Articolo 9 della Legge 11 ottobre 1990, n. 290
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 novembre 1990
Art. 9. 1. I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare secondo modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa.
Nota all'art. 9:
- Per gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 6/1981 , vedi precedenti note agli articoli 7 e 8.
Entrata in vigore il 2 novembre 1990
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