Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g. 4943 2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Federico
Bile acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 13 marzo 2025 depositate dalla parte ricorrente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4943/2024 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il giorno 18.09.1951, C.F. residente in Parte_1 C.F._1
PO (NA) alla Via San Gennaro Agnano n. 48 Int. 3 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Guido De Ruggiero n. 52, presso lo studio dell'avv. Christian Cozzolino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti (comunicazioni al fax n. 081.191.85.596 ed alla PEC: ) Email_1
ricorrente
E
, C.F.: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore,
contumace
Oggetto: OPPOSIZIONE AVVISO DI DEBITO n. 371 2023 00160529 26 000, notificato in data 22.01.2024, conclusioni del ricorrente: “Dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, l'avviso di addebito n. 371 2023 00160529 26 000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso;
II. Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto preteso, essendo decorso il termine quinquennale ai fini della riscossione dei contributi indicati nell'avviso di debito;
III. Dichiarare che nulla è CP_ dovuto dal ricorrente alla e all' relativamente ai crediti Controparte_2 pretesi nell'avviso di debito;
IV. Condannare l' in solido con Controparte_2 l' al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore CP_3 antistatario”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- che con avviso di addebito n. 371 2023 00160529 26 000, formato il 09.12.2023 e notificato CP_ via posta in data 22.01.2024, l' di PO gli richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 3.989,16 pretesa per mancati versamenti contributivi a titolo di gestione separata Liberi Professionisti riferiti alla verifica del reddito del 31.12.2016; - di essersi attivato, appena ricevuta la notifica del suddetto atto, presso la competente sede di PO per verificare se gli fosse stato mai notificata alcun precedente atto da parte CP_3 dell' ; Controparte_4 - che all'esito della verifica presso l'Istituto opposto emergeva che nessuna notifica, precedente a quella dell'avviso di addebito opposto, risultava presente negli archivi . CP_3
Tanto premesso in fatto il ricorrente/opponente eccepiva, in via preliminare, il decorso del termine quinquennale di prescrizione e, pertanto, rassegnava le conclusioni sopra interamente riportata.
Nel giudizio non si costituiva l' sia pure ritualmente citato in giudizio che rimaneva CP_3 contumace;
in data 24.10.2024 veniva disposto un rinvio per la discussione facultando le parti al deposito di note conclusive.
Si perveniva alla data del 13.3.2025 durante la quale, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza la causa è stata ex lege in riserva ed oggi decisa, con deposito della motivazione, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione “successiva” proposta dalla parte opponente in quanto va detto che, con riferimento all'avviso di addebito sopra indicato tale eccezione risulta fondata.
Ritiene, pertanto, lo scrivente di soffermarsi unicamente su tale eccezione in base al noto principio della "ragione più liquida".
Lo scrivente giudice ritiene, infatti, di poter decidere la presente (e complessa controversia) sulla base del principio della "ragione più liquida" e della ragionevole durata del processo enunciato più volte dalla Corte di Cassazione e ribadito di recente anche nella sentenza della seconda sezione Civile del 18/04/2019, n.10839 secondo cui “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.
L'applicazione del principio processuale della ragione più liquida è, invero, , desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., una causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, “senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (così tra le più recenti Cassazione civile sez. lav., 01/04/2025, n.8629, Cass. nn. 363 del 2019, 11458 del 2018, 12002 del 2014, tutte sulla scorta di Cass. S.U. n.
9936 del 2014).
