Art. 1. Articolo unico
La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282 , convertito in legge 1 agosto 1978, n. 426 , non si applica per le violazioni commesse dal 1 giugno 1980 al 31 dicembre 1980 a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui al decreto-legge citato e relativo al periodo considerato avvenga entro il 30 settembre 1981.
La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282 , convertito in legge 1 agosto 1978, n. 426 , non si applica per le violazioni commesse dal 1 giugno 1980 al 31 dicembre 1980 a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui al decreto-legge citato e relativo al periodo considerato avvenga entro il 30 settembre 1981.