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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/11/2025, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5551/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5551/2023 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. CARMELO FALLICA, C.F. , e dall'AVV. C.F._1
OR IN LA, C.F. , ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. DAVIDE GIUSEPPE CALI', C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliata in Viale G. Laniò, n. 5, Catania;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di compravendita tra imprenditori – esecuzione della prestazione – onere della prova – documenti di trasporto.
Parte opposta, unica comparsa, ha precisato le conclusioni all'udienza del 30.06.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
1316/2023 emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stata condannata a Parte_1 corrispondere a euro 9.099,41, quale corrispettivo del contratto di compravendita di Controparte_2 beni tra imprenditori, comprovato, in fase monitoria, da dieci fatture elettroniche emesse negli anni
2019 e 2020, accompagnate da documenti di trasporto. ha proposto opposizione eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di Parte_1 legitimazione passiva, per non aver mai ricevuto il materiale edile oggetto della vendita.
In particolare, secondo la prospettazione dell'opponente la fornitura del materiale indicato nelle fattura sarebbe stata commissionata e poi effettuata in favore di altra società, Enpa Group s.r.l., la cui sede legale è la stessa di parte opponente (Via A. Piraino, 12 Catania).
La società opponente ha eccepito la carenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c., posta la natura di atto unilaterale delle fatture (elettroniche) e la mancata produzione delle scritture contabili contenenti l'annotazione delle medesime. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia L'Illustrissimo Tribunle adito, contrariis reiectis:
-preliminarmente, ritenere e dichiarre che nessuna somma è dovuta dalla odierna opponente alla in persona del legale rappresentante pro tempore, motivi meglio esposti in Controparte_1 narrativa;
-sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile il D.I. opposto in quanto le fatture elettroniche prodotto dovevano essere integrate anche dalla produzione dei documenti di cui all'art. 634 c.p.c.;
-conseguentemente e nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni preliminari, revocare il D.I. per cui è causa con la conseguente condanna della opposta alla rifusione di spese e compensi di giudizio”. si è costituita ed ha eccepito preliminamermente l'inamissibilità dell'opposizione Controparte_1 per vizio di forma dell'atto introduttivo, che nell'intestazione indica il Giudice di pace di Catania
(anziché il Tribunale di Catania), e per errata introduzione del giudizio con la forma del nuovo rito ordinario di cognizione (c.d. Cartabia) di cui al d.lgs. 149/2022, nonostante il ricorso monitorio sia stato depositato prima dell'entrata in vigore della riforma stessa (art. 35 d.lgs 149/2022).
Nel merito, parte opposta ha dedotto in ordine alla prova del credito, richiamando i documenti allegati al fascicolo della fase monitoria, ovverosia le fatture elettroniche, la cui emissione esonera l'emittente dall'obbligo di annotazione nei registri contabili, nonché i documenti di trasporto.
Con riferimento al difetto di legittimazione passiva per errata emissione delle fatture, come prospettata da parte opponente, ne ha contestato la fondatezza, precisando di non Controparte_3 aver mai intrattenuto rapporti commerciali con Enpa Group s.r.l. e di aver consegnato la merce indicata nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto alla società opponente presso la propria sede, secondo quanto si evince dai documenti di trasporto allegati al ricorso monitorio. Parte opposta ha infine formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1) Dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, per i su citati vizi di forma e per violazione delle disposizioni normative introdotte erroneamente con il rito Cartabia e per l'effetto dichiarare definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il D.I. n. 1316/2023.
In via gradata, dovendosi comunque trattare il presente procedimento secondo il c.d. 'vecchio rito pre Cartabia', si chiede il differimento della prima udienza di comparizione e trattazione norma dell'art. 168 bis, comma 5,
Nel merito
2) Rigettare in toto l'opposizione avversaria in quanto temeraria ed infondata in fatto ed in diritto.
3) Confermare in ogni sua parte il D.I. n. 1316/2023 emesso dal Giudice del Tribunale di
Catania il 06/03/2023”.
Parte opposta ha altresì richiesto condannarsi l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Sulle eccezioni preliminari
L'opposta ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per Controparte_1 essere stata erroneamente introdotta con il rito c.d. Cartabia nonostante il ricorso monitorio fosse stato introdotto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022.
Sul punto, può richiamarsi la motivazione del decreto del 07.09.2025, provvedimento nel quale è stato dato atto che il procedimento è retto dal rito antecedente rispetto alla riforma operata con il d.lgs. 149/2022 e sono stati evidenziati i seguenti elementi, che schematicamente si riportano:
- il procedimento è stata erroneamente introdotto nelle forme del nuovo rito ordinario di cognizione previsto dal d. lgs. 149/2022;
- secondo la giurisprudenza di legittimità “la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso” (Cass. civ., Sez. un., n. 20596/2007; si veda anche Cass. civ., Sez. VI, n. 6511/2012);
- nel caso di specie, sebbene l'opposizione a decreto ingiuntivo appaia esser stata notificata dopo la data 01.03.2023, il ricorso monitorio è stato, in ogni caso, depositato prima della data di entrata in vigore della riforma (art. 35 d. lgs. 149/2022);
- la causa va conseguentemente trattata con le forme del previgente rito ordinario di cognizione.
Di conseguenza, la doglianza è fondata, ma la conseguenza non è l'inammissibilità del ricorso, bensì la conversione del rito.
3. Sulla prova del credito Tanto premesso, l'opposizione è meritevole di accoglimento, nei termini seguenti.
In linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso monitorio, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore-istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere sul medesimo incombente concerne gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto fatto valere dal creditore, mentre su quest'ultimo grava solo l'onere di provare il titolo ed allegare l'inadempimento del debitore (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Alla luce di tali principi generali, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che (pur non ponendosi alcun problema di difetto di legittimazione nei termini eccepiti dall'opponente) il creditore opposto – a fronte della contestazione sulla mancata consegna – non abbia assolto pienamente l'onere probatorio sullo stesso incombente.
Sul punto, va premesso che le doglianze svolte da parte opponente in ordine alla mancata prova dell'annotazione delle fatture azionate nelle scritture contabili della società opposta non sono condivisibili, in quanto, per un verso, l'art. 634 co. II c.p.c. (non direttamente applicabile ratione temporis al caso in esame, ma espressivo di un principio generale) dispone che “per i crediti relativi
a somministrazioni di merci (…) costituiscono (…) prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze
e gestito dall'Agenzia delle entrate”; per altro verso, in ogni caso, una volta instaurato il giudizio di opposizione, va valutata la sussistenza della prova del credito nei termini suddetti, a prescindere dall'idoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio a fondare l'emissione di ingiunzione.
Nel caso in esame, la prova della sussistenza del credito è stata fornita mediante la produzione di fattura e d.d.t. relativi alla merce di cui si controverte;
si precisa che, per la quasi totalità dei documenti le sottoscrizioni apposte (riconducibili a ” e ad un altro nome di difficile Parte_2 lettura) è vergata sia nella casella “conducente”, sia in quella “destinatario”; per i soli d.d.t.
1993/CT e 2817/CT le sottoscrizioni risultano apposte nelle caselle “conducente” e “vettore”; nel d.d.t. 69/20 la sottoscrizione è apposta nelle caselle “vettore” e “destinatario”; nel d.d.t. 98/20
l'unica sottoscrizione è invece vergata nella casella “conducente”.
Sul punto, deve osservarsi che, sebbene la sottoscrizione del destinatario costituisce in linea generale prova della consegna e sebbene ai sensi dell'art. 1510 co. II c.c. “Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”, nel caso di specie parte opponente ha contestato le superiori sottoscrizioni.
Le doglianze svolte vanno collocate nel contesto del compendio probatorio complessivo: le sottoscrizioni sono apposte in maniera contraddittoria, ad opera della stessa mano, in caselle relative a soggetti diversi (conducente, vettore e destinatario); non è chiaro da chi siano state apposte le sottoscrizioni e, anche laddove il nome risulta leggibile, non emerge si tratti di soggetto riconducibile ad un vettore o alla società opponente destinataria della merce;
non è stata fornita alcuna prova documentale o richiesta alcuna altra prova costituenda idonea a dimostrare l'avvenuta consegna al vettore o l'avvenuto recapito della merce, circostanza da considerare a maggior ragione evidenziando che nel d.d.t. n. 1993 del 27.08.2019 è inserita l'annotazione “cantiere Panebianco”, rispetto al quale non è chiara la riconducibilità all'opponente.
Sul punto, può essere richiamata la costante giurisprudenza che afferma che “il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario, necessita di corroborazione ai sensi dell'art. 2729 c.c., ove non puntualmente confermata dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talchè da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697 c.c., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass. civ., Sez. II, 06.12.2019, n. 31974; analogamente Cass. civ., Sez. III, 22.06.2007, n. 14594). In particolare, nei contratti aventi ad oggetto la consegna di merce, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge;
quando siano state rilasciate bolle di consegna, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta solo qualora la firma del destinatario apposta ai documenti di trasporto non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte (ex multis, Tribunale Benevento, 28.06.2024, n. 1260).
Può ulteriormente ricordarsi che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore;
la stessa valenza probatoria attenuata va riconosciuta anche ai documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte opposta, che non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce nella quantità ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi
(Tribunale Napoli Nord, Sez. II, 21.03.2023, n. 1170; conformi, ex multis, Tribunale Latina, Sez. I,
10.10.2022, n. 1900 e Tribunale Bologna, Sez. II, 09.07.2021, n. 1647).
Alla luce dei superiori principi, non può dunque considerarsi raggiunta una sufficiente prova del credito azionato e l'opposizione deve dunque essere accolta.
4. Statuizioni finali e spese di lite
In virtù dell'accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di e liquidate nel dispositivo in misura pari a parametri Controparte_1 minimi ai sensi del D.M. 55/2014, quale novellato dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, della limitata attività processuale svolta, delle limitate questioni giuridiche trattate, del carattere documentale del giudizio e delle modalità di adozione della decisione.
Posta la soccombenza di parte opposta, va rigettata la domanda di condanna di parte opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G.5551/2023, così decide:
- accogliendo l'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1316/2023 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a a corrispondere a euro 2.540,00 Controparte_1 Controparte_4 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
Catania, 01/11/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5551/2023 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. CARMELO FALLICA, C.F. , e dall'AVV. C.F._1
OR IN LA, C.F. , ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. DAVIDE GIUSEPPE CALI', C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliata in Viale G. Laniò, n. 5, Catania;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di compravendita tra imprenditori – esecuzione della prestazione – onere della prova – documenti di trasporto.
Parte opposta, unica comparsa, ha precisato le conclusioni all'udienza del 30.06.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
1316/2023 emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stata condannata a Parte_1 corrispondere a euro 9.099,41, quale corrispettivo del contratto di compravendita di Controparte_2 beni tra imprenditori, comprovato, in fase monitoria, da dieci fatture elettroniche emesse negli anni
2019 e 2020, accompagnate da documenti di trasporto. ha proposto opposizione eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di Parte_1 legitimazione passiva, per non aver mai ricevuto il materiale edile oggetto della vendita.
In particolare, secondo la prospettazione dell'opponente la fornitura del materiale indicato nelle fattura sarebbe stata commissionata e poi effettuata in favore di altra società, Enpa Group s.r.l., la cui sede legale è la stessa di parte opponente (Via A. Piraino, 12 Catania).
La società opponente ha eccepito la carenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c., posta la natura di atto unilaterale delle fatture (elettroniche) e la mancata produzione delle scritture contabili contenenti l'annotazione delle medesime. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia L'Illustrissimo Tribunle adito, contrariis reiectis:
-preliminarmente, ritenere e dichiarre che nessuna somma è dovuta dalla odierna opponente alla in persona del legale rappresentante pro tempore, motivi meglio esposti in Controparte_1 narrativa;
-sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile il D.I. opposto in quanto le fatture elettroniche prodotto dovevano essere integrate anche dalla produzione dei documenti di cui all'art. 634 c.p.c.;
-conseguentemente e nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni preliminari, revocare il D.I. per cui è causa con la conseguente condanna della opposta alla rifusione di spese e compensi di giudizio”. si è costituita ed ha eccepito preliminamermente l'inamissibilità dell'opposizione Controparte_1 per vizio di forma dell'atto introduttivo, che nell'intestazione indica il Giudice di pace di Catania
(anziché il Tribunale di Catania), e per errata introduzione del giudizio con la forma del nuovo rito ordinario di cognizione (c.d. Cartabia) di cui al d.lgs. 149/2022, nonostante il ricorso monitorio sia stato depositato prima dell'entrata in vigore della riforma stessa (art. 35 d.lgs 149/2022).
