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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4722 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 28. 6. 2023 TRA
Parte_1 in persona del Presidente del CdA dott.
[...] [...]
(P IVA ), ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Pt_2 P.IVA_1
Muzio Clementi n. 58, presso lo studio dell'Avv. Filippo Calcioli (CF ; e mail: PEC: C.F._1 Email_1
; fax: 063216856), e dell'Abogado Email_2
Federica Pica, iscritta al Collegio del Los Abogados de Santa Cruz de la Palma con il n. 3289 (CF ; email: C.F._2
PEC: ; fax Email_3 Email_4
06 3216856), che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E (cod. fisc. e P. Controparte_1
IVA ), in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Dott. (cod. fisc. CP_2 [...]
), con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3 ed ivi C.F._3 elettivamente domiciliata, alla via Tevere n. 20, presso lo studio dell'Avv. Guido Locasciulli (cod. fisc. ) che la rappresenta CodiceFiscale_4
e difende in virtù di procura speciale apposta su foglio separato da intendersi parte integrante della comparsa di risposta ed appello incidentale;
si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 06.6821.3895 e/o all'indirizzo P.E.C. Email_5
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
r.g. n. 1 OGGETTO: Altri contratti atipici - Appello avverso la sentenza n.
11654/2018 del Tribunale di Roma, sezione II civile, del 6. 6. 2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 28. 6. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma così statuiva:
1) Condanna l al pagamento in Controparte_3
favore di Parte_1
[. di € 4.196,42 a titolo di saldo della remunerazione richiesta e spettante per l'anno 2013, oltre interessi legali dal 19. 4. 2016 al soddisfo;
2) Condanna l al pagamento in Controparte_3
favore di Parte_1
[. delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €
2.430,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15 % ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Il Tribunale si era pronunciato rispetto al ricorso proposto ex art. 702 bis c. p. c. dal Parte_1
che aveva agito in giudizio per ottenere la condanna dell Parte_3
a titolo di inadempimento contrattuale, ovvero, in via alternativa,
[...]
ai sensi dell'art. 2041 c. c., al pagamento, in suo favore, della somma di €
36.634,32, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, a titolo di differenza tra quanto dovuto, per le prestazioni rese dalla ricorrente in qualità di struttura sanitaria accreditata con il S.S.R., e quanto effettivamente corrisposto dall per gli anni 2010 – 2013, stante l'illegittimità dello Parte_3
sconto di cui alla L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, comma 796, applicato oltre il triennio 2007 – 2009.
Per quanto riguardo lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
r.g. n. 2 Con atto ritualmente notificato l'odierna appellante principale proponeva appello avverso detta sentenza per chiederne la riforma e per vedere accolte le analitiche richieste formulate nell'atto di appello.
Con provvedimento in data 19. 7. 2018 la presente causa veniva assegnata all'odierno relatore.
Si costituiva la per rassegnare le seguenti conclusioni: Pt_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via preliminare di rito
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza dell'interesse ad agire della Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per
[...]
l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del primo e del terzo motivo di appello proposti dalla medesima;
Nel merito
- in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di cui sopra, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande dalla medesima proposte;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di rito e principale sopra proposta e/o di accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
in accoglimento dell'eccezione Controparte_4
riproposta ex art. 346 cod. proc. civ., accertare l'avvenuta erosione dei budget assegnati per gli anni 2010, 2011 e 2012 alla struttura accreditata e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle domande r.g. n. 3 tutte proposte nel giudizio di primo grado dalla medesima con riferimento alle annualità de quibus;
In via incidentale
In annullamento e/o in riforma della sentenza n. 11654/2018 resa inter partes nel procedimento rubricato al n. R.G. 66248/2016 dal Tribunale di
Roma, in persona del G.U. Dott.ssa Carmen Bifano, pubblicata in data 6 giugno 2018 e non notificata, in accoglimento del presente appello incidentale ed in accoglimento delle domande ed eccezioni proposte in primo grado che qui vengono reiterate ex art. 346 cod. proc. civ.; In via preliminare
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, il difetto di legittimazione passiva dell , in persona del Direttore Controparte_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, che, viceversa spetta alla
Regione Lazio e, per l'effetto, rigettare le domande proposte con il ricorso introduttivo in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito
- in via principale, accertata e dichiarata l'identità tra le tariffe
“scontate” vigenti ai sensi della Legge Finanziaria 2007 e le nuove tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, rigettare la richiesta, avente ad oggetto il pagamento delle asserite indebite decurtazioni tariffarie di cui all'anno
2013, riformando in tal senso la sentenza impugnata;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi sopra proposti, accertata e dichiarata la soccombenza reciproca delle parti all'esito del giudizio di primo grado, dichiarare la compensazione integrale ovvero, in via ulteriormente subordinata, parziale delle spese di lite relative a quel grado di giudizio”; con ogni altra conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali al 15%, IVA e
C.P.A. come per legge.
All'udienza del 28. 6. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione r.g. n. 4 senza termini previa rinuncia agli stessi da parte di entrambe le parti.
APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto.
L'appellante principale ha dedotto tre motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che ha stabilito la legittima applicazione dello sconto sino all'aggiornamento tariffario, e dunque oltre il triennio 2007 – 2009.
L'appellante ha censurato l'interpretazione dell'art. 1, comma 796, lettera o), della Legge n. 296/2006, resa dal Tribunale, secondo la quale, dalla lettura complessiva della suddetta norma discendeva la testuale incompatibilità del riferimento al triennio 2007 – 2009, presente nella sola premessa del comma 796 dell'art. 1 della L. n. 292/2006, con l'operatività di un corrispondente limite di efficacia onnicomprensivo, da mantenersi sino all'aggiornamento tariffario, avvenuto con procedura emergenziale con il DM 12. 10. 2012.
La ricostruzione normativa operata dal Tribunale sarebbe stata distorta per piegarla alla conclusione voluta, senza considerare l'ormai pacifico orientamento assunto dalla Corte di Appello di Roma e della giurisprudenza amministrativa più recente.
Il Tribunale ha interpretato l'art. 1, comma 796, lettera o), della Legge
n. 296/2006, rapportandola ad altre lettere contenute in detto comma per giungere alla conclusione della testuale incompatibilità del riferimento al triennio 2007- 2009, presente nella sola premessa del comma 796 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, con l'operatività di un corrispondente limite di efficacia onnicomprensivo.
Sulla base della lettura critica dei vari passaggi argomentativi della sentenza impugnata, e facendo riferimento a precedenti di questa Corte
l'appellante ha sostenuto che lo sconto di cui si discute poteva avere r.g. n. 5 efficacia solo per il triennio 2007 – 2009.
Il primo motivo pur essendo fondato in relazione alla questione dell'estensione temporale dello sconto è infondato nel suo contenuto concreto per le ragioni seguenti.
Infatti, la Corte osserva che la dibattuta questione circa l'applicabilità dello sconto tariffario per il triennio 2010 – 2013 è stata risolta di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 22137 del 15 ottobre
2020; ordinanza n. 10582 del 4 maggio 2018; principio ulteriormente ribadito nelle successive ordinanze n. 27366 del 30 novembre 2020, n.
13763 del 20 maggio 2021, n. 13765 del 20 maggio 2021, n. 27007 del 5 ottobre 2021, e n. 3175 del 2 febbraio 2022; al riguardo v. anche sentenze di questa Corte nn.: 310/2018 del 16 gennaio 2018, n. 1708/2018 del 16 marzo 2018, n. 2479/2018 del 17 aprile 2018, n. 8199/2018 del 21 dicembre 2018, n. 8202/2018 del 21 dicembre 2018, n. 290/2019 del 15 gennaio 2019, n. 3100/2020 del 26 giugno 2020, n. 3230/2020 del 6 luglio
2020, n. 3357/2021 del 5 maggio 2021, n. 8497/2021 del 24 dicembre
2021, n. 2140/2022 del 31 marzo 2022, e n. 5015/2022 del 19 luglio 2022), che ha affermato che “lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio CP_5
devono praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma
[...]
796, lett. o), è limitato al triennio 2007 – 2009”.
Tanto premesso circa l'errore del Tribunale che ha ritenuto legittimo lo sconto sino alla data sopraindicata (v. sopra), laddove lo sconto può considerarsi legittimo solo in relazione al triennio 2007 – 2009, va rilevato Contr che l ha riproposto, ex art. 346 c. p. c., l'eccezione riguardante il superamento dei Budget assegnati per le annualità relative al quadriennio
2010 - 2013 alla Controparte_4
già sollevata in sede di atto di costituzione nel giudizio di primo
[...]
grado, sostenendo che il riconoscimento in favore della
[...]
