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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 291/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 291/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Rulli Parte_1
del Foro di Pescara, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del proprio procuratore e difensore, giusta procura in atti;
appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, PA
elettivamente domiciliato in L'Aquila, Viale della Croce Rossa 237/E, presso lo Studio dell'avv. Massimiliano Venta dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ON
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
in persona del RT pro tempore, entrambi rappresentati e Controparte_4
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via
Buccio Da Ranallo s.n.c; appellati nonchè
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Controparte_5
Margiotta, giusta procura in atti;
altro appellato - già terzo chiamato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 590/2023 del Tribunale di
L'Aquila, pubblicata in data 20.09.23, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 590/2023 pubblicata il 20.09.2023, il Tribunale di
L'Aquila decideva sulla controversia instaurata da - Parte_1
beneficiario di un contributo per “ricostruzione privata post sima del 6 aprile
2009” in relazione al proprio immobile sito in Corfinio (AQ), il quale, a seguito di ulteriori verifiche, veniva dapprima ridotto e successivamente revocato mediante decreto sindacale di annullamento del relativo provvedimento di ammissione – il quale aveva agito nei confronti, dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, della
[...]
e del (il quale, a sua volta, aveva RT PA
formulato domanda riconvenzionale, con contestuale chiamata in causa del pag. 2/7 terzo, ) al fine di veder accertato e dichiarato il proprio Controparte_5
diritto a ritenere tutte le somme legittimamente percepite in virtù del provvedimento di assegnazione del contributo assunto con decreto sindacale n. 7277 del 29.12.2016, oltre al pagamento delle somme residue e, per l'effetto, l'annullamento del decreto sindacale n. 8 del 31.10.2017, nonché di tutti gli atti prodromici e consequenziali.
1.1. All'esito di un complesso iter processuale – il quale vedeva, tra l'altro, la riassunzione dinanzi al giudice ordinario del giudizio già instaurato davanti al e conclusosi con sentenza dichiarativa del difetto CP_6
di giurisdizione – il Tribunale di L'Aquila:
a) rigettava le domande formulate da nei confronti Parte_1
dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, della
[...]
e del;
RT PA
b) accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dal
, condannando l'attore alla restituzione PA Parte_1
della somma di € 55.929,36, oltre interessi;
c) rigettava la domanda riconvenzionale avanzata dal PA
nei confronti del terzo chiamato;
Controparte_5
d) condannava alla refusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
dell , della ON [...]
e del;
RT PA
e) condannava il alla refusione delle spese di lite in PA
favore di . Controparte_5
2. Avverso tale sentenza, interponeva gravame chiedendone Parte_1
la integrale riforma.
pag. 3/7 3. Si costituivano in giudizio il , l PA [...]
, la e ON RT
, chiedendo il rigetto del gravame con conferma della Controparte_5
sentenza impugnata.
4. In occasione dell'udienza del 12.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. - cui la causa era stata in precedenza rinviata a seguito di istanza dei difensori dell'appellante e dell'appellato , attesa la PA
pendenza di trattative per il bonario componimento della lite – parte appellante dava atto dell'avvenuto deposito, avvenuto in data 11.02.2025, dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., sottoscritto congiuntamente da e dal e notificato Parte_1 PA
alle altre parti, dichiarando di rinunciare alle domande tutte proposte nell'ambito del giudizio n. R.G. 291/2024 e formulando istanza di estinzione del giudizio a spese integralmente compensate.
5. Con note di trattazione scritta depositate in pari data, la
[...]
e l RT ON
, vista la rinuncia all'appello notificata e depositata in giudizio
[...]
dall'appellante, dichiaravano di accettare la suddetta rinuncia, aderendo anche alla richiesta di compensazione tra le parti delle spese del grado.
7. Nel provvedere al deposito delle proprie note, dichiarava Controparte_5
di prendere atto della rinunzia, chiedendo tuttavia il riconoscimento delle spese legali in proprio favore, dovendo queste essere imputate al rinunciante.
6. Tutte le parti chiedevano pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio e, - con la sola esclusione dello - la compensazione delle spese di lite. CP_5
7. In aderenza a tale richiesta e constatata la regolarità dell'accettazione della stessa da parte degli appellati, va pertanto dichiarata, ex art. 306 c.p.c.,
pag. 4/7 l'estinzione del processo, a spese compensate tra l'appellante e le appellate
, e PA RT [...]
, secondo l'accordo delle parti. ON
8. Considerazioni in parte diverse ed ulteriori si impongono, quanto al regime delle spese, nei rapporti tra l'appellante rinunciante e l'appellato
. Controparte_5
8.1. Come è noto, l'art. 306, comma 4, c.p.c. prevede che il rinunciante debba rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro, e che la relativa liquidazione delle spese venga disposta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
Sotto diverso profilo, la giurisprudenza di legittimità è solita affermare che
“in sede di regolamentazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” (v. Cass. n. 21933/06; Cass. n.
25781/2013).
8.2. Purtuttavia, deve rilevarsi come lo - il quale nell'ambito del CP_5
giudizio di primo grado era stato chiamato in causa da parte del CP_1
al fine di ottenerne la condanna, in solido con l'attore, alla
[...]
restituzione dell'importo indebitamente percepito e, in subordine, al fine di essere da questi garantito – non avesse alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio di appello, dal momento che il capo di sentenza contenente la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di condanna proposta nei di lui confronti - così come quello relativo alla refusione delle spese in pag. 5/7 proprio favore - non è stato oggetto di impugnazione incidentale ad opera del né tantomeno alcuna domanda era stata formulata nei propri CP_1
confronti da parte dell'odierno appellante.
Non può pertanto ritenersi sussistente un rapporto causale tra la proposizione dell'appello, poi rinunciato, e l'intervento nel relativo giudizio di appello da parte del terzo.
L'istaurazione del rapporto processuale era infatti dipeso da una libera scelta dello senza che la relativa costituzione (pur pienamente legittima) CP_5
fosse stata provocata dalle domande e difese svolte dalle parti in giudizio, attesa la incontrovertibilità della relativa posizione sostanziale, ormai coperta dal giudicato interno.
8.3. Pertanto, difettando nel caso in esame un profilo di causalità che possa giustificare la condanna al pagamento delle spese da parte del rinunciante, si ritiene di dover provvedere alla integrale compensazione delle spese di lite anche nei rapporti con l'appellato, già terzo chiamato . Controparte_5
9. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. ord.
n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
pag. 6/7 Così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia Rita Fabrizio
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 291/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 291/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Rulli Parte_1
del Foro di Pescara, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del proprio procuratore e difensore, giusta procura in atti;
appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, PA
elettivamente domiciliato in L'Aquila, Viale della Croce Rossa 237/E, presso lo Studio dell'avv. Massimiliano Venta dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ON
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
in persona del RT pro tempore, entrambi rappresentati e Controparte_4
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via
Buccio Da Ranallo s.n.c; appellati nonchè
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Controparte_5
Margiotta, giusta procura in atti;
altro appellato - già terzo chiamato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 590/2023 del Tribunale di
L'Aquila, pubblicata in data 20.09.23, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 590/2023 pubblicata il 20.09.2023, il Tribunale di
L'Aquila decideva sulla controversia instaurata da - Parte_1
beneficiario di un contributo per “ricostruzione privata post sima del 6 aprile
2009” in relazione al proprio immobile sito in Corfinio (AQ), il quale, a seguito di ulteriori verifiche, veniva dapprima ridotto e successivamente revocato mediante decreto sindacale di annullamento del relativo provvedimento di ammissione – il quale aveva agito nei confronti, dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, della
[...]
e del (il quale, a sua volta, aveva RT PA
formulato domanda riconvenzionale, con contestuale chiamata in causa del pag. 2/7 terzo, ) al fine di veder accertato e dichiarato il proprio Controparte_5
diritto a ritenere tutte le somme legittimamente percepite in virtù del provvedimento di assegnazione del contributo assunto con decreto sindacale n. 7277 del 29.12.2016, oltre al pagamento delle somme residue e, per l'effetto, l'annullamento del decreto sindacale n. 8 del 31.10.2017, nonché di tutti gli atti prodromici e consequenziali.
1.1. All'esito di un complesso iter processuale – il quale vedeva, tra l'altro, la riassunzione dinanzi al giudice ordinario del giudizio già instaurato davanti al e conclusosi con sentenza dichiarativa del difetto CP_6
di giurisdizione – il Tribunale di L'Aquila:
a) rigettava le domande formulate da nei confronti Parte_1
dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, della
[...]
e del;
RT PA
b) accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dal
, condannando l'attore alla restituzione PA Parte_1
della somma di € 55.929,36, oltre interessi;
c) rigettava la domanda riconvenzionale avanzata dal PA
nei confronti del terzo chiamato;
Controparte_5
d) condannava alla refusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
dell , della ON [...]
e del;
RT PA
e) condannava il alla refusione delle spese di lite in PA
favore di . Controparte_5
2. Avverso tale sentenza, interponeva gravame chiedendone Parte_1
la integrale riforma.
pag. 3/7 3. Si costituivano in giudizio il , l PA [...]
, la e ON RT
, chiedendo il rigetto del gravame con conferma della Controparte_5
sentenza impugnata.
4. In occasione dell'udienza del 12.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. - cui la causa era stata in precedenza rinviata a seguito di istanza dei difensori dell'appellante e dell'appellato , attesa la PA
pendenza di trattative per il bonario componimento della lite – parte appellante dava atto dell'avvenuto deposito, avvenuto in data 11.02.2025, dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., sottoscritto congiuntamente da e dal e notificato Parte_1 PA
alle altre parti, dichiarando di rinunciare alle domande tutte proposte nell'ambito del giudizio n. R.G. 291/2024 e formulando istanza di estinzione del giudizio a spese integralmente compensate.
5. Con note di trattazione scritta depositate in pari data, la
[...]
e l RT ON
, vista la rinuncia all'appello notificata e depositata in giudizio
[...]
dall'appellante, dichiaravano di accettare la suddetta rinuncia, aderendo anche alla richiesta di compensazione tra le parti delle spese del grado.
7. Nel provvedere al deposito delle proprie note, dichiarava Controparte_5
di prendere atto della rinunzia, chiedendo tuttavia il riconoscimento delle spese legali in proprio favore, dovendo queste essere imputate al rinunciante.
6. Tutte le parti chiedevano pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio e, - con la sola esclusione dello - la compensazione delle spese di lite. CP_5
7. In aderenza a tale richiesta e constatata la regolarità dell'accettazione della stessa da parte degli appellati, va pertanto dichiarata, ex art. 306 c.p.c.,
pag. 4/7 l'estinzione del processo, a spese compensate tra l'appellante e le appellate
, e PA RT [...]
, secondo l'accordo delle parti. ON
8. Considerazioni in parte diverse ed ulteriori si impongono, quanto al regime delle spese, nei rapporti tra l'appellante rinunciante e l'appellato
. Controparte_5
8.1. Come è noto, l'art. 306, comma 4, c.p.c. prevede che il rinunciante debba rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro, e che la relativa liquidazione delle spese venga disposta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
Sotto diverso profilo, la giurisprudenza di legittimità è solita affermare che
“in sede di regolamentazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” (v. Cass. n. 21933/06; Cass. n.
25781/2013).
8.2. Purtuttavia, deve rilevarsi come lo - il quale nell'ambito del CP_5
giudizio di primo grado era stato chiamato in causa da parte del CP_1
al fine di ottenerne la condanna, in solido con l'attore, alla
[...]
restituzione dell'importo indebitamente percepito e, in subordine, al fine di essere da questi garantito – non avesse alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio di appello, dal momento che il capo di sentenza contenente la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di condanna proposta nei di lui confronti - così come quello relativo alla refusione delle spese in pag. 5/7 proprio favore - non è stato oggetto di impugnazione incidentale ad opera del né tantomeno alcuna domanda era stata formulata nei propri CP_1
confronti da parte dell'odierno appellante.
Non può pertanto ritenersi sussistente un rapporto causale tra la proposizione dell'appello, poi rinunciato, e l'intervento nel relativo giudizio di appello da parte del terzo.
L'istaurazione del rapporto processuale era infatti dipeso da una libera scelta dello senza che la relativa costituzione (pur pienamente legittima) CP_5
fosse stata provocata dalle domande e difese svolte dalle parti in giudizio, attesa la incontrovertibilità della relativa posizione sostanziale, ormai coperta dal giudicato interno.
8.3. Pertanto, difettando nel caso in esame un profilo di causalità che possa giustificare la condanna al pagamento delle spese da parte del rinunciante, si ritiene di dover provvedere alla integrale compensazione delle spese di lite anche nei rapporti con l'appellato, già terzo chiamato . Controparte_5
9. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. ord.
n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
pag. 6/7 Così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia Rita Fabrizio
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