Art. 9. 1. I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare secondo modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa.
Nota all'art. 9:
- Per gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 6/1981 , vedi precedenti note agli articoli 7 e 8.
Nota all'art. 9:
- Per gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 6/1981 , vedi precedenti note agli articoli 7 e 8.