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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 13052 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 13.01.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato C. Della Rocca
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t. (c.f. ) CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato R. Di Meo
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento danno.
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione dinanzi al Giudice di Pace di ritualmente notificata la CP_1 Parte_1
conveniva in giudizio spiegando le seguenti conclusioni “Piaccia al Sig. Giudice di
[...] CP_1
Pace adito, contrariis reiectis, esperito il tentativo di conciliazione si sensi dell'art. 320 comma 1^ cpc,
riconoscere la responsabilità di in persona del Sindaco p.c., nella causazione dei danni CP_1
subiti dall'attrice e, per l'effetto, condannarla al risarcimento degli stessi, per un importo di € 1.159,00,
oltre al fermo tecnico, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati e maturandi dal dì
dell'evento sino all'effettivo soddisfo, o nella misura che sarà ritenuta più di giustizia. Il tutto, in ogni caso,
nei limiti della competenza del giudice adito, Vittoria di spese, compensi e spese generali”.
A sostegno della domanda deduceva di essere proprietaria della vettura Toyota Hybrid targata FH034PV
la quale, il giorno 26.08.2017, si trovava regolarmente parcheggiata in alla Via di Santa Maria CP_1
Maggiore nello spazio a ciò adibito;
alle ore 12.20, addetti e/o incaricati di rimuovendo CP_1
il detto mezzo senza congruo preavviso, gli causavano danni al parafango anteriore destro;
in particolare, a causa degli strattonamenti subiti dal trapezio ancorato alla vettura in fase di sollevamento, le corde di acciaio, all'evidenza mal posizionate, stringevano la carrozzeria dell'automobile nel punto in cui fu provocato il danno (parafango e passaruota anteriore destro), poi riparato dalla Controparte_2
per l'importo di cui alla fattura n. 7 del 29.01.2018.
[...]
si costituiva in giudizio opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Nel corso dell'istruttoria si provvedeva ad espletare la prova testimoniale richiesta da parte attrice.
Precisate le conclusioni, la causa passava in decisione;
con sentenza n. 15308 del 2022 il Giudice di Pace
rigettava la domanda e condannava la società attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contestandone la Parte_1
motivazione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già spiegate in primo grado.
Si è costituita chiedendo rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o CP_1
inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il giudicante che l'appello sia infondato e debba essere, pertanto, rigettato, non essendo provata la domanda.
Ed invero, parte appellante denuncia insufficienza della motivazione in quanto il Giudice di prime cure si sarebbe limitato ad enunciare meri contenuti assertivi, peraltro non conformi alle risultanze istruttorie, senza descrivere il processo cognitivo del quale la Suprema Corte afferma la necessità, nonché una erronea (se non apodittica) valutazione delle prove in relazione, in particolare, al filmato prodotto in giudizio che ritrae le operazioni di rimozione del mezzo. Deduce al riguardo che il Giudice di pace non avrebbe valutato e motivato in ordine alle ragioni per le quali il primo tentativo di rimozione del mezzo sia stato bruscamente interrotto.
Orbene, osserva il giudicante in primo luogo che nel giudizio di primo grado l'odierna appellante aveva dedotto che il danno era stato provocato dalle operazioni di imbracatura, non facendo alcun riferimento a tentativi di rimozione, risultando, pertanto, inammissibile l'allegazione di tale circostanza effettuata tardivamente soltanto in grado di appello.
In ogni caso, è pur vero che, come documentato dal filmato, la rimozione dell'autovettura si è svolta attraverso due differenti ed autonomi tentativi: un primo, terminato senza riuscire a completare l'operazione ed un secondo portato a temine, ma è anche vero che ciò non è di per sé sufficiente a fornire la prova che il veicolo sia stato danneggiato nel corso di tale primo tentativo.
Infatti, il filmato è poco visibile, ove si tenga conto, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, della lontananza della telecamera dal luogo ove è avvenuta la rimozione e, pertanto, esso non è in grado di attestare l'effettivo svolgimento delle operazioni di rimozione.
Inoltre, quanto all'assunto secondo cui il verbalizzante non avesse preso nota delle condizioni del mezzo prima dell'evento, cosa che ha fatto solo dopo il danneggiamento, trattasi di una mera supposizione, posto che nel verbale di rimozione del veicolo veniva attestato la presenza di danni visibili preesistenti all'operazione di rimozione, danni analiticamente descritti nella relazione. Per quanto concerne, poi, la deposizione dell'unico teste escusso in primo grado, pienamente condivisibile è la decisione di ritenerla insufficiente al fine di fornire la prova che i danni al veicolo fossero stati causati dalle manovre di imbracatura e rimozione dello stesso, trattandosi di deposizione soltanto de
relato, avendo affermato di aver appreso i fatti da una terza persona;
trattasi, quindi, di testimonianza la cui rilevanza si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cfr. Cass. 569 del 2015).
Nel caso di specie difettano elementi probatori oggettivi e concordanti idonei a supportare la deposizione di un teste che è, peraltro, è anche fratello del legale rappresentante della società appellante.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. e D. M. n. 157 del 2022 (scaglione fino ad € 5.200,00,
esclusa la fase istruttoria).
Infine, alla soccombenza segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1
n. 15308 del 2022, così provvede:
a)- rigetta l'appello;
b)- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%;
c)- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Roma, 13/03/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio