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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 100/2023
Il GOP M. Francesca Scala all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 22/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SPANU MARIA TERESA ricorrente e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
CANU MARIA ANTONIETTA resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 6/3/2023 il ricorrente ha evocato in giudizio l ed ha chiesto: “1) Reietta ogni contraria istanza, eccezione CP_1
e deduzione;
2) Che sussistono i presupposti anagrafici e contributivi per poter godere del diritto alla pensione di Anzianità anticipata con la decorrenza di Legge;
3) per l'effetto dichiararsi tenuto l a CP_1
corrispondere in favore di la pensione di anzianità Parte_1
anticipata con la decorrenza di Legge;
4) con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e cpa e spese successive da distrarsi ai sensi dell'art.93 cpc in favore del difensore del ricorrente”
Ha dedotto di avere presentato all , in data 13.05.2022, domanda di CP_1
pensione di anzianità anticipata nella gestione CD-CM, avendo maturato 42 anni e 10 mesi di contributi, dal 1979 al 2022.
Ha affermato di avere nell'intera vita lavorativa, versato regolarmente i contributi, come da estratto conto contributivo, riscattando gli anni di contribuzione dal 18.04.1978 al 31.12.1982.
Ha da ultimo affermato che l , con nota del 26.05.2022 aveva rigettato CP_1
la domanda per il seguente motivo: “non risultano almeno 2227 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 18.04.1979 al 31.12.2020 n.
2.106 contributi settimanali di cui: n.
2.106 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri.”.
Ha esposto di avere quindi presentato ricorso all' , precisando che lo CP_1
stesso aveva riscattato gli anni di contribuzione dal 18.04.1978 al
31.12.1982, in conformità all'art. 17 L. 160/75, avendo diritto alle 156 giornate annue contributive, nel medesimo periodo e non alle 104 giornate annue contributive, come risultavano erroneamente nell'estratto conto contributivo e quindi di aver maturato il requisito contributivo necessario per poter godere della pensione.
Si è costituita in giudizio l' ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso CP_1
giudiziario precisando che al ricorrente “mancherebbero attualmente al requisito pensionistico circa 17 settimane di contribuzione (4 mesi) facendo raggiungere al sig. il requisito contributivo con decorrenza presunta Pt_1
della pensione di Anzianità/Anticipata al 01.08.2023.
pag. 2/8 Ha affermato che se il ricorrente volesse anticipare la decorrenza della pensione al momento della prima domanda respinta, si dovrebbe istruire una nuova rendita vitalizia per consentirgli di versare la differenza dell'onere incrementando così le settimane riscattate”.
Ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con documenti e all'esito del deposito di note ex art.127 ter cpc è stata decisa come da dispositivo e motivazione contestuale.
La pensione di anzianità anticipata è la prestazione a cui hanno diritto i lavoratori, in possesso di una determinata anzianità contributiva, indipendentemente dal requisito anagrafico, dopo aver cessato ogni attività lavorativa.
L'art. 24 al comma 2 del DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 prevede:”
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo”.
L'art. Art. 17 del LEGGE 3 giugno 1975, n. 160 prevede: “ Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti è stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio
1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo è ridotto a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza è istituita sui contributi predetti una addizionale di L.
pag. 3/8 100 per ogni giornata di iscrizione. Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'età dell'assicurato.
Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1 gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini dalle norme vigenti. Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a
156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna.
Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno. I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri: 1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;
1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;
1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.
pag. 4/8 I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1 gennaio
1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale.
I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1 gennaio
1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale”.
Risulta, per stessa ammissione dell' nella comparsa di costituzione che CP_1
a seguito di domanda presentata in data 30.04.2008 il ricorrente aveva riscattato il periodo dal 18/04/79 al 31/12/1982 ed in virtù di versamenti pari a 60 rate mensili, effettuati nell'arco temporale tra il mese di agosto
2009 ed il mese di luglio 2014 per un totale di euro 7.439,24 ( v. estratto contributivo); la normativa vigente, nel periodo predetto, era quindi la L. 3 giugno 1975, n. 160 di cui sopra.
Risulta altresì dall'estratto contributivo che l per il periodo dal CP_1
18/04/79 al 31/12/1982 ha attribuito al ricorrente 104 giornate annue contributive in luogo delle 156 giornate annue contributive, come disposto dalla art. 17 del LEGGE 3 giugno 1975, n. 160.
pag. 5/8 E' pur vero come ammesso dallo stesso Istituto di avere provveduto all'accredito dell'importo calcolato con l'onere della rendita vitalizia e corrisposto sulla base di n.104 giornate annuali anzichè 156, come previsto dalla norma citata e di avere conteggiato i contributi e l'onere da versare tenendo conto dell'età anagrafica del Pt_1
Tuttavia, condividendo l'assunto dell' dall'estratto contributivo era CP_1
possibile evincere che il ricorrente, fin dal 1983 e senza soluzione di continuità fino all'attualità (dunque anche nell'arco temporale, tra il mese di agosto 2009 ed il mese di luglio 2014, in cui aveva provveduto al versamento di quanto calcolato a titolo di onere di riscatto, parametrato a n.104 settimane) ha sempre provveduto alla copertura contributiva di n.156 giorni annuali, era quindi consapevole, già all'epoca, che avrebbe dovuto corrispondere un importo superiore.
La conoscenza della copertura contributiva il ricorrente la aveva anche in ragione di quanto attestato dall'ECocert rilasciato il 28.12.2021 al ricorrente a mezzo del patronato ( v. allegato resistente)circostanza Per_1
non contestata dal ricorrente, dal quale si evince l'accredito delle 104 giornate dei periodi riscattati da CD/CM e non le 156 giornate di cui sostiene aver diritto.
Comunque deve anche rilevarsi che nel caso in esame si è trattato del legittimo affidamento del ricorrente sulle quote da corrispondere definito dall , preposto proprio alla gestione dei versamenti contributivi e CP_1
dell'erogazione delle pensioni, per cui con la dovuta diligenza, essendo proprio una P.A., doveva essere a conoscenza della normativa in vigore al momento della presentazione della domanda di riscatto del lavoratore e rilevare l'errore.
pag. 6/8 Poiché lo stesso Ente ha precisato che “Mancherebbero attualmente al requisito pensionistico circa 17 settimane di contribuzione (4 mesi) facendo raggiungere al sig. il requisito contributivo con decorrenza presunta Pt_1
della pensione di Anzianità/Anticipata al 01.08.2023”, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di Anzianità anticipata con decorrenza dal 01.08.2023 a condizione che vengano versate all CP_1
le settimane di contribuzione mancanti ( 17 settimane ).
Le spese, alla luce della predetta motivazione, si ritiene giustificato compensarle nella misura del 50% ed il restante 50% viene posto a carico dell in favore del ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
- accerta il diritto del ricorrente alla pensione di Anzianità anticipata con decorrenza dal 1/8/2023 a condizione che vengano versate all le CP_1
settimane di contribuzione mancanti, per l'effetto
- dichiara tenuto l a corrispondere in favore di la CP_1 Parte_1
pensione di anzianità anticipata con decorrenza 1/8/2023.
-Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l a pagare CP_1
in favore del ricorrente il restante 50% che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv. M. Teresa
Spanu
27/1/2025 Il GOP
M. Francesca Scala
pag. 7/8
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 100/2023
Il GOP M. Francesca Scala all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 22/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SPANU MARIA TERESA ricorrente e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
CANU MARIA ANTONIETTA resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 6/3/2023 il ricorrente ha evocato in giudizio l ed ha chiesto: “1) Reietta ogni contraria istanza, eccezione CP_1
e deduzione;
2) Che sussistono i presupposti anagrafici e contributivi per poter godere del diritto alla pensione di Anzianità anticipata con la decorrenza di Legge;
3) per l'effetto dichiararsi tenuto l a CP_1
corrispondere in favore di la pensione di anzianità Parte_1
anticipata con la decorrenza di Legge;
4) con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e cpa e spese successive da distrarsi ai sensi dell'art.93 cpc in favore del difensore del ricorrente”
Ha dedotto di avere presentato all , in data 13.05.2022, domanda di CP_1
pensione di anzianità anticipata nella gestione CD-CM, avendo maturato 42 anni e 10 mesi di contributi, dal 1979 al 2022.
Ha affermato di avere nell'intera vita lavorativa, versato regolarmente i contributi, come da estratto conto contributivo, riscattando gli anni di contribuzione dal 18.04.1978 al 31.12.1982.
Ha da ultimo affermato che l , con nota del 26.05.2022 aveva rigettato CP_1
la domanda per il seguente motivo: “non risultano almeno 2227 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 18.04.1979 al 31.12.2020 n.
2.106 contributi settimanali di cui: n.
2.106 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri.”.
Ha esposto di avere quindi presentato ricorso all' , precisando che lo CP_1
stesso aveva riscattato gli anni di contribuzione dal 18.04.1978 al
31.12.1982, in conformità all'art. 17 L. 160/75, avendo diritto alle 156 giornate annue contributive, nel medesimo periodo e non alle 104 giornate annue contributive, come risultavano erroneamente nell'estratto conto contributivo e quindi di aver maturato il requisito contributivo necessario per poter godere della pensione.
Si è costituita in giudizio l' ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso CP_1
giudiziario precisando che al ricorrente “mancherebbero attualmente al requisito pensionistico circa 17 settimane di contribuzione (4 mesi) facendo raggiungere al sig. il requisito contributivo con decorrenza presunta Pt_1
della pensione di Anzianità/Anticipata al 01.08.2023.
pag. 2/8 Ha affermato che se il ricorrente volesse anticipare la decorrenza della pensione al momento della prima domanda respinta, si dovrebbe istruire una nuova rendita vitalizia per consentirgli di versare la differenza dell'onere incrementando così le settimane riscattate”.
Ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con documenti e all'esito del deposito di note ex art.127 ter cpc è stata decisa come da dispositivo e motivazione contestuale.
La pensione di anzianità anticipata è la prestazione a cui hanno diritto i lavoratori, in possesso di una determinata anzianità contributiva, indipendentemente dal requisito anagrafico, dopo aver cessato ogni attività lavorativa.
L'art. 24 al comma 2 del DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 prevede:”
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo”.
L'art. Art. 17 del LEGGE 3 giugno 1975, n. 160 prevede: “ Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti è stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio
1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo è ridotto a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza è istituita sui contributi predetti una addizionale di L.
pag. 3/8 100 per ogni giornata di iscrizione. Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'età dell'assicurato.
Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1 gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini dalle norme vigenti. Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a
156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna.
Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno. I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri: 1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;
1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;
1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.
pag. 4/8 I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1 gennaio
1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale.
I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1 gennaio
1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale”.
Risulta, per stessa ammissione dell' nella comparsa di costituzione che CP_1
a seguito di domanda presentata in data 30.04.2008 il ricorrente aveva riscattato il periodo dal 18/04/79 al 31/12/1982 ed in virtù di versamenti pari a 60 rate mensili, effettuati nell'arco temporale tra il mese di agosto
2009 ed il mese di luglio 2014 per un totale di euro 7.439,24 ( v. estratto contributivo); la normativa vigente, nel periodo predetto, era quindi la L. 3 giugno 1975, n. 160 di cui sopra.
Risulta altresì dall'estratto contributivo che l per il periodo dal CP_1
18/04/79 al 31/12/1982 ha attribuito al ricorrente 104 giornate annue contributive in luogo delle 156 giornate annue contributive, come disposto dalla art. 17 del LEGGE 3 giugno 1975, n. 160.
pag. 5/8 E' pur vero come ammesso dallo stesso Istituto di avere provveduto all'accredito dell'importo calcolato con l'onere della rendita vitalizia e corrisposto sulla base di n.104 giornate annuali anzichè 156, come previsto dalla norma citata e di avere conteggiato i contributi e l'onere da versare tenendo conto dell'età anagrafica del Pt_1
Tuttavia, condividendo l'assunto dell' dall'estratto contributivo era CP_1
possibile evincere che il ricorrente, fin dal 1983 e senza soluzione di continuità fino all'attualità (dunque anche nell'arco temporale, tra il mese di agosto 2009 ed il mese di luglio 2014, in cui aveva provveduto al versamento di quanto calcolato a titolo di onere di riscatto, parametrato a n.104 settimane) ha sempre provveduto alla copertura contributiva di n.156 giorni annuali, era quindi consapevole, già all'epoca, che avrebbe dovuto corrispondere un importo superiore.
La conoscenza della copertura contributiva il ricorrente la aveva anche in ragione di quanto attestato dall'ECocert rilasciato il 28.12.2021 al ricorrente a mezzo del patronato ( v. allegato resistente)circostanza Per_1
non contestata dal ricorrente, dal quale si evince l'accredito delle 104 giornate dei periodi riscattati da CD/CM e non le 156 giornate di cui sostiene aver diritto.
Comunque deve anche rilevarsi che nel caso in esame si è trattato del legittimo affidamento del ricorrente sulle quote da corrispondere definito dall , preposto proprio alla gestione dei versamenti contributivi e CP_1
dell'erogazione delle pensioni, per cui con la dovuta diligenza, essendo proprio una P.A., doveva essere a conoscenza della normativa in vigore al momento della presentazione della domanda di riscatto del lavoratore e rilevare l'errore.
pag. 6/8 Poiché lo stesso Ente ha precisato che “Mancherebbero attualmente al requisito pensionistico circa 17 settimane di contribuzione (4 mesi) facendo raggiungere al sig. il requisito contributivo con decorrenza presunta Pt_1
della pensione di Anzianità/Anticipata al 01.08.2023”, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di Anzianità anticipata con decorrenza dal 01.08.2023 a condizione che vengano versate all CP_1
le settimane di contribuzione mancanti ( 17 settimane ).
Le spese, alla luce della predetta motivazione, si ritiene giustificato compensarle nella misura del 50% ed il restante 50% viene posto a carico dell in favore del ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
- accerta il diritto del ricorrente alla pensione di Anzianità anticipata con decorrenza dal 1/8/2023 a condizione che vengano versate all le CP_1
settimane di contribuzione mancanti, per l'effetto
- dichiara tenuto l a corrispondere in favore di la CP_1 Parte_1
pensione di anzianità anticipata con decorrenza 1/8/2023.
-Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l a pagare CP_1
in favore del ricorrente il restante 50% che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv. M. Teresa
Spanu
27/1/2025 Il GOP
M. Francesca Scala
pag. 7/8
pag. 8/8