[...] della somma pari ad € Parte_5
36.634,32 (€ 12.499,02 per il 2010; € 11.239,59 per il 2011; € 7.983,69 per il 2012 ed € 4.912,02 per il 2013) comporterebbe il superamento dei
Budget assegnati alla struttura accreditata, in ragione delle somme già percepite dalla medesima. Contr L ha quindi evidenziato che la Regione Lazio, attraverso gli strumenti di programmazione finanziaria annuale aveva fissato, negli appositi D.C.A. Regionali per gli anni dal 2010 al 2013, i tetti di spesa massimi (c. d. budget) assegnati alla CP_4 Controparte_4
nelle misure di seguito riportate:
[...]
- Anno 2010 € 49.429,95
- Anno 2011 € 48.487,94
- Anno 2012 € 48.570,60
- Anno 2013 € 48.327,75
(v. all. 11 al fascicolo di parte di primo grado).
Dalle fatture depositate in atti dalla ricorrente si evincerebbe che, a fronte di un budget annuale assegnato e fissato nelle misure sopra evidenziate, la Controparte_4
aveva fatturato - e, conseguentemente, il S.S.R. aveva provveduto a liquidare - i seguenti importi:
- Anno 2010 € 49.429,53
- Anno 2011 € 48.486,30
- Anno 2012 € 48.565,53
- Anno 2013 € 40.005,08
(v. somma aritmetica degli importi di cui alla voce “Importi a carico
SSR” delle singole fatture sub all. 1 al fascicolo di primo grado di parte Contr ricorrente nonché all. 11 al fascicolo di primo grado dell .
Ove fosse statuita la debenza, a carico del S.S.R., delle somme richieste dalla Controparte_4
r.g. n. 7 si andrebbe ad erogare in favore della medesima, per il 2010, la complessiva somma pari ad € 61.928,55 (€ 49.429,53 + € 12.499,02), per il
2011, la complessiva somma pari ad € 59.725,89 (€ 48.486,30 + €
11.239,59), per il 2012, la complessiva somma pari ad € 56,549,22 (€
48.565,53 + € 7.983,69) e, per il 2013, la complessiva somma pari ad €
44.917,10 (€ 40.005,08 + € 4.912,02), con conseguente sforamento dei
Budget prefissati per gli anni 2010, 2011 e 2012 ed espressamente richiamati negli accordi/contratti sottoscritti dalla
[...]
Controparte_4
Peraltro, in tutti gli accordi sottoscritti inter partes era espressamente previsto che la Controparte_4
si impegnava ad assicurare le prestazioni sino alla concorrenza del Budget assegnato, che le prestazioni erogate oltre il tetto massimo non sarebbero state riconosciute e che, ai fini del rispetto dei tetti di spesa, trovava applicazione l'art. 8-quinquies, comma II, lett. e-bis), del D. Lgs. n.
502/1992 e ss.mm.ii. sulla rideterminazione delle prestazioni in caso di variazioni tariffarie.
Al riguardo la Corte, rimeditando proprie precedenti pronunce in materia, e sulla scia dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, osserva che la questione del cd. Budget o “tetto di spesa” si riferisce all'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private in regime convenzionato con il sistema sanitario nazionale, che, al fine di garantire assistenza sanitaria essenziale ed uniforme alla cittadinanza, si avvale anche di strutture private con meccanismi di rimborso economico di quanto erogato entro un preventivato “tetto di spesa” rimborsabile per ciascuna struttura per ciascun anno, secondo il sistema di accreditamento di cui al dlgs n. 502/1992. Nell'ambito di questa cornice rispetto all'eccezione di raggiungimento del budget da parte della struttura, deve ritenersi che
Contr l'allegazione difensiva e documentale operata dall in primo grado sia r.g. n. 8 sussumibile nell'alveo dell'”eccezione in senso lato” e come tale suscettibile anche di essere rilevata d'ufficio e non soggetta al divieto posto dall'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. di proporre in appello nuove eccezioni, in quanto espressamente limitato alle sole eccezioni in senso stretto.
