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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 7745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7745 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
n. 20272/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del sottoscritto Giudice Unico dott.
Diana Rotondaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20272/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto:
contratto d'opera
TRA
c.f./p.iva , con sede in via Strada Regionale 6 Casilina, n.1704 Parte_1 P.IVA_1
Anagni (FR), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , Parte_2
rappresentata e difesa all'Avv. Riccardo Izzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio
Legale Izzi in Fondi (LT) via Damiano Chiesa 14
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. P. IVA CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa all'Avv. Francesco Riccardo presso cui è elettivamente domiciliata in
Pomigliano D'Arco, alla via Terracciano n. 233
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. depositato in data 5.1.2022 la esponeva di essere CP_1
creditrice nei confronti della della somma di euro 4.977,60, quale saldo del Parte_1
pagina 1 di 7 corrispettivo di cui al contratto di prestazione d'opera n. H21120 del 2.11.2020 , intercorso tra le parti, come modificato nell'aprile del 2021, detratti gli acconti già corrisposti. La
ricorrente deduceva che, pur avendo eseguito le prestazioni pattuite, non aveva ricevuto il saldo del corrispettivo dovuto.
Chiedeva pertanto a questo Tribunale emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento della somma anzidetta, oltre interessi e spese con Parte_1
attribuzione. Chiedeva “Più specificamente: euro 4.977,60 per sorta capitale;
euro 0,15 per
interessi dal 22.07.2021 al 24.11.2021 su detta somma;
euro 517,50 per spese, diritti ed
onorari, come da specifica in calce, con attribuzione;
per un totale complessivo di euro
5.495,25”.
Con D.I. n. 4921/2022 del 1.7.2022 il Tribunale di Napoli ingiungeva a di Parte_1
pagare al ricorrente la somma di Euro € 4.977,60 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria, con attribuzione al procuratore del ricorrente, per richiesta fattane.
Avverso detto D.I. proponeva opposizione eccependo preliminarmente Parte_1
l'incompetenza per valore del Tribunale di Napoli, considerato il valore della richiesta monitoria pari ad euro 4.977,60 sicchè la domanda andava proposta innanzi al Giudice di
Pace di Napoli. Nel merito contestava la domanda monitoria eccependo l'inadempimento della parte opposta. Chiedeva pertanto dichiararsi l' incompetenza per valore del Tribunale
di Napoli in favore del Giudice di Pace di Napoli;
in via subordinata e nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla era dovuto dalla alla per le causali di cui al decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo de quo e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate nel ricorso per ingiunzione.
pagina 2 di 7 Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t., che contestava CP_1
l'opposizione proposta, di cui chiedeva il rigetto.
Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, si osserva che l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale di
Napoli, sollevata dall'opponente, è fondata.
Ed invero, osserva il Tribunale che il valore della domanda monitoria proposta dalla CP_1
[... con ricorso depositato in data 5.1.2022 è inferiore ad euro 5.000,00 e pertanto la domanda monitoria de qua, ai sensi dell'art. 7 cpc , nel testo previgente alla riforma AR
(testo che trova applicazione nel caso in esame ratione temporis, essendo stato il ricorso monitorio in esame depositato in data 5.1.2022), rientrava nella competenza per valore del
Giudice di Pace.
Ed infatti, come è noto, l'art. 7 cpc , nel testo previgente alla riforma AR, attribuiva al
Giudice di Pace la competenza a decidere le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 5.000,00, qualora non fossero per legge attribuite alla competenza di altro giudice.
Ciò posto, si rileva che con il ricorso monitorio in esame la ha chiesto CP_1
ingiungersi all'odierna opponente , testualmente, il pagamento “della somma di euro
4.977,60, oltre gli interessi legali a decorrere dalla scadenza, nonché le spese” della procedura monitoria, “Più specificamente: euro 4.977,60 per sorta capitale;
euro 0,15 per
interessi dal 22.07.2021 al 24.11.2021 su detta somma;
euro 517,50 per spese, diritti ed
onorari, come da specifica in calce, con attribuzione;
per un totale complessivo di euro
5.495,25” (cfr. conclusioni del ricorso per d.i. in atti).
Orbene, l'art. 10 cpc, rubricato “ Determinazione del valore” stabilisce: “Il valore della
causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni pagina 3 di 7 seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si
sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si
sommano col capitale” e l'art. 14 cpc, rubricato “Cause relative a somme di danaro e a
beni mobili” prevede: “Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si
determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di
indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.
Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o
presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che
risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli
effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito”.
