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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. n 14548/2024 all'udienza del 20/2/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
in proprio e quale amministratore unico del Parte_1
e rappresentati e difesi anche Controparte_1 Parte_2 disgiuntamente dall'avv. Giampaolo Pacini e Elena Stolfi pec e , giusta Email_1 Email_2 delega allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso CP_2 dall avv. Gustavo Iandolo pec t, in forza di Email_3 procura generale alle liti notarile
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione verbale ispettivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/4/24 in riassunzione dal giudizio instaurato avanti al Tribunale di Lucca dichiaratosi incompetente , i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di RO , sezione lavoro ,per ivi sentir annullare il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. 2023000956/DDL dell del Controparte_3
22/09/2023, in quanto illegittimo, infondato in fatto ed in diritto. Assumevano che con verbale di cui sopra il quale amministratore , il e Pt_1 CP_1 il quale amministratore di fatto venivano diffidati al pagamento di euro 4958,19 per Pt_2 contributi omessi e somme aggiuntive;
che il verbale era generico quanto alla premessa e al periodo;
che la sede legale era errata;
che il personale sentito doveva essere riferito al e non alle consorziate;
che le dichiarazioni del personale genericamente indicato CP_1 come appartenente al si riferivano ai lavoratori in forza ai supermercati PA e ciò CP_1 determinava la caducazione della sanzione per errore sui soggetti ritenuti responsabili;
che
,inoltre ,si era attribuita la qualità di amministratore di fatto della Toscocarni srl al , Pt_2 senza indagine specifica, laddove ad alcuni non risultava essere amministratore il , Pt_1 mentre per altri lavoratori evidentemente risultava esserlo;
che non si comprendeva il motivo per cui dall'ottobre 2022 al marzo 2023 si era ritento insussistente il rapporti di lavoro del e della e ciò non denotava una approfondita trattazione della vicenda , così Pt_2 Pt_3 come il fatto che nella premessa l'ispezione risultava circoscritta al periodo 1/12/21 -31/12/22
. Concludevano come sopra . Si costituiva l' che si riportava alla memoria depositata presso il Tribunale di Lucca CP_2 contestando quanto indicato in ricorso e asserendo la legittimità delle pretese di cui al verbale
.
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Occorre precisare che nel verbale oggi impugnato si riscontravano le seguenti irregolarità:
“Dall'esame delle dichiarazioni rese, dal controllo della documentazione acquisita (come sopra descritta), nonché dalla verifica di quanto denunciato agli enti previdenziali è risultato che il non ha denunciato all' nella base imponibile delle retribuzione Controparte_1 CP_2 erogate ai dipendenti , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e quanto loro corrisposto a titolo di rimborso spese, in quanto non è stata Persona_5 esibita sufficiente documentazione contabile a prova delle spese sostenute dai singoli lavoratori. Inoltre, per la dipendente nel mese di dicembre 2021, risulta Persona_5 non assoggettata parte dell'Indennità di Trasferta Italia, in quanto il datore di lavoro non ha tenuto conto della fornitura/rimborso del vitto per le stesse giornate, che in base alla normativa vigente – art.51, comma 5, del Tuir – prevede in tale circostanza la riduzione di un terzo del limite di esenzione giornaliero;
sempre per la stessa lavoratrice la ditta ha indicato arretrati di Trasferta Italia nel mese di dicembre 2022, senza indicare a quali giornate non indennizzate si riferissero tali arretrati valutata, inoltre, l'erogazione di somme a stesso titolo per tutte le giornate nei mesi precedenti. “ Per tale irregolarità si è richiesto il pagamento di euro 4958,19 Si è inoltre riscontrato che ,quanto al rapporto di lavoro e Parte_4 Parte_2
i “verbalizzanti ritengono che non sussistano in capo ai signor e Parte_2 Pt_4
i requisiti di subordinazione richiesti a suffragio del rapporto di lavoro dipendente
[...] denunciato. Invero, gli accertamenti così esperiti hanno dimostrato che il signor
[...]