In punto di diritto, con recentissimo arresto, la Corte di Cassazione, con riguardo a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio desumibili dal contratto oggetto di causa (v. Cass. n. 34053/2023 del 05/12/2023 in motivazione) ha statuito che: “Varrà sul punto rammentare che sono eccezioni in senso lato quelle che consistono nella allegazione e/o rilevazione (se fatta dalla parte sulla base di un fatto da essa stessa allegato o di un fatto acquisito al giudizio tramite l'istruzione)
o nella rilevazione (se fatta d'ufficio dal giudice sulla base di un fatto allegato o comunque acquisito al giudizio anche tramite l'istruzione, rispetto al quale la legge non riservi il potere di introdurlo e comunque di evidenziarne l'efficacia alla parte, nel qual caso si configura la c.d. eccezione in senso stretto) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio. Come tali esse sono rilevabili d'ufficio perché non si tratta di eccezioni riservate all'iniziativa della parte per legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (v., per tale definizione delle eccezioni in senso stretto, Cass. Sez. U. 03/02/1998, n.
1099; Sez. U. 27/07/2005, n. 15661). In tale ipotesi, che certamente ricorre nel caso in esame, dette eccezioni sono sottratte al divieto di cui all'art.
345, comma secondo, cod. proc. civ., alla condizione che esse siano proposte con riferimento a fatti principali o secondari risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (non essendo invece necessario, pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, che tali fatti fossero anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva: v. Cass. Sez. U.
r.g. n. 9 07/05/2013, n. 10531; Cass. Sez. U. n. 15661 del 2005, cit.; Cass. Sez. U.
25/05/2001, n. 226/SU; v. anche Cass. 26/02/2014, n. 4548; Cass.
31/10/2018, n. 27998; Cass. n. 8525 del 06/05/2020). Nel caso di specie il fatto impeditivo posto ad oggetto della eccezione emerge dallo stesso contratto di locazione, della cui acquisizione agli atti già nel giudizio di primo grado dà atto lo stesso ricorrente “. Ed ancora: “Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6
CEDU. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963 del 01/02/2023 – in massima).
Inoltre: “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati
"ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. (v. Sez. U. Ordinanza interlocutoria n. 10531 del
07/05/2013 – in massima).
I recenti arresti giurisprudenziali ora menzionati si pongono sostanzialmente in linea di continuità rispetto a più risalenti arresti sul distinguo tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto come espressione di un orientamento giurisprudenziale ben consolidato;
sul punto, infatti, la Cassazione a Sezioni Unite, già tempo addietro, aveva statuito che:” È da osservare che il legislatore presuppone la distinzione
r.g. n. 10 tra i due tipi di eccezione ma non la definisce e l'affida così all'interprete; infatti l'art. 112 cod. cit., secondo cui il giudice non può pronunciare
d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, suole essere considerato come norma in bianco, ossia da completare in sede di applicazione quanto alla nozione di eccezione officiosa oppure riservata all'iniziativa di parte. Talvolta è lo stesso legislatore ad esonerare l'interprete da questo compito, escludendo espressamente la rilevabilità d'ufficio: così, fra i numerosi possibili esempi, nell'art. 1242, primo comma, cod. civ. quanto all'eccezione di compensazione;
nell'art.
1442, quarto comma, quanto all'eccezione di annullabilità del contratto;
nell'art. 1460, primo comma, quanto all'eccezione di inadempimento;
e, per ciò che più da vicino attiene alla materia qui in questione, nell'art.
2938 quanto all'eccezione di prescrizione. Al di fuori di questi casi, nei quali l'interprete deve semplicemente uniformarsi alla chiara lettera della legge, la nozione di eccezione in senso stretto è rimasta a lungo controversa anche nella giurisprudenza di questa Corte, la quale tuttavia con la sentenza, pronunciata a Sezioni unite, 3 febbraio 1998 n.1099, ha provveduto alla sistemazione della materia. La semplice contestazione dei fatti posti dall'attore a base della propria pretesa viene considerata come
"mera difesa" (non è stato accolto il termine "obiezione", proposto dalla dottrina fra le due guerre) mentre l'ammissione di quei fatti, accompagnata dalla deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi (ad es. il pagamento del debito) è definita come "eccezione in senso lato". La suddetta sentenza considera come "eccezione in senso stretto" quella consistente nella contrapposizione, da parte del convenuto in giudizio, di fatti che, senza escludere il rapporto affermato dall'attore, attribuiscano per legge un potere ad impugnandum ius, ossia rivolto ad estinguere in tutto o in parte il diritto dell'avversario. In questi casi, aggiungono le
Sezioni unite, il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la
r.g. n. 11 presenza di determinati fatti non ha di per sè efficacia modificativa, impeditiva o estintiva, ma la consegue per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato, da sola ovvero seguita da un accertamento giudiziale. Le Sezioni unite si riferiscono in tal modo all'esercizio di un diritto potestativo da parte del convenuto (diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione), il cui esercizio in giudizio da parte del titolare
è necessario perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica. In questi casi la manifestazione della volontà dell'interessato come elemento integrativo della fattispecie difensiva esclude che, pur acquisita al processo la conoscenza di fatti rilevanti, possa il giudice desumerne
l'effetto senza l'apposita istanza di parte. Soltanto a questa è rimessa la scelta del mezzo difensivo, così che l'interesse a valersi dell'eccezione non
è necessariamente legato all'interesse a resistere alla pretesa attrice e, ulteriore conseguenza, la volontà di non valersi di quel mezzo rende facilmente tollerabile - per usare espressioni di una ormai risalente dottrina - l'eventuale ingiustizia della sentenza: la parte dovrà imputare la soccombenza solo a se stessa, ossia alla propria assenza di volontà. La nozione di eccezione in senso stretto accolta nella sentenza n. 1099 del
1998 viene riaffermata dalle stesse Sezioni unite con la sent. 25 maggio
2001 n. 266, in tema di rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato esterno, nonché dalle sentenze 1 aprile 2004 n. 6450, 8 aprile 2004 n. 6943
e 21 agosto 2004 n. 16501. (v. Cass. SSUU. N. 15661/2005- in motivazione).
Ciò premesso in punto di eccezione in senso lato, va anche osservato che assolutamente compatibili con tale ricostruzione sistematica si presentano gli arresti della Cassazione sull'onere probatorio di superamento del budget gravante sull'ente debitore (v. Cass. n. 5661/2021
e n. 10182/2021), muovendosi i due momenti procedurali su piani differenti e per certi aspetti complementari, essendo l'onere della prova r.g. n. 12 relativo all'introduzione nel processo del presupposto dato documentale e/o probatorio in genere del budget e l'eccezione in senso lato relativa alle difese ed alle valutazioni inferenziali, in termini impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata, che su tale allegazione riposano.
Rispetto al caso di specie va evidenziato che il dato del superamento del budget è stato introdotto in causa già nel ricorso ex art. 702 bis cpc proposto dalla struttura, nell'ambito del calcolo del proprio credito per differenza tariffaria.
Contr Infatti, l' ha riepilogato i pagamenti intervenuti rispetto alla Contr struttura appellante allegando, oltre agli accordi con l relativi allo stesso periodo temporale, in cui si fissava come condizione ineludibile degli accordi il raggiungimento del limite di budget predeterminato e la rimborsabilità delle prestazioni erogate entro quei limiti, un quadro riepilogativo del budget assegnato ed accettato dalla stessa.
Da tale ricostruzione contabile emerge che per l'anno 2010 il budget assegnato era di € 49.429,53; per l'anno 2011 di € 48.486,30, e per l'anno
2012 di € 48.565,53 (v. somma aritmetica degli importi di cui alla voce
“Importi a carico SSR” delle singole fatture sub all. 1 al fascicolo di primo grado di parte ricorrente nonché all. 11 al fascicolo di primo grado Contr dell . Contr Ne consegue che, come rappresentato dall' appellata, ove fosse statuita la debenza, a carico del S.S.R., delle somme richieste dalla in suo favore Controparte_4
verrebbero erogate: per il 2010, la complessiva somma pari ad € 61.928,55
(€ 49.429,53 + € 12.499,02); per il 2011, la complessiva somma pari ad €
59.725,89 (€ 48.486,30 + € 11.239,59), e per il 2012 la complessiva somma di € 56,549,22 (€ 48.565,53 + € 7.983,69), con sforamento dei Budget prefissati per gli anni 2010, 2011 e 2012, espressamente richiamati negli accordi/contratti sottoscritti dalla Controparte_4
r.g. n. 13 quindi, la domanda svolta dall'appellante in questa Controparte_4
sede non può trovare accoglimento. Quanto, poi, agli effetti impeditivi della pretesa creditoria della struttura discendenti da tale dato, è consolidato principio di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 29 Ottobre 2019, n.
