Versione
2 novembre 1990
2 novembre 1990
Art. 9. 1. I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare secondo modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa.
Nota all'art. 9:
- Per gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 6/1981 , vedi precedenti note agli articoli 7 e 8.
Nota all'art. 9:
- Per gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 6/1981 , vedi precedenti note agli articoli 7 e 8.
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 27/04/2021, n. 1330Provvedimento: […] L'art. 9 della legge 11 ottobre 1990, n. 290 (Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) prevede “ I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in _3dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla nell'anno solare secondo _3modalità stabilite dal consiglio di amministrazione della stessa”.Leggi di più...
- art. 8 Regolamento Generale Previdenza Inarcassa·
- lavoro subordinato·
- riparametrazione contributi·
- frazionabilità contributi minimi·
- art. 21 legge 1981 n. 6·
- contributi previdenziali·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- iscrizione obbligatoria·
- restituzione contributi versati in eccesso·
- art. 7 Statuto Inarcassa