Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1953, n. 905
Articolo 1Articolo 3
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16 dicembre 1953
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di lire 17 miliardi dipendente dall'applicazione della presente legge si provvedera' con le entrate erariali previste dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , recante modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli e dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1953