Nella specie con avviso di addebito n. 371 2023 00160529 26 000, formato il 09.12.2023 e CP_ notificato via posta in data 22.01.2024, l' di PO ha richiesto al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 3.989,16 pretesa per mancati versamenti contributivi a titolo di gestione separata riferiti al reddito del 31.12.2016. Controparte_5
L'atto impugnato ha ad oggetto contributi relativi all'anno 2016 che sono, quindi, prescritti;
per l'effetto occorre dichiarare non dovuti gli importi ivi indicati e pretesi dall' per CP_3 contributi e sanzioni per intervenuta prescrizione successiva in assenza dell'allegazione di tempestivi e validi atti interruttivi della prescrizione. L'art. 3 della legge n. 335/95 prevede, al comma 9, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono (e non possono essere versate) con il decorso del termine quinquennale;
il termine iniziale di decorrenza del termine prescrizionale deve, poi, individuarsi in coincidenza con la data fissata per il pagamento del saldo dell'imposta (cfr., ex multis, Corte di Cassazione sent 31.10.2018 n. 27950, la quale ha affermato che “in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017 n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazione obbligatoria secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l. 1827/1935)”.
Nel caso di specie, come già sopra evidenziato, il presunto credito azionato dall' è CP_3 relativo ai contributi previdenziali per il periodo 01/2016 a 12/2016, pertanto, stante quanto sopra esposto, nessun dubbio sorge sull'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito n. . 371 2023 00160529 26 000, formato il 09.12.2023 e notificato via posta in data 22.01.2024, quindi ben oltre il quinquennio stabilito dalla normativa de quo
(e tanto anche tenendo conto degli ulteriori 311 giorni di sospensione del decorso dei termini prescrizionali, relativi alla legislazione adottata nel periodo COVID 2019, L'atto interruttivo della prescrizione è per sua natura atto recettizio che può assumere valore solo nel momento in cui viene portato nella sfera di conoscenza del destinatario;
in mancanza della prova della notifica o, comunque, dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, lo stesso deve considerarsi tamquam non esset. (sulla natura recettizia dell'atto interruttivo della prescrizione cfr. Cass. sent. n. 3074 del 22.3.1991; Cass. Sez. II, sent n.6099 del 1.6.1993).
Sull'innegabile collegamento tra la natura recettizia dell'atto e l'effetto interruttivo va richiamata anche la massima n. 7617 del 14.8.1997, nella quale si è affermato che “la rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita
a mente del disposto dell'art.291 cod. proc. civ.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica
(nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione”.
Orbene, nella fattispecie, non solo l'atto interruttivo della prescrizione prodotto risulta ricevuto da persona diversa dal destinatario senza che nella ricevuta della notifica sia stata indicata la qualità del ricevente ed il rapporto dello stesso con il destinatario dell'atto bensì l'atto si riferisce in modo evidente ad altra richiesta come dimostra l'importo indicato nell'atto interruttivo decisamente maggiore di quello indicato nelle cartelle esattoriali opposte.
Va solo ricordato che ai sensi della legge 335/1995 il termine prescrizionale fissato per il versamento dei contributi è di cinque anni, termine che risulta abbondantemente trascorso. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la natura quinquennale della prescrizione relativa ai casi come quelli oggetto del presente giudizio, escludendola solo in due ipotesi avendo affermato che i termini di prescrizione fissati dall'art.3 della legge 8.8.1995 n.335, si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge, eccettuati i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente (entrambe le ipotesi non si sono verificate nel caso in esame).
La Corte ha, infatti, affermato che : “con riguardo alla disciplina posta dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n.335 che ha previsto il termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, diverse da quella relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma comprensiva di quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, continuano ad applicarsi i termini di prescrizione gia' in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina
e nel rispetto del termine decennale quale introdotto dall'art. 12 D.L. 30 dicembre 1987
n.536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n.49, atteso che il decimo comma dell'art. 3 cit., pur stabilendo che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge n.335 del 1995, eccettua espressamente
i casi di atti interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente (cfr. Cass. sez. Lav. sent. n. 301 del 11.01.2001)”.
Nel caso di specie, infatti, è abbondantemente decorso, come detto, il termine di cinque anni con la conseguente estinzione per prescrizione del credito contributivo e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Né può essere applicato il diverso termine decennale ordinario ex art. 2946 c.c. in quanto tale norma fa "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente”. Per i contributi, appunto, la legge dispone diversamente: si tratta, come detto, dell'art 3 della legge n. 335/95 che prevede il termine quinquennale di prescrizione.
