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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3459/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3459/2024 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dagli Avv.ti FIORENTINI MONICA e CP_1 C.F._1
CANTAGALLO CRISTINA
e da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FIORENTINI Parte_1 C.F._2
MONICA e CANTAGALLO CRISTINA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e CP_1 Parte_1
depositato in data 13/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica della sentenza della
Corte d'Appello di MI;
;; con cui il figlio , nato in data [...], era stato affidato Per_1 all'ente (Comune di Lodi Vecchio) e collocato presso il padre, nonché la regolamentazione in ordine alla figlia nata il [...]. In particolare le parti hanno formulato le seguenti condizioni: Per_2
- affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori il figlio minore e la minore , nata Per_1 Per_2 dopo il decreto della Corte d'Appello di MI, venendo meno le condizioni di affidamento del minore
RI all'ente, così come era stato disposto dal provvedimento della Corte d'Appello di MI;
pagina 1 di 3 - accertare il venir meno delle condizioni per le quali si è reso necessario il provvedimento della Corte di Appello di MI a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Lodi, del 20.9.2022 emessa nel procedimento RG 8/2022, in ragione all'affido;
- disporre il libero esercizio della potestà genitoriale sui minori e , dei Signori Per_1 Per_2 CP_1
e;
[...] Parte_1
- disporre una valutazione psicodiagnostica su entrambi i genitori in merito sia al funzionamento personologico sia sulle capacità genitoriali, così come richiesta dagli assistenti sociali nella propria relazione del 04.02.2025 agli atti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
All'esito della prima udienza, il Giudice relatore ha invitato i Servizi sociali a depositare una relazione aggiornata sul nucleo familiare dando atto della rispondenza delle condizioni concordate dalle parti all'interesse dei minori.
Con relazione del :: i Servizi sociali di ::: hanno riferito che di fatto la separazione della coppia non è mai avvenuta (I sigg.ri raccontano infatti che la conflittualità è rientrata da quando il CP_2
sig. ha trovato una stabilità lavorativa ed economica e insieme hanno ritrovato la complicità CP_1 perduta), tant'è che la coppia nel 2024 ha avuto una seconda figlia (Durante la conoscenza del nucleo la si.ra riferiva di essere in stato interessante: la bambina, , è nata il [...]). Pt_1 Persona_3
Quanto al minore , i Servizi hanno riferito che “dai contatti avvenuti con le insegnanti della Per_1 scuola dell'infanzia frequentata è stato comunicato che “il minore è inserito bene nel gruppo classe si relaziona in modo positivo sia con i compagni che con le insegnanti rispettando le regole del contesto.
I genitori si sono mostrati sempre partecipi e collaboranti con il gruppo dei docenti. Non rilevavano nessyna criticità, ed anche la frequenza nell'ultimo anno risultava nel corso dell'anno più regolare””.
I Servizi pertanto hanno così concluso: “si riconosce un desiderio della coppia genitoriale di mantenere la famiglia unita, la scuola non rileva al momento elementi degni di nota in riferimento a
, i genitori si mostrano collaborativi. Tuttavia il Servizio scrivente non ha ad oggi elementi Per_1
valutativi di approfondimento sul funzionamento personologico dei sigg.ri e, dati gli CP_2
episodi di violenza domestica riferiti dagli stessi seppur avvenuti nel passato, si ritiene importante chiedere a codesta A.G. di disporre una valutazione psicodignostica su entrambi in merito sia al funzionamento personologico sia sulle capacità genitoriali”.
All'udienza del 29.4.2025, fissata al fine di avere chiarimenti dalle parti in ordine all'intervenuto ricongiungimento familiare, le parti hanno confermato di essere tornate insieme e di stare vivendo pagina 2 di 3 insieme ai loro due figli, e (cfr. verbale udienza del 29.4.2025). Per_1 Per_2
Alla stessa udienza, pertanto, il difensore delle parti ha chiesto il venir meno dell'affido di Per_1
all'Ente tenuto conto dell'avvenuta riconciliazione delle parti.
2. Tutto ciò considerato deve essere dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla domanda formulata dalla parti, essendo pacifico che le stesse si siano riconciliate prima dell'introduzione del presente procedimento congiunto. Ed infatti, in mancanza di una situazione di “crisi familiare” non residua alcun potere di questo Tribunale di dettare una regolamentazione in ordine ai due figli minori nati da e CP_1 Parte_1
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda congiunta formulata da e CP_1 Pt_1
[...]
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3459/2024 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dagli Avv.ti FIORENTINI MONICA e CP_1 C.F._1
CANTAGALLO CRISTINA
e da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FIORENTINI Parte_1 C.F._2
MONICA e CANTAGALLO CRISTINA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e CP_1 Parte_1
depositato in data 13/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica della sentenza della
Corte d'Appello di MI;
;; con cui il figlio , nato in data [...], era stato affidato Per_1 all'ente (Comune di Lodi Vecchio) e collocato presso il padre, nonché la regolamentazione in ordine alla figlia nata il [...]. In particolare le parti hanno formulato le seguenti condizioni: Per_2
- affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori il figlio minore e la minore , nata Per_1 Per_2 dopo il decreto della Corte d'Appello di MI, venendo meno le condizioni di affidamento del minore
RI all'ente, così come era stato disposto dal provvedimento della Corte d'Appello di MI;
pagina 1 di 3 - accertare il venir meno delle condizioni per le quali si è reso necessario il provvedimento della Corte di Appello di MI a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Lodi, del 20.9.2022 emessa nel procedimento RG 8/2022, in ragione all'affido;
- disporre il libero esercizio della potestà genitoriale sui minori e , dei Signori Per_1 Per_2 CP_1
e;
[...] Parte_1
- disporre una valutazione psicodiagnostica su entrambi i genitori in merito sia al funzionamento personologico sia sulle capacità genitoriali, così come richiesta dagli assistenti sociali nella propria relazione del 04.02.2025 agli atti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
All'esito della prima udienza, il Giudice relatore ha invitato i Servizi sociali a depositare una relazione aggiornata sul nucleo familiare dando atto della rispondenza delle condizioni concordate dalle parti all'interesse dei minori.
Con relazione del :: i Servizi sociali di ::: hanno riferito che di fatto la separazione della coppia non è mai avvenuta (I sigg.ri raccontano infatti che la conflittualità è rientrata da quando il CP_2
sig. ha trovato una stabilità lavorativa ed economica e insieme hanno ritrovato la complicità CP_1 perduta), tant'è che la coppia nel 2024 ha avuto una seconda figlia (Durante la conoscenza del nucleo la si.ra riferiva di essere in stato interessante: la bambina, , è nata il [...]). Pt_1 Persona_3
Quanto al minore , i Servizi hanno riferito che “dai contatti avvenuti con le insegnanti della Per_1 scuola dell'infanzia frequentata è stato comunicato che “il minore è inserito bene nel gruppo classe si relaziona in modo positivo sia con i compagni che con le insegnanti rispettando le regole del contesto.
I genitori si sono mostrati sempre partecipi e collaboranti con il gruppo dei docenti. Non rilevavano nessyna criticità, ed anche la frequenza nell'ultimo anno risultava nel corso dell'anno più regolare””.
I Servizi pertanto hanno così concluso: “si riconosce un desiderio della coppia genitoriale di mantenere la famiglia unita, la scuola non rileva al momento elementi degni di nota in riferimento a
, i genitori si mostrano collaborativi. Tuttavia il Servizio scrivente non ha ad oggi elementi Per_1
valutativi di approfondimento sul funzionamento personologico dei sigg.ri e, dati gli CP_2
episodi di violenza domestica riferiti dagli stessi seppur avvenuti nel passato, si ritiene importante chiedere a codesta A.G. di disporre una valutazione psicodignostica su entrambi in merito sia al funzionamento personologico sia sulle capacità genitoriali”.
All'udienza del 29.4.2025, fissata al fine di avere chiarimenti dalle parti in ordine all'intervenuto ricongiungimento familiare, le parti hanno confermato di essere tornate insieme e di stare vivendo pagina 2 di 3 insieme ai loro due figli, e (cfr. verbale udienza del 29.4.2025). Per_1 Per_2
Alla stessa udienza, pertanto, il difensore delle parti ha chiesto il venir meno dell'affido di Per_1
all'Ente tenuto conto dell'avvenuta riconciliazione delle parti.
2. Tutto ciò considerato deve essere dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla domanda formulata dalla parti, essendo pacifico che le stesse si siano riconciliate prima dell'introduzione del presente procedimento congiunto. Ed infatti, in mancanza di una situazione di “crisi familiare” non residua alcun potere di questo Tribunale di dettare una regolamentazione in ordine ai due figli minori nati da e CP_1 Parte_1
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda congiunta formulata da e CP_1 Pt_1
[...]
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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