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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 592/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
GATTO COSTANTINO SA PP, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 445/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030993666000 GIOCHI-LOTTERIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030993767000 GIOCHI-LOTTERIE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6623/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento delle cartelle di pagamento:
- n° 094 2024 00309937 67 000, avente ad oggetto imposte di Società_1 per l'anno 2014 e 2015 (Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento art. 5 co. 1 d.lgs. n. 504/1998), per un importo totale di euro
84.389,77, conseguente alla preventiva notifica degli accertamenti sulle imposte anno 2014 (atto
MTR140006941U) per un importo di euro 6.702,23 e anno 2015 (atto MTR150007340U) per un importo di euro 77.681,66;
- n° 094 2024 00309936 66 000, conseguente all'atto di contestazione n.9 2019 e avente ad oggetto la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 5 co. 5 d.lgs. n. 504/1998 in applicazione degli artt. 9 e 11 d.lgs.
n. 471/1997, per un importo di euro 8.764,63.
A fondamento dell'azione espone e deduce i seguenti motivi di ricorso.
Nullità/illegittimità delle cartelle per mancata notifica dell'atto presupposto (gli avvisi erano intestati alla società estinta e non alla ricorrente quale persona fisica;
non è stato emesso un autonomo atto impositivo nei confronti del socio/liquidatore, come richiesto dall'art. 36 DPR 602/1973); Violazione dell'art. 2495 c.c.
(la responsabilità del socio/liquidatore è limitata alle somme percepite in sede di liquidazione); intrasmissibilità delle sanzioni amministrative (ai sensi dell'art. 7 D.L. 269/2003, le sanzioni restano a carico della persona giuridica e non si trasferiscono ai soci).
Più precisamente, deduce di essere stata socio unico e liquidatore della società Società_2 S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese il 09/03/2017.
L'avviso di accertamento MTR150007340U dell'Agenzia Dogane e Monopoli, scaturiva da una verifica fiscale eseguita dalla G.d.F. di Reggio Calabria, in data 15-06-2015, nei confronti della Società_2 a r.l. e della quale la Sig.ra Nominativo_1 è stata sia socio unico che liquidatrice e che le veniva notificato il 31.07.2020 (la società Società_2 srl era già estinta e cancellata dal Registro Imprese dal 9/03/2017 in seguito a domanda del 24/11/2016), ai sensi dell'art. 28 comma 4 D.lgs. n. 175/2014.
La sig.ra Nominativo_1 impugnava l'avviso di fronte a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che si pronunciava con sentenza n° 861/2023 riconoscendo che l'avviso era stato emesso nei confronti della società
e a lei notificato perché l'ente ormai estinto e cancellato e riconoscendo quindi la legittimazione passiva della ricorrente;
ma al tempo stesso precisando che il recupero del credito erariale nei confronti della medesima sig.ra Nominativo_1 avrebbe dovuto essere limitato ai sensi del terzo comma dell'art. 2495 co. 3 c.c. (dunque in base a quanto è stato percepito da ciascun socio in seguito alla liquidazione).
Su tali basi, deduce la ricorrente che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso esclusivamente nei confronti della società, e notificato alla ricorrente nella qualità di rappresentante dell'ente e di liquidatore;
dunque l'atto presupposto era riferibile esclusivamente alla società e non alla ricorrente quale persona fisica/ socio;
l'atto impositivo oggetto di impugnazione riguardava solo ed esclusivamente la società EN A. r.l., non risultando emesso né nei confronti dell'unico socio, né nei confronti del liquidatore, atteso che la signora Nominativo_1 viene individuata quale liquidatore ai soli fini dell'instaurazione del rapporto processuale con il legale rappresentante dell'ente ormai estinto;
ne conseguirebbe che la pretesa erariale avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo a carico di quest'ultima e non a carico invece della signora Nominativo_1 quale persona fisica.
Lamenta la ricorrente che l'amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di notificarle un autonomo atto impositivo, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento suindicato, con conseguente nullità della cartella di pagamento.
