ottemperato a tale obbligo, il ricorrente è tenuto alla restituzione delle somme richieste col provvedimento contestato".
Su tali presupposti aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir accertare che nulla era dovuto in restituzione all' con conseguente condanna dell'Ente CP_1 all'annullamento e/o disapplicazione del provvedimento adottato.
Il TRIBUNALE, respinte l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto di accertamento impugnato, richiamato l'art. 11 lett. c) del D.lgs. n. 22/2015, nonché l'art. 10 comma 1, riteneva che la richiesta di ripetizione avanzata dall'Ente previdenziale fosse fondata in quanto risultava agli atti che il ricorrente era socio unico di nonché amministratore unico della medesima CP_3
e che era stata aperta una posizione assicurativa a suo nome presso la Gestione commercianti come risultante dall'archivio artigiani e CP_1 dall'estratto conto in atti.
Riteneva che la carica rivestita imponesse di rispettare l'obbligo di comunicazione dei redditi che da tale attività il ricorrente presumeva di trarre e che poiché aveva omesso di procedere alla relativa comunicazione come imposto dall'art. 10 comma 1 D. Lgs. 22/2015, riteneva infondata la pretesa di . Parte_1
In motivazione precisava altresì che l' con circolare n. 174/2017, aveva CP_1 chiarito che in caso di svolgimento di funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società o se nella condizione di socio di società di persone e di società di capitali, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario è tenuto, a pena di decadenza, a informare l'Ente entro il termine di un mese decorrente dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Per i suesposti motivi respingeva la domanda e, in ragione della soccombenza, condannava il ricorrente a rifondere all' le spese di lite quantificate in CP_1
Euro 1.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo si duole del rigetto dell'eccezione con la quale aveva sostenuto l'omesso rispetto dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi come previsto dall'art. 3 L. 241/1990 il quale impone l'obbligo di indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
A sostegno della censura deduce che il provvedimento opposto indica una somma complessiva, senza specificazione dei conteggi in base ai quali l'Istituto era giunto alla quantificazione e senza indicare le ragioni giuridiche che avevano giustificato l'adozione del provvedimento.
[3] Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 9, 10 e 11 del D. Lgs. 22/2015.
Nello specifico si duole del fatto che l'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui il percipiente l'indennità NASPi svolga un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, le cui condizioni sono insussistenti nel caso di specie in quanto l'odierno appellante non aveva intrapreso un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, ma era socio unico e amministratore della società e quindi si trovava in una condizione estranea a quella prevista CP_3 dall'art. 10.
Lamenta inoltre che il primo Giudice per motivare il rigetto abbia richiamato la Circolare n. 174/2017 con la quale è stato esteso l'obbligo di CP_1 comunicazione a ulteriori ipotesi e a diverse fattispecie non contemplate dal Legislatore in contrasto con i principi di legalità e certezza del diritto.
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in accoglimento delle rassegnate conclusioni, di accertare che nulla è dovuto a titolo di restituzione di indennità NASpI all' con condanna dell'Ente alla refusione delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio.
Con memoria depositata il 29.05.2025 ha resistito l' difendendo la CP_1 sentenza impugnata della quale chiede la conferma.
All'udienza di discussione del 17.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto del quale è stata data lettura.
______________
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato è infondato.
Nello specifico nell'oggetto viene indicato: “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI ... n. 940650/2017”, il periodo di riferimento (dal 01.03.2018 al 04.04.2019), l'ammontare della somma percepita indebitamente (Euro 10.325,43), nonché la ragione di fatto e di diritto sottesa alla richiesta “è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
Dalla lettura del provvedimento impugnato risultano pertanto sufficientemente specificate le ragioni sottese alla richiesta avanzata dall'Istituto di restituzione della somma precisata anche nell'ammontare.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
[4] Va premesso che l'art. 10 co. 1 del D. lgs. n. 22/2015 dispone che: “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” mentre il successivo art. 11 al comma 1 prevede che: “il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 co. 1 primo periodo”.
A norma del combinato disposto di cui agli artt. 10 co. 1 e 11 co. 1 del D. Lgs. citato, pertanto, incorre nella decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI il lavoratore che omette di comunicare all' entro un mese, lo svolgimento CP_1 di lavoro autonomo.
Nel caso di specie, l'appellante, come attestato dalla documentazione in atti, alla data del 13.02.2018, successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa del 27.01.2017, rivestiva la carica di Amministratore unico della società oltre a esserne socio unico e proprietario di quote al CP_3
100% (cfr. doc. n. 5 fasc. I grado appellante).
risulta inoltre iscritto dal 20.03.2018 alla Gestione Parte_1
Commercianti il cui obbligo di iscrizione ricorre in capo ai lavoratori che CP_1 partecipano senza vincolo di subordinazione – e quindi in modalità autonoma - all'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza e a favore della quale assolve all'onere contributivo come risulta dal relativo estratto agli atti (cfr. doc. n. 2 fasc. I grado . CP_1
Egli era, pertanto, tenuto a comunicare all' lo svolgimento di tale attività CP_1 in quanto potenzialmente produttiva di reddito e il reddito previsto, pur se pari a zero, entro il termine di un mese fissato a pena di decadenza dall'art. 10 del D. Lgs. 22/2015 dall'inizio dell'attività.
Poiché è pacifico e documentato che nella specie l'appellante non ha effettuato la prescritta comunicazione entro il detto termine decadenziale anche il secondo motivo di gravame va respinto.
Per le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, la sentenza di primo grado merita di essere integralmente confermata.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse vengono liquidate come da dispositivo in calce in base ai parametri previsti dal
[5] D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 2.000,00, oltre a oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 4500/2024 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in Euro 2.000,00, oltre a oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 17/06/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[6]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 4500/2024, est. dott.ssa Julie Martini, discussa all'udienza collegiale del 17/06/2025 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI OL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA MARCONA, 78 20129 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. VIVIAN CRISTIANA ed elettivamente domiciliato presso gli UFFICI dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE in VIA SAVARE', 1 20122 Milano
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adìta, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro n. 4500/2024 emessa in data 15.10.2024, depositata e pubblicata in cancelleria in data 5.12.2024 e non notificata, accogliere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che si riportano qui di seguito: ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI e richiesta di pagamento somme notificato al ricorrente in data 26.10.2023 e del provvedimento di rigetto del ricorso adottato dal Comitato Provinciale con delibera del 26.2.2024; ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente
[1] nulla deve al resistente a titolo di Controparte_1 restituzione di indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge;
conseguentemente, per l'effetto CONDANNARE il resistente , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ad annullare e/o disapplicare i suddetti provvedimenti e l'indebito contestato oggetto del presente giudizio. Con favore di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “PIACCIA ALLA CORTE D'APPELLO reiectis adversis: Ad integrale conferma della sentenza di primo grado, rigettare l'appello e per l'effetto, rigettare il ricorso proposto in primo grado in quanto infondato e privo di prova. Spese, diritti ed onorari di causa di secondo grado interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo l'11.04.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 4500/24 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO ha respinto la domanda con la quale aveva chiesto che venisse dichiarata l'infondatezza della pretesa dell' volta a ottenere la restituzione CP_1 dell'indennità di disoccupazione NASPI percepita dal 01.03.2018 al 04.04.2019 pari a Euro 10.325,43.
A sostegno della domanda aveva dedotto di essere stato Parte_1 licenziato a per motivo oggettivo;
di aver presentato Controparte_2 domanda di disoccupazione NASpI in data 27.01.2017; che l accoglieva la CP_1 domanda il 16.03.2017, con decorrenza dal 23.04.2017 e durata di 728 giorni;
di aver percepito l'indennità NASpI sino al 04.04.2019; che il 13.02.2018 aveva costituito come socio unico la società dalla quale non riceveva CP_3 alcuna somma a titolo di Amministratore o per lo svolgimento di altre cariche sociali;
che il 26.10.2023 aveva ricevuto dall'Ente previdenziale un provvedimento di "Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI", con contestuale richiesta di restituzione della somma di Euro 10.325,43 con la seguente motivazione: "E' stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge"; di aver presentato ricorso amministrativo in data 17.01.2024 chiedendone l'annullamento; che l'Ente con provvedimento del 26.02.2024 aveva respinto il ricorso con la seguente motivazione: "la Circolare
n. 94 del 2015 punto 2.10.b in caso di svolgimento di attività lavorativa in CP_1 forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASPI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività; nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASPI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in
[2] argomento; non avendo ottemperato a tale obbligo, il ricorrente è tenuto alla restituzione delle somme richieste col provvedimento contestato".
Su tali presupposti aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir accertare che nulla era dovuto in restituzione all' con conseguente condanna dell'Ente CP_1 all'annullamento e/o disapplicazione del provvedimento adottato.
Il TRIBUNALE, respinte l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto di accertamento impugnato, richiamato l'art. 11 lett. c) del D.lgs. n. 22/2015, nonché l'art. 10 comma 1, riteneva che la richiesta di ripetizione avanzata dall'Ente previdenziale fosse fondata in quanto risultava agli atti che il ricorrente era socio unico di nonché amministratore unico della medesima CP_3
e che era stata aperta una posizione assicurativa a suo nome presso la Gestione commercianti come risultante dall'archivio artigiani e CP_1 dall'estratto conto in atti.
Riteneva che la carica rivestita imponesse di rispettare l'obbligo di comunicazione dei redditi che da tale attività il ricorrente presumeva di trarre e che poiché aveva omesso di procedere alla relativa comunicazione come imposto dall'art. 10 comma 1 D. Lgs. 22/2015, riteneva infondata la pretesa di . Parte_1
In motivazione precisava altresì che l' con circolare n. 174/2017, aveva CP_1 chiarito che in caso di svolgimento di funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società o se nella condizione di socio di società di persone e di società di capitali, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario è tenuto, a pena di decadenza, a informare l'Ente entro il termine di un mese decorrente dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Per i suesposti motivi respingeva la domanda e, in ragione della soccombenza, condannava il ricorrente a rifondere all' le spese di lite quantificate in CP_1
Euro 1.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo si duole del rigetto dell'eccezione con la quale aveva sostenuto l'omesso rispetto dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi come previsto dall'art. 3 L. 241/1990 il quale impone l'obbligo di indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
A sostegno della censura deduce che il provvedimento opposto indica una somma complessiva, senza specificazione dei conteggi in base ai quali l'Istituto era giunto alla quantificazione e senza indicare le ragioni giuridiche che avevano giustificato l'adozione del provvedimento.
[3] Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 9, 10 e 11 del D. Lgs. 22/2015.
Nello specifico si duole del fatto che l'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui il percipiente l'indennità NASPi svolga un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, le cui condizioni sono insussistenti nel caso di specie in quanto l'odierno appellante non aveva intrapreso un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, ma era socio unico e amministratore della società e quindi si trovava in una condizione estranea a quella prevista CP_3 dall'art. 10.
Lamenta inoltre che il primo Giudice per motivare il rigetto abbia richiamato la Circolare n. 174/2017 con la quale è stato esteso l'obbligo di CP_1 comunicazione a ulteriori ipotesi e a diverse fattispecie non contemplate dal Legislatore in contrasto con i principi di legalità e certezza del diritto.
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in accoglimento delle rassegnate conclusioni, di accertare che nulla è dovuto a titolo di restituzione di indennità NASpI all' con condanna dell'Ente alla refusione delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio.
Con memoria depositata il 29.05.2025 ha resistito l' difendendo la CP_1 sentenza impugnata della quale chiede la conferma.
All'udienza di discussione del 17.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto del quale è stata data lettura.
______________
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato è infondato.
Nello specifico nell'oggetto viene indicato: “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI ... n. 940650/2017”, il periodo di riferimento (dal 01.03.2018 al 04.04.2019), l'ammontare della somma percepita indebitamente (Euro 10.325,43), nonché la ragione di fatto e di diritto sottesa alla richiesta “è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
Dalla lettura del provvedimento impugnato risultano pertanto sufficientemente specificate le ragioni sottese alla richiesta avanzata dall'Istituto di restituzione della somma precisata anche nell'ammontare.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
[4] Va premesso che l'art. 10 co. 1 del D. lgs. n. 22/2015 dispone che: “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” mentre il successivo art. 11 al comma 1 prevede che: “il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 co. 1 primo periodo”.
A norma del combinato disposto di cui agli artt. 10 co. 1 e 11 co. 1 del D. Lgs. citato, pertanto, incorre nella decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI il lavoratore che omette di comunicare all' entro un mese, lo svolgimento CP_1 di lavoro autonomo.
Nel caso di specie, l'appellante, come attestato dalla documentazione in atti, alla data del 13.02.2018, successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa del 27.01.2017, rivestiva la carica di Amministratore unico della società oltre a esserne socio unico e proprietario di quote al CP_3
100% (cfr. doc. n. 5 fasc. I grado appellante).
risulta inoltre iscritto dal 20.03.2018 alla Gestione Parte_1
Commercianti il cui obbligo di iscrizione ricorre in capo ai lavoratori che CP_1 partecipano senza vincolo di subordinazione – e quindi in modalità autonoma - all'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza e a favore della quale assolve all'onere contributivo come risulta dal relativo estratto agli atti (cfr. doc. n. 2 fasc. I grado . CP_1
Egli era, pertanto, tenuto a comunicare all' lo svolgimento di tale attività CP_1 in quanto potenzialmente produttiva di reddito e il reddito previsto, pur se pari a zero, entro il termine di un mese fissato a pena di decadenza dall'art. 10 del D. Lgs. 22/2015 dall'inizio dell'attività.
Poiché è pacifico e documentato che nella specie l'appellante non ha effettuato la prescritta comunicazione entro il detto termine decadenziale anche il secondo motivo di gravame va respinto.
Per le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, la sentenza di primo grado merita di essere integralmente confermata.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse vengono liquidate come da dispositivo in calce in base ai parametri previsti dal
[5] D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 2.000,00, oltre a oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 4500/2024 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in Euro 2.000,00, oltre a oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 17/06/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[6]