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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 1072/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Galletti Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Ilaria Bertolini
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Maria Controparte_1 C.F._2
Inzaina
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 25/3/2025, i Sig.ri e hanno adito Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento
1 della figlia minore (17/5/2017), nata dalla loro relazione more uxorio, ormai Persona_1
conclusa.
2. All'udienza del 30/4/2025, svoltasi mediante modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“1) la figlia sarà affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
la SI.ra entro il 1.3.2025, lascerà la casa familiare e fisserà la propria Pt_1 residenza, unitamente alla figlia, nell'immobile da lei condotto in locazione sito in Tirrenia, via dei
Castagni 10/C (Doc. 24). Le questioni di ordinaria amministrazione inerenti la minore potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore. La minore dovrà mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Alla luce del fatto che la SI.ra lascerà la casa familiare, e, al momento, non dispone Pt_1
delle risorse economiche sufficienti per pagare il canone d'affitto, il SI. anche al fine di CP_1
garantire alla figlia una sistemazione abitativa, si obbliga a corrispondere alla la somma Pt_1
mensile complessiva di euro 750,00 fino all'età di 18 anni della figlia : euro 350,00 a titolo Per_1
di contributo affitto ed euro 400,00 a titolo di mantenimento. A partire dal compimento del diciottesimo anno e fino all'indipendenza economica della figlia, si obbliga a corrispondere, a titolo di mantenimento per la stessa, la somma mensile di euro 400,00.
La somma complessiva di euro 750,00 dovrà essere corrisposta dal SI. alla SI.ra CP_1 Pt_1
mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 13 di ogni mese;
tuttavia, dal momento che il SI. come nel prosieguo si dirà, presta la propria garanzia nell'ambito del contratto di CP_1
locazione IG (contratto 3+2), il versamento della somma di euro 350,00 a titolo di contributo affitto è condizionato al regolare pagamento del canone di locazione del mese precedente da parte della SI.ra la quale, quindi, entro il giorno 25 di ogni mese, si impegna ad inviare Pt_1
al SI. via email o attraverso altro strumento simile di comunicazione, prova dell'anzidetto CP_1
pagamento. Resta, quindi, inteso tra le parti che, qualora la SI.ra non dovesse pagare Pt_1
regolarmente il canone di locazione, il SI. il mese successivo, non dovrà versare il CP_1
contributo affitto di euro 350,00. Come sopra anticipato, per aiutare la SI.ra a stipulare il Pt_1
contratto di locazione tra la stessa e la locatrice, SI.ra (Doc. 24), il SI. Persona_2 CP_1
presta la propria garanzia, ossia, diventa parte dello stesso, come garante, secondo quanto disciplinato dalle norme del codice civile anche in materia di regresso.
Sei mesi prima dello scadere dei 5 anni di locazione, come previsto dall'art. 1 del contratto stesso
(doc. 24), la SI.ra salvo esercizio del proprio diritto di recesso, si obbliga ad attivare la Pt_1 procedura per il “rinnovo/rinuncia al rinnovo”, inviando la relativa comunicazione alla locatrice,
2 pena l'interruzione del pagamento del contributo affitto a suo favore da parte del SI. in caso CP_1
di mancata attivazione di tale procedura. In questo modo tutte e tre le parti ( e Pt_1 Parte_2
potranno discutere del rinnovo o meno del contratto. CP_1
Se in quel momento la situazione della SI.ra sarà equivalente a quella attuale e durante Pt_1
gli anni di locazione trascorsi non si saranno verificati inadempimenti, e se la locatrice porrà la garanzia come condizione indispensabile per il rinnovo, il SI. si impegna fin da ora a CP_1 prestare nuovamente la garanzia per l'ulteriore periodo di rinnovo. Allo scadere di tale ulteriore periodo (2 anni), le parti avvieranno la medesima procedura di cui al paragrafo precedente alle stesse condizioni. Allo scadere dell'eventuale secondo periodo di rinnovo (anno 2034), il SI. CP_1
sarà libero di non prestare alcuna garanzia.
Nel caso in cui fosse la SI.ra a recedere alla scadenza dei 3 o dei 5 anni o se la SI.ra Parte_2
ecidesse di recedere anticipatamente dal contratto attuale per trasferirsi in altro immobile Pt_1
in locazione, il SI. ferme le condizioni di cui sopra (ovvero se in quel momento la situazione CP_1
della SI.ra sarà equivalente a quella attuale e durante gli anni di locazione trascorsi non Pt_1
si saranno verificati inadempimenti) e nel limite del canone attuale di locazione, si impegna a prestare garanzia anche per un altro immobile laddove tale garanzia dovesse essere richiesta dal locatore.