è da ritenersi l'amministratore occulto sia del che di tutte le Parte_2 Controparte_1 consorziate oggetto della presente verifica, relegando il signor ad un ruolo Parte_5 di responsabilità formale e non sostanziale” si è pertanto provveduto a compilare “un prospetto di regolarizzazione Annullati Mensili (allegato) con cui viene annullato il rapporto assicurativo presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell' per i mesi da ottobre CP_2
2022 a marzo 2023( , mentre per la seconda ( per i mesi da dicembre 2021 Pt_2 Pt_6
a marzo 2023.Per quanto attiene le omesse ed infedeli registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro, nella apposita sezione si provvede ad emettere diffida sia nei confronti del signor
, quale legale rappresentate formale, che nei confronti del signor Parte_7
, quale amministratore di fatto, ritenendo provato che alla responsabilità Parte_2 ex se del legale rappresentante dell'impresa sig. segue quella, in Parte_7 concorso ai sensi dell'art. 5 L. 689/1981, del sig. , quale autore di fatto Parte_2 degli illeciti rilevati”( cfr verbale ispettivo). Questo il contenuto del verbale , ora rispetto ad i rimborsi spese ritenuti retribuzione e quindi assoggettabili a contribuzione , nessuna contestazione nel merito viene avanzata da parte ricorrente , si sollevano solo eccezioni relative a vizi formali e di indagine del verbale ed in particolare si censura la sommarietà dell'accertamento in base al quale si è arrivati a dire che il sia amministratore di fatto, ma non della Toscocarni srl come assunto in ricorso Pt_2
,ma del e delle società consorziate CP_1
Passando all'esame di dette censure si deve premettere che nel verbale si specifica che il ha come consorziate tutte le società indicate nel verbale stesso ,che si era Controparte_1 reso necessario estendere gli accertamenti ispettivi alle società consorziate 500 Carni Srl, Toscocarni Srl, Bottega TO Srl e AMT Forniture Srl, , che le società consorziate gestivamo supermercati con svariati marchi tra cui PA , che sono stati sentiti i lavoratori del ma anche quelli delle ON . CP_1
Fatta tale precisazione, circa la genericità del verbale si ritiene che nella premessa si afferma quello che è l'oggetto dell'accertamento, ossia la verifica degli aspetti in materia di lavoro e contributi , il periodo di rifermento che va dall'1/12/21 al 31/12/22 ,si afferma ,poi, che l'accertamento del verbale non potrà essere opposto per evitare ulteriori accertamenti per aspetti diversi da quelli oggetto del verbale, ossia in materia di lavoro e contributi , per poi specificare dettagliatamente cosa può ancora essere oggetto di accertamento come le caratteristiche contributive e retributive , il contenuto , la durata e natura dei rapporti.
Pertanto la premessa ed il verbale non sono generici affatto. Quanto alla sede legale, la stressa era al momento del primo accesso in RO via Prati Fiscali e solo dopo è stata modificata ,pertanto il rilievo non inficia il verbale . Quanto ai lavoratori si scrive che gli ispettori hanno invitato il personale in forza al CP_1
a presentarsi presso l' ove si sono raccolte ulteriori dichiarazioni da coloro che si sono CP_2 presentati Sul punto parte ricorrente assume che tale modalità di indagine era illegittima in quanto doveva essere sentito solo personale del e non delle società consorziate. Di CP_1 fatto aver sentito personale appartenente al ed alle consorziate non rende il verbale CP_1 illegittimo in quanto l'aver sentito più lavoratori anche non appartenenti direttamente al
è stato solo un mezzo per accertate con maggior certezza il fondamento di quanto CP_1
è stato contestato, riferito solo ai lavoratori del CP_1
Per quanto attiene poi la posizione del formale consigliere del consiglio direttivo Pt_2 del ,nel verbale si riportano le dichiarazioni dei lavoratori in base alle quali si è CP_1 ritenuto lo stesso amministratore di fatto del e delle società fosse il Nel CP_1 Pt_2 verbale si riporta poi la e mail diretta a tutte le consorziate a firma del “ con oggetto: Pt_2
“contestazione aziendale”, che così recita “buongiorno a tutti, in questa azienda forse ancora non ci siamo capiti o meglio non mi sono fatto capire, paghiamo profumatamente uno staff costruito apposito (appositamente ndr) per portare avanti questa azienda, dal magazzino, dall'amministrazione, dalla parte commerciale, dalla parte risorse umane, ve lo dico a chiare lettere “mio sono rotto il c@@@o”, di sentire e dire che uno non va d'accordo con quello o quell'altro, uno fa così uno fa cosà, non ci si fa a fare, picche ripicche, ecc. ecc., ed è un continuo discutere, da ora in poi che tutti ci si metta a china e si collabora uno con l'altro Pt_8 senza che nessuno e ripeto nessuno mi dimostri che cosa fa individualmente. chi ha voglia di andare avanti e collaborare per portare profitti a questa azienda bene, se no chiunque sia puo' portare le dimissioni sulla mia scrivania. visto che il c@@o piu' grosso ce lo rimetto io e tutta la famiglia perdendo immobili ecc. ecc. e la possibilità di vivere in Italia, e se ce lo Pt_2 devo rimettere questa volta visto che ce ho già rimesso una volta, la colpa deve essere solo la mia, ma non accetto da voi tutti cio' che ho scritto sopra. ora veramente basta, usatela come lettera di richiamo, pensate a lavorare e portare profitti per questa azienda, siete pagati per questo.” Le dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale per stralcio, ma depositate interamente come allegato nel presente giudizio , non smentite da alcuna prova contraria, nonché la mail riportata anch'essa nel verbale fanno ritenere che il fosse amministratore di fatto e Pt_2 che il fosse un prestanome, ciò non solo perché così dichiarato da alcuni dipendenti Pt_1 ma anche e soprattutto perché non dimostrato da parte ricorrente il contrario, una volta che le dichiarazioni dei lavoratori sono state prodotte a supporto dei fatti contestati nel verbale . Ossia, a fronte di dichiarazioni non smentite, parte ricorrente nulla chiede di provare a fondamento di quanto sostenuto. Deve pertanto respingersi il ricorso .
Le spese , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso , condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite ,liquidate in euro 1184,00 oltre iva cpa e spese generali RO 20/2/25 Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. n 14548/2024 all'udienza del 20/2/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
in proprio e quale amministratore unico del Parte_1
e rappresentati e difesi anche Controparte_1 Parte_2 disgiuntamente dall'avv. Giampaolo Pacini e Elena Stolfi pec e , giusta Email_1 Email_2 delega allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso CP_2 dall avv. Gustavo Iandolo pec t, in forza di Email_3 procura generale alle liti notarile
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione verbale ispettivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/4/24 in riassunzione dal giudizio instaurato avanti al Tribunale di Lucca dichiaratosi incompetente , i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di RO , sezione lavoro ,per ivi sentir annullare il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. 2023000956/DDL dell del Controparte_3
22/09/2023, in quanto illegittimo, infondato in fatto ed in diritto. Assumevano che con verbale di cui sopra il quale amministratore , il e Pt_1 CP_1 il quale amministratore di fatto venivano diffidati al pagamento di euro 4958,19 per Pt_2 contributi omessi e somme aggiuntive;
che il verbale era generico quanto alla premessa e al periodo;
che la sede legale era errata;
che il personale sentito doveva essere riferito al e non alle consorziate;
che le dichiarazioni del personale genericamente indicato CP_1 come appartenente al si riferivano ai lavoratori in forza ai supermercati PA e ciò CP_1 determinava la caducazione della sanzione per errore sui soggetti ritenuti responsabili;
che
,inoltre ,si era attribuita la qualità di amministratore di fatto della Toscocarni srl al , Pt_2 senza indagine specifica, laddove ad alcuni non risultava essere amministratore il , Pt_1 mentre per altri lavoratori evidentemente risultava esserlo;
che non si comprendeva il motivo per cui dall'ottobre 2022 al marzo 2023 si era ritento insussistente il rapporti di lavoro del e della e ciò non denotava una approfondita trattazione della vicenda , così Pt_2 Pt_3 come il fatto che nella premessa l'ispezione risultava circoscritta al periodo 1/12/21 -31/12/22
. Concludevano come sopra . Si costituiva l' che si riportava alla memoria depositata presso il Tribunale di Lucca CP_2 contestando quanto indicato in ricorso e asserendo la legittimità delle pretese di cui al verbale
.
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Occorre precisare che nel verbale oggi impugnato si riscontravano le seguenti irregolarità:
“Dall'esame delle dichiarazioni rese, dal controllo della documentazione acquisita (come sopra descritta), nonché dalla verifica di quanto denunciato agli enti previdenziali è risultato che il non ha denunciato all' nella base imponibile delle retribuzione Controparte_1 CP_2 erogate ai dipendenti , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e quanto loro corrisposto a titolo di rimborso spese, in quanto non è stata Persona_5 esibita sufficiente documentazione contabile a prova delle spese sostenute dai singoli lavoratori. Inoltre, per la dipendente nel mese di dicembre 2021, risulta Persona_5 non assoggettata parte dell'Indennità di Trasferta Italia, in quanto il datore di lavoro non ha tenuto conto della fornitura/rimborso del vitto per le stesse giornate, che in base alla normativa vigente – art.51, comma 5, del Tuir – prevede in tale circostanza la riduzione di un terzo del limite di esenzione giornaliero;
sempre per la stessa lavoratrice la ditta ha indicato arretrati di Trasferta Italia nel mese di dicembre 2022, senza indicare a quali giornate non indennizzate si riferissero tali arretrati valutata, inoltre, l'erogazione di somme a stesso titolo per tutte le giornate nei mesi precedenti. “ Per tale irregolarità si è richiesto il pagamento di euro 4958,19 Si è inoltre riscontrato che ,quanto al rapporto di lavoro e Parte_4 Parte_2
i “verbalizzanti ritengono che non sussistano in capo ai signor e Parte_2 Pt_4
i requisiti di subordinazione richiesti a suffragio del rapporto di lavoro dipendente
[...] denunciato. Invero, gli accertamenti così esperiti hanno dimostrato che il signor
[...]
è da ritenersi l'amministratore occulto sia del che di tutte le Parte_2 Controparte_1 consorziate oggetto della presente verifica, relegando il signor ad un ruolo Parte_5 di responsabilità formale e non sostanziale” si è pertanto provveduto a compilare “un prospetto di regolarizzazione Annullati Mensili (allegato) con cui viene annullato il rapporto assicurativo presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell' per i mesi da ottobre CP_2
2022 a marzo 2023( , mentre per la seconda ( per i mesi da dicembre 2021 Pt_2 Pt_6
a marzo 2023.Per quanto attiene le omesse ed infedeli registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro, nella apposita sezione si provvede ad emettere diffida sia nei confronti del signor
, quale legale rappresentate formale, che nei confronti del signor Parte_7
, quale amministratore di fatto, ritenendo provato che alla responsabilità Parte_2 ex se del legale rappresentante dell'impresa sig. segue quella, in Parte_7 concorso ai sensi dell'art. 5 L. 689/1981, del sig. , quale autore di fatto Parte_2 degli illeciti rilevati”( cfr verbale ispettivo). Questo il contenuto del verbale , ora rispetto ad i rimborsi spese ritenuti retribuzione e quindi assoggettabili a contribuzione , nessuna contestazione nel merito viene avanzata da parte ricorrente , si sollevano solo eccezioni relative a vizi formali e di indagine del verbale ed in particolare si censura la sommarietà dell'accertamento in base al quale si è arrivati a dire che il sia amministratore di fatto, ma non della Toscocarni srl come assunto in ricorso Pt_2
,ma del e delle società consorziate CP_1
Passando all'esame di dette censure si deve premettere che nel verbale si specifica che il ha come consorziate tutte le società indicate nel verbale stesso ,che si era Controparte_1 reso necessario estendere gli accertamenti ispettivi alle società consorziate 500 Carni Srl, Toscocarni Srl, Bottega TO Srl e AMT Forniture Srl, , che le società consorziate gestivamo supermercati con svariati marchi tra cui PA , che sono stati sentiti i lavoratori del ma anche quelli delle ON . CP_1
Fatta tale precisazione, circa la genericità del verbale si ritiene che nella premessa si afferma quello che è l'oggetto dell'accertamento, ossia la verifica degli aspetti in materia di lavoro e contributi , il periodo di rifermento che va dall'1/12/21 al 31/12/22 ,si afferma ,poi, che l'accertamento del verbale non potrà essere opposto per evitare ulteriori accertamenti per aspetti diversi da quelli oggetto del verbale, ossia in materia di lavoro e contributi , per poi specificare dettagliatamente cosa può ancora essere oggetto di accertamento come le caratteristiche contributive e retributive , il contenuto , la durata e natura dei rapporti.
Pertanto la premessa ed il verbale non sono generici affatto. Quanto alla sede legale, la stressa era al momento del primo accesso in RO via Prati Fiscali e solo dopo è stata modificata ,pertanto il rilievo non inficia il verbale . Quanto ai lavoratori si scrive che gli ispettori hanno invitato il personale in forza al CP_1
a presentarsi presso l' ove si sono raccolte ulteriori dichiarazioni da coloro che si sono CP_2 presentati Sul punto parte ricorrente assume che tale modalità di indagine era illegittima in quanto doveva essere sentito solo personale del e non delle società consorziate. Di CP_1 fatto aver sentito personale appartenente al ed alle consorziate non rende il verbale CP_1 illegittimo in quanto l'aver sentito più lavoratori anche non appartenenti direttamente al
è stato solo un mezzo per accertate con maggior certezza il fondamento di quanto CP_1
è stato contestato, riferito solo ai lavoratori del CP_1
Per quanto attiene poi la posizione del formale consigliere del consiglio direttivo Pt_2 del ,nel verbale si riportano le dichiarazioni dei lavoratori in base alle quali si è CP_1 ritenuto lo stesso amministratore di fatto del e delle società fosse il Nel CP_1 Pt_2 verbale si riporta poi la e mail diretta a tutte le consorziate a firma del “ con oggetto: Pt_2
“contestazione aziendale”, che così recita “buongiorno a tutti, in questa azienda forse ancora non ci siamo capiti o meglio non mi sono fatto capire, paghiamo profumatamente uno staff costruito apposito (appositamente ndr) per portare avanti questa azienda, dal magazzino, dall'amministrazione, dalla parte commerciale, dalla parte risorse umane, ve lo dico a chiare lettere “mio sono rotto il c@@@o”, di sentire e dire che uno non va d'accordo con quello o quell'altro, uno fa così uno fa cosà, non ci si fa a fare, picche ripicche, ecc. ecc., ed è un continuo discutere, da ora in poi che tutti ci si metta a china e si collabora uno con l'altro Pt_8 senza che nessuno e ripeto nessuno mi dimostri che cosa fa individualmente. chi ha voglia di andare avanti e collaborare per portare profitti a questa azienda bene, se no chiunque sia puo' portare le dimissioni sulla mia scrivania. visto che il c@@o piu' grosso ce lo rimetto io e tutta la famiglia perdendo immobili ecc. ecc. e la possibilità di vivere in Italia, e se ce lo Pt_2 devo rimettere questa volta visto che ce ho già rimesso una volta, la colpa deve essere solo la mia, ma non accetto da voi tutti cio' che ho scritto sopra. ora veramente basta, usatela come lettera di richiamo, pensate a lavorare e portare profitti per questa azienda, siete pagati per questo.” Le dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale per stralcio, ma depositate interamente come allegato nel presente giudizio , non smentite da alcuna prova contraria, nonché la mail riportata anch'essa nel verbale fanno ritenere che il fosse amministratore di fatto e Pt_2 che il fosse un prestanome, ciò non solo perché così dichiarato da alcuni dipendenti Pt_1 ma anche e soprattutto perché non dimostrato da parte ricorrente il contrario, una volta che le dichiarazioni dei lavoratori sono state prodotte a supporto dei fatti contestati nel verbale . Ossia, a fronte di dichiarazioni non smentite, parte ricorrente nulla chiede di provare a fondamento di quanto sostenuto. Deve pertanto respingersi il ricorso .
Le spese , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso , condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite ,liquidate in euro 1184,00 oltre iva cpa e spese generali RO 20/2/25 Il giudice