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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1697/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1697/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 residente a [...];
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a [...]C.F._2
Salzano, via Montegrappa, n. 76 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Spinetta (pec: Email_1 del Foro di Treviso, presso il cui studio – sito in Treviso (TV), Via G. D'Annunzio, n. 7 – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso dell'11.04.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 5.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.06.2025;
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.04.2025 e – premesso di aver contratto Controparte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile il 14.06.2008, in Senigallia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Senigallia dell'anno 2008, Parte II, serie C, atto n. 93, che dalla loro unione R.G. 1697/2025 V.G
sono nati i figli (nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il Persona_1 Persona_2
29.10.2009), e che tra loro era intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale definita con provvedimento del 31.01.2019 (dep. l'11.02.2019) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1.affidare i minori, e in via congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la residenza della madre;
gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni personali;
2.Il padre presta sin da ora il consenso all'eventuale trasferimento della residenza dei minori nella Provincia di Treviso, ove la madre all'uopo si trasferirà con i medesimi;
3.assegnare la casa coniugale sita in Zelarino (VE), via San Vigilio, n. 11, alla madre affinché vi abiti con i minori;
4.il Sig. eserciterà il diritto di visita come segue: Pt_3
• il padre terrà indicativamente con sé i minori a week end alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio, dalle ore
17.30 circa fino alla domenica sera dopo cena, curandone il prelevamento ed il riaccompagnamento presso la casa della madre;
Tenuto conto dell'età dei minori, la suddetta calendarizzazione potrà essere modificata in aderenza ai desiderata dei minori;
• le parti concordano ad ogni buon conto che i minori avranno la possibilità di vedere e trascorrere del tempo con il padre ogni qualvolta ne manifestino il desiderio, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici, sportivi e con le esigenze della vita familiare. Entrambe le parti si impegnano a favorire e promuovere tale relazione nel rispetto del benessere e delle necessità dei minori, assecondandone i desiderata;
• durante il periodo estivo (non scolastico), i minori potranno trascorrere con il padre n. 3 settimane, anche consecutive,
a scelta durante il mese di giugno, luglio o agosto, previo confronto e accordo con la madre;
le parti si obbligano a tal fine a concordare entro il 30 aprile di ciascun anno, le rispettive settimane di competenza;
• durante le festività natalizie i minori trascorreranno con il padre, ad anni alternati con la madre, n. 6 giorni consecutivi, indicativamente dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio previo accordo con la madre, salvo assecondare, qualora compatibili, eventuali diversi desiderata dei minori;
• per quanto concerne le festività Pasquali, i giorni di vacanza saranno suddivisi a metà fra i genitori comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
• per tutte le altre festività familiari e di calendario verrà seguito, salvo diverso accordo tra i genitori, il criterio dell'alternanza;
I genitori si impegnano, ad ogni buon conto, a dare ascolto e ad assecondare i desiderata dei minori, nonché ad adeguare all'uopo il suddetto calendario alle reciproche esigenze professionali e/o agli impegni scolastici, sportivi, ludici e/o sociali dei minori;
R.G. 1697/2025 V.G
5.Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma mensile complessiva di € 500,00 Pt_3
(€ 250,00 cadauno) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
6.l'Assegno Unico Universale per i figli a carico pari ad € 248,00 complessivi, verrà percepito integralmente dalla madre, al pari del pregresso;
il Sig. a tal fine si impegna a sottoscrivere la eventuale modulistica e/o a fornire alla Sig.ra Pt_3 la documentazione all'uopo necessaria per elaborare la domanda e/o sua modifica;
CP_1
7.Le spese straordinarie, individuate, determinate e conteggiate in base al protocollo per le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Venezia verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, previa esibizione dei giustificativi;
8.Le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno ripartite al 50% tra le parti;
9.I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli minori, nonché al rilascio di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio;
10.Eventuali agevolazioni fiscali e/o contributi e/o bonus a sostegno della famiglia, saranno richiesti e percepiti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, ovvero usufruiti a vantaggio di entrambi seppur percepiti da uno solo. A tal fine i coniugi si obbligano reciprocamente a sottoscrivere la modulistica richiesta ai fini dell'erogazione delle suddette agevolazioni fiscale e/o contributi a sostegno della famiglia, senza dilazione.
