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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 2 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2850/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
(c.f.: Parte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rapp. p.t., con sede in Roma, P.IVA_1
Via di Grottarossa 1035/1039, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.
DR C. AN
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per procura in atti dagli Avv.ti Matteo Stramaccioni e Luigi Maria Pagliani
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 7839/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in via principale riformare per tutte le ragioni innanzi esposte la sentenza appellata nei punti sopra indicati e nella parte in cui, accogliendo la domanda del ricorrente, respinge l'opposizione a d.i. n. 4323/2023 proposta dall' e condanna quest'ultima a Pt_1 Parte_1 corrispondere le spese di giudizio liquidate nell'importo di € 3.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, accertando e dichiarando che nulla è dovuto al Dott. Con vittoria di CP_1 spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: In via principale:
1. accertare e dichiarare che l'appello dell' è infondato, assumendo ogni Pt_1 determinazione ritenuta di giustizia in merito alla Sentenza impugnata, e porre a carico dell'
[...]
le spese dei giudizi. Parte_1 In via subordinata:
2. Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere di accogliere l'appello dell' per Pt_1 motivi differenti da quelli prospettati dalla medesima, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per le ragioni sopra spiegate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azienda (da ora anche soltanto Parte_1
) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 7839/2024 che ne ha Pt_1 respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4323/2023 emesso a suo carico dal
Tribunale capitolino su istanza del dott. , medico esercente attività Controparte_1 intra-moenia, per il pagamento di € 15.978,230 trattenute dall'Azienda a titolo di IRAP sui compensi percepito dal medico.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso in base alla sentenza del Tribunale di
Roma n. 6579/2022 che aveva ritenuto l'illegittimità delle suddette trattenute e condannato l' a pagare al una somma corrispondente alla Pt_1 CP_1 percentuale dell'8.50 % trattenuta a titolo di rivalsa Irap sui compensi corrisposti al
[e altri due colleghi] a far data dal 4.2.2011 per l'attività intramoenia CP_1 espletata e risultanti dai prospetti paga prodotti in giudizio.
L'opponente muoveva anche rilievi di merito sull'an del credito, rappresentando la pendenza di giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2 7839/2024, ma il Tribunale ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo, per quanto ancora rileva in questa sede:
Va in primo luogo rilevato che il titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado mantiene la propria efficacia anche in pendenza del giudizio di appello riguardante la statuizione relativa all'an debeatur mentre, come detto, il presente procedimento riguarda il diverso aspetto relativo alla quantificazione del credito. In via ulteriore, deve essere osservato che, alla luce del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 del Codice di procedura civile, va immediatamente preso atto che l'odierna parte opponente non ha specificamente contestato l'importo dovuto a titolo di rivalsa Irap sui compensi corrisposti all'opposto dall'
[...]
. Infatti, come eccepito dalla parte opposta, l' , nel proprio atto di Parte_1 Pt_1 opposizione, da un lato ha riconosciuto l'esistenza del titolo da cui deriva il credito, confermando di non aver adempiuto a quanto disposto nella Sentenza n. 6579/2022 e, dall'altro, non ha contestato il quantum debeatur. Peraltro, va nuovamente ribadito che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma ha piena attitudine a rappresentare un titolo esecutivo tutt'ora efficace - atteso che detta decisione non è stata riformata e che la debitrice, nel contesto del proprio atto d'appello, non ha formulato alcuna istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c., né sono stati allegati fatti estintivi, modificativi o impeditivi del suo adempimento.
[…].
sulle contestazioni circa l'an del credito, il Tribunale ha osservato che i rilievi dell' (connessi alle voci che compongono il credito su cui calcolare l'Irap e al Pt_1 meccanismo di determinazione della retribuzione)
“attengono esclusivamente all'aspetto relativo all'an debeatur e, cioè, alla sussistenza del credito riconosciuto in termini positivi nella sentenza oggetto di impugnazione. Appare, quindi, evidente, che tali aspetti debbano costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di appello, come in effetti avvenuto nell'atto introduttivo di quel giudizio proposto dall'odierna parte opponente e non già in questa sede, tenuto conto che le somme di cui si controverte sono state determinate sulla base di un titolo esecutivo pienamente efficace. Per tutte le ragioni sin qui esposte l'opposizione deve essere respinta.”
L ha impugnato la sentenza deducendo: Pt_1
I . ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA – DUPLICAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 CPC, atteso che il Tribunale avrebbe omesso di pronunziarsi sull'eccezione sollevata dall'Azienda di duplicazione dei seguenti titoli: da una parte la sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 6579/2022, dall'altra il decreto ingiuntivo n. 4323/2023 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento monitorio (22219/2023) introdotto dal Dott. . CP_1
3 Secondo l'appellante “E' evidente, infatti, che attualmente pendono sul
due condanne di pagamento per lo stesso presunto “credito”. Parte_1
L' , infatti, che nelle more ha provveduto al pagamento in favore del Pt_1 medico dell'importo di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, paradossalmente può essere tenuta a pagare nuovamente in forza della sentenza
Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 6579/2022 … ”.
II. ERRORE DEL GIUDICE - ESPRESSA CONTESTAZIONE DEL , perché CP_2 la quantificazione del credito sarebbe stata unilateralmente determinata dal dott.
pur non essendo egli il soggetto deputato a svolgere il conteggio e non CP_1 potendo i medici stabilire il quantum dovuto, vieppiù in assenza di confronto e/o contraddittorio con l' Pt_1
Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione, atteso che invero l' aveva dedotto l'erroneità della somma Pt_1 distinguendo tra loro il concetto di Tariffa Alpi e quello del Compenso al medico, cosa che non poteva non implicare anche la contestazione del conteggio
L'appellante deduce inoltre che nel separato giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma era stata rinnovata ctu contabile, ed evidenziava altresì la pendenza di tale giudizio di appello (iscritto nel R.G. con il n. 2113/2022).
Il dott. resiste in appello replicando nel merito dei motivi di gravame, CP_1 chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
Nelle more del giudizio l' ha depositato copia del dispositivo della Pt_1 sentenza della Corte di Appello di Roma resa il 9.5.2025 in esito al predetto giudizio iscritto nel R.G. con il n. 2113/2022, in cui altra sezione di questa Corte di Appello ha così statuito:
“La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, così provvede:
4 rigetta le domande avanzate dagli appellati con l'originario ricorso introduttivo;
compensa per metà le spese processuali fra le parti che liquida per l'intero quanto al primo grado in € 7.000,00 e quanto all'appello in € 7.200,00, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, e condanna gli appellati in solido alla refusione della restante metà.
Spese di CTU coma da separato decreto.”.
Ritiene la Corte che tale ultima sentenza destituisca ormai di fondamento il credito su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto (e confermato dalla sentenza impugnata in questo giudizio), fermo restando che in questo giudizio non sarebbe possibile ridiscutere sull'an (come eccepito dallo stesso nella memoria di CP_1 costituzione in primo grado: v. pag. 8, punti 4, 41 e 4.2).
Ne consegue l'accoglimento dell'appello per sopravvenuta carenza del fondamento del credito azionato dal dott. . CP_1
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara insussistente il credito azionato dall'appellato con il decreto ingiuntivo n.
4323/2023 emesso dal Tribunale di Roma confermato dalla sentenza appellata e revoca detto decreto.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi in € 3.000,00 per ciascun grado, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Roma, 2 luglio 2025
5 Il Consigliere estensore
Dott. Vincenzo Turco
6
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 2 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2850/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
(c.f.: Parte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rapp. p.t., con sede in Roma, P.IVA_1
Via di Grottarossa 1035/1039, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.
DR C. AN
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per procura in atti dagli Avv.ti Matteo Stramaccioni e Luigi Maria Pagliani
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 7839/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in via principale riformare per tutte le ragioni innanzi esposte la sentenza appellata nei punti sopra indicati e nella parte in cui, accogliendo la domanda del ricorrente, respinge l'opposizione a d.i. n. 4323/2023 proposta dall' e condanna quest'ultima a Pt_1 Parte_1 corrispondere le spese di giudizio liquidate nell'importo di € 3.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, accertando e dichiarando che nulla è dovuto al Dott. Con vittoria di CP_1 spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: In via principale:
1. accertare e dichiarare che l'appello dell' è infondato, assumendo ogni Pt_1 determinazione ritenuta di giustizia in merito alla Sentenza impugnata, e porre a carico dell'
[...]
le spese dei giudizi. Parte_1 In via subordinata:
2. Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere di accogliere l'appello dell' per Pt_1 motivi differenti da quelli prospettati dalla medesima, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per le ragioni sopra spiegate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azienda (da ora anche soltanto Parte_1
) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 7839/2024 che ne ha Pt_1 respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4323/2023 emesso a suo carico dal
Tribunale capitolino su istanza del dott. , medico esercente attività Controparte_1 intra-moenia, per il pagamento di € 15.978,230 trattenute dall'Azienda a titolo di IRAP sui compensi percepito dal medico.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso in base alla sentenza del Tribunale di
Roma n. 6579/2022 che aveva ritenuto l'illegittimità delle suddette trattenute e condannato l' a pagare al una somma corrispondente alla Pt_1 CP_1 percentuale dell'8.50 % trattenuta a titolo di rivalsa Irap sui compensi corrisposti al
[e altri due colleghi] a far data dal 4.2.2011 per l'attività intramoenia CP_1 espletata e risultanti dai prospetti paga prodotti in giudizio.
L'opponente muoveva anche rilievi di merito sull'an del credito, rappresentando la pendenza di giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2 7839/2024, ma il Tribunale ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo, per quanto ancora rileva in questa sede:
Va in primo luogo rilevato che il titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado mantiene la propria efficacia anche in pendenza del giudizio di appello riguardante la statuizione relativa all'an debeatur mentre, come detto, il presente procedimento riguarda il diverso aspetto relativo alla quantificazione del credito. In via ulteriore, deve essere osservato che, alla luce del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 del Codice di procedura civile, va immediatamente preso atto che l'odierna parte opponente non ha specificamente contestato l'importo dovuto a titolo di rivalsa Irap sui compensi corrisposti all'opposto dall'
[...]
