Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2025, proposto da
Pfizer S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Saitta e Fabio Todarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AZ RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
Msd IT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Massimiliano Castriconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della deliberazione 25 febbraio 2025, n. 96, con la quale AZ RO ha indetto una gara, mediante sistema dinamico di acquisizione ex art. 32 d.lgs. n. 36/2023, per la “fornitura di vaccini diversi per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, APSS Trento e AZ Sanitaria dell’Alto Adige - Comprensorio di Bolzano” , limitatamente al lotto n. 36 contraddistinto dal C.I.G. B5C15EB1A8, avente ad oggetto la fornitura di un vaccino “ antipneumococco coniugato con numero di valenze uguale o superiore a 15” ;
- del progetto tecnico di gara, del disciplinare, del capitolato tecnico, dello schema di convenzione e di tutti gli altri allegati della lex specialis nelle parti riguardanti il lotto n. 36;
- della lettera d’invito del 25 febbraio 2025 prot. n. 5031;
- dei chiarimenti resi dalla centrale di committenza in data 26 febbraio 2025;
- ove occorra, di tutta la documentazione istruttoria - di estremi e contenuti allo stato non conosciuti - utilizzata da AZ RO a supporto della scelta di indire la procedura di gara;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli di cui sopra;
nonché per la declaratoria di inefficacia, ai sensi degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm., dell’eventuale accordo quadro medio tempore stipulato con MS IT S.r.l., nonché per il subentro nello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AZ RO e della controinteressata Msd IT S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione n. 96 del 25 febbraio 2025 con la quale AZ RO ha indetto un appalto per la fornitura di vaccini destinati alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, all’APSS di Trento e all’AZ Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio di Bolzano, con particolare riferimento al lotto n. 36, avente ad oggetto la fornitura di un vaccino “antipneumococco coniugato con numero di valenze uguale o superiore a 15” .
2. La ricorrente contesta la decisione, assunta con l’impugnata deliberazione n. 96 del 2025, di « mettere in concorrenza due prodotti estremamente diversi quanto a copertura sierotipica e ciclo vaccinale» (ossia il PREVENAR 20, prodotto dalla ricorrente medesima, e il VA, prodotto dalla controinteressata MS IT) e, al contempo, di estromettere a priori dal confronto concorrenziale uno dei prodotti compatibili con il calendario vaccinale (ossia il PREVENAR 13, anch’esso prodotto dalla ricorrente) «senza un’istruttoria idonea a dimostrare che esso sia inidoneo ad assicurare alla popolazione un livello di protezione adeguato» . In particolare, a detta della ricorrente, la decisione di limitare il confronto concorrenziale ai vaccini ritenuti efficaci in relazione ad un numero di valenze uguale o superiore a quindici e di metterli a confronto sulla base del prezzo per ciclo vaccinale risulta non solo «eccentrica rispetto a ogni interesse pubblico» , ma anche diretta a creare un «lotto su misura» per il vaccino prodotto dalla MS IT (ossia il VA) proprio in quanto il confronto concorrenziale sarà effettuato non già in base del prezzo per dose, bensì per “ciclo completo” , così determinando un vantaggio per il predetto vaccino, che richiede una somministrazione in tre dosi, a discapito di uno dei vaccini da essa prodotto (ossia il PREVENAR 20) che richiede una somministrazione in quattro dosi.
3. AZ RO e la controinteressata MS IT si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 137/2025 (pubblicata il 9 aprile 2025 e non appellata) - riservato al merito l’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’AZ RO e dalla controinteressata MS IT nelle rispettive memorie difensive - ha respinto la domanda cautelare proposta in motivazione osservando innanzi tutto che: A) a detta della ricorrente, dagli atti impugnati non risulta che - avuto riguardo ai dati epidemiologici allegati dalla ricorrente medesima con riferimento ai sierotipi di pneumococco circolanti nel nostro Paese - la stazione appaltante abbia motivato la decisione di ammettere in gara solamente i vaccini ritenuti efficaci in relazione ad un numero di valenze uguale o superiore a quindici, né che tale decisione sia stata preceduta da un’adeguata istruttoria idonea a dimostrare, per un verso, che solo questi prodotti (a differenza del PREVENAR 13) consentono di ottenere un livello di protezione adeguato al contesto epidemiologico di riferimento e, per l’altro, che il VA sia equivalente al PREVENAR 20, di talché il confronto concorrenziale tra questi due vaccini potrebbe essere ragionevolmente effettuato secondo il criterio del prezzo per “ciclo completo” ; B) le memorie e i documenti prodotti in giudizio dall’AZ RO e dalla controinteressata MS IT dimostrano, invece, che la scelta dell’Amministrazione di escludere il PREVENAR 13, così limitando il confronto concorrenziale al VA e al PREVENAR 20, è frutto di ponderate valutazioni tecnico-discrezionali, che contemperano le esigenze di tutela della popolazione pediatrica con la necessità di garantire