27608) quello per cui è “altrettanto vero e prevalente che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante (Cons. Stato, sez. III,
08/01/2019; n.184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez.
III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), ha precisato che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget — ipotesi occorsa nella fattispecie concreta — per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III,
10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi — l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, l'art. 12, comma 3, del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502 e l'art.
39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (su cui. Cons. Stato, Ad. Plen.,
12/04/ 2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V,
25/01/2002, n. 418; Corte Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost.
28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) — i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di
r.g. n. 14 spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono
l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico. Occorre d'altro canto considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto
a quelli pubblici;
che vi è la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi. Dato il carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente Contr accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cons. Stato 27/02/2018, n.
1206).
Per quanto riguarda l'anno 2013 deve rilevarsi che va confermata la decisione del Tribunale che ha riconosciuto l'importo di € € 4.196,42 in favore dell'odierna appellante, e che nessuna ulteriore differenza retributiva può essere riconosciuta in suo favore, per i titoli di cui al ricorso ex art.
r.g. n. 15 702-bis cod. proc. civ. in relazione alle prestazioni svolte per conto del
S.S.R. nell'anno 2013, considerato che dall'anno 2013, ai sensi di quanto disposto dal D.M 18 ottobre 2012, erano entrate in vigore le nuove tariffe, che erano state fissate mediante l'assorbimento dello sconto di cui alla
Legge Finanziaria 2007; in particolare, le nuove tariffe previste per la remunerazione delle strutture private accreditate per lo svolgimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del S.S.R. erano state aggiornate in pari misura alle tariffe già determinate in vigenza dello sconto di cui alla Legge Finanziaria 2007.
Conseguentemente, le retribuzioni spettanti alle strutture private dovute a titolo di prestazioni rese per conto del S.S.R. vanno quantificate in misura pari alle retribuzioni spettanti alle medesime in vigenza del c.d.
“sconto” di cui alla Legge Finanziaria 2007.
Alla stregua di tale premessa deve rilevarsi che dalla documentazione versata in atti risulta che, per l'anno 2013, il S.S.R., a parte quanto già liquidato dal Tribunale, aveva provveduto a corrispondere esattamente quanto dovuto alla Controparte_4
nel rispetto di quanto statuito in forza del D.M. 18 ottobre 2012,
[...]
essendo le tariffe previste dal D.M. 18 ottobre 2012 equivalenti a quelle scontate ex art. 1, comma 796, lett. o) della L. n. 296/2006 e, quindi per l'anno 2013 non può essere riconosciuta alcuna ulteriore differenza retributiva in favore della Controparte_4
[...]
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo pur essendo fondato in relazione alla questione dell'ambito di applicazione temporale dello sconto non può essere accolto rispetto a tutte le concrete pretese creditorie fatte valere dall'appellante principale.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata l'errata interpretazione del Tribunale in relazione agli interessi applicabili.
r.g. n. 16 L'appellante ha rappresentato che nel caso di specie dovrebbero trovare applicazione gli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità detti interessi sarebbero dovuti nel caso di rapporti intrattenuti dalle con i privati accreditati. Parte_6
Il secondo motivo è fondato e deve essere accolto.
Per quanto riguarda la spettanza degli interessi di cui al D. Lgs. n.
231/02, la Corte ritiene che rispetto al caso di specie ricorrano gli estremi delle "transazioni commerciali" di cui all'art. 2 primo comma, ovvero di un accordo tra l'impresa e la pubblica amministrazione, comportante la prestazione di servizi dietro corrispettivo, non potendo essere considerata come ostativa la considerazione relativa al fatto che il rapporto di specie tragga titolo giustificativo in un accreditamento ex artt. 7 e 8 Dlgs. n.
502/92.