Il SI. inoltre, sempre per le medesime ragioni di cui sopra, versa alla locatrice la somma CP_1
da quest'ultima richiesta a titolo di cauzione, ovvero la somma di euro 1.700,00 pari a due mensilità di locazione;
somma che verrà a lui restituita al momento della scadenza naturale del contratto o in caso di recesso anticipato. Le parti concordano che nel caso in cui, medio tempore, la SI.ra Pt_1
dovesse dare inizio ad una convivenza stabile e continuativa, non sarà più dovuto da parte del il contributo per l'affitto pari ad euro 350,00. Per convivenza stabile si intende una relazione CP_1
affettiva di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale caratterizzata dalla coabitazione continuativa e dal coinvolgimento della figlia minore. Circa i beni mobili presenti all'interno della casa familiare le parti concordano che la SI.ra traslocherà i propri beni personali. Il SI. Pt_1 tornerà, invece, ad abitare all'interno della casa familiare di proprietà della madre e di cui CP_1
è comodatario.
3) Tenuto conto dell'importo che il padre verserà alla madre mensilmente (euro 750,00 mensili fino al diciottesimo anno di età della figlia ed € 400,00 dopo il diciottesimo anno e fino all'indipendenza economica), le parti intendono regolamentare le spese per la figlia come segue: Per_1
- i genitori suddivideranno al 50% tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia, purché debitamente documentate e preventivamente concordate per iscritto. Le parti regoleranno le spese per la figlia come segue:
3 SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per materiale scolastico di cancelleria (fatta eccezione per quella facente parte del corredo scolastico di cui dotare i figli all'inizio dell'anno scolastico) medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali),spese di trasporto urbano (tessera autobus
e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE: per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
4
3. Spese sportive: attività sportiva (salvo le specifiche sull'attività sportiva di cui all'ultimo capoverso che qui si riporta: “per quanto riguarda la spesa per lo sport, anche futuro, della figlia - attualmente "tessuti arei" - sarà sostenuta dal SI, fino ad un importo massimo di € 60,00 CP_1 mensili, mentre l'eventuale somma residua verrà sostenuta solo dalla madre”- pag.6 del ricorso)- comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
- le parti concordano che la spesa per la mensa scolastica, se esistente, rimanga interamente a carico del SI. e così anche la spesa per le tasse scolastiche (tranne le tasse universitarie); per CP_1
quanto riguarda la spesa per lo sport, anche futuro, della figlia – attualmente “tessuti aerei” - sarà sostenuta dal SI. fino ad un importo massimo di € 60,00 mensili, mentre l'eventuale somma CP_1
residua verrà sostenuta solo dalla madre;
le parti concordano, altresì, che tutte le spese inerenti
l'abbigliamento saranno suddivise al 50% tra i genitori;
- l'assegno unico - o suo futuro equivalente - sarà percepito al 100% dalla SI.ra (l'importo Pt_1
attuale è di euro 215,30).
4) quanto al regime di frequentazione della figlia minore si concorda quanto segue:
- la SI.ra segue turni fissi di lavoro, il segue turni variabili (solitamente 5 giorni Pt_1 CP_1
di lavoro a cui seguono 3 giorni liberi). Essi intendono dare seguito alla routine di visita già in essere da anni. Salvo diversi e migliori accordi tra le parti, il padre terrà con sé la figlia il lunedì, il martedì ed il venerdì, pernotti compresi.
La madre terrà con sé la bambina dal mercoledì, all'uscita da scuola, al venerdì quando la accompagnerà a scuola. Il fine settimana varierà in base ai turni della madre e del padre, al fine di evitare scoperture della minore ed assicurare l'alternanza tra i genitori:
- quando la madre lavorerà il sabato mattina con orario 8-13 o 10-15, il padre terrà con sé la minore il sabato fino al dopo pranzo e la madre terrà con sé la minore il sabato pomeriggio con pernotto;
la domenica la minore starà con la madre;
- quando la madre lavorerà il sabato con orario 15-20, la figlia trascorrerà con il padre il sabato con pernotto, mentre la domenica la minore starà con la madre.
- Se la madre avrà il sabato libero (e dunque lavorerà la domenica), la minore starà con la madre
l'intero sabato, con pernotto e con il padre la domenica.
5 - Quando la madre (un week end ogni 5) avrà entrambi i giorni del week end liberi, la minore li trascorrerà con la madre;
allo stesso modo, quando, in base alla propria turnazione lavorativa, il padre avrà il week end libero, terrà con sé la minore per tutto il fine settimana, ciò in deroga allo schema di suddivisione del week end di cui alla clausola precedente.