Non è, d'altro canto, applicabile nemmeno il termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. - c.d. actio iudicati - in quanto non si è in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato.
Tale termine è applicabile, quale titolo giudiziale, anche al decreto ingiuntivo che abbia acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna (v. Cass. 14.7.2004 n. 13081 e 12.5.2003 n. 7272), non anche alla cartella esattoriale, che non costituisce titolo giudiziale.
Ritiene il giudice che l'art. 2953 c.c., rappresentando norma eccezionale rispetto ai termini di prescrizione brevi disciplinati in ragione della natura del credito, deve essere di stretta interpretazione: non può essere equiparato alla sentenza di condanna passata in giudicato, alla cui sussistenza è legata l'applicazione della prescrizione relativa alla c.d. actio iudicati, la cartella esattoriale non opposta. La decorrenza del termine di cui all'art. 24 Dlgs 46/99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre opposizione alla cartella e la irretrattabilità del credito dell'Ente creditore, non rende in alcun modo la cartella non opposta idonea al giudicato (cfr. Cass. Civile Sezione Trib. 25.5.2007, n. 12263; Corte Appello Potenza 21.2.2008; Tribunale Roma 4.11.2009; Tribunale Venezia, 30.11.2006; ).
Deve essere, quindi, applicato il termine proprio del credito cui la cartella si riferisce, ossia il termine quinquennale ex art. 3 legge n. 335/1995.
La questione assai dibattuta in giurisprudenza sulla natura quinquennale o decennale della prescrizione può dirsi superata a seguito della pronuncia della Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23397/2016 del 25.10.2016 pubblicata il 17.11.2016. In particolare le Sezioni Unite SU – risolvendo questione di particolare importanza – hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo “senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Quanto al dies a quo ed all'eventuale comportamento doloso del contribuente occorre evidenziare, sotto il primo profilo che con recentissimo e mutato orientamento della giurisprudenza di merito si è chiarito che il termine di prescrizione dei contributi a percentuale, inizia a decorrere dal momento in cui i contributi stessi devono essere versati e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che rappresentava tesi sostenuta prevalente fino alla metà dell'anno 2018. La Suprema Corte, confermando le meno recenti pronunce (tra le varie, Cass. 19640 del 24.07.2018; Cass. Ord. 28512 del 29.11.2017), da ultimo con sentenza n. 18950 dell'11.09.2020 e, tra le altre, con sentenza n. 27950 del 31.10.2018, ha stabilito che “in tema di contributi c.d. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 13463 del 29.05.2017) “Così,
“sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta
e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa”, ossia il giorno 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono stati prodotti i redditi.
Ne consegue che la pretesa contributiva dell' è, comunque, prescritta, con le CP_3 conseguenze previste dall'art. 3, comma 9, L. 335/1995, secondo cui i contributi prescritti non possono essere versati. Parimenti, dicasi per le sanzioni irrogate (Cass., 13.10.2015, n. 20585).
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Quanto alle spese ritiene lo scrivente che la natura prettamente giuridica delle questioni esaminate, i diversi orientamenti giurisprudenziali che hanno determinato la necessità di una pronuncia delle Sezioni Unite, la qualità delle parti ed il tipo di decisione assunta in relazione alla mancanza di prova idonea impongono la compensazione integrale delle spese tra la ricorrente e la parte convenuta in giudizio.
P.Q.M.
a) dichiara non dovuta la pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito n. 371 2023 00160529 26 000, formato il 09.12.2023 e notificato via posta in data 22.01.2024, al ricorrente e conseguentemente ordina alla parte convenuta di provvedere ad Parte_1 annullare l'avviso di addebito n. 371 2023 00160529 26 000, formato il 09.12.2023 ed a cancellare dai ruoli esattoriali le somme richieste all'istante.
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Napoli 11.04.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile