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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/10/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4427/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4427/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025 nella causa n. 4427/2020 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 968/2020, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 18/09/2020, vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NAPOLITANO GIOVANNI
- attore/opponente - e
Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. FINIZIO ROBERTA
- convenuto/opposto – nonché
(C.F./P.IVA: ) Controparte_2 C.F._1
- chiamato in causa contumace - Conclusioni All'udienza del 16/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa Controparte_1 odierno opposto, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del , odierno opponente, per conseguire il Parte_1 pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di mancato pagamento di un ordine di prodotti per l'informatica (v. decreto ingiuntivo n. 968/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 18/09/2020; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione il Parte_1
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo
[...]
l'Ente per detta spesa assunto un impegno contabile registrato sul competente
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programma di bilancio con relativa attestazione di copertura finanziaria. Deduceva dunque che il mero ricevimento dell'ordine di fornire la prestazione, sia pure attraverso lo strumento elettronico, non è sufficiente ad istaurare il rapporto obbligatorio e concludere il contratto di acquisto con la P.A., il quale tuttavia, ai sensi dell'art. 191, comma 1 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, ai soli fini della controprestazione, intercorre tra il privato fornitore ed il funzionario/dipendente che ha consentito la fornitura, ovvero nel caso di specie il dott. . Controparte_2
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: […] 1)- Revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarando inammissibile ed infondata la domanda di pagamento così come proposta nei confronti del , e Parte_1 comunque rigettarla anche per difetto di legittimazione passiva;
2)- Condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre al rimborso forfetario, cpa ed iva, con attribuzione. […]. Si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo
[...] emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso. In particolare, eccepiva la legittimità del contratto concluso tra le parti, anche per effetto della nascita del cd. MEPA, una norma che ha disciplinato la possibilità per gli enti pubblici di attivare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, con applicazione di tutte le norme del codice civile. Eccepiva inoltre la responsabilità precontrattuale dell'Ente, chiedendo per l'effetto il risarcimento del danno ed instava, altresì, per la chiamata in causa del funzionario responsabile.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: […] A. In rito, fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo funzionario del Parte_1
dott. a norma dell'art. 269 c.p.c. co. 3; B.
1. Nel merito,
[...] Persona_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto, concedendo in pendenza di opposizione, stante la fondatezza, la provvisoria esecuzione;
B.
2. Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, riconoscere la responsabilità precontrattuale del e Parte_1 condannare lo stesso al risarcimento del danno di euro 9 mila ovvero maggiore o minore secondo come sarà documentato in corso di causa. B.
3. Sempre in via gradata, previa integrazione del contraddittorio e contestuale chiamata in causa del dott. , in caso di mancato accoglimento della domanda Controparte_2 principale, accertata la responsabilità del terzo chiamato quale diretto contraente dell'obbligazioni contrattuali oggetto di acquisto MEPA, condannarlo al pagamento di euro novemila oltre interessi;
B.
4. Condannare le parti soccombente al
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pagamento delle spese di lite oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario. […]. Instauratosi il contraddittorio, autorizzata la chiamata in causa del terzo,
, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria Controparte_2 esecuzione e concessi i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Fondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, risulta la proposta opposizione. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex
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plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, dunque, deriva l'operatività anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo del già richiamato orientamento giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; nonché Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Pertanto, nelle controversie di matrice contrattuale, quali quella per cui è causa, anche se di origine monitoria, spetta prioritariamente al creditore agente in giudizio fornire la prova del titolo su cui si basa la propria pretesa, con il conseguente riverberarsi a suo carico delle incertezze e/o inadeguatezze probatorie eventualmente registratesi sul punto, in applicazione del consolidato orientamento secondo cui l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Orbene, nel caso in esame l'intera iniziativa attorea, così come articolata sin dal ricorso per ingiunzione, appare basarsi sull'avvenuta fornitura ad opera dell'opposta, Controparte_1
in favore del opponente, dei prodotti per
[...] Parte_1
l'informatica e telecomunicazione per cui è causa, sulla scorta degli ordinativi (id est: ordine n. 3684794 e ordine n. 3684686), disposti dal responsabile, dott.
, sulla piattaforma MEPA ed oggetto delle fatture Controparte_2 prodotte (v. fatture di cui alla produzione dell'opposta). Ebbene, al di là di ogni altra questione e in conformità con quanto sul punto eccepito in opposizione, non ci si può esimere dal rilevare come non possa dirsi sufficientemente provata, stante la peculiare natura (pubblica) del soggetto debitore, la pretesa creditoria azionata in giudizio. Invero, per il perfezionamento dei contratti dell'amministrazione è necessaria l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del rappresentante, quale organo con rilevanza esterna abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente, ed il contratto si deve considerare non concluso ove la volontà di addivenire ad un accordo con altri non sia, nei confronti di questi,
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esternata nel nome e per conto dell'ente pubblico dal soggetto autorizzato a rappresentarlo. L'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un unico documento recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione, l'entità del compenso e di tutte le clausole regolanti il rapporto (Cass. n. 6555 del 20/03/2014; Cass. n. 24679 del 4/11/2013; Cass. n. 15296 del 06/07/2007; Cass. n. 1752 del 26/01/2007; Cass. n. 1702 del 26/01/2006). La regola della forma scritta ad substantiam è, certamente, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa UB IS, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità (Cassazione civile, sentenze n. 10910/2011; n. 20690/2016). Tale prescrizione formale vale anche per i contratti stipulati dalla P.A. in relazione ad attività posta in essere iure privatorum (Cass. civile, n. 6555 del 20/03/2014), con la conseguenza che, anche con riferimento a tali pattuizioni, è necessario lo scambio di consenso in forma scritta, pur potendo quest'ultimo avvenire anche non contestualmente ed anche su documenti separati (Cass. civile, n. 12540 del 17/06/2016), mentre tale nullità non può essere sanata con il riconoscimento dell'utilità della prestazione, né può essere surrogata da comportamenti concludenti (Cass. n. 11231 del 9/05/2017). Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016), con l'ulteriore precisazione secondo cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta ad substantiam, il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio. Né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta ad substantiam è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa UB IS (v. da ultimo Sez. 3, sentenza n. 20340 del 28/09/2010).
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Con particolare riferimento alle amministrazioni comunali, poi, si chiarito che per il perfezionamento dei contratti stipulati dall'amministrazione comunale è necessaria l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del sindaco, quale organo rappresentativo abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente territoriale, mentre restano in proposito insufficienti le deliberazioni del consiglio o della giunta municipale, atti meramente interni di natura preparatoria. Ne consegue che il contratto deve considerarsi non concluso ove la volontà di addivenire ad un accordo con altri non sia, nei confronti di questi, esternato, nel nome e per conto dell'ente pubblico, dall'organo autorizzato a rappresentarlo (cfr. Cass. n. 9762 del 18.11.1994, nonché Cass. n. 19070 del 05/09/2006; Cass. n. 2788 del 26/02/2002; Cass. n. 15325 del 04/12/2001; Cass. n. 6316 del 22/06/1999; Cass. 5642 del 24/06/1997), Costituisce per vero principio altrettanto consolidato in giurisprudenza, l'affermazione secondo cui L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Differente è, invece, il regime stabilito per il parere di cui all'art. 49 del d.lgs. citato, attestante la mera regolarità contabile della volontà manifestata dagli organi politici del detto ente (consiglio o giunta), la mancata acquisizione del quale non comporta alcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 33768 del 19/12/2019). Ebbene, è proprio sotto tale profilo che le deduzioni allegazionali e probatorie dell'odierna parte opposta risultano del tutto deficitarie, non evincendosi dagli atti specifici riferimenti e/o rimandi all'eventuale, e regolare, espletamento della procedura contabile normativamente prevista per la validità e vincolatività dell'obbligo contrattuale sotteso alle pretese azionate verso il opponente, non escluse e/o derogate, in parte qua, dall'utilizzo del Pt_1 sistema MEPA. A soluzioni dissimili, invero, non potrebbe indurre, al di là di ogni altra questione, nemmeno l'apprezzamento delle risultanze sin qui ricostruite nella diversa prospettiva dell'azione ex art. 1337 c.c. (responsabilità precontrattuale) comunque proposta in via subordinata. Dirimente sul punto - in uno alla difficile imputabilità alla controparte della mancata conoscenza di una normativa quale quella sin qui ricostruita, senza dubbio tale da poter essere conosciuta attraverso un comportamento di normale diligenza (Cass. Sez. 3, 18/05/2016, n. 10156), soprattutto da operatori, come l'opposta, destinati a confrontarsi con la medesima nell'esercizio della propria attività economica - risulta l'osservazione secondo cui la predetta normativa ha
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innovato il sistema precedente, andando ad escludere, in caso di inosservanza dello schema procedimentale di spesa ivi tipizzato, l'insorgenza di qualsivoglia obbligazione a carico dell'Ente involto, imputando all'amministratore e/o al funzionario agente, affinché ne rispondano con il proprio patrimonio, ogni conseguenza della condotta tenuta, per essere la stessa non normativamente riferibile all'Ente medesimo. In termini, del resto, si è di recente espressa la Suprema Corte chiarendo che Il d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, conv. con modificazioni dalla l. n. 144 del 1989, abrogato dal d.lg. n. 77 del 1995, art. 123, comma 1, lett. n), perché sostituto dall'art. 35 dello stesso decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analoga disposizione contenuta nel d.lg. n. 267 del 2000, art. 191 prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (Cass. S.U. n. 26657 del 18/12/2014). Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, d.lg. n. 267 del 2000, ex art. 194 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Infatti al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione era esperibile nei confronti della suddetta l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale), si è sostituita, relativamente agli enti locali, la disciplina del d.l. n. 66 del 1989 (conv. in l. n. 144 del 1989, riprodotta nel d.lg. n. 77 del 1995, art. 35), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., data la sua natura sussidiaria (Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, n. 7113). Proprio alla stregua di suddetti principi, tuttavia, dovrà trovare per converso accoglimento la domanda di pagamento oggetto della chiamata in causa (sulla cui ammissibilità e vagliabilità, soprattutto ove già autorizzata, v. funditus Sentenza n. 10218 del 11/04/2019), proposta nei confronti del non costituitosi,
, quale funzionario acclaratamente responsabile degli Controparte_2 ordini per cui è causa (v. ordini recanti il relativo nominativo, nonché, sul punto, anche attestato del Responsabile del Servizio Finanziario del 4.11.2020 prodotto dal medesimo in cui si legge: Con riferimento agli ordini di acquisto Pt_1
MEPA n. 3684686 del 23/05/2017 di € 6.000,00 oltre IVA e n. 3684794 del
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23/05/2017 di € 3.000,00 oltre IVA, firmati dal Responsabile dei servizi tecnici
Arch. che non risulta a carico del bilancio di previsione CP_2 Parte_3 dell'esercizio 2017 la registrazione del vincolo di spesa nascente dalla costituzione del rapporto contrattuale con l'operatore Controparte_1
come prescritto all'art. 183 comma 7 del TUEL D.lgs. n. 267/2000.
[...]
Si attesta, altresì, che con riferimento alla medesima spesa, non risultano agli atti segnalazioni di sussistenza del debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 c. 1 dello stesso TUEL). Comprovata ed attestata, dunque, anche dal Comune di riferimento, l'assenza di un impegno di spesa e l'avvenuta erogazione della prestazione fatturata (v. sul punto, anche atto di opposizione: Il , come Parte_1 risulta dal relativo attestato del Responsabile dei Servizi Finanziari prot. 5200 del
4.11.2020 che si produce, non ha pagato (e non può pagare) la prestazione offerta dalla ricorrente perché per detta spesa agli atti dell'Ente non risulta assunto un impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio con la relativa attestazione di copertura finanziaria;
nonché mail di cui alla produzione dell'opposta, in ogni caso certificanti l'erogazione dei software e l'espletamento dell'attività per cui è causa), non potrà che condannarsi il suddetto terzo,
al pagamento in favore della Controparte_2 [...] della richiesta Controparte_1 somma di € 9.000,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo, trattandosi del resto di cifra del tutto coincidente con quella riportata negli ordinativi allo stesso riferibili (v. ordine n. 3684794 e ordine n. 3684686 di cui in atti), e non essendo comunque emersi elementi significativamente deponenti in senso opposto e/o contrario. Come già a più riprese chiarito, difatti, l'art. 191 del d.lg. n. 267 del 2000 prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (Cass. S.U. n. 26657 del 18/12/2014), configurandosi il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge (Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, n. 7113). Alla stregua di quanto precede, quindi, non potrà che addivenirsi, per le ragioni sin qui esposte, all'accoglimento dell'opposizione proposta con contestuale revoca del decreto ingiuntivo emesso, in uno al rigetto di ogni altra domanda, così come proposta, verso il opponente, fermo Pt_1
l'accoglimento nei termini indicati della domanda di cui alla chiamata in causa avanzata dalla opposta verso il terzo, , rimasto Controparte_2
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contumace, con il conseguente assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, avendo parimenti condivisa giurisprudenza a più riprese affermato che il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese
Quanto alle spese, il principio di soccombenza ne impone la posizione a carico dell'opposta nei rapporti con il opponente, e a carico del Pt_1 terzo, anche se contumace (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018), nei rapporti tra questo e l'opposta, ferma la relativa liquidazione - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal , in persona del pro Parte_1 Pt_4 tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 968/2020, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 18/09/2020, nei confronti di
[...] in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nonché sulla chiamata in causa avanzata da quest'ultima nei confronti del terzo, , rimasto Controparte_2 contumace, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 968/2020, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 18/09/2020; rigetta ogni altra domanda così come proposta nei confronti del Parte_1
;
[...] condanna
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parte opposta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di
[...] parte opponente , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Napolitano Giovanni;
accoglie la domanda di cui alla chiamata in causa proposta da
[...] in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti del terzo, CP_2
, e, per l'effetto,
[...] condanna
al pagamento in favore della Controparte_2 [...] della somma di € Controparte_1
9.000,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo;
condanna
alla rifusione in favore di Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 118,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Finizio Roberta. Così deciso in data 16/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
11
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4427/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025 nella causa n. 4427/2020 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 968/2020, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 18/09/2020, vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NAPOLITANO GIOVANNI
- attore/opponente - e
Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. FINIZIO ROBERTA
- convenuto/opposto – nonché
(C.F./P.IVA: ) Controparte_2 C.F._1
- chiamato in causa contumace - Conclusioni All'udienza del 16/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa Controparte_1 odierno opposto, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del , odierno opponente, per conseguire il Parte_1 pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di mancato pagamento di un ordine di prodotti per l'informatica (v. decreto ingiuntivo n. 968/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 18/09/2020; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione il Parte_1
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo
[...]
l'Ente per detta spesa assunto un impegno contabile registrato sul competente
2 Tribunale di Avellino n. 4427/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
programma di bilancio con relativa attestazione di copertura finanziaria. Deduceva dunque che il mero ricevimento dell'ordine di fornire la prestazione, sia pure attraverso lo strumento elettronico, non è sufficiente ad istaurare il rapporto obbligatorio e concludere il contratto di acquisto con la P.A., il quale tuttavia, ai sensi dell'art. 191, comma 1 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, ai soli fini della controprestazione, intercorre tra il privato fornitore ed il funzionario/dipendente che ha consentito la fornitura, ovvero nel caso di specie il dott. . Controparte_2
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: […] 1)- Revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarando inammissibile ed infondata la domanda di pagamento così come proposta nei confronti del , e Parte_1 comunque rigettarla anche per difetto di legittimazione passiva;
2)- Condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre al rimborso forfetario, cpa ed iva, con attribuzione. […]. Si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo
[...] emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso. In particolare, eccepiva la legittimità del contratto concluso tra le parti, anche per effetto della nascita del cd. MEPA, una norma che ha disciplinato la possibilità per gli enti pubblici di attivare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, con applicazione di tutte le norme del codice civile. Eccepiva inoltre la responsabilità precontrattuale dell'Ente, chiedendo per l'effetto il risarcimento del danno ed instava, altresì, per la chiamata in causa del funzionario responsabile.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: […] A. In rito, fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo funzionario del Parte_1
dott. a norma dell'art. 269 c.p.c. co. 3; B.
1. Nel merito,
[...] Persona_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto, concedendo in pendenza di opposizione, stante la fondatezza, la provvisoria esecuzione;
B.
2. Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, riconoscere la responsabilità precontrattuale del e Parte_1 condannare lo stesso al risarcimento del danno di euro 9 mila ovvero maggiore o minore secondo come sarà documentato in corso di causa. B.
3. Sempre in via gradata, previa integrazione del contraddittorio e contestuale chiamata in causa del dott. , in caso di mancato accoglimento della domanda Controparte_2 principale, accertata la responsabilità del terzo chiamato quale diretto contraente dell'obbligazioni contrattuali oggetto di acquisto MEPA, condannarlo al pagamento di euro novemila oltre interessi;
B.
4. Condannare le parti soccombente al
3 Tribunale di Avellino n. 4427/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
pagamento delle spese di lite oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario. […]. Instauratosi il contraddittorio, autorizzata la chiamata in causa del terzo,
, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria Controparte_2 esecuzione e concessi i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Fondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, risulta la proposta opposizione. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex
4 Tribunale di Avellino n. 4427/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, dunque, deriva l'operatività anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo del già richiamato orientamento giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; nonché Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Pertanto, nelle controversie di matrice contrattuale, quali quella per cui è causa, anche se di origine monitoria, spetta prioritariamente al creditore agente in giudizio fornire la prova del titolo su cui si basa la propria pretesa, con il conseguente riverberarsi a suo carico delle incertezze e/o inadeguatezze probatorie eventualmente registratesi sul punto, in applicazione del consolidato orientamento secondo cui l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Orbene, nel caso in esame l'intera iniziativa attorea, così come articolata sin dal ricorso per ingiunzione, appare basarsi sull'avvenuta fornitura ad opera dell'opposta, Controparte_1
in favore del opponente, dei prodotti per
[...] Parte_1
l'informatica e telecomunicazione per cui è causa, sulla scorta degli ordinativi (id est: ordine n. 3684794 e ordine n. 3684686), disposti dal responsabile, dott.
, sulla piattaforma MEPA ed oggetto delle fatture Controparte_2 prodotte (v. fatture di cui alla produzione dell'opposta). Ebbene, al di là di ogni altra questione e in conformità con quanto sul punto eccepito in opposizione, non ci si può esimere dal rilevare come non possa dirsi sufficientemente provata, stante la peculiare natura (pubblica) del soggetto debitore, la pretesa creditoria azionata in giudizio. Invero, per il perfezionamento dei contratti dell'amministrazione è necessaria l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del rappresentante, quale organo con rilevanza esterna abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente, ed il contratto si deve considerare non concluso ove la volontà di addivenire ad un accordo con altri non sia, nei confronti di questi,
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esternata nel nome e per conto dell'ente pubblico dal soggetto autorizzato a rappresentarlo. L'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un unico documento recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione, l'entità del compenso e di tutte le clausole regolanti il rapporto (Cass. n. 6555 del 20/03/2014; Cass. n. 24679 del 4/11/2013; Cass. n. 15296 del 06/07/2007; Cass. n. 1752 del 26/01/2007; Cass. n. 1702 del 26/01/2006). La regola della forma scritta ad substantiam è, certamente, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa UB IS, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità (Cassazione civile, sentenze n. 10910/2011; n. 20690/2016). Tale prescrizione formale vale anche per i contratti stipulati dalla P.A. in relazione ad attività posta in essere iure privatorum (Cass. civile, n. 6555 del 20/03/2014), con la conseguenza che, anche con riferimento a tali pattuizioni, è necessario lo scambio di consenso in forma scritta, pur potendo quest'ultimo avvenire anche non contestualmente ed anche su documenti separati (Cass. civile, n. 12540 del 17/06/2016), mentre tale nullità non può essere sanata con il riconoscimento dell'utilità della prestazione, né può essere surrogata da comportamenti concludenti (Cass. n. 11231 del 9/05/2017). Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016), con l'ulteriore precisazione secondo cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta ad substantiam, il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio. Né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta ad substantiam è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa UB IS (v. da ultimo Sez. 3, sentenza n. 20340 del 28/09/2010).
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Con particolare riferimento alle amministrazioni comunali, poi, si chiarito che per il perfezionamento dei contratti stipulati dall'amministrazione comunale è necessaria l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del sindaco, quale organo rappresentativo abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente territoriale, mentre restano in proposito insufficienti le deliberazioni del consiglio o della giunta municipale, atti meramente interni di natura preparatoria. Ne consegue che il contratto deve considerarsi non concluso ove la volontà di addivenire ad un accordo con altri non sia, nei confronti di questi, esternato, nel nome e per conto dell'ente pubblico, dall'organo autorizzato a rappresentarlo (cfr. Cass. n. 9762 del 18.11.1994, nonché Cass. n. 19070 del 05/09/2006; Cass. n. 2788 del 26/02/2002; Cass. n. 15325 del 04/12/2001; Cass. n. 6316 del 22/06/1999; Cass. 5642 del 24/06/1997), Costituisce per vero principio altrettanto consolidato in giurisprudenza, l'affermazione secondo cui L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Differente è, invece, il regime stabilito per il parere di cui all'art. 49 del d.lgs. citato, attestante la mera regolarità contabile della volontà manifestata dagli organi politici del detto ente (consiglio o giunta), la mancata acquisizione del quale non comporta alcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 33768 del 19/12/2019). Ebbene, è proprio sotto tale profilo che le deduzioni allegazionali e probatorie dell'odierna parte opposta risultano del tutto deficitarie, non evincendosi dagli atti specifici riferimenti e/o rimandi all'eventuale, e regolare, espletamento della procedura contabile normativamente prevista per la validità e vincolatività dell'obbligo contrattuale sotteso alle pretese azionate verso il opponente, non escluse e/o derogate, in parte qua, dall'utilizzo del Pt_1 sistema MEPA. A soluzioni dissimili, invero, non potrebbe indurre, al di là di ogni altra questione, nemmeno l'apprezzamento delle risultanze sin qui ricostruite nella diversa prospettiva dell'azione ex art. 1337 c.c. (responsabilità precontrattuale) comunque proposta in via subordinata. Dirimente sul punto - in uno alla difficile imputabilità alla controparte della mancata conoscenza di una normativa quale quella sin qui ricostruita, senza dubbio tale da poter essere conosciuta attraverso un comportamento di normale diligenza (Cass. Sez. 3, 18/05/2016, n. 10156), soprattutto da operatori, come l'opposta, destinati a confrontarsi con la medesima nell'esercizio della propria attività economica - risulta l'osservazione secondo cui la predetta normativa ha
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innovato il sistema precedente, andando ad escludere, in caso di inosservanza dello schema procedimentale di spesa ivi tipizzato, l'insorgenza di qualsivoglia obbligazione a carico dell'Ente involto, imputando all'amministratore e/o al funzionario agente, affinché ne rispondano con il proprio patrimonio, ogni conseguenza della condotta tenuta, per essere la stessa non normativamente riferibile all'Ente medesimo. In termini, del resto, si è di recente espressa la Suprema Corte chiarendo che Il d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, conv. con modificazioni dalla l. n. 144 del 1989, abrogato dal d.lg. n. 77 del 1995, art. 123, comma 1, lett. n), perché sostituto dall'art. 35 dello stesso decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analoga disposizione contenuta nel d.lg. n. 267 del 2000, art. 191 prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (Cass. S.U. n. 26657 del 18/12/2014). Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, d.lg. n. 267 del 2000, ex art. 194 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Infatti al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione era esperibile nei confronti della suddetta l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale), si è sostituita, relativamente agli enti locali, la disciplina del d.l. n. 66 del 1989 (conv. in l. n. 144 del 1989, riprodotta nel d.lg. n. 77 del 1995, art. 35), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., data la sua natura sussidiaria (Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, n. 7113). Proprio alla stregua di suddetti principi, tuttavia, dovrà trovare per converso accoglimento la domanda di pagamento oggetto della chiamata in causa (sulla cui ammissibilità e vagliabilità, soprattutto ove già autorizzata, v. funditus Sentenza n. 10218 del 11/04/2019), proposta nei confronti del non costituitosi,
, quale funzionario acclaratamente responsabile degli Controparte_2 ordini per cui è causa (v. ordini recanti il relativo nominativo, nonché, sul punto, anche attestato del Responsabile del Servizio Finanziario del 4.11.2020 prodotto dal medesimo in cui si legge: Con riferimento agli ordini di acquisto Pt_1
MEPA n. 3684686 del 23/05/2017 di € 6.000,00 oltre IVA e n. 3684794 del
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23/05/2017 di € 3.000,00 oltre IVA, firmati dal Responsabile dei servizi tecnici
Arch. che non risulta a carico del bilancio di previsione CP_2 Parte_3 dell'esercizio 2017 la registrazione del vincolo di spesa nascente dalla costituzione del rapporto contrattuale con l'operatore Controparte_1
come prescritto all'art. 183 comma 7 del TUEL D.lgs. n. 267/2000.
[...]
Si attesta, altresì, che con riferimento alla medesima spesa, non risultano agli atti segnalazioni di sussistenza del debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 c. 1 dello stesso TUEL). Comprovata ed attestata, dunque, anche dal Comune di riferimento, l'assenza di un impegno di spesa e l'avvenuta erogazione della prestazione fatturata (v. sul punto, anche atto di opposizione: Il , come Parte_1 risulta dal relativo attestato del Responsabile dei Servizi Finanziari prot. 5200 del
4.11.2020 che si produce, non ha pagato (e non può pagare) la prestazione offerta dalla ricorrente perché per detta spesa agli atti dell'Ente non risulta assunto un impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio con la relativa attestazione di copertura finanziaria;
nonché mail di cui alla produzione dell'opposta, in ogni caso certificanti l'erogazione dei software e l'espletamento dell'attività per cui è causa), non potrà che condannarsi il suddetto terzo,
al pagamento in favore della Controparte_2 [...] della richiesta Controparte_1 somma di € 9.000,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo, trattandosi del resto di cifra del tutto coincidente con quella riportata negli ordinativi allo stesso riferibili (v. ordine n. 3684794 e ordine n. 3684686 di cui in atti), e non essendo comunque emersi elementi significativamente deponenti in senso opposto e/o contrario. Come già a più riprese chiarito, difatti, l'art. 191 del d.lg. n. 267 del 2000 prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (Cass. S.U. n. 26657 del 18/12/2014), configurandosi il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge (Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, n. 7113). Alla stregua di quanto precede, quindi, non potrà che addivenirsi, per le ragioni sin qui esposte, all'accoglimento dell'opposizione proposta con contestuale revoca del decreto ingiuntivo emesso, in uno al rigetto di ogni altra domanda, così come proposta, verso il opponente, fermo Pt_1
l'accoglimento nei termini indicati della domanda di cui alla chiamata in causa avanzata dalla opposta verso il terzo, , rimasto Controparte_2
9 Tribunale di Avellino n. 4427/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
contumace, con il conseguente assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, avendo parimenti condivisa giurisprudenza a più riprese affermato che il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese
Quanto alle spese, il principio di soccombenza ne impone la posizione a carico dell'opposta nei rapporti con il opponente, e a carico del Pt_1 terzo, anche se contumace (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018), nei rapporti tra questo e l'opposta, ferma la relativa liquidazione - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal , in persona del pro Parte_1 Pt_4 tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 968/2020, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 18/09/2020, nei confronti di
[...] in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nonché sulla chiamata in causa avanzata da quest'ultima nei confronti del terzo, , rimasto Controparte_2 contumace, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 968/2020, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 18/09/2020; rigetta ogni altra domanda così come proposta nei confronti del Parte_1
;
[...] condanna
10 Tribunale di Avellino n. 4427/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
parte opposta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di
[...] parte opponente , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Napolitano Giovanni;
accoglie la domanda di cui alla chiamata in causa proposta da
[...] in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti del terzo, CP_2
, e, per l'effetto,
[...] condanna
al pagamento in favore della Controparte_2 [...] della somma di € Controparte_1
9.000,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo;
condanna
alla rifusione in favore di Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 118,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Finizio Roberta. Così deciso in data 16/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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