Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n.690/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f. , con l'assistenza e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. BRUNO COSIMO DAMIANO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 17/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea -finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto al riconoscimento dei benefici previsti dall'art.80 comma 3 L. n.388/2000- non merita accoglimento nei termini che di seguito si espongono.
Preliminarmente, va affermata la sussistenza, nella presente fattispecie, della legittimazione esclusiva dell' che -a CP_1
1
2007- da tale ultima data è subentrato nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall' , in quanto la parte CP_1 ricorrente ha documentato di aver trasmesso in data 15/12/2023 a mezzo pec all' la sua preventiva domanda amministrativa CP_1 diretta al conseguimento della maggiore anzianità contributiva oggetto di causa.
Passando al merito, ex art. 2 della legge n.118/71 invalidi civili sono i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo… che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad una determinata percentuale, o, se minori degli anni 18, abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età; la percentuale invalidante richiesta per il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dall'art.80 comma 3 L. n.388/2000 (riconoscimento per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa) deve essere superiore al 74%.
Inoltre, il requisito del servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative integra un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
2 Nel caso in esame, l' non ha contestato l'effettivo CP_1 espletamento da parte del ricorrente di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative.
Tuttavia, quanto al requisito medico-sanitario, il consulente tecnico d'ufficio –con valutazione condivisibile, in quanto immune da errori di metodo o vizi logici- ha riconosciuto la parte ricorrente invalida civile in misura inferiore al 75% come prescritta dalla legge [si veda la sua valutazione medico-legale contenuta a pagg.5, 6 e 7 della sua relazione scritta: «I risultati degli accertamenti espletati consentono di rispondere con motivato parere ai quesiti che la S.V. ha posto.
In base agli accertamenti espletati il sig. è Parte_1 risultato essere affetto all'epoca di presentazione della domanda amministrativa di conferma di assegno ordinario di invalidità (ottobre 2023) da “cardiopatia ischemico-ipertensiva, spondilodiscoartrosi dorsolombare, artrosi interapofisaria lombare;
ipoacusia percettiva a sinistra e ipoacusia mista a destra;
esiti di trauma a carico della mano destra”; nel maggio
2024 è stata posta diagnosi di coxartrosi bilaterale più grave a sinistra e nell'agosto successivo di ernie discali a L4-L5 e L5-
S1. La diagnosi si basa sui dati anamnestico-clinici.
Nel 2022 il sig. (già affetto dagli esiti di un trauma Pt_1 avvenuto tre anni prima per infortunio sul lavoro a carico del terzo dito della mano destra e da ipertensione arteriosa) si sottopose ad un esame miocardioscintigrafico che evidenziò segni di lieve insufficienza coronarica a carico della parete inferiore del ventricolo sinistro;
un esame coronarografico non evidenziò lesioni emodinamicamente significative pur in presenza di diffuse lesioni ateromasiche. Gli accertamenti clinici e l'esame obbiettivo svolto durante queste operazioni peritali non hanno mostrato segni di grave deficit della funzionalità dell'apparato cardiovascolare.
3 Il ricorrente ha affermato durante l'anamnesi che a partire dal
2022 ha iniziato a lamentare episodi di dorsolombalgia;
segni di spondilodiscoartrosi e di artrosi interapofisaria furono rilevati nel corso di un esame radiografico svolto nel marzo
2023; si è aggiunto poi nell'estate 2024 il riscontro dell'esistenza di ernie discali a livello di L4-L5 e L5-S1. La diagnosi di presenza di coxoartrosi bilaterale risale al maggio
2024. lamenta lombalgia e coxalgia sinistra a carattere subcontinuo ed anche deficit funzionale a carico della mano destra. Il sig. lamenta lombalgia e coxalgia sinistra Pt_1 ed anche deficit funzionale a carico della mano destra. L'esame obbiettivo effettuato durante queste operazioni peritali non ha tuttavia mostrato severe limitazioni funzionali a carico della colonna vertebrale, della mano destra e delle articolazioni coxofemorali.
La diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale è stata posta nel settembre 2023 in base ad un esame audiometrico.
La chiarezza del quadro clinico ha reso non necessaria l'esecuzione di ulteriori accertamenti.
Andando a valutare i riflessi della patologia accertata nel sig.
sulla sua capacità di lavoro si può affermare che essa Pt_1
è ridotta a causa della patologia cardiaca, di quella uditiva e delle patologie osteoarticolari;
come già scritto, all'esame obbiettivo non sono però stati osservati evidenti gravi limitazioni funzionali. Utilizzando come riferimento le percentuali di invalidità indicate nella tabella annessa al
Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 (si indicano a titolo orientativo i codici 6445, 7201. 7217, 7010, 4005), tenendo presente che si tratta in parte di patologie concorrenti
(patologie a carico della colonna vertebrale, delle anche e della mano destra) ed in parte coesistenti, si ritiene che la percentuale di invalidità al momento della presentazione della domanda amministrativa (ottobre 2023) fosse pari al 67%.
4 CONCLUSIONI
Al quesito proposto si risponde che il sig. Parte_1 non presentava, per qualsiasi causa, una invalidità superiore al
74% al momento di presentazione della domanda amministrativa
(ottobre 2023) né successivamente»].
Ne discende che la domanda attorea deve essere rigettata.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali;
mentre le spese di C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
(in presenza dell'autodichiarazione reddituale sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta integralmente il ricorso;
-non luogo a provvedere in merito alle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio Carmine Labella)
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