- Quanto alla frequentazione della figlia in occasione di feste e festività, sarà seguito il criterio dell'alternanza, come da prassi, con la precisazione che i genitori dovranno impegnarsi a concordare il calendario di visita per le vacanze natalizie entro il 30 novembre di ogni anno e, quanto alle altre feste e festività, con almeno un mese di preavviso;
- inoltre, con specifico riferimento al periodo delle vacanze estive, la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
5) le parti prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta
d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento, per sé stessi e/o per la minore, per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro genitore, obbligandosi a riprodurre in forma scritta il consenso qualora ritenuto necessario dalle autorità preposte;
6) le spese legali saranno integralmente compensate”.
3. All'esito dell'udienza il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
4. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
5. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore , il Per_1
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori e tenuto altresì conto della tenera età della minore.
6. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente e residenza presso la madre;
- dispone che le questioni di ordinaria amministrazione inerenti la minore potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore;
la minore dovrà mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6 - prende atto che , entro il 1/3/2025, lascerà la casa familiare e fisserà la propria Parte_1 residenza, unitamente alla figlia, nell'immobile da lei condotto in locazione sito in Tirrenia, via dei
Castagni 10/C;
- dispone che:
▪ salvo diversi e migliori accordi tra le parti, il padre terrà con sé la figlia il lunedì, il martedì ed il venerdì, pernotti compresi, mentre la madre terrà con sé la bambina dal mercoledì, all'uscita da scuola, al venerdì quando la accompagnerà a scuola;
▪ il fine settimana varierà in base ai turni della madre e del padre, al fine di evitare scoperture della minore ed assicurare l'alternanza tra i genitori:
o quando la madre lavorerà il sabato mattina con orario 8-13 o 10-15, il padre terrà con sé la minore il sabato fino al dopo pranzo e la madre terrà con sé la minore il sabato pomeriggio con pernotto;
la domenica la minore starà con la madre;
o quando la madre lavorerà il sabato con orario 15-20, la figlia trascorrerà con il padre il sabato con pernotto, mentre la domenica la minore starà con la madre;
o se la madre avrà il sabato libero (e dunque lavorerà la domenica), la minore starà con la madre l'intero sabato, con pernotto e con il padre la domenica;
o quando la madre (un week end ogni 5) avrà entrambi i giorni del week end liberi, la minore li trascorrerà con la madre;
allo stesso modo, quando, in base alla propria turnazione lavorativa, il padre avrà il week end libero, terrà con sé la minore per tutto il fine settimana, ciò in deroga allo schema di suddivisione del week end di cui alla clausola precedente;
▪ quanto alla frequentazione della figlia in occasione di feste e festività, sarà seguito il criterio dell'alternanza, come da prassi, con la precisazione che i genitori dovranno impegnarsi a concordare il calendario di visita per le vacanze natalizie entro il 30 novembre di ogni anno e, quanto alle altre feste e festività, con almeno un mese di preavviso;
▪ con specifico riferimento al periodo delle vacanze estive, la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di versare la somma complessiva di € 750,00 (di Controparte_1 cui € 350,00 a titolo di contributo affitto ed € 400,00 a titolo di mantenimento per la figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), fino al raggiungimento della maggiore età della figlia , da corrispondere mediante bonifico bancario, in favore di entro Per_1 Parte_1
e non oltre il giorno 13 di ogni mese;
a partire dal compimento del diciottesimo anno e fino
7 all'indipendenza economica della figlia, verserà l'assegno di mantenimento Controparte_1
per la figlia pari ad € 400,00 mensili;
- prende atto che:
▪ poiché presta la propria garanzia nell'ambito del contratto di locazione Controparte_1
IG (contratto 3+2), il versamento della somma di euro 350,00 a titolo di contributo affitto è condizionato al regolare pagamento del canone di locazione del mese precedente da parte di la quale, quindi, entro il giorno 25 di ogni mese, Parte_1 si impegna ad inviare a , via email o attraverso altro strumento simile Controparte_1 di comunicazione, prova dell'anzidetto pagamento. Resta, quindi, inteso tra le parti che, qualora , non dovesse pagare regolarmente il canone di locazione, Parte_1
, il mese successivo, non dovrà versare il contributo affitto di euro Controparte_1
350,00. Come sopra anticipato, per aiutare la SI.ra a stipulare il contratto di Pt_1 locazione tra la stessa e la locatrice, SI.ra , presta Persona_2 Controparte_1 la propria garanzia, ossia, diventa parte dello stesso, come garante, secondo quanto disciplinato dalle norme del codice civile anche in materia di regresso;
