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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/10/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 562/2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5C, MOZZATE con l'Avv. BANFI STEFANO
e
AR IO nata a [...] il [...] cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5C, MOZZATE con l'Avv. BANFI STEFANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in MOZZATE, in data 26.10.2019 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mozzate -anno 2019, atto n. 10, parte I)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 4.3.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi signor e signora ER RA;
Parte_1
b) Ordinare al Comune di Mozzate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
c) dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Mancando figli minori o maggiorenni non autosufficienti, nulla viene disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale di proprietà del Signor Pt_1
3) La signora ER ritenendosi economicamente autosufficiente, nulla chiede a titolo di mantenimento;
4) In conseguenza dello scioglimento della comunione legale, il signor erserà alla moglie, che accetta, Pt_1 la somma di € 140.000,00 (centoquarantamila/00=) - quale quota a lei spettante - mediante bonifico bancario alle coordinate che gli verranno comunicate dalla signora ER, alle seguenti scadenze: € 40.000,00 alla firma del ricorso per separazione;
il saldo, di € 100.000,= a far data dal deposto della Sentenza, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal suo deposito;
5) I coniugi dichiarano di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale, anche derivante dallo scioglimento della comunione e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, fatto salvo l'adempimento del signor al pagamento di quanto pattuito;
Pt_1
6) La signora ER, in particolare, dichiara che le somme di cui al punto 4 del presente ricorso non hanno natura alimentare e non costituiscono assegno di mantenimento, al quale la stessa dichiara di rinunciare espressamente;
7) La Signora ER è sin d'ora autorizzata al ritiro dei propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale, previo avviso al Signor e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. Pt_1
8) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e AR IO che Parte_1 hanno contratto matrimonio in data 26.10.2019, in MOZZATE (atto iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Mozzate -anno 2019, atto n. 10, parte I);
2. OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOZZATE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa RA Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5C, MOZZATE con l'Avv. BANFI STEFANO
e
AR IO nata a [...] il [...] cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5C, MOZZATE con l'Avv. BANFI STEFANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in MOZZATE, in data 26.10.2019 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mozzate -anno 2019, atto n. 10, parte I)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 4.3.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi signor e signora ER RA;
Parte_1
b) Ordinare al Comune di Mozzate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
c) dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Mancando figli minori o maggiorenni non autosufficienti, nulla viene disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale di proprietà del Signor Pt_1
3) La signora ER ritenendosi economicamente autosufficiente, nulla chiede a titolo di mantenimento;
4) In conseguenza dello scioglimento della comunione legale, il signor erserà alla moglie, che accetta, Pt_1 la somma di € 140.000,00 (centoquarantamila/00=) - quale quota a lei spettante - mediante bonifico bancario alle coordinate che gli verranno comunicate dalla signora ER, alle seguenti scadenze: € 40.000,00 alla firma del ricorso per separazione;
il saldo, di € 100.000,= a far data dal deposto della Sentenza, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal suo deposito;
5) I coniugi dichiarano di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale, anche derivante dallo scioglimento della comunione e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, fatto salvo l'adempimento del signor al pagamento di quanto pattuito;
Pt_1
6) La signora ER, in particolare, dichiara che le somme di cui al punto 4 del presente ricorso non hanno natura alimentare e non costituiscono assegno di mantenimento, al quale la stessa dichiara di rinunciare espressamente;
7) La Signora ER è sin d'ora autorizzata al ritiro dei propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale, previo avviso al Signor e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. Pt_1
8) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e AR IO che Parte_1 hanno contratto matrimonio in data 26.10.2019, in MOZZATE (atto iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Mozzate -anno 2019, atto n. 10, parte I);
2. OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOZZATE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa RA Cao