Nel caso di specie sussiste ugualmente il nesso sinallagmatico tra le remunerazioni tariffarie e le prestazioni specialistiche dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso in cui la sequenza delle c. d. 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approdi alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, pur tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, nell'ambito del quale viene a determinarsi il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonchè il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere), tale contratto non è un accordo - quadro, non necessitando il suo contenuto di particolari integrazioni, posto che esso predetermina in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà
r.g. n. 17 corrispondere. Il negozio, inoltre, presenta la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata ed a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti, il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al D. lgs. n. 231/02, come contratto tra un'impresa ed una pubblica amministrazione, come già detto comportante la prestazione di servizi a fronte del pagamento del prezzo (v. Cass. n. 17665/19).
Figura, questa della transazione commerciale, perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria.
Tanto premesso, essendo le convenzioni in esame successive alla data dell'8 agosto 2002, dalla quale l'art. 11, primo comma, del D. lgs. n. 231 fa decorrere l'efficacia dell'istituto, gli interessi in questione devono essere riconosciuti, rispetto alla sorte complessivamente determinata in favore dell'appellante, con decorso dalla domanda giudiziale al saldo, non avendo l'appellante allegato la data di inoltro e di ricezione delle singole fatture rispetto alle quali aveva chiesto il pagamento degli interessi dal novantesimo giorno dalla ricezione di ogni singola fattura.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia del Tribunale rispetto alla domanda subordinata ex art.
2041 c. c.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto sancito dalla r.g. n. 18 Suprema Corte secondo cui:” L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni
"extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c. (v. Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 13884 del 06/07/2020 - in massima;
nello stesso senso v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 36654 del 25/11/2021).
Il principio, formulato con riguardo a fattispecie relativa all'erogazione di un maggiore quantitativo di prestazioni rispetto al budget
è assolutamente confacente anche al caso di specie, sostanzialmente risoltosi, atteso il rimborso a tariffa inferiore, in un maggior numero di prestazioni rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere erogate secondo le tariffe a prezzo pieno attese dalla struttura per il raggiungimento del budget e quindi nella sostanziale richiesta di un rimborso superiore a quello preventivamente fissato. Dall'applicazione di tale principio al caso di specie consegue l'infondatezza del terzo motivo di gravame, che deve quindi essere respinto.
APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
In sede di appello incidentale l' ha eccepito: il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva;
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda dell'odierna appellante limitatamente al periodo dal 29. 1. 2013 all'agosto 2013, e
l'ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto di dover statuire che “11. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate in favore dell'originaria società
r.g. n. 19 ricorrente ed a carico dell'azienda convenuta in complessivi euro 2430,00 di cui euro 330,00 per spese vive, euro 400,00 per fase studio, euro 400,00 per fase introduttiva, euro 700 per fase trattazione ed euro 600,00 per fase decisionale oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge” (v. pag. 24 della sentenza) così Contr condannando l alla refusione delle spese di lite nei confronti della
Controparte_4
Per quanto riguarda il prospettato difetto di legittimazione passiva la
Corte ritiene di dover condividere la valutazione effettuata al riguardo dal
Tribunale, rispetto alla quale le deduzioni svolte non appaiono suscettibili di inficiare le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado.
Analogamente devono essere condivise le valutazioni effettuate dal
Tribunale circa l'accoglimento della domanda dell'odierna appellante principale limitatamente al periodo dal 29. 1. 2013 all'agosto 2013, nonché quelle relative alla liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza, ed al riguardo devono qui intendersi integralmente richiamate le considerazioni svolte dal Tribunale, nonché le argomentazioni spese da questa Corte nell'ambito dell'esame dell'appello principale.
Alla luce di quanto sinora esposto l'appello incidentale svolto dall deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Parte_3
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello principale deve ritenersi parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini in precedenza indicati, mentre l'appello incidentale svolto dall deve ritenersi infondato e deve essere respinto. CP_1
Le spese processuali del presente grado di giudizio, in ragione del riconoscimento di una minima pretesa creditoria in favore dell'appellante principale devono essere integralmente compensate tra le parti.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24
r.g. n. 20 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento (da parte dell , dell'ulteriore importo, a titolo di CP_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 11654/2018 del Tribunale di
[...]
Roma, sezione II civile, del 6. 6. 2018, così provvede:
A) In parziale accoglimento dell'appello principale proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l a CP_1
corrispondere, rispetto all'importo già riconosciuto dal Tribunale in favore della Parte_1
gli interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla
[...]
domanda giudiziale al saldo;
B) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
C) Respinge l'appello incidentale proposto;
D) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
E) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma
1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 21