Con riferimento all'art. 10, 2^ comma cpc, poi, giova evidenziare che, come affermato in giurisprudenza, “Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o
superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione),
non si può, infatti, tenere conto, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., delle spese
successive alla proposizione della domanda per cui, nella determinazione del valore della
causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal
giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione (cfr. Cass. n. 10626 del 2012),
così come, ai medesimi fini, al capitale devono essere sommati unicamente gli interessi
scaduti al momento della domanda e non anche quelli maturati successivamente a
quest'ultimo momento (cfr. Cass. n. 2966 del 2013) “ (Cass. ord. n. 10188 del 16/04/2021).
Ed ancora: “Ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda
relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli
interessi di mora già maturati “ante litem” ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori pagina 4 di 7 scaduti che non formino oggetto di apposita istanza“ (Cass. ord. n. 17860 del 19/07/2017). “
Ai fini della determinazione del valore della causa, deve tenersi conto, a norma
dell'art. 10 cod. proc. civ., non solo del debito principale, ma anche degli interessi "scaduti",
dovendo intendersi per tali quelli maturati prima della notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio di primo grado” (Cass. sent. n. 738 del 23/01/2002).
Ciò posto, rileva il Tribunale che nel caso di specie risulta dallo stesso ricorso monitorio che la domanda proposta dalla aveva ad oggetto il pagamento della somma di euro CP_1
4.977,60 per sorta capitale ed euro 0,15 per interessi dal 22.07.2021 al 24.11.2021, così
quantificati espressamente dalla stessa ricorrente, per una somma totale di euro 4.977,75,
somma quindi non superiore ad euro 5.000,00, con conseguente competenza per valore del
Giudice di Pace e non del Tribunale, atteso che , alla luce di quanto sopra esposto, vanno escluse, ai fini della determinazione del valore della controversia, le spese della procedura monitoria, non trattandosi di spese “anteriori alla proposizione” della domanda, come richiesto dall'art. 10, 2^ comma cpc perché si possano sommare al capitale ai fini anzidetti.
Al riguardo poi, l'opposta, a fronte dell'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dall'opponente, ha dedotto che in base al disposto dell'art. 10 cpc occorre tener conto anche dei “danni anteriori alla proposizione della domanda (compresi quelli derivanti da svalutazione), nonché la rivalutazione monetaria”.
Orbene, sul punto osserva il Tribunale che la ricorrente nel ricorso monitorio non ha in alcun modo chiesto né danni anteriori alla proposizione della domanda né danni da svalutazione monetaria né la rivalutazione monetaria, essendosi limitata a chiedere , esclusivamente e testualmente, come già sopra evidenziato, il pagamento “della somma di euro 4.977,60, oltre
gli interessi legali a decorrere dalla scadenza, nonché le spese” della procedura monitoria,
“Più specificamente: euro 4.977,60 per sorta capitale;
euro 0,15 per interessi dal 22.07.2021
pagina 5 di 7 al 24.11.2021 su detta somma;
euro 517,50 per spese, diritti ed onorari, come da specifica in
calce, con attribuzione;
per un totale complessivo di euro 5.495,25”.
Va poi aggiunto al riguardo, in ogni caso, che, come affermato in giurisprudenza, “Il
principio risultante dal secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., secondo cui, ai fini della
determinazione della competenza per valore, si sommano al capitale richiesto gli interessi
scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda, e non anche quelli
posteriori, che sono l'effetto dell'accertamento del diritto contenuto nella sentenza, trova
applicazione anche in ordine al danno da svalutazione monetaria, sicchè, ai fini della
determinazione del valore della causa, deve tenersi conto soltanto della frazione di
deprezzamento monetario intervenuto tra l'evento dannoso e la domanda, con esclusione
della svalutazione monetaria maturatasi nel periodo successivo” (Cass. sent. n. 19302 del
08/09/2006).
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo opposto per essere competente per valore il Giudice di Pace di Napoli, con conseguente revoca del d.i.
opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, infine, vanno poste a carico dell'opposta per il principio della soccombenza, con attribuzione al procuratore dell'opponente, avv. Riccardo
Izzi, per richiesta fattane.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla causa civile come innanzi promossa, così provvede:
A) In accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara l'incompetenza per valore del
Tribunale di Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo opposto per essere competente per valore il Giudice di Pace di Napoli;
pagina 6 di 7 B) per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n.
4921/2022 del 1.7.2022 , che revoca;
C) fissa il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Napoli;
D) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1
favore di delle spese di lite, che liquida in euro 76,00 per spese ed € Parte_1
1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore dell'opponente, avv. Riccardo Izzi,
per richiesta fattane.
Così deciso in Napoli il 30.8.2025
Il Giudice
dott. Diana Rotondaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del sottoscritto Giudice Unico dott.
