Articolo 6 della Legge 2 agosto 1897, n. 378
Articolo 5
Versione
5 settembre 1897
Art. 6.

Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere, mediante Regolamento, all'attuazione della presente legge.

Potra' altresi' il Governo, quando e come lo creda opportuno, con apposite disposizioni, determinare le cautele che stimera' meglio adatte ad impedire le adulterazioni contemplate nella presente legge, anche con la istituzione di timbri doganali facoltativi a spese degli esportatori.

Siffatte disposizioni, come il Regolamento di cui al comma 1° di questo articolo, saranno emanate per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato e potranno con le stesse guarentigie essere modificato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addi' 2 agosto 1897.

UMBERTO.

Guicciardini.

Visto, Il Guardasigilli: Rudini'.

Entrata in vigore il 5 settembre 1897