▪ sei mesi prima dello scadere dei 5 anni di locazione, , salvo esercizio del Parte_1 proprio diritto di recesso, si obbliga ad attivare la procedura per il “rinnovo/rinuncia al rinnovo”, inviando la relativa comunicazione alla locatrice, pena l'interruzione del pagamento del contributo affitto a suo favore da parte di in caso di mancata Controparte_1 attivazione di tale procedura. In questo modo tutte e tre le parti ( e Pt_1 Parte_2
potranno discutere del rinnovo o meno del contratto;
se in quel momento la CP_1 situazione di sarà equivalente a quella attuale e durante gli anni di Parte_1 locazione trascorsi non si saranno verificati inadempimenti, e se la locatrice porrà la garanzia come condizione indispensabile per il rinnovo, si impegna fin da ora a Controparte_1 prestare nuovamente la garanzia per l'ulteriore periodo di rinnovo. Allo scadere di tale ulteriore periodo (2 anni), le parti avvieranno la medesima procedura di cui al paragrafo precedente alle stesse condizioni. Allo scadere dell'eventuale secondo periodo di rinnovo
(anno 2034), sarà libero di non prestare alcuna garanzia;
Controparte_1
▪ nel caso in cui fosse la SI.ra a recedere alla scadenza dei 3 o dei 5 anni o se Parte_2
decidesse di recedere anticipatamente dal contratto attuale per trasferirsi Parte_1 in altro immobile in locazione, , ferme le condizioni di cui sopra (ovvero Controparte_1 se in quel momento la situazione della SI.ra sarà equivalente a quella attuale e Pt_1 durante gli anni di locazione trascorsi non si saranno verificati inadempimenti) e nel limite
8 del canone attuale di locazione, si impegna a prestare garanzia anche per un altro immobile laddove tale garanzia dovesse essere richiesta dal locatore;
▪ , inoltre, sempre per le medesime ragioni di cui sopra, versa alla Controparte_1 locatrice la somma da quest'ultima richiesta a titolo di cauzione, ovvero la somma di euro
1.700,00 pari a due mensilità di locazione;
somma che verrà a lui restituita al momento della scadenza naturale del contratto o in caso di recesso anticipato. Le parti concordano che nel caso in cui, medio tempore, dovesse dare inizio ad una convivenza Parte_1 stabile e continuativa, non sarà più dovuto da parte di il contributo per Controparte_1
l'affitto pari ad euro 350,00. Per convivenza stabile si intende una relazione affettiva di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale caratterizzata dalla coabitazione continuativa e dal coinvolgimento della figlia minore. Circa i beni mobili presenti all'interno della casa familiare le parti concordano che traslocherà i propri beni personali. Parte_1
tornerà, invece, ad abitare all'interno della casa familiare di proprietà Controparte_1 della madre e di cui è comodatario;
- pone le spese straordinarie sostenute per la figlia a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, purché debitamente documentate e preventivamente concordate per iscritto. Le parti regoleranno le spese per la figlia come segue:
▪ SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per materiale scolastico di cancelleria (fatta eccezione per quella facente parte del corredo scolastico di cui dotare i figli all'inizio dell'anno scolastico) medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali),spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
▪ SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE: per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in
9 difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate;
▪ SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
o scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
o spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
o spese sportive: attività sportiva (salvo le specifiche sull'attività sportiva di cui all'ultimo capoverso che qui si riporta: “per quanto riguarda la spesa per lo sport, anche futuro, della figlia - attualmente "tessuti arei" - sarà sostenuta dal SI, fino ad un importo CP_1 massimo di € 60,00 mensili, mentre l'eventuale somma residua verrà sostenuta solo dalla madre”- pag.6 del ricorso)- comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
o spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
o organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia;
- dispone che la spesa per la mensa scolastica, se esistente, e la spesa per le tasse scolastiche (tranne le tasse universitarie) rimangano interamente a carico di , per quanto riguarda Controparte_1
la spesa per lo sport, anche futuro, della figlia – attualmente “tessuti aerei” - sarà sostenuta da fino ad un importo massimo di € 60,00 mensili, mentre l'eventuale somma Controparte_1
10 residua verrà sostenuta solo dalla madre;
le parti concordano, altresì, che tutte le spese inerenti l'abbigliamento saranno suddivise al 50% tra i genitori;
- dispone che l'assegno unico - o suo futuro equivalente - sia percepito integralmente da Parte_1
;
[...]
- prende atto che le parti prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento, per sé stessi e/o per la minore, per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro genitore, obbligandosi a riprodurre in forma scritta il consenso qualora ritenuto necessario dalle autorità preposte;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Pisa, il 3/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Galletti Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Ilaria Bertolini
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Maria Controparte_1 C.F._2
Inzaina
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 25/3/2025, i Sig.ri e hanno adito Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento
1 della figlia minore (17/5/2017), nata dalla loro relazione more uxorio, ormai Persona_1
conclusa.
2. All'udienza del 30/4/2025, svoltasi mediante modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“1) la figlia sarà affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
la SI.ra entro il 1.3.2025, lascerà la casa familiare e fisserà la propria Pt_1 residenza, unitamente alla figlia, nell'immobile da lei condotto in locazione sito in Tirrenia, via dei
Castagni 10/C (Doc. 24). Le questioni di ordinaria amministrazione inerenti la minore potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore. La minore dovrà mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Alla luce del fatto che la SI.ra lascerà la casa familiare, e, al momento, non dispone Pt_1
delle risorse economiche sufficienti per pagare il canone d'affitto, il SI. anche al fine di CP_1
garantire alla figlia una sistemazione abitativa, si obbliga a corrispondere alla la somma Pt_1
mensile complessiva di euro 750,00 fino all'età di 18 anni della figlia : euro 350,00 a titolo Per_1
di contributo affitto ed euro 400,00 a titolo di mantenimento. A partire dal compimento del diciottesimo anno e fino all'indipendenza economica della figlia, si obbliga a corrispondere, a titolo di mantenimento per la stessa, la somma mensile di euro 400,00.
La somma complessiva di euro 750,00 dovrà essere corrisposta dal SI. alla SI.ra CP_1 Pt_1
mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 13 di ogni mese;
tuttavia, dal momento che il SI. come nel prosieguo si dirà, presta la propria garanzia nell'ambito del contratto di CP_1
locazione IG (contratto 3+2), il versamento della somma di euro 350,00 a titolo di contributo affitto è condizionato al regolare pagamento del canone di locazione del mese precedente da parte della SI.ra la quale, quindi, entro il giorno 25 di ogni mese, si impegna ad inviare Pt_1
al SI. via email o attraverso altro strumento simile di comunicazione, prova dell'anzidetto CP_1
pagamento. Resta, quindi, inteso tra le parti che, qualora la SI.ra non dovesse pagare Pt_1
regolarmente il canone di locazione, il SI. il mese successivo, non dovrà versare il CP_1
contributo affitto di euro 350,00. Come sopra anticipato, per aiutare la SI.ra a stipulare il Pt_1
contratto di locazione tra la stessa e la locatrice, SI.ra (Doc. 24), il SI. Persona_2 CP_1
presta la propria garanzia, ossia, diventa parte dello stesso, come garante, secondo quanto disciplinato dalle norme del codice civile anche in materia di regresso.
Sei mesi prima dello scadere dei 5 anni di locazione, come previsto dall'art. 1 del contratto stesso
(doc. 24), la SI.ra salvo esercizio del proprio diritto di recesso, si obbliga ad attivare la Pt_1 procedura per il “rinnovo/rinuncia al rinnovo”, inviando la relativa comunicazione alla locatrice,
2 pena l'interruzione del pagamento del contributo affitto a suo favore da parte del SI. in caso CP_1
di mancata attivazione di tale procedura. In questo modo tutte e tre le parti ( e Pt_1 Parte_2
potranno discutere del rinnovo o meno del contratto. CP_1
Se in quel momento la situazione della SI.ra sarà equivalente a quella attuale e durante Pt_1
gli anni di locazione trascorsi non si saranno verificati inadempimenti, e se la locatrice porrà la garanzia come condizione indispensabile per il rinnovo, il SI. si impegna fin da ora a CP_1 prestare nuovamente la garanzia per l'ulteriore periodo di rinnovo. Allo scadere di tale ulteriore periodo (2 anni), le parti avvieranno la medesima procedura di cui al paragrafo precedente alle stesse condizioni. Allo scadere dell'eventuale secondo periodo di rinnovo (anno 2034), il SI. CP_1
sarà libero di non prestare alcuna garanzia.
Nel caso in cui fosse la SI.ra a recedere alla scadenza dei 3 o dei 5 anni o se la SI.ra Parte_2
ecidesse di recedere anticipatamente dal contratto attuale per trasferirsi in altro immobile Pt_1
in locazione, il SI. ferme le condizioni di cui sopra (ovvero se in quel momento la situazione CP_1
della SI.ra sarà equivalente a quella attuale e durante gli anni di locazione trascorsi non Pt_1
si saranno verificati inadempimenti) e nel limite del canone attuale di locazione, si impegna a prestare garanzia anche per un altro immobile laddove tale garanzia dovesse essere richiesta dal locatore.
Il SI. inoltre, sempre per le medesime ragioni di cui sopra, versa alla locatrice la somma CP_1
da quest'ultima richiesta a titolo di cauzione, ovvero la somma di euro 1.700,00 pari a due mensilità di locazione;
somma che verrà a lui restituita al momento della scadenza naturale del contratto o in caso di recesso anticipato. Le parti concordano che nel caso in cui, medio tempore, la SI.ra Pt_1
dovesse dare inizio ad una convivenza stabile e continuativa, non sarà più dovuto da parte del il contributo per l'affitto pari ad euro 350,00. Per convivenza stabile si intende una relazione CP_1
affettiva di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale caratterizzata dalla coabitazione continuativa e dal coinvolgimento della figlia minore. Circa i beni mobili presenti all'interno della casa familiare le parti concordano che la SI.ra traslocherà i propri beni personali. Il SI. Pt_1 tornerà, invece, ad abitare all'interno della casa familiare di proprietà della madre e di cui CP_1
è comodatario.
3) Tenuto conto dell'importo che il padre verserà alla madre mensilmente (euro 750,00 mensili fino al diciottesimo anno di età della figlia ed € 400,00 dopo il diciottesimo anno e fino all'indipendenza economica), le parti intendono regolamentare le spese per la figlia come segue: Per_1
- i genitori suddivideranno al 50% tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia, purché debitamente documentate e preventivamente concordate per iscritto. Le parti regoleranno le spese per la figlia come segue:
3 SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per materiale scolastico di cancelleria (fatta eccezione per quella facente parte del corredo scolastico di cui dotare i figli all'inizio dell'anno scolastico) medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali),spese di trasporto urbano (tessera autobus
e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE: per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
4
3. Spese sportive: attività sportiva (salvo le specifiche sull'attività sportiva di cui all'ultimo capoverso che qui si riporta: “per quanto riguarda la spesa per lo sport, anche futuro, della figlia - attualmente "tessuti arei" - sarà sostenuta dal SI, fino ad un importo massimo di € 60,00 CP_1 mensili, mentre l'eventuale somma residua verrà sostenuta solo dalla madre”- pag.6 del ricorso)- comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
- le parti concordano che la spesa per la mensa scolastica, se esistente, rimanga interamente a carico del SI. e così anche la spesa per le tasse scolastiche (tranne le tasse universitarie); per CP_1
quanto riguarda la spesa per lo sport, anche futuro, della figlia – attualmente “tessuti aerei” - sarà sostenuta dal SI. fino ad un importo massimo di € 60,00 mensili, mentre l'eventuale somma CP_1
residua verrà sostenuta solo dalla madre;
le parti concordano, altresì, che tutte le spese inerenti
l'abbigliamento saranno suddivise al 50% tra i genitori;
- l'assegno unico - o suo futuro equivalente - sarà percepito al 100% dalla SI.ra (l'importo Pt_1
attuale è di euro 215,30).
4) quanto al regime di frequentazione della figlia minore si concorda quanto segue:
- la SI.ra segue turni fissi di lavoro, il segue turni variabili (solitamente 5 giorni Pt_1 CP_1
di lavoro a cui seguono 3 giorni liberi). Essi intendono dare seguito alla routine di visita già in essere da anni. Salvo diversi e migliori accordi tra le parti, il padre terrà con sé la figlia il lunedì, il martedì ed il venerdì, pernotti compresi.
La madre terrà con sé la bambina dal mercoledì, all'uscita da scuola, al venerdì quando la accompagnerà a scuola. Il fine settimana varierà in base ai turni della madre e del padre, al fine di evitare scoperture della minore ed assicurare l'alternanza tra i genitori:
- quando la madre lavorerà il sabato mattina con orario 8-13 o 10-15, il padre terrà con sé la minore il sabato fino al dopo pranzo e la madre terrà con sé la minore il sabato pomeriggio con pernotto;
la domenica la minore starà con la madre;
- quando la madre lavorerà il sabato con orario 15-20, la figlia trascorrerà con il padre il sabato con pernotto, mentre la domenica la minore starà con la madre.
- Se la madre avrà il sabato libero (e dunque lavorerà la domenica), la minore starà con la madre
l'intero sabato, con pernotto e con il padre la domenica.
5 - Quando la madre (un week end ogni 5) avrà entrambi i giorni del week end liberi, la minore li trascorrerà con la madre;
allo stesso modo, quando, in base alla propria turnazione lavorativa, il padre avrà il week end libero, terrà con sé la minore per tutto il fine settimana, ciò in deroga allo schema di suddivisione del week end di cui alla clausola precedente.
- Quanto alla frequentazione della figlia in occasione di feste e festività, sarà seguito il criterio dell'alternanza, come da prassi, con la precisazione che i genitori dovranno impegnarsi a concordare il calendario di visita per le vacanze natalizie entro il 30 novembre di ogni anno e, quanto alle altre feste e festività, con almeno un mese di preavviso;
- inoltre, con specifico riferimento al periodo delle vacanze estive, la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
5) le parti prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta
d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento, per sé stessi e/o per la minore, per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro genitore, obbligandosi a riprodurre in forma scritta il consenso qualora ritenuto necessario dalle autorità preposte;
6) le spese legali saranno integralmente compensate”.
3. All'esito dell'udienza il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
4. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
5. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore , il Per_1
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori e tenuto altresì conto della tenera età della minore.
6. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente e residenza presso la madre;
- dispone che le questioni di ordinaria amministrazione inerenti la minore potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore;
la minore dovrà mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6 - prende atto che , entro il 1/3/2025, lascerà la casa familiare e fisserà la propria Parte_1 residenza, unitamente alla figlia, nell'immobile da lei condotto in locazione sito in Tirrenia, via dei
Castagni 10/C;
- dispone che:
▪ salvo diversi e migliori accordi tra le parti, il padre terrà con sé la figlia il lunedì, il martedì ed il venerdì, pernotti compresi, mentre la madre terrà con sé la bambina dal mercoledì, all'uscita da scuola, al venerdì quando la accompagnerà a scuola;
▪ il fine settimana varierà in base ai turni della madre e del padre, al fine di evitare scoperture della minore ed assicurare l'alternanza tra i genitori:
o quando la madre lavorerà il sabato mattina con orario 8-13 o 10-15, il padre terrà con sé la minore il sabato fino al dopo pranzo e la madre terrà con sé la minore il sabato pomeriggio con pernotto;
la domenica la minore starà con la madre;
o quando la madre lavorerà il sabato con orario 15-20, la figlia trascorrerà con il padre il sabato con pernotto, mentre la domenica la minore starà con la madre;
o se la madre avrà il sabato libero (e dunque lavorerà la domenica), la minore starà con la madre l'intero sabato, con pernotto e con il padre la domenica;
o quando la madre (un week end ogni 5) avrà entrambi i giorni del week end liberi, la minore li trascorrerà con la madre;
allo stesso modo, quando, in base alla propria turnazione lavorativa, il padre avrà il week end libero, terrà con sé la minore per tutto il fine settimana, ciò in deroga allo schema di suddivisione del week end di cui alla clausola precedente;
▪ quanto alla frequentazione della figlia in occasione di feste e festività, sarà seguito il criterio dell'alternanza, come da prassi, con la precisazione che i genitori dovranno impegnarsi a concordare il calendario di visita per le vacanze natalizie entro il 30 novembre di ogni anno e, quanto alle altre feste e festività, con almeno un mese di preavviso;
▪ con specifico riferimento al periodo delle vacanze estive, la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di versare la somma complessiva di € 750,00 (di Controparte_1 cui € 350,00 a titolo di contributo affitto ed € 400,00 a titolo di mantenimento per la figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), fino al raggiungimento della maggiore età della figlia , da corrispondere mediante bonifico bancario, in favore di entro Per_1 Parte_1
e non oltre il giorno 13 di ogni mese;
a partire dal compimento del diciottesimo anno e fino
7 all'indipendenza economica della figlia, verserà l'assegno di mantenimento Controparte_1
per la figlia pari ad € 400,00 mensili;
- prende atto che:
▪ poiché presta la propria garanzia nell'ambito del contratto di locazione Controparte_1
IG (contratto 3+2), il versamento della somma di euro 350,00 a titolo di contributo affitto è condizionato al regolare pagamento del canone di locazione del mese precedente da parte di la quale, quindi, entro il giorno 25 di ogni mese, Parte_1 si impegna ad inviare a , via email o attraverso altro strumento simile Controparte_1 di comunicazione, prova dell'anzidetto pagamento. Resta, quindi, inteso tra le parti che, qualora , non dovesse pagare regolarmente il canone di locazione, Parte_1
, il mese successivo, non dovrà versare il contributo affitto di euro Controparte_1
350,00. Come sopra anticipato, per aiutare la SI.ra a stipulare il contratto di Pt_1 locazione tra la stessa e la locatrice, SI.ra , presta Persona_2 Controparte_1 la propria garanzia, ossia, diventa parte dello stesso, come garante, secondo quanto disciplinato dalle norme del codice civile anche in materia di regresso;
▪ sei mesi prima dello scadere dei 5 anni di locazione, , salvo esercizio del Parte_1 proprio diritto di recesso, si obbliga ad attivare la procedura per il “rinnovo/rinuncia al rinnovo”, inviando la relativa comunicazione alla locatrice, pena l'interruzione del pagamento del contributo affitto a suo favore da parte di in caso di mancata Controparte_1 attivazione di tale procedura. In questo modo tutte e tre le parti ( e Pt_1 Parte_2
potranno discutere del rinnovo o meno del contratto;
se in quel momento la CP_1 situazione di sarà equivalente a quella attuale e durante gli anni di Parte_1 locazione trascorsi non si saranno verificati inadempimenti, e se la locatrice porrà la garanzia come condizione indispensabile per il rinnovo, si impegna fin da ora a Controparte_1 prestare nuovamente la garanzia per l'ulteriore periodo di rinnovo. Allo scadere di tale ulteriore periodo (2 anni), le parti avvieranno la medesima procedura di cui al paragrafo precedente alle stesse condizioni. Allo scadere dell'eventuale secondo periodo di rinnovo
(anno 2034), sarà libero di non prestare alcuna garanzia;
Controparte_1
▪ nel caso in cui fosse la SI.ra a recedere alla scadenza dei 3 o dei 5 anni o se Parte_2
decidesse di recedere anticipatamente dal contratto attuale per trasferirsi Parte_1 in altro immobile in locazione, , ferme le condizioni di cui sopra (ovvero Controparte_1 se in quel momento la situazione della SI.ra sarà equivalente a quella attuale e Pt_1 durante gli anni di locazione trascorsi non si saranno verificati inadempimenti) e nel limite
8 del canone attuale di locazione, si impegna a prestare garanzia anche per un altro immobile laddove tale garanzia dovesse essere richiesta dal locatore;
▪ , inoltre, sempre per le medesime ragioni di cui sopra, versa alla Controparte_1 locatrice la somma da quest'ultima richiesta a titolo di cauzione, ovvero la somma di euro
1.700,00 pari a due mensilità di locazione;
somma che verrà a lui restituita al momento della scadenza naturale del contratto o in caso di recesso anticipato. Le parti concordano che nel caso in cui, medio tempore, dovesse dare inizio ad una convivenza Parte_1 stabile e continuativa, non sarà più dovuto da parte di il contributo per Controparte_1
l'affitto pari ad euro 350,00. Per convivenza stabile si intende una relazione affettiva di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale caratterizzata dalla coabitazione continuativa e dal coinvolgimento della figlia minore. Circa i beni mobili presenti all'interno della casa familiare le parti concordano che traslocherà i propri beni personali. Parte_1
tornerà, invece, ad abitare all'interno della casa familiare di proprietà Controparte_1 della madre e di cui è comodatario;
- pone le spese straordinarie sostenute per la figlia a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, purché debitamente documentate e preventivamente concordate per iscritto. Le parti regoleranno le spese per la figlia come segue:
▪ SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per materiale scolastico di cancelleria (fatta eccezione per quella facente parte del corredo scolastico di cui dotare i figli all'inizio dell'anno scolastico) medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali),spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
▪ SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE: per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in
9 difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate;
▪ SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
o scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
o spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
o spese sportive: attività sportiva (salvo le specifiche sull'attività sportiva di cui all'ultimo capoverso che qui si riporta: “per quanto riguarda la spesa per lo sport, anche futuro, della figlia - attualmente "tessuti arei" - sarà sostenuta dal SI, fino ad un importo CP_1 massimo di € 60,00 mensili, mentre l'eventuale somma residua verrà sostenuta solo dalla madre”- pag.6 del ricorso)- comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
o spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
o organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia;
- dispone che la spesa per la mensa scolastica, se esistente, e la spesa per le tasse scolastiche (tranne le tasse universitarie) rimangano interamente a carico di , per quanto riguarda Controparte_1
la spesa per lo sport, anche futuro, della figlia – attualmente “tessuti aerei” - sarà sostenuta da fino ad un importo massimo di € 60,00 mensili, mentre l'eventuale somma Controparte_1
10 residua verrà sostenuta solo dalla madre;
le parti concordano, altresì, che tutte le spese inerenti l'abbigliamento saranno suddivise al 50% tra i genitori;
- dispone che l'assegno unico - o suo futuro equivalente - sia percepito integralmente da Parte_1
;
[...]
- prende atto che le parti prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento, per sé stessi e/o per la minore, per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro genitore, obbligandosi a riprodurre in forma scritta il consenso qualora ritenuto necessario dalle autorità preposte;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Pisa, il 3/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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