Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5137/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), CodiceFiscale_2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. TONI MANUELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare la loro residenza dove crederanno più opportuno, dando tempestiva comunicazione di ogni variazione pagina 1 di 5
2) Nell'abitazione familiare posta in Soliera Via Giuseppe Di Vittorio n. 39 continuerà a risiedere la GN , alla quale resta assegnata;
il Sig. ha già provveduto a Parte_2 Parte_1
trasferirsi altrove, prelevando i propri effetti personali. I mobili, gli arredi ed i complementi di arredo che corredano l'abitazione coniugale resteranno temporaneamente in esclusivo utilizzo alla moglie.
3) I figli avranno la residenza presso la madre ai soli fini anagrafici e sono affidati ad entrambi i genitori in modo che gli stessi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale secondo il regime dell'affidamento condiviso e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, istruzione ed alla educazione saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi.
4) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore si impegna ad educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in loro buoni e significativi rapporti con l'altro genitore.
5) Il padre avrà diritto di frequentare i figli quando lo voglia, previo accordo anche telefonico con la madre. Avrà in ogni caso diritto di tenerli presso di sé a weekend alternati dal venerdì sera allorquando la madre li accompagnerà presso l'abitazione del padre fino alla domenica sera.
Trascorreranno con il padre inoltre una notte (indicativamente il martedì) nella settimana che terminerà con il weekend di pertinenza del padre e due notti ( indicativamente mercoledì e giovedì) nella settimana che terminerà con il weekend di spettanza della madre. Ogni mattina il padre accompagnerà i figli a scuola ad eccezione dei periodi di trasferta lavorativa o in forza di altri impedimenti.
Pers Durante le vacanze Natalizie e Pasquali, ed trascorreranno metà tempo con ciascun Per_2
genitore alternando la Vigilia, il giorno di Natale, ed anche il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli 3 settimane anche non consecutive ed i genitori si impegnano a concordare ogni anno con congruo anticipo, e comunque non oltre la data del 30 maggio di ogni anno, l'esatta cadenza dei rispettivi periodi ed anche i periodi di ferie estive che trascorreranno con i figli, comunicandosi anche le destinazioni prescelte e garantendo la reperibilità telefonica.
Tutti i periodi di cui sopra dovranno, comunque, essere sempre determinati con particolare riguardo sia al diritto dei minori ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla loro età, sia ai loro pagina 2 di 5 Pers impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi. e seguiranno le altre Per_2
festività ( ad esempio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) secondo le regole del calendario sopra precisato.
6) Il sig. , stante la maggior permanenza dei minori presso la madre, si impegna a Pt_1
corrispondere alla GN la somma complessiva mensile di euro 500,00 ( cinquecento,00) a Pt_2
titolo di contributo al mantenimento dei figli sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, in via anticipata il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio
2025, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal mese di febbraio
2026, prendendo ogni anno quale indice di riferimento quello intercorso da febbraio a febbraio.
7) Il versamento della predetta somma avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN . Parte_2
8) Il sig. corrisponderà inoltre alla moglie la somma mensile di euro 500,00 a titolo di Pt_1
mantenimento della stessa, a far data dal gennaio 2025.
CP_ 9) L'assegno unico erogato dall' sarà percepito dalla GN . Pt_2
10) I genitori si impegnano a collaborare, nell'interesse dei figli, e pertanto ciascuno di loro a fare affidamento principalmente sull'altro ed a prestarsi in sostituzione di esso, qualora impedimenti per malattie e/o inderogabili impegni di lavoro non consentissero all'altro genitore l'adempimento dei doveri di cura e custodia dei figli nei giorni e periodi stabiliti.
11) Entrambi i genitori contribuiranno per la metà al pagamento delle spese di natura straordinaria nella misura del 50%, quota da rimborsarsi al genitore che per primo avrà sostenuto le spese che si
Pers renderanno necessarie per e e che verranno qualificate come straordinarie (in quanto Per_2
elencate e previste dall'art. 15 del Protocollo del Tribunale di Modena per le cause in materia di diritto di famiglia), secondo l'elencazione che segue:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario IO;
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche, c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario IO;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 5 -Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinente abbigliamento e attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. La documentazione giustificativa della spesa dovrà essere intestata ai figli onde consentire ad entrambi i genitori di detrarre la spesa relativa al 50%.
12) I genitori si impegnano ad introdurre nuovi eventuali partner nella vita dei figli, con gradualità e comunque non prima che sia trascorso un anno dalla frequentazione.
13) I coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro avendo già definito in precedenza in via transattiva e novativa, ogni rapporto economico e/o patrimoniale tra gli stessi esistente, salvo l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto e si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
14) Le spese della presente procedura saranno a carico delle parti in egual misura.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere pagina 4 di 5 accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note
[...]
scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2007 Atto n. 7 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/3/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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