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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3653/2024 + 3689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Tarchi Presidente relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3653 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GULLO ANNA MARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AGUGLIA BARBARA, elettivamente domiciliata presso il difensore che la rappresenta e difende come da comparsa di risposta
RESISTENTE
e
Con l'intervenuto del curatore speciale dei minori e avv. Persona_1 Persona_2
Giuseppina Abbate del foro di Firenze con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 9/04/2024)
pagina 1 di 12 Oggetto: regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da nota scritta del 12/12/2024: “in via principale, trattenere la causa in decisione recependo le conclusioni di cui alla proposta bonaria formulata dallo stesso Giudice all'udienza del 4.12.2024; in denegata ipotesi, qualora
l'Ill.mo Giudice adito ritenga di dover proseguire la causa per svolgere ulteriore attività istruttoria, si insite nelle conclusioni anche istruttorie rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art 473bis co.2 cpc”.
Parte resistente ha concluso come da nota scritta del 12/12/2024: “Nel merito: disporre
l'affidamento c.d. super esclusivo dei figli minori e in favore Per_1 Persona_2
della madre, signora con la quale i minori tuttora risiedono nella casa Controparte_1
familiare in via del Larione, 22 a Firenze;
stabilire che il signor possa Parte_1
contattare i figli telefonicamente, anche tramite video chiamata, ed incontrarli solo alla presenza di terze persone e in luogo neutro, previa attivazione degli incontri protetti presso la sede dei Servizi Sociali competenti territorialmente o comunque con le modalità e con la frequenza ritenute più opportune dal Tribunale nell'interesse dei figli;
in via preliminare, provvedere alla nomina di un curatore speciale in favore del signor ai Parte_1 sensi dell'art. 473-bis.14, co. 2, ultima parte, c.p.c., nutrendosi forti dubbi sulle capacità di quest'ultimo; in via principale, disporre che i figli minori e siano Per_1 Persona_2 affidati in via esclusiva, con dichiarazione di affidamento c.d. “super esclusivo” ex art.
337-quater c.p.c., alla madre, signora presso la quale i minori rimarranno Controparte_1
collocati in via prevalente;
conseguentemente, disporre l'assegnazione della casa familiare in Firenze, via del Larione, 22, alla signora che continuerà a vivervi con i Controparte_1
figli minori;
disporre che gli incontri tra i minori e ed il padre avvengano Per_1 Per_2
esclusivamente in forma protetta, sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio, con la frequenza stabilita dal Tribunale o comunque con le modalità e con la frequenza ritenute più opportune nell'interesse dei figli, regolamentando altresì i contatti telefonici tra i minori e il padre;
disporre che il signor sia tenuto a Parte_1
pagina 2 di 12 contribuire alle necessità dei figli minori nella misura di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio) o il diverso importo, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia;
detto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat e sarà versato alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, alle coordinate che la stessa Controparte_1 indicherà; disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla signora con la quale i figli sono collocati in via del tutto prevalente;
Controparte_1
disporre inoltre che il signor sia tenuto a sostenere le spese straordinarie Parte_1
che si renderanno necessarie per i figli, individuate secondo le Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017, nella misura del 100%, o quel diverso importo, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia;
con vittoria di competenze e spese di lite. In via istruttoria:
Si insiste nelle istanze istruttorie formulate in atti e, in particolare, con riferimento alla richiesta di controparte di disporre indagini e accertamenti di Polizia Tributaria, si insiste che, qualora fossero disposte, le stesse investano entrambe le parti, considerate le sospette movimentazioni di ingenti somme di denaro intervenute tra padre e figlio, di cui è Pt_1
stato dato conto negli scritti difensivi”.
Curatore speciale ha concluso come da nota scritta del 9/12/2024 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “Disporre l'affidamento super-esclusivo dei minori e alla Per_1 Per_2
madre con collocamento presso la medesima;
Assegnare la casa familiare alla madre dei minori affinché vi abiti fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
Disporre che la frequentazione padre/figli avvenga esclusivamente con incontri protetti secondo il calendario che sarà predisposto dal Servizio Sociale, con delega al Servizio
Sociale e Sanitario di osservare e monitorare l'evoluzione degli incontri e di valutare eventuali modifiche al regime di frequentazione”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 12 anni, e ad oggi cessata;
l'istruttoria si è svolta, previa riunione al presente procedimento, del procedimento n. 3689/2024 sorto a seguito di presentazione di analogo ricorso da parte della con l'interrogatorio libero delle parti, la nomina di un curatore speciale per i CP_1
minori, l'acquisizione di documentazione economica, l'acquisizione di atti del procedimento penale sorto a carico del ricorrente a seguito di querela sporta dalla CP_1
(nel cui ambito è stato sottoposto nel 2024 alla misura cautelare penale dei divieto di avvicinamento), l'acquisizione di relazione socio – informativa da parte dei SS.SS. di riferimento e l'espletamento di CTU psicologica sull'idoneità genitoriale delle parti e sull'individuazione del miglior regime di affidamento, collocazione e frequentazione dei minori con i genitori;
all'esito, è stata fissata udienza cartolare in vista della quale le parti hanno depositato note scritte di trattazione, contenenti le conclusioni in epigrafe riportate;
conseguentemente, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Istanze istruttorie
Quanto alla richiesta del ricorrente di disporre indagini ed accertamenti tramite Polizia
Tributaria per verificare l'effettiva entità e consistenza dei redditi e delle entrate della resistente, la stessa deve essere rigettata in quanto meramente esplorativa;
quanto alla richiesta della resistente di provvedere alla nomina di un curatore speciale in favore di ai sensi dell'art. 473-bis.14, co. 2, ultima parte, c.p.c., si deve evidenziare Parte_1
che nel corso della CTU psicologica disposta sulla idoneità genitoriale di ambo le parti, tutto il nucleo familiare è stato sottoposto ad accertamenti psicodiagnostici (v. allegato alla
CTU depositata in data 28/11/2024); quanto alla domanda della resistente di coinvolgere i
SS.SS., la stessa è stata accolta, avendo il Tribunale acquisito in data 6/05/2024 una relazione socio - informativa sul nucleo familiare;
quanto, infine, alla domanda della resistente di disporre l'ascolto dei minori, entrambi ultradodicenni, si ritiene di non dover procedere a tale incombente istruttorio, tenuto conto che i minori sono stati ascoltati e osservati, nonché sottoposti a test nel corso della perizia psicologica, di tal chè non si ravvisa l'opportunità di sottoporli ad ulteriore stress;
infine, devono essere rigettate le prove orali capitolate negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie depositate da ambo le parti nei procedimenti riuniti, in quanto non utili ai fini della decisione, apparendo bastevoli, per pagina 4 di 12 quanto attiene alla scelta del regime di affidamento, collocamento e frequentazione, gli esiti della CTU psicologica e, per quanto attiene alla quantificazione del contributo mensile paterno per il mantenimento della prole, la produzione ex rito Cartabia effettuata dalle parti.
3. Affidamento, collocamento, frequentazione minori/genitori
Come detto, in corso di causa è stata disposta CTU psicologica, affidata al dott.
[...]
che è stata depositata in PCT in data 23/11/2024 ed esaminata nel contraddittorio Per_3
delle parti all'udienza del 4/12/2024, le quali hanno precisato le rispettive conclusioni, anche sugli esiti dell'attività peritale, nelle note scritte di trattazione del 12/12/2024.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di non ravvisare ragioni ostative all'integrale recepimento delle indicazioni del dott cui parte resistente ed il curatore speciale Per_3
dei minori hanno aderito mentre il ricorrente nulla ha opposto al loro recepimento (v. verbale di udienza del 4/12/2024), pur avendo formalmente concluso per il recepimento dell'accordo conciliativo proposto dal Giudice nel corso dell'udienza del 4/12/2024 e non accettato dalle parti.
Appare, peraltro, opportuno riportare di seguito, per chiarezza e completezza espositiva, le conclusioni rassegnate dal CTU e la risposta al quesito posto dal Tribunale:
“CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. La sig.ra rispetto al riavvicinamento dei CP_1
figli alla figura paterna, ha manifestato un atteggiamento collaborativo. La curatrice speciale dei minori avv. Abbate, ha comunicato come i minori fossero favorevoli a incontrare il padre nell'ambito degli incontri protetti. Con la collaborazione dei Servizi
Sociali, tali incontri sono stati organizzati e avviati. Dai colloqui e dalle osservazioni emerse durante la consulenza, la sig.ra è risultata dotata di risorse personali CP_1
adeguate e di uno stile di attaccamento che le consente, anche in situazioni di difficoltà, di mantenere una stabilità emotiva e una buona capacità di prendersi cura di se stessa e dei figli, con i quali intrattiene un rapporto sereno. Il sig. è in carico all' da Pt_1 Pt_2
diversi anni, gli è stato diagnosticato un disturbo bipolare di tipo I che richiede un costante monitoraggio medico e una gestione farmacologica. Durante la consulenza il tono dell'umore del sig. è apparso prevalentemente deflesso, un aspetto confermato sia Pt_1 dall'osservazione che dai risultati dei test psicologici somministrati. È stato puntuale negli appuntamenti e in generale ha aderito alle indicazioni fornite. Verso la conclusione del
pagina 5 di 12 percorso di consulenza ho notato un parziale miglioramento del quadro clinico, con segni di riattivazione motoria e un ritorno a un ritmo di eloquio più regolare. Relativamente al divieto di avvicinamento tra i due genitori, non essendo pervenute specifiche autorizzazioni dall'Ill.mo Sig. Giudice, i colloqui con i genitori sono stati svolti separatamente. Ciò ha privato il percorso di un elemento importante quale il confronto tra i due genitori, fattore che ha pregiudicato un intervento trasformativo che andasse oltre alla mera valutazione dello stato attuale (personologico, relazionale, logistico). Gli incontri protetti con i figli, tuttavia, sono proseguiti e hanno mostrato un andamento generalmente positivo, caratterizzato da graduali aperture da parte dei figli verso il padre. Sebbene siano emersi alcuni piccoli errori comportamentali, il sig. appare in grado di relazionarsi in Pt_1
modo adeguato ai figli, se supportato e supervisionato. La valutazione dello stato di salute
e del benessere psicologico dei figli , di 13 anni, e di 12 anni, è stata Per_1 Per_2
condotta tramite colloqui diretti, somministrazione di test, incontri con le insegnanti e con
l'educatrice del Servizio Sociale. si distingue per un'intelligenza vivace e una Per_1
buona capacità di linguaggio;
è consapevole delle dinamiche relazionali della famiglia e appare più serena rispetto al fratello. Ha espresso il desiderio di avvicinarsi al padre, purché venga mantenuto il contesto protetto degli incontri. Nei colloqui e nei test somministrati, dai report degli incontri protetti, è emersa una buona capacità di confrontarsi con la figura paterna, anche nella sua rappresentazione introiettata. Per_2
invece, manifesta una maggiore fragilità emotiva, con sofferenza e chiusura evidenti. Si è comunque adattato a partecipare agli incontri protetti con il padre, sempre in presenza della sorella maggiore. È emersa una diversa disposizione rispetto alla figura paterna: appare bloccato in una negazione emotiva che gli rende difficile elaborare i Per_2
propri vissuti nei confronti del padre. Ci auguriamo che gli incontri protetti possano favorire un progressivo sblocco di tale situazione. I colloqui con gli insegnanti di entrambi
i minori hanno fornito un quadro scolastico generalmente adeguato. è ben Per_1
integrata nel gruppo classe e mantiene un buon rendimento scolastico, mentre Per_2
risulta più isolato socialmente, pur garantendo un livello di prestazione scolastica complessivamente sufficiente. Sulla base delle osservazioni effettuate si ritiene che gli incontri protetti abbiano un impatto positivo, soprattutto per , e possano Per_1
rappresentare uno strumento utile anche per favorire un miglioramento del rapporto tra
pagina 6 di 12 e il padre. La sig.ra dimostra una sufficiente capacità di cura e gestione Per_2 CP_1
delle dinamiche familiari, supportata da un adeguato equilibrio emotivo. Permane la necessità di un monitoraggio continuo della condizione clinica del sig. e del suo Pt_1 rapporto con i figli, con il supporto dei Servizi Sociali e Sanitari nell'ambito di un intervento strutturato e protetto.
RISPOSTA AL QUESITO: “Alla luce delle osservazioni sopra esposte, si ritiene che il regime di affidamento più idoneo sia un regime di affidamento super-esclusivo alla madre, con collocamento dei minori presso la sua abitazione. Le frequentazioni tra i minori e il padre devono avvenire, al momento, esclusivamente nell'ambito di incontri protetti. Si suggerisce di delegare al servizio sociale e sanitario il compito di osservare l'evoluzione di tali incontri e di valutare, se necessario, eventuali modifiche ai vincoli attualmente previsti.
Tali indicazioni sono condivise con il curatore incaricato avv. Abbate. Per quanto concerne i nuclei familiari allargati, i genitori del sig. non possono essere Pt_1
considerati una risorsa di supporto per i minori, dato che, a causa delle loro condizioni di salute, necessitano essi stessi di cure, anche da parte del figlio. Diversamente, i nonni materni rappresentano una figura di riferimento positiva: i minori hanno riferito di nutrire sentimenti affettuosi e sinceri nei loro confronti e di sentirsi ricambiati. Nel corso della consulenza, la madre ha dimostrato di essere un genitore adeguato. L'idoneità genitoriale del padre appare invece condizionata da diversi fattori, tra cui la sua incapacità di mantenere con continuità il rapporto positivo attualmente in essere con il servizio sanitario
e di garantire che la sua condizione clinica non influisca negativamente sui figli nel contesto degli incontri protetti. Per quanto riguarda i minori, non presenta segnali Per_1
di sofferenza tali da richiedere interventi specifici. mostra una maggiore chiusura Per_2
e difficoltà nel relazionarsi con il padre, probabilmente riconducibili sia a caratteristiche personali sia a processi di identificazione. Tuttavia, al momento non ritengo necessario un intervento diretto da parte dell' . Lascerei alla sensibilità della madre la decisione CP_2
di rivolgersi a un professionista di sua fiducia qualora dovesse osservare un incremento della sofferenza emotiva del figlio”.
Ritiene quindi il Collegio, in recepimento di quanto suggerito dal CTU, condiviso dalle parti e dal curatore speciale dei minori, di dover disporre l'affidamento c.d. super esclusivo dei figli e alla madre con collocamento Persona_1 Persona_2 Controparte_1
pagina 7 di 12 degli stessi presso l'abitazione familiare sita in Firenze, via del Larione, 22, che deve essere assegnata alla madre per continuare a vivervi con i figli minori.
Quanto alla frequentazione del padre con i figli, deve darsi atto che da settembre 2024 il ha iniziato ad incontrare i minori e nell'ambito di incontri protetti: Pt_1 Per_1 Per_2
sul punto, vale la pena riportare quanto riferito dal dott. in ordine al (positivo) Per_3
andamento dei suddetti incontri: “ANDAMENTO INCONTRI PROTETTI. Gli incontri protetti tra Il sig. sig. e i figli e iniziano il 29 settembre 2024 Pt_1 Per_1 Per_2
presso la struttura di Piazza della Piccola. Il primo incontro, della durata di un'ora, si svolge in un clima complessivamente sereno, sotto la supervisione dell'educatrice Tes_1
Il sig. sig. arriva in anticipo, portando piccoli doni per i figli,
[...] Pt_1
dimostrando attenzione ai loro gusti e favorendo un primo contatto positivo. Durante
l'incontro, il padre rivolge domande ai figli sulla loro quotidianità e sulle attività scolastiche e sportive, mostrando interesse e partecipazione. e rispondono Per_1 Per_2
alle domande, alternando brevi risposte ad argomentazioni più dettagliate. Le attività ludiche, come il gioco di carte Uno e "Indovina Chi", vengono scelte dai minori e svolte con l'assistenza dell'educatrice. Nel saluto iniziale, ricambia l'abbraccio del Per_1
padre, mentre rimane inizialmente fermo ma sorridente;
al termine dell'incontro, Per_2
entrambi contraccambiano il gesto, segno di un progressivo rilassamento emotivo. Il secondo incontro, previsto per il 4 ottobre 2024, non si tiene a causa dell'indisposizione dei minori. La madre, IL sig.ra informa tempestivamente il Servizio Incontri CP_1
Protetti, comunicando già il giorno precedente che lei e i figli sono malati e potrebbero non essere in grado di partecipare. La mattina dell'incontro conferma l'impossibilità di presenziare, e l'incontro viene annullato. Il padre viene prontamente informato dal
Servizio. Nel successivo incontro, durante il quale è previsto che il padre pranzi con i figli per la prima volta, Il sig. sig. porta da mangiare per i figli. Tuttavia, emergono Pt_1
alcune difficoltà organizzative, in particolare la mancanza di bevande. Il sig. Pt_1
ritenendo che fosse compito delle educatrici fornirla, non provvede autonomamente.
Questo contrattempo genera una reazione di preoccupazione da parte della madre, IL sig.ra che manifesta il timore che episodi simili possano ripetersi. L'educatrice CP_1
interviene per gestire la situazione e garantire il buon andamento dell'incontro. Si sottolinea l'importanza di considerare il particolare momento che vive il sig. e di Pt_1
pagina 8 di 12 attivare anche da parte dei servizi gli accorgimenti necessari per mettere il padre nelle migliori condizioni possibili per svolgere il suo ruolo durante gli incontri. La madre riferisce che i figli non parlano molto degli incontri con il padre ma che sembrano contenti di questo riavvicinamento. Il sig. riferisce di aver più facilità di rapportarsi con Pt_1
mentre appare più rigido e legnoso ma che ha notato una maggiore Per_1 Per_2 apertura dopo ogni incontro. Anche l'assistente sociale dott.ssa e l'educatrice Per_4 dott.ssa nell'incontro che abbiamo fatto il 28 ottobre rimandano un quadro di Tes_1
graduale apertura relazionale dei figli nei confronti del padre: iniziano a porgli domande personali e sulle condizioni di salute del nonno, si interessano. Anche il contatto fisico appare meno forzato, specialmente con il figlio Da sottolineare che sia il padre Per_2
che la madre si sono attenuti scrupolosamente ai tempi e alle modalità indicate dall'educatrice”.
Ne consegue che, come indicato dal CTU ed assentito dal curatore speciale dei minori, va disposto che il ricorrente possa incontrare i figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2
nell'ambito di incontri protetti (positivamente in corso da settembre 2024), dovendosi precisare in questa sede che gli stessi dovranno avere cadenza almeno settimanale, dovendo essere organizzati e monitorati dai Servizi Sociali competenti per territorio;
quanto alla possibilità di contatti telefonici padre/figli, deve prevedersi che il possa chiamare Pt_1
telefonicamente (non in modalità videochiamata) i figli una volta a settimana, allorquando i
SS.SS. lo riterranno confacente all'interesse primario dei figli minori, inizialmente alla presenza di un operatore, onde non alterare l'equilibrio psichico dei minori.
4. Mantenimento della prole
Quanto alla determinazione del contributo paterno per il mantenimento dei minori, va osservato che il ricorrente ha chiesto di poter contribuire nella misura massima complessiva di e. 150,00 per ambo i figli, pur avendo dichiarato all'udienza del 4/12/2024 la propria disponibilità a versare l'importo di e. 300,00 complessivi per ambo i figli, mentre la resistente ha chiesto che il padre venga onerato di contribuire alle necessità dei figli minori nella misura di e 350,00 per ciascun figlio o altro diverso importo, ritenuto di giustizia;
tanto premesso, deve procedersi all'esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: 1) il lavora come operaio presso Pt_1
pagina 9 di 12 il centro di smistamento postale posto in Firenze, via Pasolini, svolgendo l'attività di carico e scarico della corrispondenza;
lo stesso percepisce l'importo di e. 1.374,00 netti per 14 mensilità (doc. 7 busta paga); nell'ultimo triennio ha percepito l'importo medio di e.
1500,00 netti mensili (v. DD.RR. in atti); il ricorrente risulta gravato dalla rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare che è stato assegnato alla resistente, pari ad e. 365,00, del quale egli ha dichiarato di volersi fare carico anche per il futuro, di tal chè egli può contare su una liquidità mensile residua di e. 1.135,00 al mese;
2) la è laureata in psicologia, pur non avendo mai esercitato la professione;
la Pt_3
stessa ha svolto in passato l'attività di dietista nelle scuole ed alcune supplenze;
da qualche anno saltuariamente si dedica (seppure in maniera non contrattualizzata) ad aiutare i genitori nella gestione del B&B “L'acchiappasogni” posto in Firenze, via del Romito (doc.
8 estratto internet), per la quale riceve dal padre compensi variabili non contabilizzati;
oltre a ciò la percepisce la Naspi per un importo attualmente assestato in e. 300,00, che CP_1
finirà a febbraio 2025, nonché l'Assegno Unico Universale per l'importo di e. 290,00 per entrambi i figli;
all'udienza del 4/12/2024 la resistente ha dato atto di aver completato i propri studi di psicologia e di essere stata inserita nelle graduatorie scolastiche provinciali, ma di non essere ancora stata chiamata.
Va, peraltro, evidenziato la ha accusato il di aver distratto dal proprio CP_1 Pt_1
patrimonio l'importo di e. 290.000, che il ricorrente ha bonificato ad ottobre 2022 al padre asseritamente per restituirgli quanto ricevuto dal padre nell'anno 2016 (v. Persona_5
bonifici “in entrata” e “in uscita”, allegati a memoria del ricorrente del 20/6/2024): osserva il Collegio che il trasferimento operato dal nel 2022 appare rappresentare una Pt_1
restituzione al padre, avendogli bonificato l'esatto importo ricevuto 6 anni prima, senza che tale somma sia stata decurtata dall'utilizzo che il poteva effettuare nel corso degli Pt_1
anni decorsi (2016 - 2022) per esigenze di vita proprie o del nucleo familiare (doc. 17 parte resistente); di contro, si deve evidenziare che il ricorrente non ha fornito prova che la restituzione di detta somma si sia resa necessaria, come dedotto dal per soddisfare Pt_1
esigenze di cura e assistenza dei propri genitori, anziani e gravemente malati, né che la stessa sia stata, anche solo parzialmente, effettivamente spesa per l'assistenza medica e sanitaria della anziana coppia;
peraltro, dall'esame degli estratti conto della resistente emerge che reiteratamente la ha ricevuto aiuti in denaro dai 'suoceri', quasi in via CP_1
pagina 10 di 12 vicaria rispetto alla incapienza dell'ex compagno, dovendosi peraltro rilevare che il Pt_1
ha preannunziato la cessazione della disponibilità mostrata dai propri genitori a fronte dell'aumento progressivo delle loro necessità di cura e assistenza domiciliare.
Tanto premesso, e tenuto conto che il ricorrente si è spostato a vivere presso i genitori, di tal chè non sostiene alcuna spesa per far fronte all'esigenza abitativa, potendo peraltro contare sul sostegno economico degli avi, va posto a carico di l'onere di Parte_1
versare, entro il giorno 5 del mese, a l'importo di e. 250,00 per figlio quale Controparte_1
contributo per il mantenimento della prole, oltre rivalutazione annuale Istat, che appare adeguato alle maggiori risorse economiche del padre ed alle esigenze di vita dei minori, laddove la madre, ancorchè dotata di generica capacità lavorativa, risulta attualmente inoccupata.
Infine, va disposto che le spese straordinarie necessarie per i figli vengano suddivise nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, stante le differenti risorse economiche dei due genitori, che saranno individuate secondo le Linee Guida del
Protocollo del CNF del 2017; per quanto attiene all'Assegno Unico Universale, va disposto che venga detta indennità venga percepita integralmente dalla resistente, quale genitore collocatario di prole minorenne, come peraltro chiesto da ambo le parti.
5. Le spese processuali, in ragione delle parziali comuni conclusioni (su affidamento, collocamento e frequentazione figli/padre, assegnazione dell'AUU) e della reciproca soccombenza sulle domande economiche, ne va dichiarata la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dispone l'affidamento c.d. super esclusivo dei minori (nata a [...] a Persona_1
PO il 13/02/2011) e (nato a Bagno a [...] il [...]) alla madre Persona_2
con collocamento degli stessi presso l'abitazione familiare sita in Firenze, Controparte_1
via del Larione, 22, che viene assegnata alla affinchè possa continuare a vivervi CP_1
con i figli minori;
pagina 11 di 12 - dispone che possa incontrare i figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2 nell'ambito di incontri protetti, nella misura di uno a settimana, che dovranno essere organizzati e monitorati dai Servizi Sociali competenti per territorio, con facoltà per il padre di contattare i figli telefonicamente (non in modalità video chiamata) una volta a settimana, inizialmente alla presenza di un operatore, se ritenuto confacente all'interesse primario dei minori;
- pone a carico di l'onere di versare, entro il giorno 5 del mese, a Parte_1 [...]
l'importo di e. 250,00 per figlio quale contributo per il mantenimento dei figli, CP_1
oltre rivalutazione annuale Istat;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli siano suddivise nella misura del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, venendo individuate secondo le
Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017,
- assegna in via esclusiva l'Assegno Unico Universale a Controparte_1
- dichiara la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28/02/2025.
La Presidente
dott. ssa Monica Tarchi
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra il ricorrente e con riferimento ai figli Parte_1 Controparte_1
nata a Bagno a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Persona_2
a PO (FI) il 18/12/2012, nati nel corso della loro relazione more uxorio, durata circa 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Tarchi Presidente relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3653 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GULLO ANNA MARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AGUGLIA BARBARA, elettivamente domiciliata presso il difensore che la rappresenta e difende come da comparsa di risposta
RESISTENTE
e
Con l'intervenuto del curatore speciale dei minori e avv. Persona_1 Persona_2
Giuseppina Abbate del foro di Firenze con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 9/04/2024)
pagina 1 di 12 Oggetto: regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da nota scritta del 12/12/2024: “in via principale, trattenere la causa in decisione recependo le conclusioni di cui alla proposta bonaria formulata dallo stesso Giudice all'udienza del 4.12.2024; in denegata ipotesi, qualora
l'Ill.mo Giudice adito ritenga di dover proseguire la causa per svolgere ulteriore attività istruttoria, si insite nelle conclusioni anche istruttorie rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art 473bis co.2 cpc”.
Parte resistente ha concluso come da nota scritta del 12/12/2024: “Nel merito: disporre
l'affidamento c.d. super esclusivo dei figli minori e in favore Per_1 Persona_2
della madre, signora con la quale i minori tuttora risiedono nella casa Controparte_1
familiare in via del Larione, 22 a Firenze;
stabilire che il signor possa Parte_1
contattare i figli telefonicamente, anche tramite video chiamata, ed incontrarli solo alla presenza di terze persone e in luogo neutro, previa attivazione degli incontri protetti presso la sede dei Servizi Sociali competenti territorialmente o comunque con le modalità e con la frequenza ritenute più opportune dal Tribunale nell'interesse dei figli;
in via preliminare, provvedere alla nomina di un curatore speciale in favore del signor ai Parte_1 sensi dell'art. 473-bis.14, co. 2, ultima parte, c.p.c., nutrendosi forti dubbi sulle capacità di quest'ultimo; in via principale, disporre che i figli minori e siano Per_1 Persona_2 affidati in via esclusiva, con dichiarazione di affidamento c.d. “super esclusivo” ex art.
337-quater c.p.c., alla madre, signora presso la quale i minori rimarranno Controparte_1
collocati in via prevalente;
conseguentemente, disporre l'assegnazione della casa familiare in Firenze, via del Larione, 22, alla signora che continuerà a vivervi con i Controparte_1
figli minori;
disporre che gli incontri tra i minori e ed il padre avvengano Per_1 Per_2
esclusivamente in forma protetta, sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio, con la frequenza stabilita dal Tribunale o comunque con le modalità e con la frequenza ritenute più opportune nell'interesse dei figli, regolamentando altresì i contatti telefonici tra i minori e il padre;
disporre che il signor sia tenuto a Parte_1
pagina 2 di 12 contribuire alle necessità dei figli minori nella misura di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio) o il diverso importo, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia;
detto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat e sarà versato alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, alle coordinate che la stessa Controparte_1 indicherà; disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla signora con la quale i figli sono collocati in via del tutto prevalente;
Controparte_1
disporre inoltre che il signor sia tenuto a sostenere le spese straordinarie Parte_1
che si renderanno necessarie per i figli, individuate secondo le Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017, nella misura del 100%, o quel diverso importo, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia;
con vittoria di competenze e spese di lite. In via istruttoria:
Si insiste nelle istanze istruttorie formulate in atti e, in particolare, con riferimento alla richiesta di controparte di disporre indagini e accertamenti di Polizia Tributaria, si insiste che, qualora fossero disposte, le stesse investano entrambe le parti, considerate le sospette movimentazioni di ingenti somme di denaro intervenute tra padre e figlio, di cui è Pt_1
stato dato conto negli scritti difensivi”.
Curatore speciale ha concluso come da nota scritta del 9/12/2024 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “Disporre l'affidamento super-esclusivo dei minori e alla Per_1 Per_2
madre con collocamento presso la medesima;
Assegnare la casa familiare alla madre dei minori affinché vi abiti fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
Disporre che la frequentazione padre/figli avvenga esclusivamente con incontri protetti secondo il calendario che sarà predisposto dal Servizio Sociale, con delega al Servizio
Sociale e Sanitario di osservare e monitorare l'evoluzione degli incontri e di valutare eventuali modifiche al regime di frequentazione”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 12 anni, e ad oggi cessata;
l'istruttoria si è svolta, previa riunione al presente procedimento, del procedimento n. 3689/2024 sorto a seguito di presentazione di analogo ricorso da parte della con l'interrogatorio libero delle parti, la nomina di un curatore speciale per i CP_1
minori, l'acquisizione di documentazione economica, l'acquisizione di atti del procedimento penale sorto a carico del ricorrente a seguito di querela sporta dalla CP_1
(nel cui ambito è stato sottoposto nel 2024 alla misura cautelare penale dei divieto di avvicinamento), l'acquisizione di relazione socio – informativa da parte dei SS.SS. di riferimento e l'espletamento di CTU psicologica sull'idoneità genitoriale delle parti e sull'individuazione del miglior regime di affidamento, collocazione e frequentazione dei minori con i genitori;
all'esito, è stata fissata udienza cartolare in vista della quale le parti hanno depositato note scritte di trattazione, contenenti le conclusioni in epigrafe riportate;
conseguentemente, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Istanze istruttorie
Quanto alla richiesta del ricorrente di disporre indagini ed accertamenti tramite Polizia
Tributaria per verificare l'effettiva entità e consistenza dei redditi e delle entrate della resistente, la stessa deve essere rigettata in quanto meramente esplorativa;
quanto alla richiesta della resistente di provvedere alla nomina di un curatore speciale in favore di ai sensi dell'art. 473-bis.14, co. 2, ultima parte, c.p.c., si deve evidenziare Parte_1
che nel corso della CTU psicologica disposta sulla idoneità genitoriale di ambo le parti, tutto il nucleo familiare è stato sottoposto ad accertamenti psicodiagnostici (v. allegato alla
CTU depositata in data 28/11/2024); quanto alla domanda della resistente di coinvolgere i
SS.SS., la stessa è stata accolta, avendo il Tribunale acquisito in data 6/05/2024 una relazione socio - informativa sul nucleo familiare;
quanto, infine, alla domanda della resistente di disporre l'ascolto dei minori, entrambi ultradodicenni, si ritiene di non dover procedere a tale incombente istruttorio, tenuto conto che i minori sono stati ascoltati e osservati, nonché sottoposti a test nel corso della perizia psicologica, di tal chè non si ravvisa l'opportunità di sottoporli ad ulteriore stress;
infine, devono essere rigettate le prove orali capitolate negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie depositate da ambo le parti nei procedimenti riuniti, in quanto non utili ai fini della decisione, apparendo bastevoli, per pagina 4 di 12 quanto attiene alla scelta del regime di affidamento, collocamento e frequentazione, gli esiti della CTU psicologica e, per quanto attiene alla quantificazione del contributo mensile paterno per il mantenimento della prole, la produzione ex rito Cartabia effettuata dalle parti.
3. Affidamento, collocamento, frequentazione minori/genitori
Come detto, in corso di causa è stata disposta CTU psicologica, affidata al dott.
[...]
che è stata depositata in PCT in data 23/11/2024 ed esaminata nel contraddittorio Per_3
delle parti all'udienza del 4/12/2024, le quali hanno precisato le rispettive conclusioni, anche sugli esiti dell'attività peritale, nelle note scritte di trattazione del 12/12/2024.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di non ravvisare ragioni ostative all'integrale recepimento delle indicazioni del dott cui parte resistente ed il curatore speciale Per_3
dei minori hanno aderito mentre il ricorrente nulla ha opposto al loro recepimento (v. verbale di udienza del 4/12/2024), pur avendo formalmente concluso per il recepimento dell'accordo conciliativo proposto dal Giudice nel corso dell'udienza del 4/12/2024 e non accettato dalle parti.
Appare, peraltro, opportuno riportare di seguito, per chiarezza e completezza espositiva, le conclusioni rassegnate dal CTU e la risposta al quesito posto dal Tribunale:
“CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. La sig.ra rispetto al riavvicinamento dei CP_1
figli alla figura paterna, ha manifestato un atteggiamento collaborativo. La curatrice speciale dei minori avv. Abbate, ha comunicato come i minori fossero favorevoli a incontrare il padre nell'ambito degli incontri protetti. Con la collaborazione dei Servizi
Sociali, tali incontri sono stati organizzati e avviati. Dai colloqui e dalle osservazioni emerse durante la consulenza, la sig.ra è risultata dotata di risorse personali CP_1
adeguate e di uno stile di attaccamento che le consente, anche in situazioni di difficoltà, di mantenere una stabilità emotiva e una buona capacità di prendersi cura di se stessa e dei figli, con i quali intrattiene un rapporto sereno. Il sig. è in carico all' da Pt_1 Pt_2
diversi anni, gli è stato diagnosticato un disturbo bipolare di tipo I che richiede un costante monitoraggio medico e una gestione farmacologica. Durante la consulenza il tono dell'umore del sig. è apparso prevalentemente deflesso, un aspetto confermato sia Pt_1 dall'osservazione che dai risultati dei test psicologici somministrati. È stato puntuale negli appuntamenti e in generale ha aderito alle indicazioni fornite. Verso la conclusione del
pagina 5 di 12 percorso di consulenza ho notato un parziale miglioramento del quadro clinico, con segni di riattivazione motoria e un ritorno a un ritmo di eloquio più regolare. Relativamente al divieto di avvicinamento tra i due genitori, non essendo pervenute specifiche autorizzazioni dall'Ill.mo Sig. Giudice, i colloqui con i genitori sono stati svolti separatamente. Ciò ha privato il percorso di un elemento importante quale il confronto tra i due genitori, fattore che ha pregiudicato un intervento trasformativo che andasse oltre alla mera valutazione dello stato attuale (personologico, relazionale, logistico). Gli incontri protetti con i figli, tuttavia, sono proseguiti e hanno mostrato un andamento generalmente positivo, caratterizzato da graduali aperture da parte dei figli verso il padre. Sebbene siano emersi alcuni piccoli errori comportamentali, il sig. appare in grado di relazionarsi in Pt_1
modo adeguato ai figli, se supportato e supervisionato. La valutazione dello stato di salute
e del benessere psicologico dei figli , di 13 anni, e di 12 anni, è stata Per_1 Per_2
condotta tramite colloqui diretti, somministrazione di test, incontri con le insegnanti e con
l'educatrice del Servizio Sociale. si distingue per un'intelligenza vivace e una Per_1
buona capacità di linguaggio;
è consapevole delle dinamiche relazionali della famiglia e appare più serena rispetto al fratello. Ha espresso il desiderio di avvicinarsi al padre, purché venga mantenuto il contesto protetto degli incontri. Nei colloqui e nei test somministrati, dai report degli incontri protetti, è emersa una buona capacità di confrontarsi con la figura paterna, anche nella sua rappresentazione introiettata. Per_2
invece, manifesta una maggiore fragilità emotiva, con sofferenza e chiusura evidenti. Si è comunque adattato a partecipare agli incontri protetti con il padre, sempre in presenza della sorella maggiore. È emersa una diversa disposizione rispetto alla figura paterna: appare bloccato in una negazione emotiva che gli rende difficile elaborare i Per_2
propri vissuti nei confronti del padre. Ci auguriamo che gli incontri protetti possano favorire un progressivo sblocco di tale situazione. I colloqui con gli insegnanti di entrambi
i minori hanno fornito un quadro scolastico generalmente adeguato. è ben Per_1
integrata nel gruppo classe e mantiene un buon rendimento scolastico, mentre Per_2
risulta più isolato socialmente, pur garantendo un livello di prestazione scolastica complessivamente sufficiente. Sulla base delle osservazioni effettuate si ritiene che gli incontri protetti abbiano un impatto positivo, soprattutto per , e possano Per_1
rappresentare uno strumento utile anche per favorire un miglioramento del rapporto tra
pagina 6 di 12 e il padre. La sig.ra dimostra una sufficiente capacità di cura e gestione Per_2 CP_1
delle dinamiche familiari, supportata da un adeguato equilibrio emotivo. Permane la necessità di un monitoraggio continuo della condizione clinica del sig. e del suo Pt_1 rapporto con i figli, con il supporto dei Servizi Sociali e Sanitari nell'ambito di un intervento strutturato e protetto.
RISPOSTA AL QUESITO: “Alla luce delle osservazioni sopra esposte, si ritiene che il regime di affidamento più idoneo sia un regime di affidamento super-esclusivo alla madre, con collocamento dei minori presso la sua abitazione. Le frequentazioni tra i minori e il padre devono avvenire, al momento, esclusivamente nell'ambito di incontri protetti. Si suggerisce di delegare al servizio sociale e sanitario il compito di osservare l'evoluzione di tali incontri e di valutare, se necessario, eventuali modifiche ai vincoli attualmente previsti.
Tali indicazioni sono condivise con il curatore incaricato avv. Abbate. Per quanto concerne i nuclei familiari allargati, i genitori del sig. non possono essere Pt_1
considerati una risorsa di supporto per i minori, dato che, a causa delle loro condizioni di salute, necessitano essi stessi di cure, anche da parte del figlio. Diversamente, i nonni materni rappresentano una figura di riferimento positiva: i minori hanno riferito di nutrire sentimenti affettuosi e sinceri nei loro confronti e di sentirsi ricambiati. Nel corso della consulenza, la madre ha dimostrato di essere un genitore adeguato. L'idoneità genitoriale del padre appare invece condizionata da diversi fattori, tra cui la sua incapacità di mantenere con continuità il rapporto positivo attualmente in essere con il servizio sanitario
e di garantire che la sua condizione clinica non influisca negativamente sui figli nel contesto degli incontri protetti. Per quanto riguarda i minori, non presenta segnali Per_1
di sofferenza tali da richiedere interventi specifici. mostra una maggiore chiusura Per_2
e difficoltà nel relazionarsi con il padre, probabilmente riconducibili sia a caratteristiche personali sia a processi di identificazione. Tuttavia, al momento non ritengo necessario un intervento diretto da parte dell' . Lascerei alla sensibilità della madre la decisione CP_2
di rivolgersi a un professionista di sua fiducia qualora dovesse osservare un incremento della sofferenza emotiva del figlio”.
Ritiene quindi il Collegio, in recepimento di quanto suggerito dal CTU, condiviso dalle parti e dal curatore speciale dei minori, di dover disporre l'affidamento c.d. super esclusivo dei figli e alla madre con collocamento Persona_1 Persona_2 Controparte_1
pagina 7 di 12 degli stessi presso l'abitazione familiare sita in Firenze, via del Larione, 22, che deve essere assegnata alla madre per continuare a vivervi con i figli minori.
Quanto alla frequentazione del padre con i figli, deve darsi atto che da settembre 2024 il ha iniziato ad incontrare i minori e nell'ambito di incontri protetti: Pt_1 Per_1 Per_2
sul punto, vale la pena riportare quanto riferito dal dott. in ordine al (positivo) Per_3
andamento dei suddetti incontri: “ANDAMENTO INCONTRI PROTETTI. Gli incontri protetti tra Il sig. sig. e i figli e iniziano il 29 settembre 2024 Pt_1 Per_1 Per_2
presso la struttura di Piazza della Piccola. Il primo incontro, della durata di un'ora, si svolge in un clima complessivamente sereno, sotto la supervisione dell'educatrice Tes_1
Il sig. sig. arriva in anticipo, portando piccoli doni per i figli,
[...] Pt_1
dimostrando attenzione ai loro gusti e favorendo un primo contatto positivo. Durante
l'incontro, il padre rivolge domande ai figli sulla loro quotidianità e sulle attività scolastiche e sportive, mostrando interesse e partecipazione. e rispondono Per_1 Per_2
alle domande, alternando brevi risposte ad argomentazioni più dettagliate. Le attività ludiche, come il gioco di carte Uno e "Indovina Chi", vengono scelte dai minori e svolte con l'assistenza dell'educatrice. Nel saluto iniziale, ricambia l'abbraccio del Per_1
padre, mentre rimane inizialmente fermo ma sorridente;
al termine dell'incontro, Per_2
entrambi contraccambiano il gesto, segno di un progressivo rilassamento emotivo. Il secondo incontro, previsto per il 4 ottobre 2024, non si tiene a causa dell'indisposizione dei minori. La madre, IL sig.ra informa tempestivamente il Servizio Incontri CP_1
Protetti, comunicando già il giorno precedente che lei e i figli sono malati e potrebbero non essere in grado di partecipare. La mattina dell'incontro conferma l'impossibilità di presenziare, e l'incontro viene annullato. Il padre viene prontamente informato dal
Servizio. Nel successivo incontro, durante il quale è previsto che il padre pranzi con i figli per la prima volta, Il sig. sig. porta da mangiare per i figli. Tuttavia, emergono Pt_1
alcune difficoltà organizzative, in particolare la mancanza di bevande. Il sig. Pt_1
ritenendo che fosse compito delle educatrici fornirla, non provvede autonomamente.
Questo contrattempo genera una reazione di preoccupazione da parte della madre, IL sig.ra che manifesta il timore che episodi simili possano ripetersi. L'educatrice CP_1
interviene per gestire la situazione e garantire il buon andamento dell'incontro. Si sottolinea l'importanza di considerare il particolare momento che vive il sig. e di Pt_1
pagina 8 di 12 attivare anche da parte dei servizi gli accorgimenti necessari per mettere il padre nelle migliori condizioni possibili per svolgere il suo ruolo durante gli incontri. La madre riferisce che i figli non parlano molto degli incontri con il padre ma che sembrano contenti di questo riavvicinamento. Il sig. riferisce di aver più facilità di rapportarsi con Pt_1
mentre appare più rigido e legnoso ma che ha notato una maggiore Per_1 Per_2 apertura dopo ogni incontro. Anche l'assistente sociale dott.ssa e l'educatrice Per_4 dott.ssa nell'incontro che abbiamo fatto il 28 ottobre rimandano un quadro di Tes_1
graduale apertura relazionale dei figli nei confronti del padre: iniziano a porgli domande personali e sulle condizioni di salute del nonno, si interessano. Anche il contatto fisico appare meno forzato, specialmente con il figlio Da sottolineare che sia il padre Per_2
che la madre si sono attenuti scrupolosamente ai tempi e alle modalità indicate dall'educatrice”.
Ne consegue che, come indicato dal CTU ed assentito dal curatore speciale dei minori, va disposto che il ricorrente possa incontrare i figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2
nell'ambito di incontri protetti (positivamente in corso da settembre 2024), dovendosi precisare in questa sede che gli stessi dovranno avere cadenza almeno settimanale, dovendo essere organizzati e monitorati dai Servizi Sociali competenti per territorio;
quanto alla possibilità di contatti telefonici padre/figli, deve prevedersi che il possa chiamare Pt_1
telefonicamente (non in modalità videochiamata) i figli una volta a settimana, allorquando i
SS.SS. lo riterranno confacente all'interesse primario dei figli minori, inizialmente alla presenza di un operatore, onde non alterare l'equilibrio psichico dei minori.