Nel merito, parte opposta ha dedotto in ordine alla prova del credito, richiamando i documenti allegati al fascicolo della fase monitoria, ovverosia le fatture elettroniche, la cui emissione esonera l'emittente dall'obbligo di annotazione nei registri contabili, nonché i documenti di trasporto.
Con riferimento al difetto di legittimazione passiva per errata emissione delle fatture, come prospettata da parte opponente, ne ha contestato la fondatezza, precisando di non Controparte_3 aver mai intrattenuto rapporti commerciali con Enpa Group s.r.l. e di aver consegnato la merce indicata nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto alla società opponente presso la propria sede, secondo quanto si evince dai documenti di trasporto allegati al ricorso monitorio. Parte opposta ha infine formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1) Dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, per i su citati vizi di forma e per violazione delle disposizioni normative introdotte erroneamente con il rito Cartabia e per l'effetto dichiarare definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il D.I. n. 1316/2023.
In via gradata, dovendosi comunque trattare il presente procedimento secondo il c.d. 'vecchio rito pre Cartabia', si chiede il differimento della prima udienza di comparizione e trattazione norma dell'art. 168 bis, comma 5,
Nel merito
2) Rigettare in toto l'opposizione avversaria in quanto temeraria ed infondata in fatto ed in diritto.
3) Confermare in ogni sua parte il D.I. n. 1316/2023 emesso dal Giudice del Tribunale di
Catania il 06/03/2023”.
Parte opposta ha altresì richiesto condannarsi l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Sulle eccezioni preliminari
L'opposta ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per Controparte_1 essere stata erroneamente introdotta con il rito c.d. Cartabia nonostante il ricorso monitorio fosse stato introdotto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022.
Sul punto, può richiamarsi la motivazione del decreto del 07.09.2025, provvedimento nel quale è stato dato atto che il procedimento è retto dal rito antecedente rispetto alla riforma operata con il d.lgs. 149/2022 e sono stati evidenziati i seguenti elementi, che schematicamente si riportano:
- il procedimento è stata erroneamente introdotto nelle forme del nuovo rito ordinario di cognizione previsto dal d. lgs. 149/2022;
- secondo la giurisprudenza di legittimità “la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso” (Cass. civ., Sez. un., n. 20596/2007; si veda anche Cass. civ., Sez. VI, n. 6511/2012);
- nel caso di specie, sebbene l'opposizione a decreto ingiuntivo appaia esser stata notificata dopo la data 01.03.2023, il ricorso monitorio è stato, in ogni caso, depositato prima della data di entrata in vigore della riforma (art. 35 d. lgs. 149/2022);
- la causa va conseguentemente trattata con le forme del previgente rito ordinario di cognizione.
Di conseguenza, la doglianza è fondata, ma la conseguenza non è l'inammissibilità del ricorso, bensì la conversione del rito.
3. Sulla prova del credito Tanto premesso, l'opposizione è meritevole di accoglimento, nei termini seguenti.
In linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso monitorio, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore-istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere sul medesimo incombente concerne gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto fatto valere dal creditore, mentre su quest'ultimo grava solo l'onere di provare il titolo ed allegare l'inadempimento del debitore (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Alla luce di tali principi generali, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che (pur non ponendosi alcun problema di difetto di legittimazione nei termini eccepiti dall'opponente) il creditore opposto – a fronte della contestazione sulla mancata consegna – non abbia assolto pienamente l'onere probatorio sullo stesso incombente.
Sul punto, va premesso che le doglianze svolte da parte opponente in ordine alla mancata prova dell'annotazione delle fatture azionate nelle scritture contabili della società opposta non sono condivisibili, in quanto, per un verso, l'art. 634 co. II c.p.c. (non direttamente applicabile ratione temporis al caso in esame, ma espressivo di un principio generale) dispone che “per i crediti relativi
a somministrazioni di merci (…) costituiscono (…) prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze
e gestito dall'Agenzia delle entrate”; per altro verso, in ogni caso, una volta instaurato il giudizio di opposizione, va valutata la sussistenza della prova del credito nei termini suddetti, a prescindere dall'idoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio a fondare l'emissione di ingiunzione.
Nel caso in esame, la prova della sussistenza del credito è stata fornita mediante la produzione di fattura e d.d.t. relativi alla merce di cui si controverte;
si precisa che, per la quasi totalità dei documenti le sottoscrizioni apposte (riconducibili a ” e ad un altro nome di difficile Parte_2 lettura) è vergata sia nella casella “conducente”, sia in quella “destinatario”; per i soli d.d.t.
1993/CT e 2817/CT le sottoscrizioni risultano apposte nelle caselle “conducente” e “vettore”; nel d.d.t. 69/20 la sottoscrizione è apposta nelle caselle “vettore” e “destinatario”; nel d.d.t. 98/20
l'unica sottoscrizione è invece vergata nella casella “conducente”.
Sul punto, deve osservarsi che, sebbene la sottoscrizione del destinatario costituisce in linea generale prova della consegna e sebbene ai sensi dell'art. 1510 co. II c.c. “Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”, nel caso di specie parte opponente ha contestato le superiori sottoscrizioni.
Le doglianze svolte vanno collocate nel contesto del compendio probatorio complessivo: le sottoscrizioni sono apposte in maniera contraddittoria, ad opera della stessa mano, in caselle relative a soggetti diversi (conducente, vettore e destinatario); non è chiaro da chi siano state apposte le sottoscrizioni e, anche laddove il nome risulta leggibile, non emerge si tratti di soggetto riconducibile ad un vettore o alla società opponente destinataria della merce;
non è stata fornita alcuna prova documentale o richiesta alcuna altra prova costituenda idonea a dimostrare l'avvenuta consegna al vettore o l'avvenuto recapito della merce, circostanza da considerare a maggior ragione evidenziando che nel d.d.t. n. 1993 del 27.08.2019 è inserita l'annotazione “cantiere Panebianco”, rispetto al quale non è chiara la riconducibilità all'opponente.
Sul punto, può essere richiamata la costante giurisprudenza che afferma che “il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario, necessita di corroborazione ai sensi dell'art. 2729 c.c., ove non puntualmente confermata dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talchè da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697 c.c., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass. civ., Sez. II, 06.12.2019, n. 31974; analogamente Cass. civ., Sez. III, 22.06.2007, n. 14594). In particolare, nei contratti aventi ad oggetto la consegna di merce, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge;
quando siano state rilasciate bolle di consegna, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta solo qualora la firma del destinatario apposta ai documenti di trasporto non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte (ex multis, Tribunale Benevento, 28.06.2024, n. 1260).
Può ulteriormente ricordarsi che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore;
la stessa valenza probatoria attenuata va riconosciuta anche ai documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte opposta, che non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce nella quantità ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi
(Tribunale Napoli Nord, Sez. II, 21.03.2023, n. 1170; conformi, ex multis, Tribunale Latina, Sez. I,
10.10.2022, n. 1900 e Tribunale Bologna, Sez. II, 09.07.2021, n. 1647).
Alla luce dei superiori principi, non può dunque considerarsi raggiunta una sufficiente prova del credito azionato e l'opposizione deve dunque essere accolta.
4. Statuizioni finali e spese di lite
In virtù dell'accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di e liquidate nel dispositivo in misura pari a parametri Controparte_1 minimi ai sensi del D.M. 55/2014, quale novellato dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, della limitata attività processuale svolta, delle limitate questioni giuridiche trattate, del carattere documentale del giudizio e delle modalità di adozione della decisione.
Posta la soccombenza di parte opposta, va rigettata la domanda di condanna di parte opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G.5551/2023, così decide:
- accogliendo l'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1316/2023 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a a corrispondere a euro 2.540,00 Controparte_1 Controparte_4 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
Catania, 01/11/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone