Art. 6.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere, mediante Regolamento, all'attuazione della presente legge.
Potra' altresi' il Governo, quando e come lo creda opportuno, con apposite disposizioni, determinare le cautele che stimera' meglio adatte ad impedire le adulterazioni contemplate nella presente legge, anche con la istituzione di timbri doganali facoltativi a spese degli esportatori.
Siffatte disposizioni, come il Regolamento di cui al comma 1° di questo articolo, saranno emanate per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato e potranno con le stesse guarentigie essere modificato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Monza, addi' 2 agosto 1897.
UMBERTO.
Guicciardini.
Visto, Il Guardasigilli: Rudini'.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere, mediante Regolamento, all'attuazione della presente legge.
Potra' altresi' il Governo, quando e come lo creda opportuno, con apposite disposizioni, determinare le cautele che stimera' meglio adatte ad impedire le adulterazioni contemplate nella presente legge, anche con la istituzione di timbri doganali facoltativi a spese degli esportatori.
Siffatte disposizioni, come il Regolamento di cui al comma 1° di questo articolo, saranno emanate per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato e potranno con le stesse guarentigie essere modificato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Monza, addi' 2 agosto 1897.
UMBERTO.
Guicciardini.
Visto, Il Guardasigilli: Rudini'.