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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4814/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4814 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza del 5-11-2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Seggio del Popolo, 22 presso lo studio dell'Avv. Francesco Giliberti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Controparte_1 C.F._2
Via Giotto, 18; rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Riccardo
TA e dall'avvocato Donato Montone giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 26-5-2025, il ricorrente (nato a [...] il
21.1.1980), premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 31.5.2007 con la resistente (nata a Per_ Villaricca il 23.5.1987) dalla cui unione nasceva una figlia - (nata a [...] il [...]) - ha chiesto che venisse pronunziato lo scioglimento del matrimonio con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
1 R.G. n. 4814/2025
In particolare, a parziale modifica delle condizioni della separazione, chiedeva di rimodulare l'assegno per la figlia da euro 400,00 ad € 200,00 oltre la facoltà di trattenere la quota dell'assegno unico per euro 100,00; per il resto la conferma delle condizioni della separazione .
Nel costituirsi in giudizio la resistente, aderendo alla domanda principale, chiedeva il rigetto della Per_ riduzione del mantenimento;
l'affidamento esclusivo della minore la percezione in via esclusiva dell'assegno unico ed universale da erogarsi a cura dell' territorialmente competente;
Controparte_2 la condanna alle spese di lite con attribuzione.
All'udienza del 22-10-2025, entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato;
all'esito dell'ascolto alla presenza dei difensori, veniva formulata proposta transattiva.
All' udienza del 5 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori chiedevano la decisione della causa alle condizioni concordate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c.
Il P.M. ha apposto il visto in data 7.11.2025.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli Nord (avvenuta in data 6.4.2017) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 23/29 maggio 2017; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: il signor verserà a titolo di mantenimento della minore la somma di euro 200,00 mensili, Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, rinunciando all'assegno unico.
Il Collegio precisa che tale somma sarà versata dal ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla resistente con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e straordinarie relative alla figlia, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da
Protocollo di Intesa del 25-10-2019.
Per il resto si confermano le condizioni della separazione.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
2 R.G. n. 4814/2025
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 31 maggio 2007 (atto n. 32, parte I, Reg. atti matrimonio anno 2007) tra (nato a [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] il [...]), alle condizioni indicate in parte Controparte_1 motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 12 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4814 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza del 5-11-2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Seggio del Popolo, 22 presso lo studio dell'Avv. Francesco Giliberti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Controparte_1 C.F._2
Via Giotto, 18; rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Riccardo
TA e dall'avvocato Donato Montone giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 26-5-2025, il ricorrente (nato a [...] il
21.1.1980), premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 31.5.2007 con la resistente (nata a Per_ Villaricca il 23.5.1987) dalla cui unione nasceva una figlia - (nata a [...] il [...]) - ha chiesto che venisse pronunziato lo scioglimento del matrimonio con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
1 R.G. n. 4814/2025
In particolare, a parziale modifica delle condizioni della separazione, chiedeva di rimodulare l'assegno per la figlia da euro 400,00 ad € 200,00 oltre la facoltà di trattenere la quota dell'assegno unico per euro 100,00; per il resto la conferma delle condizioni della separazione .
Nel costituirsi in giudizio la resistente, aderendo alla domanda principale, chiedeva il rigetto della Per_ riduzione del mantenimento;
l'affidamento esclusivo della minore la percezione in via esclusiva dell'assegno unico ed universale da erogarsi a cura dell' territorialmente competente;
Controparte_2 la condanna alle spese di lite con attribuzione.
All'udienza del 22-10-2025, entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato;
all'esito dell'ascolto alla presenza dei difensori, veniva formulata proposta transattiva.
All' udienza del 5 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori chiedevano la decisione della causa alle condizioni concordate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c.
Il P.M. ha apposto il visto in data 7.11.2025.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli Nord (avvenuta in data 6.4.2017) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 23/29 maggio 2017; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: il signor verserà a titolo di mantenimento della minore la somma di euro 200,00 mensili, Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, rinunciando all'assegno unico.
Il Collegio precisa che tale somma sarà versata dal ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla resistente con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e straordinarie relative alla figlia, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da
Protocollo di Intesa del 25-10-2019.
Per il resto si confermano le condizioni della separazione.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
2 R.G. n. 4814/2025
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 31 maggio 2007 (atto n. 32, parte I, Reg. atti matrimonio anno 2007) tra (nato a [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] il [...]), alle condizioni indicate in parte Controparte_1 motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 12 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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