Inoltre, contesta l'illegittima iscrizione a ruolo di debiti societari a carico della ricorrente quale persona fisica la quale dovrebbe rispondere nei limiti dell'art. 2495 c.c. come anche ribadito nella sentenza n. 861/2023.
Argomenta quindi circa l'illegittimità della pretesa creditoria e dell'emissione di cartelle di pagamento non essendo mai stato notificato alcun atto presupposto alla ricorrente nella qualità di socio unico o liquidatore, poiché gli atti precedenti e impugnati sono stati riconosciuti dalla sentenza n. 861/23 come emessi nei confronti esclusivamente della società. Anche qualora si ritenesse l'atto presupposto impugnato nel 2021 come riferibile anche alla ricorrente quale unico socio o nella veste di liquidatore, comunque la pretesa sarebbe illegittima per violazione dell'art. 2495 c.c. comma 3.
Con riferimento alla cartella di pagamento n 094 2024 00309936 66 000, ma anche alle singole voci “Sanzioni” indicate negli importi a ruolo del calcolo delle imposte per l'anno 2014 e 2015 negli atti presupposti menzionati nella cartella n. 094 2024 00309937 67 000 (quest'ultima nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi che precedono), deduce la ricorrente che il socio deve rispondere dei debiti nei limiti previsti ex lege soltanto nei limiti di quanto conferito o liquidato. La pretesa creditoria riguarda un debito sopravvenuto e quindi successivo alla liquidazione nonché alla cancellazione della società.
Invoca l'art. 7 d.l. n° 269/2003, conv. in L. n° 326/2003, che conferma l'intrasmissibilità delle sanzioni nei riguardi dei soci della società estinta, ribadendo pertanto che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
Si è costituita l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che oppone all'accoglimento del ricorso quanto segue.
In fatto, la verifica fiscale del 15/06/2015 da parte della Guardia di Finanza accertava l'attività abusiva di raccolta scommesse presso il centro BETUNIQ, gestito dalla società Società_2 S.r.l., con la ricorrente quale legale rappresentante. Seguiva l'emissione di atto di contestazione n. 9/2019 e successivi avvisi di accertamento (MTR140006941U e MTR150007340U), notificati alla ricorrente quale liquidatore.
La ricorrente impugnava solo uno degli avvisi (MTR150007340U) e la CGT RC, con sentenza n. 861/2023 rigettava il ricorso, confermando la fondatezza della pretesa e la responsabilità sussidiaria del liquidatore ex art. 2495 c.c.
Su tali basi, deduce che la cancellazione della società non impedisce la notifica degli atti ai soci/liquidatori
(art. 28, co. 4, D.Lgs. 175/2014: effetti dell'estinzione solo dopo 5 anni ai fini fiscali). Secondo la giurisprudenza
(Ordinanza della Corte di Cassazione n. 753/2024) è valida la notifica di atti intestati alla società estinta se effettuata agli ex soci/liquidatori, senza necessità di autonomo atto. Inoltre, afferma che le sanzioni sono trasmissibili nei limiti di quanto riscosso in liquidazione (Cass. n. 23341/2024).
Più precisamente, ADM sostiene la validità della notifica degli avvisi alla ricorrente quale liquidatore, richiamando art. 28, co. 4, D.Lgs. 175/2014 e giurisprudenza di legittimità; ai sensi dell'art. 2495 c.c., sussisterebbe responsabilità in capo alla ricorrente, quale unico socio e liquidatore. Sulla trasmissibilità delle sanzioni, l'Agenzia si richiama a giurisprudenza recente (Corte di Cass. n. 23341/2024), secondo cui le sanzioni si trasmettono ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che resiste al ricorso eccependo la propria carenza di legittimazione quanto al merito delle pretese in riscossione.
Nella odierna udienza pubblica, sentiti i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante le pur articolate deduzioni dell'Agenzia delle Dogane, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva infatti che la pretesa in riscossione si è formata, quanto al suo titolo, nei confronti della società
(estinta), mentre la riscossione è avvenuta nei confronti della persona fisica odierna ricorrente, non già nella qualità di liquidatore della predetta società.
In altri termini, non è in discussione il titolo della riscossione (le pretese iscritte a ruolo derivano da atti di accertamento definitivi), ma esclusivamente la legittimazione passiva della odierna ricorrente a rispondere dei relativi debiti con il suo patrimonio personale.
Invero quando la sig.ra Nominativo_1 ha ricevuto gli atti di accertamento elencati dall'AD, i relativi effetti si sono sempre prodotto in relazione al compendio societario (che la liquidatrice rappresentava), tanto che la sentenza nr. n° 861/2023 respingendo il ricorso confermava il corretto formarsi del titolo in capo alla società al contempo chiarendo che rimaneva impregiudicato il recupero del credito (così correttamente formatosi) in capo alla persona fisica nei limiti di legge (ovvero nei limiti degli utili distribuiti ex art. 2495 co. 3 c.c.).
Una volta acquisita la certezza del titolo, l'AD avrebbe quindi dovuto procedere ad accertare il presupposto del recupero delle somme dovute in capo alla persona fisica della ricorrente (quindi con il necessario procedimento), eventualmente motivando in ordine alla sussistenza di utili distribuiti in sede extracontabile o circa la natura di mero schermo della società (estinta) che potesse consentire di presumere una transizione dei cespiti da recuperare a tassazione (e relative sanzioni) in capo alla odierna ricorrente e così via.
Invece, l'AD ha ritenuto di procedere in via di un mero automatismo, iscrivendo direttamente a carico della odierna ricorrente - quale persona fisica e non più come socio o liquidatore - l'intero importo e relative sanzioni, come se l'intero procedimento si fosse già svolto a suo carico anche in rapporto alla fase che la sentenza nr. 861/2023 pure aveva indicato.
Non vale a sostenere le ragioni dell'Agenzia il richiamo ai principi di giurisprudenza inerenti la validità delle notifiche degli atti di accertamento presso il domicilio dei soci, in quanto verificatosi un fenomeno di successione.
Si tratta di un principio in sè pacifico, ma non pertinente in rapporto all'odierna controversia, laddove non viene in rilievo una questione di validità o efficacia degli atti pregressi di accertamento, ma solo la mancanza di quell'ulteriore riscontro necessario a collegare l'ambito di efficacia di questi ultimi con il patrimonio
(personale) della debitrice (ex) socia unica e (già) liquidatrice.
Sul punto, basta rilevare come nell'ordinanza della Corte di Cassazione richiamata da AD (753/2024) si afferma che "4.3.1. Questa S.C. ha più volte affermato -sia in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società (Cass. n. 30736 del 29/10/2021; Cass. n. 24793 del 05/11/2020; Cass. n. 31037 del
28/12/2017), sia in materia di imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza (Cass, n, 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 23534 del 20/09/2019), sia, infine, con riferimento specifico all'atto impositivo (Cass. n. 30536 del 28/07/2021; Cass, n. 25487 del 12/10/2018)- che, a seguito dell'estinzione della società, l'atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore. Invero, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., Sez. U, nn. 6070, 6071 e 6072 del 12/03/2013)", in una fattispecie dove si faceva questione (non già del recupero del dovuto a carico dell'ex socio, ma) della validità della notifica degli atti di accertamento nei confronti della (disciolta) società effettuata presso il (già) socio.
Analoghi rilievi dovrebbero essere sollevati in ordine alle altre decisioni richiamate, ma possono essere tralasciati essendo evidente che nessuna di esse legittima il recupero diretto dei debiti erariali della disciolta società in capo ai soci oltre il (o a prescindere dal) limite degli utili (effettivamente e non solo formalmente) distribuiti in fase di liquidazione (quindi da accertarsi).
Ad ogni modo, è risolutiva di ogni altra questione la novella legislativa di cui all'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 546/1992, che pone a carico dell'amministrazione l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate.
Nella odierna fattispecie è evidente come la nuova norma possa avere una specifica applicazione, spettando all'agente della riscossione offrire prova in giudizio del presupposto della riscossione stessa, ossia della corrispondenza del debito tributario accertato in capo alla società ed iscritto a ruolo a carico della persona fisica dell'ex socia unica/liquidatrice.
Più precisamente, anche tenendo conto della lacuna motivazionale che si è dapprima rilevata nell'atto impugnato in rapporto alla dedotta mancanza di accertamento della corrispondenza delle somme in riscossione con utili percepiti per effetto della liquidazione, l'effetto della disposizione da ultimo introdotta nella disciplina processuale è quello di consentire all'Amministrazione di poter colmare in giudizio tale mancanza. Sarebbe quindi spettato all'AD o all'AdER dimostrare che, per effetto di utili distribuiti anche in sede extracontabile, era esigibile dalla odierna ricorrente l'intero importo in contestazione.
In altri termini, per effetto dell'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/1992, la prova del presupposto che determina la legittimazione passiva del contribuente (sia in sede di accertamento, che di riscossione) è a carico dell'Amministrazione procedente, con la conseguenza che al primo è sufficiente negarla in giudizio ed in tal caso spetterà alla seconda dimostrarne la concorrenza.
Poichè l'AD ha iscritto le somme dovute in riscossione sulla base di un presupposto di imposta a suo tempo formatosi a carico della società estinta, sarebbe spettato all'Agenzia dimostrare in giudizio la corretta esecuzione dell'iscrizione a ruolo nei confronti di chi spetta (e per l'intero); mentre tale prova non è stata neppure invocata, essendosi limitata l'Agenzia ad affermare una sorta di traslazione automatica delle poste dovute dal patrimonio sociale a quello personale della socia, senza previa verifica di quanto da quest'ultima percepito in termini di utili;
il tutto a fronte di una deduzione specifica della ricorrente, secondo la quale essa non avrebbe percepito alcun utile.
Per queste ragioni, il ricorso è fondato e come tale va accolto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo e che si pongono a carico della sola Agenzia delle Dogane, cui è imputabile la ragione di lite;
mentre sono da compensarsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
A parziale correzione del dispositivo n. 6623/2025 nel quale tale indicazione è assente per mero errore materiale, le spese sono da distrarsi in favore del difensore di parte resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente Agenzia Dogane al pagamento delle spese di lite per euro
2.000,00; compensa le spese di lite con l'Agenzia della Riscossione.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
GATTO COSTANTINO SA PP, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 445/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030993666000 GIOCHI-LOTTERIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030993767000 GIOCHI-LOTTERIE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6623/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento delle cartelle di pagamento:
- n° 094 2024 00309937 67 000, avente ad oggetto imposte di Società_1 per l'anno 2014 e 2015 (Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento art. 5 co. 1 d.lgs. n. 504/1998), per un importo totale di euro
84.389,77, conseguente alla preventiva notifica degli accertamenti sulle imposte anno 2014 (atto
MTR140006941U) per un importo di euro 6.702,23 e anno 2015 (atto MTR150007340U) per un importo di euro 77.681,66;
- n° 094 2024 00309936 66 000, conseguente all'atto di contestazione n.9 2019 e avente ad oggetto la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 5 co. 5 d.lgs. n. 504/1998 in applicazione degli artt. 9 e 11 d.lgs.
n. 471/1997, per un importo di euro 8.764,63.
A fondamento dell'azione espone e deduce i seguenti motivi di ricorso.
Nullità/illegittimità delle cartelle per mancata notifica dell'atto presupposto (gli avvisi erano intestati alla società estinta e non alla ricorrente quale persona fisica;
non è stato emesso un autonomo atto impositivo nei confronti del socio/liquidatore, come richiesto dall'art. 36 DPR 602/1973); Violazione dell'art. 2495 c.c.
(la responsabilità del socio/liquidatore è limitata alle somme percepite in sede di liquidazione); intrasmissibilità delle sanzioni amministrative (ai sensi dell'art. 7 D.L. 269/2003, le sanzioni restano a carico della persona giuridica e non si trasferiscono ai soci).
Più precisamente, deduce di essere stata socio unico e liquidatore della società Società_2 S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese il 09/03/2017.
L'avviso di accertamento MTR150007340U dell'Agenzia Dogane e Monopoli, scaturiva da una verifica fiscale eseguita dalla G.d.F. di Reggio Calabria, in data 15-06-2015, nei confronti della Società_2 a r.l. e della quale la Sig.ra Nominativo_1 è stata sia socio unico che liquidatrice e che le veniva notificato il 31.07.2020 (la società Società_2 srl era già estinta e cancellata dal Registro Imprese dal 9/03/2017 in seguito a domanda del 24/11/2016), ai sensi dell'art. 28 comma 4 D.lgs. n. 175/2014.
La sig.ra Nominativo_1 impugnava l'avviso di fronte a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che si pronunciava con sentenza n° 861/2023 riconoscendo che l'avviso era stato emesso nei confronti della società
e a lei notificato perché l'ente ormai estinto e cancellato e riconoscendo quindi la legittimazione passiva della ricorrente;
ma al tempo stesso precisando che il recupero del credito erariale nei confronti della medesima sig.ra Nominativo_1 avrebbe dovuto essere limitato ai sensi del terzo comma dell'art. 2495 co. 3 c.c. (dunque in base a quanto è stato percepito da ciascun socio in seguito alla liquidazione).
Su tali basi, deduce la ricorrente che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso esclusivamente nei confronti della società, e notificato alla ricorrente nella qualità di rappresentante dell'ente e di liquidatore;
dunque l'atto presupposto era riferibile esclusivamente alla società e non alla ricorrente quale persona fisica/ socio;
l'atto impositivo oggetto di impugnazione riguardava solo ed esclusivamente la società EN A. r.l., non risultando emesso né nei confronti dell'unico socio, né nei confronti del liquidatore, atteso che la signora Nominativo_1 viene individuata quale liquidatore ai soli fini dell'instaurazione del rapporto processuale con il legale rappresentante dell'ente ormai estinto;
ne conseguirebbe che la pretesa erariale avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo a carico di quest'ultima e non a carico invece della signora Nominativo_1 quale persona fisica.
Lamenta la ricorrente che l'amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di notificarle un autonomo atto impositivo, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento suindicato, con conseguente nullità della cartella di pagamento.
Inoltre, contesta l'illegittima iscrizione a ruolo di debiti societari a carico della ricorrente quale persona fisica la quale dovrebbe rispondere nei limiti dell'art. 2495 c.c. come anche ribadito nella sentenza n. 861/2023.
Argomenta quindi circa l'illegittimità della pretesa creditoria e dell'emissione di cartelle di pagamento non essendo mai stato notificato alcun atto presupposto alla ricorrente nella qualità di socio unico o liquidatore, poiché gli atti precedenti e impugnati sono stati riconosciuti dalla sentenza n. 861/23 come emessi nei confronti esclusivamente della società. Anche qualora si ritenesse l'atto presupposto impugnato nel 2021 come riferibile anche alla ricorrente quale unico socio o nella veste di liquidatore, comunque la pretesa sarebbe illegittima per violazione dell'art. 2495 c.c. comma 3.
Con riferimento alla cartella di pagamento n 094 2024 00309936 66 000, ma anche alle singole voci “Sanzioni” indicate negli importi a ruolo del calcolo delle imposte per l'anno 2014 e 2015 negli atti presupposti menzionati nella cartella n. 094 2024 00309937 67 000 (quest'ultima nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi che precedono), deduce la ricorrente che il socio deve rispondere dei debiti nei limiti previsti ex lege soltanto nei limiti di quanto conferito o liquidato. La pretesa creditoria riguarda un debito sopravvenuto e quindi successivo alla liquidazione nonché alla cancellazione della società.
Invoca l'art. 7 d.l. n° 269/2003, conv. in L. n° 326/2003, che conferma l'intrasmissibilità delle sanzioni nei riguardi dei soci della società estinta, ribadendo pertanto che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
Si è costituita l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che oppone all'accoglimento del ricorso quanto segue.
In fatto, la verifica fiscale del 15/06/2015 da parte della Guardia di Finanza accertava l'attività abusiva di raccolta scommesse presso il centro BETUNIQ, gestito dalla società Società_2 S.r.l., con la ricorrente quale legale rappresentante. Seguiva l'emissione di atto di contestazione n. 9/2019 e successivi avvisi di accertamento (MTR140006941U e MTR150007340U), notificati alla ricorrente quale liquidatore.
La ricorrente impugnava solo uno degli avvisi (MTR150007340U) e la CGT RC, con sentenza n. 861/2023 rigettava il ricorso, confermando la fondatezza della pretesa e la responsabilità sussidiaria del liquidatore ex art. 2495 c.c.
Su tali basi, deduce che la cancellazione della società non impedisce la notifica degli atti ai soci/liquidatori
(art. 28, co. 4, D.Lgs. 175/2014: effetti dell'estinzione solo dopo 5 anni ai fini fiscali). Secondo la giurisprudenza
(Ordinanza della Corte di Cassazione n. 753/2024) è valida la notifica di atti intestati alla società estinta se effettuata agli ex soci/liquidatori, senza necessità di autonomo atto. Inoltre, afferma che le sanzioni sono trasmissibili nei limiti di quanto riscosso in liquidazione (Cass. n. 23341/2024).
Più precisamente, ADM sostiene la validità della notifica degli avvisi alla ricorrente quale liquidatore, richiamando art. 28, co. 4, D.Lgs. 175/2014 e giurisprudenza di legittimità; ai sensi dell'art. 2495 c.c., sussisterebbe responsabilità in capo alla ricorrente, quale unico socio e liquidatore. Sulla trasmissibilità delle sanzioni, l'Agenzia si richiama a giurisprudenza recente (Corte di Cass. n. 23341/2024), secondo cui le sanzioni si trasmettono ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che resiste al ricorso eccependo la propria carenza di legittimazione quanto al merito delle pretese in riscossione.
Nella odierna udienza pubblica, sentiti i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante le pur articolate deduzioni dell'Agenzia delle Dogane, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva infatti che la pretesa in riscossione si è formata, quanto al suo titolo, nei confronti della società
(estinta), mentre la riscossione è avvenuta nei confronti della persona fisica odierna ricorrente, non già nella qualità di liquidatore della predetta società.
In altri termini, non è in discussione il titolo della riscossione (le pretese iscritte a ruolo derivano da atti di accertamento definitivi), ma esclusivamente la legittimazione passiva della odierna ricorrente a rispondere dei relativi debiti con il suo patrimonio personale.
Invero quando la sig.ra Nominativo_1 ha ricevuto gli atti di accertamento elencati dall'AD, i relativi effetti si sono sempre prodotto in relazione al compendio societario (che la liquidatrice rappresentava), tanto che la sentenza nr. n° 861/2023 respingendo il ricorso confermava il corretto formarsi del titolo in capo alla società al contempo chiarendo che rimaneva impregiudicato il recupero del credito (così correttamente formatosi) in capo alla persona fisica nei limiti di legge (ovvero nei limiti degli utili distribuiti ex art. 2495 co. 3 c.c.).
Una volta acquisita la certezza del titolo, l'AD avrebbe quindi dovuto procedere ad accertare il presupposto del recupero delle somme dovute in capo alla persona fisica della ricorrente (quindi con il necessario procedimento), eventualmente motivando in ordine alla sussistenza di utili distribuiti in sede extracontabile o circa la natura di mero schermo della società (estinta) che potesse consentire di presumere una transizione dei cespiti da recuperare a tassazione (e relative sanzioni) in capo alla odierna ricorrente e così via.
Invece, l'AD ha ritenuto di procedere in via di un mero automatismo, iscrivendo direttamente a carico della odierna ricorrente - quale persona fisica e non più come socio o liquidatore - l'intero importo e relative sanzioni, come se l'intero procedimento si fosse già svolto a suo carico anche in rapporto alla fase che la sentenza nr. 861/2023 pure aveva indicato.
Non vale a sostenere le ragioni dell'Agenzia il richiamo ai principi di giurisprudenza inerenti la validità delle notifiche degli atti di accertamento presso il domicilio dei soci, in quanto verificatosi un fenomeno di successione.
Si tratta di un principio in sè pacifico, ma non pertinente in rapporto all'odierna controversia, laddove non viene in rilievo una questione di validità o efficacia degli atti pregressi di accertamento, ma solo la mancanza di quell'ulteriore riscontro necessario a collegare l'ambito di efficacia di questi ultimi con il patrimonio
(personale) della debitrice (ex) socia unica e (già) liquidatrice.
Sul punto, basta rilevare come nell'ordinanza della Corte di Cassazione richiamata da AD (753/2024) si afferma che "4.3.1. Questa S.C. ha più volte affermato -sia in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società (Cass. n. 30736 del 29/10/2021; Cass. n. 24793 del 05/11/2020; Cass. n. 31037 del
28/12/2017), sia in materia di imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza (Cass, n, 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 23534 del 20/09/2019), sia, infine, con riferimento specifico all'atto impositivo (Cass. n. 30536 del 28/07/2021; Cass, n. 25487 del 12/10/2018)- che, a seguito dell'estinzione della società, l'atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore. Invero, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., Sez. U, nn. 6070, 6071 e 6072 del 12/03/2013)", in una fattispecie dove si faceva questione (non già del recupero del dovuto a carico dell'ex socio, ma) della validità della notifica degli atti di accertamento nei confronti della (disciolta) società effettuata presso il (già) socio.
Analoghi rilievi dovrebbero essere sollevati in ordine alle altre decisioni richiamate, ma possono essere tralasciati essendo evidente che nessuna di esse legittima il recupero diretto dei debiti erariali della disciolta società in capo ai soci oltre il (o a prescindere dal) limite degli utili (effettivamente e non solo formalmente) distribuiti in fase di liquidazione (quindi da accertarsi).
Ad ogni modo, è risolutiva di ogni altra questione la novella legislativa di cui all'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 546/1992, che pone a carico dell'amministrazione l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate.
Nella odierna fattispecie è evidente come la nuova norma possa avere una specifica applicazione, spettando all'agente della riscossione offrire prova in giudizio del presupposto della riscossione stessa, ossia della corrispondenza del debito tributario accertato in capo alla società ed iscritto a ruolo a carico della persona fisica dell'ex socia unica/liquidatrice.
Più precisamente, anche tenendo conto della lacuna motivazionale che si è dapprima rilevata nell'atto impugnato in rapporto alla dedotta mancanza di accertamento della corrispondenza delle somme in riscossione con utili percepiti per effetto della liquidazione, l'effetto della disposizione da ultimo introdotta nella disciplina processuale è quello di consentire all'Amministrazione di poter colmare in giudizio tale mancanza. Sarebbe quindi spettato all'AD o all'AdER dimostrare che, per effetto di utili distribuiti anche in sede extracontabile, era esigibile dalla odierna ricorrente l'intero importo in contestazione.
In altri termini, per effetto dell'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/1992, la prova del presupposto che determina la legittimazione passiva del contribuente (sia in sede di accertamento, che di riscossione) è a carico dell'Amministrazione procedente, con la conseguenza che al primo è sufficiente negarla in giudizio ed in tal caso spetterà alla seconda dimostrarne la concorrenza.
Poichè l'AD ha iscritto le somme dovute in riscossione sulla base di un presupposto di imposta a suo tempo formatosi a carico della società estinta, sarebbe spettato all'Agenzia dimostrare in giudizio la corretta esecuzione dell'iscrizione a ruolo nei confronti di chi spetta (e per l'intero); mentre tale prova non è stata neppure invocata, essendosi limitata l'Agenzia ad affermare una sorta di traslazione automatica delle poste dovute dal patrimonio sociale a quello personale della socia, senza previa verifica di quanto da quest'ultima percepito in termini di utili;
il tutto a fronte di una deduzione specifica della ricorrente, secondo la quale essa non avrebbe percepito alcun utile.
Per queste ragioni, il ricorso è fondato e come tale va accolto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo e che si pongono a carico della sola Agenzia delle Dogane, cui è imputabile la ragione di lite;
mentre sono da compensarsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
A parziale correzione del dispositivo n. 6623/2025 nel quale tale indicazione è assente per mero errore materiale, le spese sono da distrarsi in favore del difensore di parte resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente Agenzia Dogane al pagamento delle spese di lite per euro
2.000,00; compensa le spese di lite con l'Agenzia della Riscossione.