TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/12/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9637/2025 r.g.v.g., promosso da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nato a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. AL Pennazzi C.F._2
del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: ”separazione personale tra i coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi omologando l'accordo dagli stessi raggiunto riportato in ricorso e all'odierna udienza del 18 novembre 2025”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale,
1 vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta da
[...]
e con ricorso depositato l'8 luglio 2025; Parte_1 Parte_2
osservato che i ricorrenti avevano inizialmente inserito fra le condizioni della separazione anche un trasferimento immobiliare e che pertanto veniva nominato un ausiliario per la verifica della validità delle condizioni concernenti il trasferimento e per i successivi adempimenti concernenti la trascrizione e la voltura;
considerato che
in seguito i ricorrenti hanno provveduto in autonomia al prospettato trasferimento immobiliare, così come documentato dall'ausiliario, la cui opera non è stata quindi necessaria;
rilevato che i coniugi sono comparsi personalmente all'udienza del 18 novembre 2025, escludendo una riconciliazione e confermando la volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso, con esclusione della cessione da parte della moglie a favore del marito delle quote della casa coniugale, già effettuata con separato rogito notarile del 26 settembre 2025; osservato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le conclusioni;
rilevato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo
2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); osservato, nella fattispecie in esame, che gli atti sono stati comunicati alla Procura della
Repubblica il 22 luglio 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 14 maggio 2011 a OL SA (Bologna) e che dalla loro unione in data
17 agosto 2015 è nato a [...] il figlio AL;
2 preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate dai ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Bologna il 7 luglio 1979 e , nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a OL SA (Bologna) il 14 maggio 2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.6, parte II, serie A, anno 2011;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OL SA di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto fra i ricorrenti e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
“- il sig. rimarrà a vivere presso la casa coniugale, mentre la sig.ra Pt_2
ha già trasferito la propria residenza in un immobile limitrofo Parte_1
all'abitazione attuale dalla stessa acquistato a seguito della cessione della propria quota di casa coniugale al marito;
- i coniugi optano per l'affido condiviso del figlio minore AL. La responsabilità genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro espressamente previsto dall'art. 337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le
3 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- i genitori, riconoscendo ciascuno le capacità genitoriali dell'altro e riponendo estrema reciproca fiducia nell'altro, intendono gestire in maniera libera il diritto di visita del figlio minore che, anche grazie all'ubicazione limitrofa degli immobili in cui risiederanno i genitori, manterrà la residenza attuale presso la casa che diverrà di proprietà esclusiva del sig. , ma sarà collocato in maniera paritaria ed equilibrata Pt_2
fra i genitori, permanendo in egual misura presso il padre e presso la madre che gestiranno in autonomia, con pieno spirito di dialogo e collaborazione, i giorni di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni, avendo riguardo in primis dei suoi interessi, delle sue necessità e dei suoi impegni, scolastici ed extra scolastici. Allo stesso modo i genitori organizzeranno le vacanze estive ed invernali, stabilendo con congruo anticipo come ripartirsi i periodi di permanenza e di ferie con il figlio, sempre mantenendo uno spirito di collaborazione e dialogo e facendo in modo che ciascun genitore possa passare con AL un periodo equivalente all'altro; durante le vacanze natalizie e pasquali, la Vigilia di Natale, il 25 dicembre, Santo Stefano, il 31 dicembre, l'1 gennaio, l'Epifania, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi assieme al figlio minore da ciascun genitore alternativamente di anno in anno, assecondando anche i desideri del figlio;
nei periodi di sospensione scolastica i genitori collaboreranno fra loro e manterranno un'alternanza nella gestione e frequentazione del figlio compatibilmente agli impegni ed orari lavorativi di ciascuno. I coniugi stanno già gestendo il diritto di visita del figlio in un ottimo spirito di collaborazione e in maniera elastica. Entrambi i genitori, quando avranno il figlio presso di sé, si faranno completo carico della sua gestione, assistendolo, accompagnandolo e/o prelevandolo nei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, mantenendo un costante e collaborativo dialogo fra loro nel suo preminente interesse, impegnandosi a che faccia i compiti e adempia ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- il figlio minore AL è intestatario del conto corrente n. IT 27 S 05034
37131 00000001162 presso BANCO BPM S.p.a., filiale di OL SA (doc. 22), sul
4 quale confluisce una indennità di accompagnamento dall'Inps di € 531,76 mensili, ai sensi della Legge 104/1992. Il conto suddetto non dispone di bancomat, né di carte di credito e, al momento, quando i genitori hanno necessità di sostenere spese nell'interesse e per il fabbisogno del figlio, avendone la gestione a firme congiunte, si recano congiuntamente presso lo sportello bancario. I genitori concordano nel proseguire con la medesima modalità di gestione appena descritta del conto corrente con IBAN n. [...] anche successivamente alla separazione, collaborando e prendendo decisioni nel pieno e completo interesse del figlio;
- i genitori, viste le rispettive simili situazioni reddituali e i periodi di permanenza del figlio, che saranno distribuiti in egual misura fra l'uno e l'altro, stabiliscono che nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento sarà versato né dall'uno, né dall'altro, e ciascuno, quando avrà il figlio presso di sé, si farà carico delle spese ordinarie che saranno necessarie. Sono considerate ordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna, le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona;
- relativamente alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio AL, i genitori se ne faranno carico al 50% ciascuno secondo le regole del Protocollo del
Tribunale di Bologna, di seguito riportate de plano ed evidentemente da personalizzarsi in funzione dell'età del bambino e della sua futura crescita. Dovranno quindi essere rimborsate senza preventivo accordo e solo a fronte di esibizione di documento giustificativo: a) le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla
5 frequenza dell'istituto scolastico;
le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport - incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo-; le spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività -incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature b) i campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario non offre tempestive alternative anche attraverso la rete famigliare di riferimento;
c) le spese necessarie per il conseguimento della patente d guida;
d) l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato e le uscite scolastiche senza pernottamento;
f) le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti oltre alle spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. In particolare, il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto anche in relazione all'entità della spesa. Salvo diversi accordi, il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente;
- le spese relative alle vacanze dovranno essere sostenute integralmente dal genitore che le trascorre col figlio, senza alcun diritto di richiedere rimborsi all'altro, ad eccezione delle vacanze che il figlio trascorrerà, in futuro, da solo o con gli amici, che andranno sostenute dai genitori nella misura del 50% per il padre e del 50% per la madre;
- il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà a fronte di esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Il genitore a fronte di una formale richiesta di rimborso avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso dovrà avvenire
6 tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi dello Stato o di altro ente privato o pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
- i coniugi concordano nel mantenere ciascuno il proprio conto corrente, senza alcun reciproco riconoscimento;
- le autovetture, così come attualmente intestate, resteranno ciascuna di proprietà del rispettivo intestatario, senza alcun riconoscimento reciproco;
- i ricorrenti rinunciano alla corresponsione di un contributo ad un reciproco personale mantenimento in quanto autonomi economicamente;
- i coniugi si danno sin d'ora assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto ed anche di quello del figlio AL;
- le spese dell'assistenza legale saranno integralmente compensate fra le parti”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 25 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
7