il confronto concorrenziale tra gli operatori del settore e non presentano manifesti profili di illogicità o travisamenti dei dati epidemiologici relativi al contesto di riferimento, suscettibili di sindacato da parte di questo Tribunale; C) come evidenziato dall’AZ RO nella propria memoria difensiva - fermo restando che, nonostante la scarsa casistica relativa ai due sierotipi inclusi nel VA, ma non nel PREVENAR 13, tuttavia ciò non significa che non si giustifica la scelta di non lasciare scoperti i due sierotipi - la Regione Veneto si è dotata di una Commissione regionale vaccini, competente a svolgere le attività indicate dal Piano nazionale prevenzione vaccinale (la cui ultima edizione, riferita al periodo 2023-2025, è pubblicata in Gazz. uff. 21 agosto 2023, n. 194), ove si afferma che le vaccinazioni incluse nella strategia di offerta che ogni Regione è tenuta ad elaborare «devono essere le più sicure ed efficaci ... e rispondere a un rapporto costo-efficacia favorevole, ma soprattutto a principi di equità, compliance e durata di protezione sottolineando l’importanza della valutazione della sicurezza dei vaccini attraverso la vaccino-sorveglianza e del loro contributo al contrasto dell’antibiotico-resistenza» , e che nel biennio 2023-2024 vi è stato un aumento di infezioni da pneumococco, soprattutto nella popolazione in età pediatrica, ragion per cui la predetta Commissione, avuto riguardo anche alle policy adottate in altri Stati, ha orientato le scelte del S.S.R. fornendo l’indicazione di abbandonare PREVENAR 13, dapprima in favore del VA per la popolazione in età pediatrica e poi in favore del PREVENAR 20 per la popolazione in età non-pediatrica (circostanza che trova conferma nella decisione, assunta con l’impugnata deliberazione n. 96 del 2025, di prevedere per la popolazione in età non-pediatrica un lotto ad hoc, il n. 37, per il quale è ammesso soltanto il PREVENAR 20); D) come evidenziato dalla controinteressata nella propria memoria difensiva - anche a non voler considerare l’aggravio dei costi per la finanza pubblica conseguente alla scelta di riferire il prezzo alla singola dose di vaccino, anziché al ciclo completo - «la scelta di prevedere una gara a “ciclo completo”, nella quale il prezzo da offrire deve essere calibrato sull’intero ciclo piuttosto che sulla singola dose, appare del tutto logica e coerente, atteso che in quest’ultimo caso (rifendo il prezzo alla singola dose, anziché al ciclo vaccinale), si determinerebbe ex se un’inammissibile alterazione della concorrenza e della par condicio: difatti, l’operatore economico che commercializza il vaccino con un numero di dosi maggiore sarebbe nelle condizioni di presentare un’offerta più vantaggiosa rispetto all’operatore economico che produce il vaccino con un numero di dosi inferiore, potendo questi suddividere il costo complessivo della fornitura su più dosi e di conseguenza offrire un ribasso maggiore sulla singola dose» ; E) come pure evidenziato dalla controinteressata, la giurisprudenza ha già evidenziato che il concetto di “equivalenza terapeutica” si riferisce ai farmaci da somministrarsi per finalità di terapia, mentre i vaccini hanno esclusivamente una funzione profilattica e preventiva, sicché non giova alla ricorrente neppure dedurre che il PREVENAR 20 e il VA sono «due prodotti estremamente diversi quanto a copertura sierotipica e ciclo vaccinale» , rilevando in questa sede essenzialmente le valutazioni che hanno indotto l’Amministrazione - nel contemperamento tra le esigenze di tutela della popolazione pediatrica e la necessità di garantire il confronto concorrenziale tra gli operatori del settore - ad ammettere in gara solamente i vaccini ritenuti efficaci in relazione ad un numero di valenze uguale o superiore a quindici.
5. La stazione appaltante in data 16 aprile 2025 ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara, ritenendo il vaccino offerto dalla ricorrente non in possesso del requisito tecnico richiesto (valenze ≥15), e con la successiva deliberazione n. 262 del 24 aprile 2025 ha aggiudicato il lotto n. 36 alla controinteressata MS IT.
6. In data 18 aprile 2025, la ricorrente ha comunicato la cessazione della commercializzazione del vaccino PREVENAR 13, a decorrere dal 30 aprile 2025 per la confezione singola, e dal 30 settembre 2025 per quella da dieci siringhe.
7. In vista della pubblica udienza le parti resistenti hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, osservando che la ricorrente non ha impugnato i successivi atti della procedura, lesivi della sua sfera giuridica, e che il vaccino PREVENAR 13 non è più sul mercato.
8. La ricorrente con memoria depositata il 26 maggio 2025 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.
9. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
10. Tenuto conto della dichiarazione della società ricorrente, della cessata commercializzazione del vaccino dalla stessa fornito e della mancata impugnazione di atti palesemente lesivi della sfera giuridica della ricorrente medesima, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.
11. Stante la complessità della controversia, palesata dalle motivazioni poste a fondamento dell’ordinanza di questo Tribunale n. 137/2025, e la non univocità del quadro normativo di riferimento, sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO