Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Gian Piero Scoppa Presidente dr. Edmondo Cacace Giudice dr.ssa Loredana Ferrara Giudice rel.
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 650/2024, nei confronti di:
MARMAG S.R.L., c.f. 05680150488 con sede in Napoli alla via Giovanni Porzio n. 4;
MOTIVI
Il contraddittorio risulta instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione effettuato dalla cancelleria a mezzo pec.
In ricorso è stato dedotto il mancato pagamento della somma complessiva di € 9.162.616,25, risultante dal decreto ingiuntivo n. 4815 emesso dal Tribunale di Firenze in data 30.11.2020.
Pertanto, risulta sussistere un credito superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I.
Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice.
La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 121 e seg. C.C.I.I. del soggetto resistente deve ritenersi sussistente in ragione dell'oggetto dell'attività (gestione e valorizzazione immobiliare;
lavori di edilizia in genere in proprio o conto terzi).
Con riferimento ai requisiti dimensionali ex art. 2, lett. d) C.C.I.I., incombe sul debitore/resistente l'onere di dimostrare, mediante il deposito degli ultimi tre bilanci – a datarsi a ritroso dalla data di presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale o eventualmente mediante il deposito di ulteriore documentazione – che l'impresa non raggiunge le soglie dimensionali richieste dalla legge.
Nel caso di specie, l'ultimo bilancio depositato dalla società resistente risale al 2010 e, pertanto, risulta irrilevante ai fini della prova del mancato superamento delle soglie dimensionali, non rientrando fra gli ultimi tre bilanci a decorrere a ritroso dalla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositata in data 13.11.2024. Alla luce di ciò, i limiti dimensionali devono considerarsi presuntivamente integrati. In ogni caso, dall'analisi dell'ultimo bilancio al 31.12.2010, risultano sussistere i requisiti dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I. in quanto emerge un attivo di € 10.231.411 ed un totale debiti pari ad € 8.834.515.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di:
MARMAG S.R.L., c.f. 05680150488 con sede in Napoli alla via Giovanni Porzio n. 4 NAPOLI;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA giudice delegato alla procedura la dr.ssa Livia De Gennaro;
curatore il dr. Renato Penza;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; FISSA il giorno 29.5.2025, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Così deciso il 26/02/2025.
Il giudice est. dr. Loredana Ferrara
Il Presidente dr. Gian Piero Scoppa