Art. 5.
La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio 1950-51 in ragione del 76 per cento con la legge 9 gennaio 1951, n. 39 , e' elevata, con decorrenza 1 luglio 1950, al 77 per cento.
La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio 1950-51 in ragione del 76 per cento con la legge 9 gennaio 1951, n. 39 , e' elevata, con decorrenza 1 luglio 1950, al 77 per cento.