Diana Rotondaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20272/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto:
contratto d'opera
TRA
c.f./p.iva , con sede in via Strada Regionale 6 Casilina, n.1704 Parte_1 P.IVA_1
Anagni (FR), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , Parte_2
rappresentata e difesa all'Avv. Riccardo Izzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio
Legale Izzi in Fondi (LT) via Damiano Chiesa 14
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. P. IVA CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa all'Avv. Francesco Riccardo presso cui è elettivamente domiciliata in
Pomigliano D'Arco, alla via Terracciano n. 233
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. depositato in data 5.1.2022 la esponeva di essere CP_1
creditrice nei confronti della della somma di euro 4.977,60, quale saldo del Parte_1
pagina 1 di 7 corrispettivo di cui al contratto di prestazione d'opera n. H21120 del 2.11.2020 , intercorso tra le parti, come modificato nell'aprile del 2021, detratti gli acconti già corrisposti. La
ricorrente deduceva che, pur avendo eseguito le prestazioni pattuite, non aveva ricevuto il saldo del corrispettivo dovuto.
Chiedeva pertanto a questo Tribunale emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento della somma anzidetta, oltre interessi e spese con Parte_1
attribuzione. Chiedeva “Più specificamente: euro 4.977,60 per sorta capitale;
euro 0,15 per
interessi dal 22.07.2021 al 24.11.2021 su detta somma;
euro 517,50 per spese, diritti ed
onorari, come da specifica in calce, con attribuzione;
per un totale complessivo di euro
5.495,25”.
Con D.I. n. 4921/2022 del 1.7.2022 il Tribunale di Napoli ingiungeva a di Parte_1
pagare al ricorrente la somma di Euro € 4.977,60 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria, con attribuzione al procuratore del ricorrente, per richiesta fattane.
Avverso detto D.I. proponeva opposizione eccependo preliminarmente Parte_1
l'incompetenza per valore del Tribunale di Napoli, considerato il valore della richiesta monitoria pari ad euro 4.977,60 sicchè la domanda andava proposta innanzi al Giudice di
Pace di Napoli. Nel merito contestava la domanda monitoria eccependo l'inadempimento della parte opposta. Chiedeva pertanto dichiararsi l' incompetenza per valore del Tribunale
di Napoli in favore del Giudice di Pace di Napoli;
in via subordinata e nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla era dovuto dalla alla per le causali di cui al decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo de quo e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate nel ricorso per ingiunzione.
pagina 2 di 7 Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t., che contestava CP_1
l'opposizione proposta, di cui chiedeva il rigetto.
Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, si osserva che l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale di
Napoli, sollevata dall'opponente, è fondata.
Ed invero, osserva il Tribunale che il valore della domanda monitoria proposta dalla CP_1
[... con ricorso depositato in data 5.1.2022 è inferiore ad euro 5.000,00 e pertanto la domanda monitoria de qua, ai sensi dell'art. 7 cpc , nel testo previgente alla riforma AR
(testo che trova applicazione nel caso in esame ratione temporis, essendo stato il ricorso monitorio in esame depositato in data 5.1.2022), rientrava nella competenza per valore del
Giudice di Pace.
Ed infatti, come è noto, l'art. 7 cpc , nel testo previgente alla riforma AR, attribuiva al
Giudice di Pace la competenza a decidere le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 5.000,00, qualora non fossero per legge attribuite alla competenza di altro giudice.
Ciò posto, si rileva che con il ricorso monitorio in esame la ha chiesto CP_1
ingiungersi all'odierna opponente , testualmente, il pagamento “della somma di euro
4.977,60, oltre gli interessi legali a decorrere dalla scadenza, nonché le spese” della procedura monitoria, “Più specificamente: euro 4.977,60 per sorta capitale;
euro 0,15 per
interessi dal 22.07.2021 al 24.11.2021 su detta somma;
euro 517,50 per spese, diritti ed
onorari, come da specifica in calce, con attribuzione;
per un totale complessivo di euro
5.495,25” (cfr. conclusioni del ricorso per d.i. in atti).
Orbene, l'art. 10 cpc, rubricato “ Determinazione del valore” stabilisce: “Il valore della
causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni pagina 3 di 7 seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si
sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si
sommano col capitale” e l'art. 14 cpc, rubricato “Cause relative a somme di danaro e a
beni mobili” prevede: “Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si
determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di
indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.
Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o
presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che
risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli
effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito”.
Con riferimento all'art. 10, 2^ comma cpc, poi, giova evidenziare che, come affermato in giurisprudenza, “Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o
superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione),
non si può, infatti, tenere conto, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., delle spese
successive alla proposizione della domanda per cui, nella determinazione del valore della
causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal
giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione (cfr. Cass. n. 10626 del 2012),
così come, ai medesimi fini, al capitale devono essere sommati unicamente gli interessi
scaduti al momento della domanda e non anche quelli maturati successivamente a
quest'ultimo momento (cfr. Cass. n. 2966 del 2013) “ (Cass. ord. n. 10188 del 16/04/2021).
Ed ancora: “Ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda
relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli
interessi di mora già maturati “ante litem” ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori pagina 4 di 7 scaduti che non formino oggetto di apposita istanza“ (Cass. ord. n. 17860 del 19/07/2017). “
Ai fini della determinazione del valore della causa, deve tenersi conto, a norma
dell'art. 10 cod. proc. civ., non solo del debito principale, ma anche degli interessi "scaduti",
dovendo intendersi per tali quelli maturati prima della notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio di primo grado” (Cass. sent. n. 738 del 23/01/2002).
Ciò posto, rileva il Tribunale che nel caso di specie risulta dallo stesso ricorso monitorio che la domanda proposta dalla aveva ad oggetto il pagamento della somma di euro CP_1
4.977,60 per sorta capitale ed euro 0,15 per interessi dal 22.07.2021 al 24.11.2021, così
quantificati espressamente dalla stessa ricorrente, per una somma totale di euro 4.977,75,
somma quindi non superiore ad euro 5.000,00, con conseguente competenza per valore del
Giudice di Pace e non del Tribunale, atteso che , alla luce di quanto sopra esposto, vanno escluse, ai fini della determinazione del valore della controversia, le spese della procedura monitoria, non trattandosi di spese “anteriori alla proposizione” della domanda, come richiesto dall'art. 10, 2^ comma cpc perché si possano sommare al capitale ai fini anzidetti.
Al riguardo poi, l'opposta, a fronte dell'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dall'opponente, ha dedotto che in base al disposto dell'art. 10 cpc occorre tener conto anche dei “danni anteriori alla proposizione della domanda (compresi quelli derivanti da svalutazione), nonché la rivalutazione monetaria”.
Orbene, sul punto osserva il Tribunale che la ricorrente nel ricorso monitorio non ha in alcun modo chiesto né danni anteriori alla proposizione della domanda né danni da svalutazione monetaria né la rivalutazione monetaria, essendosi limitata a chiedere , esclusivamente e testualmente, come già sopra evidenziato, il pagamento “della somma di euro 4.977,60, oltre
gli interessi legali a decorrere dalla scadenza, nonché le spese” della procedura monitoria,
“Più specificamente: euro 4.977,60 per sorta capitale;
euro 0,15 per interessi dal 22.07.2021
pagina 5 di 7 al 24.11.2021 su detta somma;
euro 517,50 per spese, diritti ed onorari, come da specifica in
calce, con attribuzione;
per un totale complessivo di euro 5.495,25”.
Va poi aggiunto al riguardo, in ogni caso, che, come affermato in giurisprudenza, “Il
principio risultante dal secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., secondo cui, ai fini della
determinazione della competenza per valore, si sommano al capitale richiesto gli interessi
scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda, e non anche quelli
posteriori, che sono l'effetto dell'accertamento del diritto contenuto nella sentenza, trova
applicazione anche in ordine al danno da svalutazione monetaria, sicchè, ai fini della
determinazione del valore della causa, deve tenersi conto soltanto della frazione di
deprezzamento monetario intervenuto tra l'evento dannoso e la domanda, con esclusione
della svalutazione monetaria maturatasi nel periodo successivo” (Cass. sent. n. 19302 del
08/09/2006).
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo opposto per essere competente per valore il Giudice di Pace di Napoli, con conseguente revoca del d.i.
opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, infine, vanno poste a carico dell'opposta per il principio della soccombenza, con attribuzione al procuratore dell'opponente, avv. Riccardo
Izzi, per richiesta fattane.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla causa civile come innanzi promossa, così provvede:
A) In accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara l'incompetenza per valore del
Tribunale di Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo opposto per essere competente per valore il Giudice di Pace di Napoli;
pagina 6 di 7 B) per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n.
4921/2022 del 1.7.2022 , che revoca;
C) fissa il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Napoli;
D) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1
favore di delle spese di lite, che liquida in euro 76,00 per spese ed € Parte_1
1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore dell'opponente, avv. Riccardo Izzi,
per richiesta fattane.
Così deciso in Napoli il 30.8.2025
Il Giudice
dott. Diana Rotondaro
pagina 7 di 7