Ordinanza collegiale 5 febbraio 2020
Decreto presidenziale 18 marzo 2022
Decreto presidenziale 28 novembre 2022
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 24/07/2023, n. 12457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12457 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 12457/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13083/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13083 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
SA NE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della valutazione della prova orale di parte ricorrente adottata dalla Sottocommissione n. 18, con conseguente reinserimento in Graduatoria della ricorrente, anche a mezzo di rifacimento della prova orale, e comunque alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RO CA il 4\12\2019 :
della valutazione della prova orale del corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali - risarcimento danni.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LI IC il 18\11\2020 :
PER L'ANNULLAMENTO
- del Decreto Dipartimentale n. 977 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;
- del Decreto Dipartimentale n. 978 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;
- del Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020 pubblicato in data 7 agosto 2020 e avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito;
- della graduatoria di merito rettificata allegata al Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020;
- del Decreto n. AOODPIT 998 del 14 agosto 2020 di rettifica della graduatoria di merito;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente
NONCHÉ
PER L'ANNULLAMENTO Degli ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RO CA il 12/11/2021:
PER L'ANNULLAMENTO
- del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato;
- dell'elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesivo per la ricorrente;
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 26374 del 24.08.2021 nella parte lesivo per la ricorrente;
- dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesivo per la ricorrente;
- dell'elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali datato 31.08.2021 e pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesivo per la ricorrente;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RO CA il 9/11/2022:
Mancato superamento del concorso indetto con D.D.G. 395/2019 DEL 27.03.2019
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 giugno 2023 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe e i successivi atti di motivi aggiunti, parte ricorrente impugnava le determinazioni assunte dal Ministero resistente, prospettandone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedeva l’annullamento.
A radicare l’interesse al presente ricorso, in particolare, risulta essere la circostanza per cui dai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo è dipeso il mancato superamento della prova scritta sostenuta nell’ambito del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il d.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017. La parte ricorrente ha, inoltre, impugnato con successivi atti di motivi aggiunti ulteriori determinazioni ministeriali adottate lite pendente, in quanto ritenute illegittime e parimenti preclusive del conseguimento del bene della vita correlato alla suddetta procedura selettiva pubblica.
Nel corso del presente giudizio sopraggiungeva la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione, del d.l. n. 198 del 2022 che, ai sensi dell’art. 5, commi 11-quinquies e ss., prevede una proroga della validità della graduatoria del concorso del 2017 sino all’a.s. 2025/2026 e la previsione di un corso intensivo di formazione al quale sono ammessi solo i partecipanti al concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un ricorso giurisdizionale per il mancato riconoscimento della prova scritta.
In particolare il decreto così recita: “La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all’anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso. 11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10. 11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del 4 Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi sono ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva”.
In occasione dell’udienza del 9 giugno 2023 la parte ricorrente rappresentava di non avere più interesse alla definizione del presente gravame, fermi restando gli effetti della norma e le valutazioni di spettanza dell’amministrazione sulla relativa applicabilità.
Ne discende, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione dello stesso, con compensazione delle spese di lite alla luce dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO