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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12241/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 12241/2023
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. VENERA RUSSO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROSARIO CURRÒ 34, ACIREALE
contro
) con il patrocinio dell'avv. RITA FRANCESCA MARIA CP_1 C.F._2
BONANNO, elettivamente domiciliato in VIALE ALDO MORO 9,
[...]
[...]
), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) ed ( ) contumaci C.F._4 CP_4 C.F._5
1
R.G.A.C. 12241/2023
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 12 novembre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Il Tribunale procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
A
In rito, deve dichiararsi la contumacia non solo dei convenuti e CP_2 Controparte_3 ma anche di a fronte, infatti, dei chiarimenti richiesti dal Tribunale con ordinanza del 29 CP_4 febbraio 2024, parte attrice ha depositato agli atti del processo documentazione comprovante che presso il recapito di via Napoli 37/A, interno 1 risiede il nucleo famigliare composto dalla suddetta convenuta e da tale sicché l'avviso di ricevimento comprovante l'avvenuta ricezione, CP_5 in data 25 ottobre 2023, della citazione da parte di non può che essere stato sottoscritto – CP_4 seppur utilizzando lo pseudonimo – da quest'ultima, la quale, pur ritualmente evocata in Pt_2 giudizio, non si è ad oggi costituita.
B
Ancora in rito, deve dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda proposta dall'attore Parte_1
[...]
Con la menzionata ordinanza del 29 febbraio 2024 il Tribunale rilevò che difettava prova dell'avvenuto esperimento della procedura di mediazione ex art. 5, co. I del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nei confronti di tutte le parti convenute in relazione alla pendente causa in materia di diritti reali (cfr. doc. 5 di parte attrice, dal quale può evincersi come siffatta procedura venne promossa dall'attore solamente nei confronti del convenuto . CP_1
Parte attrice ha poi sì rinnovato la procedura di mediazione, ma, per stessa ammissione del suo difensore all'udienza del 12 novembre 2024, solamente nei confronti degli altri convenuti non costituiti, con ciò reiterando quel difetto di convocazione di tutte le parti convenute che aveva in un primo tempo condotto il Tribunale a rilevare il difetto della relativa condizione di procedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 5, co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Pertanto, a fronte dell'ulteriore verbale di mediazione prodotto da in data 11 Parte_1 marzo 2024 (dal quale può evincersi l'avvenuta promozione della procedura solamente nei confronti dei convenuti ad oggi contumaci – cfr. doc. 2 depositato da parte attrice in data 11 marzo 2024), persiste il difetto della condizione di procedibilità prescritta dalla legge.
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Siffatta condizione è data dalla produzione di un verbale di primo incontro delle parti dinanzi al mediatore conclusosi senza accordo (art. 5, co. IV del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28). Non è tuttavia dato comprendersi come avrebbe mai potuto concludersi qualunque tipo di accordo tra le parti in causa senza il preventivo deposito, da parte dell'attore, di apposita domanda di mediazione nei confronti di tutte le parti convenute nel presente giudizio – ciò che non ha in realtà fatto, avendo Parte_1 questi presentato la domanda di (rinnovazione) della mediazione c.d. obbligatoria unicamente nei confronti dei convenuti contumaci (cfr. doc. 2 depositato da parte attrice in data 11 marzo 2024).
A fronte di tali evidenze probatorie, non può ritenersi avverata la condizione di procedibilità prescritta dall'art. 5, co. IV del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: pertanto, in mancanza di tale condizione, deve dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda come proposta da giusto quanto Parte_1 previsto dall'art. 5, co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
III
Le spese di lite tra le parti costituite ed inerenti alle domande proposte da parte attrice seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo alla pronta spedizione della controversia ed all'assenza di attività istruttoria in ordine a siffatte pretese.
IV
Deve infine disporsi la rimessione in istruttoria del procedimento come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza, per il prosieguo dell'istruzione della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto CP_1
La superiore declaratoria d'improcedibilità della domanda attorea non inficia, infatti, la procedibilità della pretesa riconvenzionale del convenuto costituito: la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo (Cass. Sez. Un. 3452/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, previa declaratoria di contumacia dei convenuti ed Controparte_2 Controparte_3 CP_4
1. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, a. dichiara l'improcedibilità di ogni domanda di parte attrice;
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b. condanna a rimborsare ad le spese di lite che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; 2. non definitivamente pronunciando sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
[...]
dispone la rimessione in istruttoria del processo come da separata ordinanza che si CP_1 deposita contestualmente alla presente sentenza.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 2 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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