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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2486/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15303/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259004524733000 TASSA AUTO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2151/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la sig.ra Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1 l'avviso di intimazione n. 071202590045224733/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate IS, notificato il 12/6/2025 ed impugnato e limitatamente ed in uno con le due sottese cartelle di pagamento n.
07120110242871158000, presuntivamente notificata il 19/07/2012, portante tassa auto per l'anno 2007 dell'importo di euro 147,80 e n.07120140081616076000, presuntivamente notificata il 18/01/2015, portante tassa auto per l'anno 2009 dell'importo di euro 146,44.
Contesta la ricorrente il difetto di notifica delle due prodromiche e su indicate cartella di pagamento che ella dichiara non esserle mai pervenute, la prescrizione della pretesa impositiva e per i suddetti motivi chiede l'annullamento dell'intimazione e delle sottese cartelle.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IS che con dettagliate controdeduzioni ha ribadito la legittimità dell'avviso di intimazione, il proprio difetto di legittimazione passiva per la fase antecedente alla riscossione di competenza esclusiva dell'ente impositore, ha depositato agli atti la relata di notifica della cartella di pagamento n. 07120110242871158000, consegnata in data 19/7/2012 a mani proprie del ricorrente,
l'attestato della regolare notifica della cartella di pagamento n.07120140081616076000 in quanto perfezionatasi per compiuta giacenza in data 18/01/2015 ed ha eccepito il mancato decorso del termine prescrizionale sia per la regolare notifica delle impugnate cartelle di pagamento che di successivi Avvisi di intimazione di cui deposita le sole relate di notifica..
La causa è stata discussa all'udienza del 5 febbraio 2026, ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo trattandosi di impugnativa avente ad oggetto tasse auto per gli anni 2007 e 2009 deve esser rilevato che ai fini del computo dei termini prescrizionali la suprema Corte di Cassazione inserisce il bollo auto tra le imposte non erariali e che per essa è applicabile il termine prescrittivo triennale così come previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero
53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Ciò premesso va esaminata la prima eccezione posta da parte ricorrente relativa alla notifica degli atti prodromici.
Essa deve essere rigettata, in virtù, infatti, della documentazione su indicata, così come depositata da parte resistente non può che essere preso atto della regolare notifica di tutte le due cartelle di pagamento impugnata in uno con l'avviso di intimazione.
Purtuttavia va esaminata anche l'eccezione di prescrizione mossa da parte ricorrente.
Invero, anche nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione
(Corte di Cassazione sentenza n. 10809 del 5.5. 2017).
Al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione)
a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti dall'Agente della IS non può che essere preso atto del decorso del termine prescrizionale triennale su indicato.
L'Agente della riscossione deposita, infatti, esclusivamente le sole relate di notifica di una serie di avvisi di intimazione e non i medesimi avvisi per cui non vi è alcuna prova del collegamento fra la pretesa tributaria costituita dalle due impugnate tasse auto e i suddetti avvisi per cui, rilevato che la notifica delle due cartelle di pagamento impugnate in uno con l'avviso di intimazione, è avvenuta rispettivamente il 19/07/2012 ed il
18/01/2015 il termine triennale è decorso ed il ricorso deve essere accolto, sussistono giuste ragioni per compensare le spese considerata la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'avviso di intimazione e le sottese cartelle di pagamento e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15303/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259004524733000 TASSA AUTO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2151/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la sig.ra Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1 l'avviso di intimazione n. 071202590045224733/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate IS, notificato il 12/6/2025 ed impugnato e limitatamente ed in uno con le due sottese cartelle di pagamento n.
07120110242871158000, presuntivamente notificata il 19/07/2012, portante tassa auto per l'anno 2007 dell'importo di euro 147,80 e n.07120140081616076000, presuntivamente notificata il 18/01/2015, portante tassa auto per l'anno 2009 dell'importo di euro 146,44.
Contesta la ricorrente il difetto di notifica delle due prodromiche e su indicate cartella di pagamento che ella dichiara non esserle mai pervenute, la prescrizione della pretesa impositiva e per i suddetti motivi chiede l'annullamento dell'intimazione e delle sottese cartelle.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IS che con dettagliate controdeduzioni ha ribadito la legittimità dell'avviso di intimazione, il proprio difetto di legittimazione passiva per la fase antecedente alla riscossione di competenza esclusiva dell'ente impositore, ha depositato agli atti la relata di notifica della cartella di pagamento n. 07120110242871158000, consegnata in data 19/7/2012 a mani proprie del ricorrente,
l'attestato della regolare notifica della cartella di pagamento n.07120140081616076000 in quanto perfezionatasi per compiuta giacenza in data 18/01/2015 ed ha eccepito il mancato decorso del termine prescrizionale sia per la regolare notifica delle impugnate cartelle di pagamento che di successivi Avvisi di intimazione di cui deposita le sole relate di notifica..
La causa è stata discussa all'udienza del 5 febbraio 2026, ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo trattandosi di impugnativa avente ad oggetto tasse auto per gli anni 2007 e 2009 deve esser rilevato che ai fini del computo dei termini prescrizionali la suprema Corte di Cassazione inserisce il bollo auto tra le imposte non erariali e che per essa è applicabile il termine prescrittivo triennale così come previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero
53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Ciò premesso va esaminata la prima eccezione posta da parte ricorrente relativa alla notifica degli atti prodromici.
Essa deve essere rigettata, in virtù, infatti, della documentazione su indicata, così come depositata da parte resistente non può che essere preso atto della regolare notifica di tutte le due cartelle di pagamento impugnata in uno con l'avviso di intimazione.
Purtuttavia va esaminata anche l'eccezione di prescrizione mossa da parte ricorrente.
Invero, anche nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione
(Corte di Cassazione sentenza n. 10809 del 5.5. 2017).
Al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione)
a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti dall'Agente della IS non può che essere preso atto del decorso del termine prescrizionale triennale su indicato.
L'Agente della riscossione deposita, infatti, esclusivamente le sole relate di notifica di una serie di avvisi di intimazione e non i medesimi avvisi per cui non vi è alcuna prova del collegamento fra la pretesa tributaria costituita dalle due impugnate tasse auto e i suddetti avvisi per cui, rilevato che la notifica delle due cartelle di pagamento impugnate in uno con l'avviso di intimazione, è avvenuta rispettivamente il 19/07/2012 ed il
18/01/2015 il termine triennale è decorso ed il ricorso deve essere accolto, sussistono giuste ragioni per compensare le spese considerata la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'avviso di intimazione e le sottese cartelle di pagamento e compensa le spese.