11.I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver a pretendere gli uni dagli altri a titolo di contributo al proprio mantenimento;
”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso in data 3.10.2025 come in epigrafe
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione giudiziale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale della prole. R.G. 1697/2025 V.G
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , congiuntisi in Controparte_1 Parte_2 matrimonio in data 14.06.2008, in Senigallia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Senigallia dell'anno 2008, Parte II, serie C, atto n. 93, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1697/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 residente a [...];
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a [...]C.F._2
Salzano, via Montegrappa, n. 76 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Spinetta (pec: Email_1 del Foro di Treviso, presso il cui studio – sito in Treviso (TV), Via G. D'Annunzio, n. 7 – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso dell'11.04.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 5.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.06.2025;
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.04.2025 e – premesso di aver contratto Controparte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile il 14.06.2008, in Senigallia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Senigallia dell'anno 2008, Parte II, serie C, atto n. 93, che dalla loro unione R.G. 1697/2025 V.G
sono nati i figli (nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il Persona_1 Persona_2
29.10.2009), e che tra loro era intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale definita con provvedimento del 31.01.2019 (dep. l'11.02.2019) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1.affidare i minori, e in via congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la residenza della madre;
gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni personali;
2.Il padre presta sin da ora il consenso all'eventuale trasferimento della residenza dei minori nella Provincia di Treviso, ove la madre all'uopo si trasferirà con i medesimi;
3.assegnare la casa coniugale sita in Zelarino (VE), via San Vigilio, n. 11, alla madre affinché vi abiti con i minori;
4.il Sig. eserciterà il diritto di visita come segue: Pt_3
• il padre terrà indicativamente con sé i minori a week end alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio, dalle ore
17.30 circa fino alla domenica sera dopo cena, curandone il prelevamento ed il riaccompagnamento presso la casa della madre;
Tenuto conto dell'età dei minori, la suddetta calendarizzazione potrà essere modificata in aderenza ai desiderata dei minori;
• le parti concordano ad ogni buon conto che i minori avranno la possibilità di vedere e trascorrere del tempo con il padre ogni qualvolta ne manifestino il desiderio, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici, sportivi e con le esigenze della vita familiare. Entrambe le parti si impegnano a favorire e promuovere tale relazione nel rispetto del benessere e delle necessità dei minori, assecondandone i desiderata;
• durante il periodo estivo (non scolastico), i minori potranno trascorrere con il padre n. 3 settimane, anche consecutive,
a scelta durante il mese di giugno, luglio o agosto, previo confronto e accordo con la madre;
le parti si obbligano a tal fine a concordare entro il 30 aprile di ciascun anno, le rispettive settimane di competenza;
• durante le festività natalizie i minori trascorreranno con il padre, ad anni alternati con la madre, n. 6 giorni consecutivi, indicativamente dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio previo accordo con la madre, salvo assecondare, qualora compatibili, eventuali diversi desiderata dei minori;
• per quanto concerne le festività Pasquali, i giorni di vacanza saranno suddivisi a metà fra i genitori comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
• per tutte le altre festività familiari e di calendario verrà seguito, salvo diverso accordo tra i genitori, il criterio dell'alternanza;
I genitori si impegnano, ad ogni buon conto, a dare ascolto e ad assecondare i desiderata dei minori, nonché ad adeguare all'uopo il suddetto calendario alle reciproche esigenze professionali e/o agli impegni scolastici, sportivi, ludici e/o sociali dei minori;
R.G. 1697/2025 V.G
5.Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma mensile complessiva di € 500,00 Pt_3
(€ 250,00 cadauno) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
6.l'Assegno Unico Universale per i figli a carico pari ad € 248,00 complessivi, verrà percepito integralmente dalla madre, al pari del pregresso;
il Sig. a tal fine si impegna a sottoscrivere la eventuale modulistica e/o a fornire alla Sig.ra Pt_3 la documentazione all'uopo necessaria per elaborare la domanda e/o sua modifica;
CP_1
7.Le spese straordinarie, individuate, determinate e conteggiate in base al protocollo per le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Venezia verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, previa esibizione dei giustificativi;
8.Le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno ripartite al 50% tra le parti;
9.I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli minori, nonché al rilascio di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio;
10.Eventuali agevolazioni fiscali e/o contributi e/o bonus a sostegno della famiglia, saranno richiesti e percepiti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, ovvero usufruiti a vantaggio di entrambi seppur percepiti da uno solo. A tal fine i coniugi si obbligano reciprocamente a sottoscrivere la modulistica richiesta ai fini dell'erogazione delle suddette agevolazioni fiscale e/o contributi a sostegno della famiglia, senza dilazione.
11.I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver a pretendere gli uni dagli altri a titolo di contributo al proprio mantenimento;
”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso in data 3.10.2025 come in epigrafe
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione giudiziale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale della prole. R.G. 1697/2025 V.G
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , congiuntisi in Controparte_1 Parte_2 matrimonio in data 14.06.2008, in Senigallia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Senigallia dell'anno 2008, Parte II, serie C, atto n. 93, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca