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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 6746/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 20/11/2024
Da: , Parte_1
con l'avv. SONEGO ALBERTO
e: , Parte_2
con l'avv. VICINANZA GIUSEPPINA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 14/01/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(TV) il 14/03/1958 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 02/06/1985 e trascritto al n. 40, Parte II, Serie A, Anno 1985, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in NO (TV), in Via Lamarmora n. 26 di proprietà del marito, rimarrà assegnata con arredi e corredi ivi esistenti al Sig. , ove quest'ultimo continuerà ad Parte_2
abitare.
3) La moglie ha già provveduto a prelevare i propri effetti personali dalla casa familiare.
4) Il sig. e la sig.ra quale elemento funzionale ed indispensabile Parte_2 Parte_1 ai fini dell'accordo di separazione consensuale e della definizione dei loro assetti patrimoniali in conseguenza della separazione, si impegnano congiuntamente a donare a favore della loro unica figlia nata a [...] il [...], c.f. , che si è Persona_1 C.F._1
separatamente impegnata ad accettare, le proprie quote di proprietà dei seguenti beni immobili e la corrispettiva quota di proprietà sugli spazi comuni, a definizione di ogni pregresso e futuro rapporto patrimoniale tra gli coniugi:
I. Immobile sito in San Michele Al Tagliamento (Ve), via Livenza n.54, nel Condominio “Oasi”, così catastalmente censiti:
Comune di San Michele al Tagliamento
NCEU
Foglio 49, Particella 915, Sub. 2 A detta unità immobiliare competono:
- La quota di 9,30/1000 relativamente alla tabella 1;
- La quota di 297,00/1000 relativamente alla tabella 2;
- La quota di 13,00/1000 relativamente alla tabella 3;
- La quota di 1,86/1000 relativamente alla tabella 4.
Alla stessa compete inoltre l'uso esclusivo del posto auto contraddistinto con il n. 4 (doc. 13 atto
Notaio ). Per_2
II. Immobile sito a IO ET (TV), in Piazza Santa Giustina n. 41
Catasto Fabbricati
SEZ. Urb. C, Foglio 3, Particella. 59, Cat. A/3, Cl. 2, vani 4, piano terra, primo e secondo, rendita catastale euro 247,90; (doc. 14 atto notarile notaio Per_3
III. Immobile sito a IO ET (TV), in Piazza S. Giustina n. 13
Catasto Fabbricati
Sez. Urb. C. –Foglio 3, Part.59 - P.T. 1-2 - Cat. A/5. Cl 2 - vani 3,5, rendita 104,84 (doc. 15 atto notarile notaio . Per_4
L'atto notarile dovrà essere stipulato nel più breve tempo possibile non appena avvenuto il passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione, e comunque entro il termine di giorni 60
(sessanta) dal passaggio in giudicato.
5) Il ricavato dei titoli azionari presenti presso Banca Unicredit spa cointestati ai coniugi, una volta giunti a naturale scadenza, sarà ripartito nella misura di metà a ciascuno dei coniugi.
6) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della sig.ra con un Pt_2 Parte_1
assegno mensile pari ad € 100,00 (euro cento/00), da versarsi alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla moglie;
l'assegno sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT con decorrenza dal mese di ottobre 2024.
7) I coniugi danno il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni documento equipollente valido per l'espatrio.
8) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 6746/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 20/11/2024
Da: , Parte_1
con l'avv. SONEGO ALBERTO
e: , Parte_2
con l'avv. VICINANZA GIUSEPPINA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 14/01/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(TV) il 14/03/1958 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 02/06/1985 e trascritto al n. 40, Parte II, Serie A, Anno 1985, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in NO (TV), in Via Lamarmora n. 26 di proprietà del marito, rimarrà assegnata con arredi e corredi ivi esistenti al Sig. , ove quest'ultimo continuerà ad Parte_2
abitare.
3) La moglie ha già provveduto a prelevare i propri effetti personali dalla casa familiare.
4) Il sig. e la sig.ra quale elemento funzionale ed indispensabile Parte_2 Parte_1 ai fini dell'accordo di separazione consensuale e della definizione dei loro assetti patrimoniali in conseguenza della separazione, si impegnano congiuntamente a donare a favore della loro unica figlia nata a [...] il [...], c.f. , che si è Persona_1 C.F._1
separatamente impegnata ad accettare, le proprie quote di proprietà dei seguenti beni immobili e la corrispettiva quota di proprietà sugli spazi comuni, a definizione di ogni pregresso e futuro rapporto patrimoniale tra gli coniugi:
I. Immobile sito in San Michele Al Tagliamento (Ve), via Livenza n.54, nel Condominio “Oasi”, così catastalmente censiti:
Comune di San Michele al Tagliamento
NCEU
Foglio 49, Particella 915, Sub. 2 A detta unità immobiliare competono:
- La quota di 9,30/1000 relativamente alla tabella 1;
- La quota di 297,00/1000 relativamente alla tabella 2;
- La quota di 13,00/1000 relativamente alla tabella 3;
- La quota di 1,86/1000 relativamente alla tabella 4.
Alla stessa compete inoltre l'uso esclusivo del posto auto contraddistinto con il n. 4 (doc. 13 atto
Notaio ). Per_2
II. Immobile sito a IO ET (TV), in Piazza Santa Giustina n. 41
Catasto Fabbricati
SEZ. Urb. C, Foglio 3, Particella. 59, Cat. A/3, Cl. 2, vani 4, piano terra, primo e secondo, rendita catastale euro 247,90; (doc. 14 atto notarile notaio Per_3
III. Immobile sito a IO ET (TV), in Piazza S. Giustina n. 13
Catasto Fabbricati
Sez. Urb. C. –Foglio 3, Part.59 - P.T. 1-2 - Cat. A/5. Cl 2 - vani 3,5, rendita 104,84 (doc. 15 atto notarile notaio . Per_4
L'atto notarile dovrà essere stipulato nel più breve tempo possibile non appena avvenuto il passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione, e comunque entro il termine di giorni 60
(sessanta) dal passaggio in giudicato.
5) Il ricavato dei titoli azionari presenti presso Banca Unicredit spa cointestati ai coniugi, una volta giunti a naturale scadenza, sarà ripartito nella misura di metà a ciascuno dei coniugi.
6) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della sig.ra con un Pt_2 Parte_1
assegno mensile pari ad € 100,00 (euro cento/00), da versarsi alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla moglie;
l'assegno sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT con decorrenza dal mese di ottobre 2024.
7) I coniugi danno il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni documento equipollente valido per l'espatrio.
8) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca