Ordinanza cautelare 26 aprile 2024
Sentenza 16 luglio 2025
Decreto cautelare 29 agosto 2025
Ordinanza cautelare 19 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01729/2026REG.PROV.COLL.
N. 06732/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6732 del 2025, proposto da
UC RV, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimino Crisci, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ciaurro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Battista Conte in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;
nei confronti
UC RI, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. II, n. 1220 del 2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Martina Franca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. SI NT e uditi per le parti gli avvocati Crisci e Conte su delega dell'Avv. Ciaurro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con avviso pubblicato in data 15 novembre 2023, il Comune di Martina Franca ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore con profilo di informatico.
All’articolo 1, comma 1, lettera i), il bando specificava i titoli di studio richiesti per l’ammissione e tra questi figurava il “diploma di scuola media superiore di ‘perito informatico’ o equipollente, di ‘informatica e telecomunicazioni’ o equipollente, ovvero diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS e riconosciuto dal MIUR afferente al settore tecnico informatico”.
L’odierno appellante ha quindi presentato la propria domanda di partecipazione dichiarando di essere in possesso del predetto requisito specifico, avendo conseguito nel 1995 presso l’Istituto ITIS “Ettore Majorana” di Martina Franca il diploma di perito tecnico industriale con indirizzo “Elettronica e Telecomunicazione”.
Con nota prot. n. 3156 del 15 gennaio 2024, il Comune di Martina Franca ha comunicato all’appellante l’esclusione dalla procedura selettiva, motivata in ragione della “mancanza del titolo di studio richiesto dall’art. 1 lett. I) del bando di concorso a pena di inammissibilità”. Tale esclusione è stata successivamente formalizzata e confermata con la determina dirigenziale n. 411 del 15 febbraio 2024, con cui è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi, tra cui anche l’odierno appellante.
2. Avverso la suddetta determinazione insorgeva l’interessato con ricorso dinanzi al TAR Lecce che accoglieva l’istanza di tutela cautelare, così consentendogli la partecipazione con riserva alla ridetta procedura concorsuale. In esito a tali prove l’odierno appellante è risultato quarto graduato, quindi idoneo non vincitore per l’appellata amministrazione comunale. In ogni caso, la graduatoria è stata nel frattempo utilizzata dal Provveditorato alle Opera pubbliche di Bari che ha proposto al medesimo appellante l’immediata assunzione.
3. In seguito all’udienza di merito, tuttavia, lo stesso TAR Lecce ha poi respinto il ricorso dal momento che: “dall’esame della normativa nazionale sul riordino degli istituti tecnici, e specificamente della tabella di confluenza di cui all’Allegato D al d.P.R. n. 88/2010, emerge che il percorso di studi del previgente ordinamento in "Elettronica e Telecomunicazioni", seguito dal ricorrente, è confluito nel nuovo indirizzo di "Elettronica ed Elettrotecnica"; al contrario, la figura del perito informatico, esplicitamente contemplata dal bando, è confluita nel distinto indirizzo di "Informatica e Telecomunicazioni"” .
4. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata:
4.1. La “continenza” del titolo di perito informatico … all’interno del titolo di perito industriale “vecchio ordinamento” (pag. 8 atto di appello);
4.2. L’ambiguità della clausola del bando di concorso in ordine ai requisiti di partecipazione. Ambiguità che dunque avrebbe dovuto dare luogo ad ammissione dell’appellante in ossequio al principio del favor partecipationis ;
4.3. La illegittimità della procedura per la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
5. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame.
6. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2026 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
7. Tutto ciò premesso osserva il collegio che, con particolare riguardo al secondo motivo di appello:
7.1. La sentenza qui appellata si fonda unicamente su una rigorosa lettura del DPR n. 88 del 2010 che, tuttavia, riguarda la “continuità scolastica” e non anche la “equipollenza” tra indirizzi di studio. Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellante, infatti: “la tabella di Confluenza dell’Allegato D al D.P.R. 88/2010, per come ampiamente esposto nell’atto introduttivo del giudizio, non ha la funzione di fornire valore di equipollenza ai fini legali, ma quella di stabilire la continuità didattica tra i vecchi indirizzi e quelli riformati dopo la Riforma Gelmini del 2010” (pagg. 8 e 9 dell’atto di appello introduttivo). Posizione questa sostanzialmente condivisa, altresì, dalla difesa dell’amministrazione comunale appellata (cfr. pag. 7 della memoria in data 15 settembre 2025). Tale regolamento, in altre parole, disciplina solo il transito dal vecchio al nuovo ordinamento ma non anche i rapporti tra sistema scolastico precedente e sistema attuale;
7.2. Lo stesso DPR ha dunque una valenza interpretativa autorevole e significativa, sì, ma sicuramente non anche decisiva (sulla natura di “strumento interpretativo” del suddetto regolamento si veda, altresì, la memoria della difesa comunale del 15 settembre 2025 alla pag. 9). Di qui la necessità di fare ricorso, onde comprendere il perimetro effettivo dei requisiti da possedere a fini partecipativi, anche alla formulazione del bando di concorso che prevedeva l’ammissione, tra l’altro, dei periti industriali diplomati in indirizzo “informatica e telecomunicazioni”;
7.3. Un simile indirizzo (“informatica e telecomunicazioni”) non trova tuttavia corrispondenza univoca in alcuno degli orientamenti relativi al vecchio ordinamento che comprendeva, nell’ambito della stessa tipologia di scuola (istituto tecnico industriale) i seguenti indirizzi di studio: Elettrotecnica e automazione; Elettronica e telecomunicazioni; Informatica (cfr. All. D del DPR n. 88 del 2010, qui veicolato a soli fini ricognitivi del preesistente ordinamento scolastico concernente gli istituti tecnici);
7.4. Con ciò si vuole dire che il titolo di studio richiesto dal bando (si ripete: “ Informatica e telecomunicazioni ”) trova corrispondenza non unitaria ma bipartita tra due indirizzi del vecchio ordinamento: “ Elettronica e telecomunicazioni ” ed “ Informatica ” (il primo di tali indirizzi è, tra l’altro, quello frequentato e concluso dall’odierno appellante);
7.5. In siffatta direzione, il bando presenta dunque una formulazione ambigua o quanto meno non univoca atteso che si riferisce, almeno per quanto riguarda lo specifico requisito relativo al titolo di studio in “ Informatica e telecomunicazioni ”, a due diversi indirizzi del vecchio ordinamento ossia, come già detto: “ Elettronica e telecomunicazioni ” da un lato ed “ Informatica ” dall’altro lato;
7.6. Va di conseguenza fatto ricorso a quel dato orientamento secondo cui trova applicazione il principio del favor partecipationis , nell’interpretazione delle clausole di un bando di concorso, allorquando la portata applicativa di dette clausole sia dubbia o equivoca, e ciò proprio al fine di soddisfare l'esigenza di ampliare la platea dei concorrenti per consentire la selezione delle domande più meritevoli. Più in particolare, laddove la previsione di legge in tema di accesso ad una procedura concorsuale si presti a due diverse interpretazioni possibili, l’una più restrittiva e l’altra più ampia, deve essere preferita questa seconda opzione interpretativa che valorizzi il principio del favor partecipationis , declinazione del più ampio principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Ciò in considerazione del fatto che il fine ultimo della procedura concorsuale è la selezione dei candidati migliori e che tale fine è meglio raggiungibile garantendo la massima partecipazione degli interessati;
7.7. Trasponendo le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie è agevole osservare che: la tesi più restrittiva coincide con quella spiegata dall’amministrazione comunale appellata (e dal giudice di primo grado) secondo cui solo i diplomati ITIS in indirizzo “informatica” vecchio ordinamento sarebbero ammessi al concorso; la tesi più ampia comporta invece che non solo i diplomati ITIS “ Informatica ” ma anche quelli diplomati in “ Elettronica e telecomunicazioni ” (tra cui proprio l’appellante) potrebbero trovare legittimazione a prendere parte alla controversa procedura concorsuale. E ciò dal momento che il bando prevedeva, tra i requisiti di partecipazione, un titolo di studio conseguito non solo in “ Informatica ” ma anche in “ Telecomunicazioni ”;
7.8. In presenza di una siffatta formulazione (biunivocamente riferibile a due distinti indirizzi del vecchio ordinamento) va allora dato spazio alla tesi più ampia appena descritta che consente la partecipazione al concorso sia dei soggetti che hanno ottenuto un titolo vecchio ordinamento in “ Informatica ”, sia di quelli che hanno conseguito un titolo in “ Telecomunicazioni ”, titolo questo che nel vecchio ordinamento corrispondeva, per l’appunto, all’indirizzo “ Elettronica e telecomunicazioni ” (quello ossia conseguito dall’appellante). In altre parole, poiché al titolo di studio indicato nel bando (“ Informatica e telecomunicazioni ”) corrispondono due diversi indirizzi relativi al vecchio ordinamento (ossia: “ Informatica ” ed “ Elettronica e telecomunicazioni ”), va da sé che l’appellata amministrazione comunale avrebbe dovuto ammettere a partecipare soggetti indistintamente diplomati in uno qualsiasi dei due stessi indirizzi del vecchio ordinamento;
7.9. Circa la sussistenza delle competenze acquisite nella suddetta materia delle telecomunicazioni si veda, altresì, l’attestazione del dirigente scolastico dell’istituto Maiorana secondo cui gli alunni del suddetto indirizzo avevano sviluppato le seguenti capacità:
“ - analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, elaborazione e trasmissione di suoni, immagini e dati;
- partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi di vario tipo (di controllo, di comunicazione, di elaborazione delle informazioni;
- progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici, ma completi, di automazione e di telecomunicazioni ”;
7.10. Da quanto detto consegue, come evidenziato dalla difesa di parte appellante, l’indubbia attinenza del titolo di studio in possesso del ricorrente (diploma ITIS vecchio ordinamento in “ Elettronica e telecomunicazioni ”) con i requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis non solo a livello sostanziale (in termini di formazione e competenze) ma anche sotto il profilo eminentemente nominale: il bando richiedeva infatti, in buona sostanza, un titolo anche in “telecomunicazioni” qui pacificamente posseduto dall’odierno appellante;
7.11. Pertanto, il nesso di collegamento possibile tra titolo posseduto e requisito del bando può ben essere rintracciato, altresì, nella sola materia “ Telecomunicazioni ”;
7.12. Da quanto sopra detto consegue l’accoglimento del secondo motivo di appello.
8. In conclusione il ricorso in appello, assorbita ogni altra censura, è fondato e deve essere accolto con conseguente riforma della gravata sentenza ed accoglimento del ricorso di primo grado. Accoglimento da cui consegue l’annullamento delle due determinazioni comunali indicate al paragrafo 1 della presente decisione. Le spese di lite possono comunque essere integralmente compensate in considerazione della evidente complessità della esaminata fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado, per l’effetto annullando le determinazioni comunali rispettivamente in data 15 gennaio 2024 e in data 15 febbraio 2024.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ER, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
SI NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NT | AL ER |
IL SEGRETARIO