4. Mantenimento della prole
Quanto alla determinazione del contributo paterno per il mantenimento dei minori, va osservato che il ricorrente ha chiesto di poter contribuire nella misura massima complessiva di e. 150,00 per ambo i figli, pur avendo dichiarato all'udienza del 4/12/2024 la propria disponibilità a versare l'importo di e. 300,00 complessivi per ambo i figli, mentre la resistente ha chiesto che il padre venga onerato di contribuire alle necessità dei figli minori nella misura di e 350,00 per ciascun figlio o altro diverso importo, ritenuto di giustizia;
tanto premesso, deve procedersi all'esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: 1) il lavora come operaio presso Pt_1
pagina 9 di 12 il centro di smistamento postale posto in Firenze, via Pasolini, svolgendo l'attività di carico e scarico della corrispondenza;
lo stesso percepisce l'importo di e. 1.374,00 netti per 14 mensilità (doc. 7 busta paga); nell'ultimo triennio ha percepito l'importo medio di e.
1500,00 netti mensili (v. DD.RR. in atti); il ricorrente risulta gravato dalla rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare che è stato assegnato alla resistente, pari ad e. 365,00, del quale egli ha dichiarato di volersi fare carico anche per il futuro, di tal chè egli può contare su una liquidità mensile residua di e. 1.135,00 al mese;
2) la è laureata in psicologia, pur non avendo mai esercitato la professione;
la Pt_3
stessa ha svolto in passato l'attività di dietista nelle scuole ed alcune supplenze;
da qualche anno saltuariamente si dedica (seppure in maniera non contrattualizzata) ad aiutare i genitori nella gestione del B&B “L'acchiappasogni” posto in Firenze, via del Romito (doc.
8 estratto internet), per la quale riceve dal padre compensi variabili non contabilizzati;
oltre a ciò la percepisce la Naspi per un importo attualmente assestato in e. 300,00, che CP_1
finirà a febbraio 2025, nonché l'Assegno Unico Universale per l'importo di e. 290,00 per entrambi i figli;
all'udienza del 4/12/2024 la resistente ha dato atto di aver completato i propri studi di psicologia e di essere stata inserita nelle graduatorie scolastiche provinciali, ma di non essere ancora stata chiamata.
Va, peraltro, evidenziato la ha accusato il di aver distratto dal proprio CP_1 Pt_1
patrimonio l'importo di e. 290.000, che il ricorrente ha bonificato ad ottobre 2022 al padre asseritamente per restituirgli quanto ricevuto dal padre nell'anno 2016 (v. Persona_5
bonifici “in entrata” e “in uscita”, allegati a memoria del ricorrente del 20/6/2024): osserva il Collegio che il trasferimento operato dal nel 2022 appare rappresentare una Pt_1
restituzione al padre, avendogli bonificato l'esatto importo ricevuto 6 anni prima, senza che tale somma sia stata decurtata dall'utilizzo che il poteva effettuare nel corso degli Pt_1
anni decorsi (2016 - 2022) per esigenze di vita proprie o del nucleo familiare (doc. 17 parte resistente); di contro, si deve evidenziare che il ricorrente non ha fornito prova che la restituzione di detta somma si sia resa necessaria, come dedotto dal per soddisfare Pt_1
esigenze di cura e assistenza dei propri genitori, anziani e gravemente malati, né che la stessa sia stata, anche solo parzialmente, effettivamente spesa per l'assistenza medica e sanitaria della anziana coppia;
peraltro, dall'esame degli estratti conto della resistente emerge che reiteratamente la ha ricevuto aiuti in denaro dai 'suoceri', quasi in via CP_1
pagina 10 di 12 vicaria rispetto alla incapienza dell'ex compagno, dovendosi peraltro rilevare che il Pt_1
ha preannunziato la cessazione della disponibilità mostrata dai propri genitori a fronte dell'aumento progressivo delle loro necessità di cura e assistenza domiciliare.
Tanto premesso, e tenuto conto che il ricorrente si è spostato a vivere presso i genitori, di tal chè non sostiene alcuna spesa per far fronte all'esigenza abitativa, potendo peraltro contare sul sostegno economico degli avi, va posto a carico di l'onere di Parte_1
versare, entro il giorno 5 del mese, a l'importo di e. 250,00 per figlio quale Controparte_1
contributo per il mantenimento della prole, oltre rivalutazione annuale Istat, che appare adeguato alle maggiori risorse economiche del padre ed alle esigenze di vita dei minori, laddove la madre, ancorchè dotata di generica capacità lavorativa, risulta attualmente inoccupata.
Infine, va disposto che le spese straordinarie necessarie per i figli vengano suddivise nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, stante le differenti risorse economiche dei due genitori, che saranno individuate secondo le Linee Guida del
Protocollo del CNF del 2017; per quanto attiene all'Assegno Unico Universale, va disposto che venga detta indennità venga percepita integralmente dalla resistente, quale genitore collocatario di prole minorenne, come peraltro chiesto da ambo le parti.
5. Le spese processuali, in ragione delle parziali comuni conclusioni (su affidamento, collocamento e frequentazione figli/padre, assegnazione dell'AUU) e della reciproca soccombenza sulle domande economiche, ne va dichiarata la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dispone l'affidamento c.d. super esclusivo dei minori (nata a [...] a Persona_1
PO il 13/02/2011) e (nato a Bagno a [...] il [...]) alla madre Persona_2
con collocamento degli stessi presso l'abitazione familiare sita in Firenze, Controparte_1
via del Larione, 22, che viene assegnata alla affinchè possa continuare a vivervi CP_1
con i figli minori;
pagina 11 di 12 - dispone che possa incontrare i figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2 nell'ambito di incontri protetti, nella misura di uno a settimana, che dovranno essere organizzati e monitorati dai Servizi Sociali competenti per territorio, con facoltà per il padre di contattare i figli telefonicamente (non in modalità video chiamata) una volta a settimana, inizialmente alla presenza di un operatore, se ritenuto confacente all'interesse primario dei minori;
- pone a carico di l'onere di versare, entro il giorno 5 del mese, a Parte_1 [...]
l'importo di e. 250,00 per figlio quale contributo per il mantenimento dei figli, CP_1
oltre rivalutazione annuale Istat;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli siano suddivise nella misura del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, venendo individuate secondo le
Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017,
- assegna in via esclusiva l'Assegno Unico Universale a Controparte_1
- dichiara la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28/02/2025.
La Presidente
dott. ssa Monica Tarchi
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra il ricorrente e con riferimento ai figli Parte_1 Controparte_1
nata a Bagno a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Persona_2
a PO (FI) il 18/12/2012, nati nel corso della loro relazione more uxorio, durata circa 13