Versione
13 agosto 1966
13 agosto 1966
Art. 2. Realizzazione degli interventi
Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo precedente, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo sono autorizzati a realizzare gli interventi straordinari previsti dai successivi articoli mediante programmi esecutivi annuali predisposti sulla base dei piani di cui al precedente articolo, d'intesa con le Regioni costituite.
I programmi esecutivi annuali sono approvati, previo accertamento della loro conformita' ai piani quinquennali di cui all'articolo 1, dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo integrato come previsto nel quinto comma dell'articolo stesso.
Lo stesso Comitato impartisce le direttive per la loro attuazione e determina le priorita', i tempi e le modalita' per la realizzazione degli interventi.
Ai fini dell'attuazione dei programmi esecutivi annuali approvati per i territori delle Regioni a Statuto speciale, l'esercizio delle attribuzioni dei Ministeri di cui al primo comma e' delegato alle Amministrazioni regionali. A tal fine, dopo l'approvazione effettuata ai sensi del secondo comma del presente articolo, il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, provvede ad assegnare alle singole Regioni gli stanziamenti necessari per l'espletamento delle attribuzioni ad esse delegate.
Le Regioni comunicano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord la situazione degli impegni assunti e lo stato di attuazione degli interventi nel territorio regionale.
Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo precedente, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo sono autorizzati a realizzare gli interventi straordinari previsti dai successivi articoli mediante programmi esecutivi annuali predisposti sulla base dei piani di cui al precedente articolo, d'intesa con le Regioni costituite.
I programmi esecutivi annuali sono approvati, previo accertamento della loro conformita' ai piani quinquennali di cui all'articolo 1, dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo integrato come previsto nel quinto comma dell'articolo stesso.
Lo stesso Comitato impartisce le direttive per la loro attuazione e determina le priorita', i tempi e le modalita' per la realizzazione degli interventi.
Ai fini dell'attuazione dei programmi esecutivi annuali approvati per i territori delle Regioni a Statuto speciale, l'esercizio delle attribuzioni dei Ministeri di cui al primo comma e' delegato alle Amministrazioni regionali. A tal fine, dopo l'approvazione effettuata ai sensi del secondo comma del presente articolo, il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, provvede ad assegnare alle singole Regioni gli stanziamenti necessari per l'espletamento delle attribuzioni ad esse delegate.
Le Regioni comunicano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord la situazione degli impegni assunti e lo stato di attuazione degli interventi nel territorio regionale.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2008, n. 7339Provvedimento: ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N.131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 173 39/08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTARIA SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 1997/03 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 7338 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe NAPOLETANO Consigliere Ud. 12/12/07 Dott. Massimo SCUFFI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DIGITAL SYSTEM S.R.L., in persona dell'Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio …Leggi di più...
- fattispecie in tema di esenzione decennale dall'ilor·
- spettanza di un'esenzione fiscale·
- invalidità·
- natura di atto di accertamento·
- mancata indicazione del termine e dell'autorità avanti alla quale ricorrere·
- atto di diniego dell'amministrazione finanziaria·
- esclusione·
- impugnabilità in via autonoma·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere·
- tributi (in generale)