. Infatti, come eccepito dalla parte opposta, l' , nel proprio atto di Parte_1 Pt_1 opposizione, da un lato ha riconosciuto l'esistenza del titolo da cui deriva il credito, confermando di non aver adempiuto a quanto disposto nella Sentenza n. 6579/2022 e, dall'altro, non ha contestato il quantum debeatur. Peraltro, va nuovamente ribadito che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma ha piena attitudine a rappresentare un titolo esecutivo tutt'ora efficace - atteso che detta decisione non è stata riformata e che la debitrice, nel contesto del proprio atto d'appello, non ha formulato alcuna istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c., né sono stati allegati fatti estintivi, modificativi o impeditivi del suo adempimento.
[…].
sulle contestazioni circa l'an del credito, il Tribunale ha osservato che i rilievi dell' (connessi alle voci che compongono il credito su cui calcolare l'Irap e al Pt_1 meccanismo di determinazione della retribuzione)
“attengono esclusivamente all'aspetto relativo all'an debeatur e, cioè, alla sussistenza del credito riconosciuto in termini positivi nella sentenza oggetto di impugnazione. Appare, quindi, evidente, che tali aspetti debbano costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di appello, come in effetti avvenuto nell'atto introduttivo di quel giudizio proposto dall'odierna parte opponente e non già in questa sede, tenuto conto che le somme di cui si controverte sono state determinate sulla base di un titolo esecutivo pienamente efficace. Per tutte le ragioni sin qui esposte l'opposizione deve essere respinta.”
L ha impugnato la sentenza deducendo: Pt_1
I . ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA – DUPLICAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 CPC, atteso che il Tribunale avrebbe omesso di pronunziarsi sull'eccezione sollevata dall'Azienda di duplicazione dei seguenti titoli: da una parte la sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 6579/2022, dall'altra il decreto ingiuntivo n. 4323/2023 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento monitorio (22219/2023) introdotto dal Dott. . CP_1
3 Secondo l'appellante “E' evidente, infatti, che attualmente pendono sul
due condanne di pagamento per lo stesso presunto “credito”. Parte_1
L' , infatti, che nelle more ha provveduto al pagamento in favore del Pt_1 medico dell'importo di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, paradossalmente può essere tenuta a pagare nuovamente in forza della sentenza
Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 6579/2022 … ”.
II. ERRORE DEL GIUDICE - ESPRESSA CONTESTAZIONE DEL , perché CP_2 la quantificazione del credito sarebbe stata unilateralmente determinata dal dott.
pur non essendo egli il soggetto deputato a svolgere il conteggio e non CP_1 potendo i medici stabilire il quantum dovuto, vieppiù in assenza di confronto e/o contraddittorio con l' Pt_1
Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione, atteso che invero l' aveva dedotto l'erroneità della somma Pt_1 distinguendo tra loro il concetto di Tariffa Alpi e quello del Compenso al medico, cosa che non poteva non implicare anche la contestazione del conteggio
L'appellante deduce inoltre che nel separato giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma era stata rinnovata ctu contabile, ed evidenziava altresì la pendenza di tale giudizio di appello (iscritto nel R.G. con il n. 2113/2022).
Il dott. resiste in appello replicando nel merito dei motivi di gravame, CP_1 chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
Nelle more del giudizio l' ha depositato copia del dispositivo della Pt_1 sentenza della Corte di Appello di Roma resa il 9.5.2025 in esito al predetto giudizio iscritto nel R.G. con il n. 2113/2022, in cui altra sezione di questa Corte di Appello ha così statuito:
“La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, così provvede:
4 rigetta le domande avanzate dagli appellati con l'originario ricorso introduttivo;
compensa per metà le spese processuali fra le parti che liquida per l'intero quanto al primo grado in € 7.000,00 e quanto all'appello in € 7.200,00, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, e condanna gli appellati in solido alla refusione della restante metà.
Spese di CTU coma da separato decreto.”.
Ritiene la Corte che tale ultima sentenza destituisca ormai di fondamento il credito su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto (e confermato dalla sentenza impugnata in questo giudizio), fermo restando che in questo giudizio non sarebbe possibile ridiscutere sull'an (come eccepito dallo stesso nella memoria di CP_1 costituzione in primo grado: v. pag. 8, punti 4, 41 e 4.2).
Ne consegue l'accoglimento dell'appello per sopravvenuta carenza del fondamento del credito azionato dal dott. . CP_1
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara insussistente il credito azionato dall'appellato con il decreto ingiuntivo n.
4323/2023 emesso dal Tribunale di Roma confermato dalla sentenza appellata e revoca detto decreto.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi in € 3.000,00 per ciascun grado, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Roma, 2 luglio 2025
5 Il Consigliere estensore
Dott. Vincenzo Turco
6
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni