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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4329/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 4329 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. GHISU MARIA CRISTINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio dell'avv. DELVECCHIO CLAUDIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni conformi: dichiarare cessata la materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.07.2022, ha chiesto la pronuncia della separazione dal Parte_1
marito, con il quale aveva contratto matrimonio il 4.01.2003. Controparte_1
1 Per_ Ha domandato, inoltre, l'affido congiunto delle figlie e con collocamento presso di sé Per_1
e regolamentazione del diritto di visita da parte del padre e la condanna di quest'ultimo alla corresponsione dell'importo di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle minori.
costituitosi in giudizio, ha aderito alle avverse domande, chiedendo che Controparte_1
l'assegno a suo carico fosse determinato nella misura di complessivi € 300,00.
Con ordinanza del 9.11.2022, il presidente ha affidato le figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, ponendo in capo al l'obbligo di corrispondere l'importo di € CP_1
400,00 per il mantenimento delle figlie.
Con sentenza del 26.04.2023 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
All'udienza del 17.09.2024, le parti hanno dichiarato che nell'ambito del giudizio di divorzio pendente tra le medesime parti erano stati adottati i provvedimenti presidenziali ed hanno domandato la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
Rilevato che nell'ambito del giudizio di divorzio pendente tra le medesime parti sono stati adottati i provvedimenti presidenziali e sussistendo identità delle istanze tra i due giudizi, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ex art. 100 cpc.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 31.01.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 4329 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. GHISU MARIA CRISTINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio dell'avv. DELVECCHIO CLAUDIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni conformi: dichiarare cessata la materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.07.2022, ha chiesto la pronuncia della separazione dal Parte_1
marito, con il quale aveva contratto matrimonio il 4.01.2003. Controparte_1
1 Per_ Ha domandato, inoltre, l'affido congiunto delle figlie e con collocamento presso di sé Per_1
e regolamentazione del diritto di visita da parte del padre e la condanna di quest'ultimo alla corresponsione dell'importo di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle minori.
costituitosi in giudizio, ha aderito alle avverse domande, chiedendo che Controparte_1
l'assegno a suo carico fosse determinato nella misura di complessivi € 300,00.
Con ordinanza del 9.11.2022, il presidente ha affidato le figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, ponendo in capo al l'obbligo di corrispondere l'importo di € CP_1
400,00 per il mantenimento delle figlie.
Con sentenza del 26.04.2023 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
All'udienza del 17.09.2024, le parti hanno dichiarato che nell'ambito del giudizio di divorzio pendente tra le medesime parti erano stati adottati i provvedimenti presidenziali ed hanno domandato la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
Rilevato che nell'ambito del giudizio di divorzio pendente tra le medesime parti sono stati adottati i provvedimenti presidenziali e sussistendo identità delle istanze tra i due giudizi, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ex art. 100 cpc.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 31.01.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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